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T.A.R. VENETO, Sez. II - 26 aprile 2011, n. 695
AREE PROTETTE - SIC e ZPS - DPR 357/1997, art. 5, c. 3 - Intervento di
lottizzazione - Inderogabile assoggettamento a previa valutazione di incidenza
ambientale - Prescrizioni di cui all’All. G del DPR 357/97. L'intervento di
lottizzazione ricadente nella perimetrazione di un SIC e, per di più,
nell'ambito di una zona speciale di conservazione, era inderogabilmente
soggetto, nelle more della definizione a livello comunitario delle procedure
istitutive della rete Natura 2000, in forza dell’art. 5 comma 3^ del DPR
357/1997, come modificato dall’art. 6 del DPR 120/2003 (che non ammette
esenzioni, se non nei limiti di cui ai commi 9 e 10), alla previa valutazione
d'incidenza ambientale, i cui contenuti non solo non possono essere generici od
approssimativi, ma devono al contrario risultare puntuali ed esaurienti, dal
punto di vista tecnico-scientifico, rispetto alle analitiche prescrizioni
dell'Allegato G del DPR 357/97; e ciò con riferimento a tutti i possibili
effetti sulla flora, sulla fauna e sugli habitat d'interesse comunitario
presenti nel sito. Pres. ed Est. De Zotti - F. s.r.l. 8avv.ti Bugaro Cavani e
Pietrogrande) c. Comune di Feltre (avv. Canal), Regione Veneto (avv.ti Drago e
Ligabue) e Ministero per l’Ambiente (Avv. Stato)
- TAR VENETO, Sez. II - 26 aprile 2011, n. 695
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N. 00695/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02338/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2004, proposto da:
Feltria Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Federica Bugaro Cavani,
Alessandro Pietrogrande, con domicilio eletto presso Alessandro Pietrogrande in
Padova, via Trieste, 22/B;
contro
Comune di Feltre - (Bl), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Canal, con
domicilio eletto presso Stefano Canal in Venezia, Castello, 5507; Regione Veneto
- (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Drago, Cecilia Ligabue,
domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23; Ministero per L'Ambiente -
Roma - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia,
domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del diniego dell’autorizzazione a lottizzare per la realizzazione di un Centro
servizi polifunzionale in frazione Villapaiera, disposto dal Comune di Feltre
con nota del Dirigente dell’unità organizzativa urbanistica del 28.04.2004;
del parere della Commissione edilizia integrata del Comune di Feltre del 23
marzo 2004 relativo alla lottizzazione per la realizzazione di un centro servizi
polifunzionale in frazione Villapaiera, del Comune di Feltre;
della delibera della Giunta Regionale n. 2083 del 4 ottobre 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Feltre - (Bl) e di
Regione Veneto - (Ve) e di Ministero per l'Ambiente - Roma - (Rm);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Angelo De
Zotti e uditi per le parti i difensori Pietrogrande per la parte ricorrente,
Canal per il Comune di Feltre, Drago per la Regione Veneto e l'avvocato dello
Stato Brunetti per il Ministero dell'Ambiente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Feltria s.r.l. è proprietaria di un'area ubicata in Comune di
Feltre, Frazione Villapaiera, catastalmente così censita: fg. 10, mapp. 2067,
494, 2069, 2071, 2073, 2075, 2078, 2080, 2083, 2086, 2089, 2091, 2093.
L'area, la cui destinazione urbanistica D/5 consente la realizzazione di
"attrezzature per il turismo ricettivo e di servizio, le istituzioni per lo
svago e lo spettacolo, per i servizi amministrativi e direzionali sia pubblici
che privati, ed i servizi per il traffico ... ", si trova in prossimità degli
insediamenti abitativi di Villapaiera e di Cellarda, del cimitero e del campo di
calcio di Villapaiera nonché dell'area di riserva naturalistica del Vincheto,
distante circa un chilometro in linea d'aria; è limitrofa, inoltre, alla Zona
industriale (c.d. Z.T. CONIB) e all'area artigianale/commerciale D/2 di prossima
realizzazione.
