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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 673


DIRITTO URBANISTICO - AMIANTO - Diniego di sanatoria per la presenta di ondulati in cemento amianto - Illegittimità - Ragioni.
La circostanza che un manufatto sia composto da ondulati in cemento amianto non basta a giustificare il diniego di sanatoria, giacché l’attuale ordinamento vieta bensì di utilizzare ulteriormente tale materiale per nuove costruzioni, ma non ne impone senz’altro lo smaltimento controllato per le costruzioni civili esistenti (fatti salvi gli obblighi d’ incapsulamento, sovracopertura e rimozione in caso di rilascio di fibre d'amianto), che non sono dunque per ciò stesso incompatibili con il contesto in cui si trovano. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - M.D.N. (avv.ti tassetto e Zambelli) c. Comune di Cavallino - Treporti (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 673

 

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N. 00673/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01344/1997 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


nel giudizio introdotto con il ricorso 1344/97, proposto da Mariano Di Nardo, rappresentato e difeso dagli avv. ti Tassetto e Zambelli, con domicilio eletto il loro studio in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;


contro


il Comune di Cavallino - Treporti, in persona del sindaco pro tempore, quale successore ex lege del Comune di Venezia, non costituito in giudizio,

per l'annullamento:

del provvedimento prot. 30500/12666/00, in data 21 marzo 1997, a firma dell'assessore all'edilizia privata del Comune di Venezia, recante diniego di condono edilizio;

del parere della commissione edilizia integrata, espresso in data 26 novembre 1996.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il cons. avv. Gabbricci e udito l’avv. Avino, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
 

1.1. Mariano Di Nardo realizzò abusivamente, non prima del 1974, un manufatto ad uso garage sulla sua proprietà in via Fausta 350 (fg. 39 sez. Burano, mapp. 389), all’epoca nel territorio del Comune di Venezia, attualmente in quello di Cavallino – Treporti, istituito con l.r. 11/99.

1.2. Nel 1986 il Di Nardo chiese il condono dell’opera ex artt. 31 segg. l. 47/85, descrivendolo come un fabbricato rivestito e con copertura in eternit, con una superficie di m² 34,44, ed altezza variabile tra i m. 2,27 ed i m. 3,11.

1.3. L’istanza venne respinta con il provvedimento 21 marzo 1997, prot. 30500/12666/00, sottoscritto dall'assessore all'edilizia privata: in questo si rappresentava che “la commissione edilizia integrata in data 26.11.96 ha espresso parere contrario alla sanatoria del garage in quanto per materiali, tipologia e ubicazione, altera negativamente il sito oggetto di tutela. Per quanto sopra l’istanza viene respinta”.

1.4. Avverso tale decisione è stato proposto il ricorso in esame.

2. Il provvedimento è tra l’altro censurato per eccesso di potere sotto i profili della carenza assoluta di motivazione, d’istruttoria, dell’illogicità e dell’erroneità di presupposto.

La motivazione testé riprodotta non consentirebbe di ricostruire le ragioni per le quali l’Amministrazione ha respinto la domanda: nulla si specifica sull’ubicazione della struttura, come pure sulla sua consistenza e sull'uso dei materiali.

3.1. La censura è fondata.

Invero, l’Amministrazione – recependo senz’altro il parere della commissione edilizia integrata – ha impiegato una locuzione che ormai ben si può ritenere stereotipata, giacché, nelle narrative delle molte sentenze emesse da questo T.A.R. essa emerge, con minime varianti, come quella, normalmente utilizzata dal Comune di Venezia, per respingere le istanze di condono per asserita incompatibilità ambientale del manufatto.

3.2. Ciò conferma indirettamente quanto, nelle stesse sentenze (da ultimo, 15 febbraio 2011, n. 232) questa Sezione ha rilevato, e cioè che, in tal modo, l’Amministrazione comunale non afferma nulla sulla situazione specifica, ma utilizza una giustificazione applicabile alla massima parte degli interventi edilizi, inseriti in un contesto paesaggistico tutelato, e ritenuti con questo incompatibili, giacché gli stessi hanno comunque un impatto negativo (se tale non fosse, andrebbe accolta la domanda di sanatoria) e normalmente vi sono stati impiegati materiali inadatti (cfr. in termini TAR Veneto, II, 2 aprile 2010, n. 1271; T.A.R. Veneto, II, 21 novembre 2008, n. 3623).

3.3. D’altronde, il generico riferimento alla tipologia costruttiva ed ai materiali impiegati, senza alcuna ulteriore specificazione di sorta, rende impossibile comprendere su quali circostanze di fatto l'Amministrazione comunale si sia basata per addurre tale motivazione quale giustificazione del diniego di sanatoria (cfr. T.A.R. Veneto, II, 8 luglio 2009, n. 2125).

Per vero, si possono verificare situazioni in cui le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le giustificazioni del diniego, per quanto solo accennate nel provvedimento, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti.

3.4. Nella fattispecie, tuttavia, l'Amministrazione non ha fornito elementi documentali, i quali permettessero di valutare caratteristiche e contesto delle opere: e non v'è dubbio che il Comune resistente ne fosse onerato, avendo giustificato il diniego con una motivazione generica e, come tale, inadeguata a fondarlo.

3.5. La circostanza che il manufatto fosse composto da ondulati in cemento amianto, d’altro canto, non basta a giustificare il diniego, giacché l’attuale ordinamento vieta bensì di utilizzare ulteriormente tale materiale per nuove costruzioni, ma non ne impone senz’altro lo smaltimento controllato per le costruzioni civili esistenti (fatti salvi gli obblighi d’ incapsulamento, sovracopertura e rimozione in caso di rilascio di fibre d'amianto), che non sono dunque per ciò stesso incompatibili con il contesto in cui si trovano.

4.1. Il ricorso va in conclusione accolto ed annullato il diniego di condono impugnato.

4.2. Le spese di lite possono essere tuttavia compensate, in considerazione dell’esistenza nel corso degli anni di differenti orientamenti giurisprudenziali nella materia oggetto del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 6 aprile 2011 con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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