Su istanza della proprietà - allora ancora in parte intestata alla Ditta Arnoffi
Ilario - il Comune di Feltre, con delibera di Consiglio n. 37 del 9 -18 aprile
2002, approvava la delimitazione dell'ambito territoriale ai sensi dell'articolo
16 della L.R.V. 61/85: l'area oggetto dell'approvazione misura mq. 17.375 e
occupa l'intera ZTO D/5 prevista in PRG.
In data 5 agosto 2003, FELTRIA S.r.l. presentava istanza di approvazione del
Piano di lottizzazione sull'area di sua proprietà, corrispondente alla delibera
comunale di delimitazione dell'ambito territoriale, per la realizzazione di un
Centro polifunzionale di servizio, come peraltro auspicato dall'intero Consiglio
comunale di Feltre nella discussione della delibera 37/02.
Il successivo 28 agosto 2003 l'Amministrazione comunale si limitava a
richiedere, oltre alla disponibilità ad eseguire lavori di allargamento della
strada comunale, alcune precisazioni e integrazioni documentali.
Quindi, con nota del Responsabile del procedimento del 4.11.2003, il Comune di
Feltre, richiedeva alla ricorrente, in conformità alla D.G.R. 12.09.2003 n 2783
di approvazione della Variante al PRG, l'ulteriore integrazione così definita.
"Relazione d'incidenza ambientale, che consideri tutti i disturbi arrecati alla
zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali
alternative proposte".
L'area in oggetto, infatti, si trova all'interno di un SIC (Sito di Interesse
Comunitario) e, al tempo stesso, di una ZPS (Zona di Protezione Speciale) in
quanto delimitante la citata Riserva integrale del Vincheto.
La predisposizione della relazione d'incidenza ambientale, peraltro, è prevista
dalla D.G.R. 4.10.2002 n. 2803, emanata in attuazione di disposizioni
comunitarie - che ne disciplina anche i criteri metodologici e i contenuti.
Null'altro, si sostiene, veniva richiesto a FELTRIA S.r.l., in particolare con
riferimento ai limiti dimensionali dell'intervento richiesto.
La ricorrente, pertanto, provvedeva a redigere la Relazione-Studio in conformità
ai criteri metodologici e ai contenuti della D.G.R. 2803/03 e la trasmetteva
all'Amministrazione comunale in data 21.04.04.
Il 29 aprile 2004, la Società ricorrente riceveva la notifica della nota del
Dirigente dell'Unità organizzativa urbanistica datata 28.04.2004, n.17248, con
la quale si comunicava che, "a seguito dell'esame del progetto, sentita la
Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 23.03.2004 che così si è
espressa: “Parere contrario in quanto la lottizzazione come presentata non
rispetta i dettami dell'art. 7.4/3 delle NTA del PRG avendo superficie totale
inferiore ai 20.000 mq. - Si ritiene inoltre che la valutazione d'incidenza
ambientale presentata sia troppo generica e non dia quindi la possibilità di
valutare compiutamente l'incidenza dell'intervento. In particolare non sono
stati dichiarati gli eventi probabili, che possono determinare effetti
significativi nei confronti della flora e della fauna"; infine, nell'analisi dei
dati relativi ai terreni dedicati all'agricoltura si dovranno introdurre non
solo analisi geografiche ma anche qualitative e quantitative del degrado”; si
conferma il suddetto parere.
Ritenendo illegittimo il diniego così opposto all'istanza di approvazione del
Piano di lottizzazione, la ditta Feltria s.r.l. lo impugna e ne chiede
l’annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:
eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità del presupposto; violazione
ed errata applicazione dell'articolo 7.4/3 delle NTA del Comune di Feltre.
Come rilevato in premessa, il Comune di Feltre, con delibera consiliare n.
37/2002 aveva approvato l'ambito del Piano di lottizzazione in mq. 17.375; è
evidente, quindi, la contraddittorietà in cui è incorsa l'Amministrazione
comunale di Feltre allorchè afferma che "la lottizzazione, come presentata, non
rispetta i dettami dell’art. 7.4/3 della NTA del PRG avendo superficie totale
inferiore ai 20000 mq."; superficie che, secondo l'interpretazione dell'articolo
7.4/3 che verrà di seguito esaminato, corrisponde anche, nelle ZTO D5, alle
dimensioni minime richieste per la predisposizione di edificazione previa
presentazione di piano di lottizzazione.
La contraddittorietà, peraltro, appare ancor più palese ove si consideri che il
Piano in esame ricomprende per intero l'area prevista dal vigente PRG come D5;
area che, pertanto, anche nelle previsioni di PRG è inferiore ai mq. 20.000.
Ma anche a volere prescindere da questo rilievo, la norma della NTA invocata
dall’amministrazione comunale di Feltre non risulterebbe comunque applicabile al
caso di specie:.
L'articolo 7.4/3, dettato per le sole ZTO D/1 e D/2, prevede che "
l'edificazione è ammessa esclusivamente previo piano di lottizzazione
convenzionata che interessi non meno di 20.000 mq”.
Il successivo articolo 7.4/9 che disciplina gli interventi ricompresi nelle ZTO
D5, nulla dispone in merito a interventi minimi, limitandosi a richiamare "per
gli altri parametri urbanistici ... le norme delle z.t.o. D/2 " Ma poiché nel
concetto di "parametri urbanistici" non può intendersi inclusa anche la
superficie minima imposta per un singolo intervento di lottizzazione, ne
conseguirebbe l'inapplicabilità di questo limite alle ZTO D/5.
Tale conclusione, peraltro, appare del tutto logica, secondo la ricorrente,
atteso che l'intervento di cui si discute prevede la realizzazione di un Centro
polifunzionale di servizio in un’area a questo espressamente deputata.
2) eccesso di potere per erroneità del presupposto sotto altro profilo e
insufficiente motivazione; eccesso di potere per insufficiente istruttoria
La Relazione prodotta da FELTRIA S.r.l. è stata redatta nel rispetto dei Criteri
metodologici previsti dalla D.G.R. 4 ottobre 2003, n. 2803, Allegati" A e B; non
risponde al vero, pertanto, quanto affermato dall'Amministrazione comunale e
dalla Commissione edilizia integrata in merito alla genericità della
Relazione-Studio presentata da FELTRIA S.r.l. e alla conseguente dichiarata
impossibilità di valutare compiutamente l'incidenza dell'intervento.
Ai sensi della D.G.R. 2803/03, la valutazione deve, invero, essere effettuata a
cura dell'Amministrazione pubblica, spettando al proponente il progetto la
presentazione di "uno studio volto a individuare e valutare gli effetti diretti
e indiretti sul proposto SIC sulla Z.P.S, tenuto conto degli obbiettivi di
conservazione" (D.G.R. 2803/03, punto 2.2); peraltro, nel caso di specie, la
valutazione di incidenza non risulterebbe neppure necessaria - ai sensi del
punto 2.1, Fase 1, lett. b dell'Allegato A alla D.G.R. 2803/03 -, attese le
puntuali conclusioni dello Studio di FELTRIA S.r.l. che, a pagina 17 dello
Studio stesso, precisa motivatamente: " ... si ritiene di poter affermare che
oggettivamente non è probabile che possano verificarsi effetti significativi nei
confronti della flora e della fauna presenti nell’area di intervento (Sito
Natura 2000)"; ugualmente privo di significato risulta l’effetto dell'intervento
sugli altri parametri naturalistici di riferimento della D.G.R. 2803/03, tutti
puntualmente affrontati dallo Studio; il punto 2.1 ora citato, infatti, dispone
che "La valutazione d'incidenza non è considerata necessaria nei seguenti casi:
a) ... ; b) risultano improbabili effetti significativi sul sito Natura 2000",
che altro non è che un SIC o una ZPS come il sito in esame; che, a ogni buon
conto, lo studio della ricorrente offre tutti gli elementi utili alla
valutazione di competenza dell'Amministrazione, essendo stato redatto, come già
rilevato, in osservanza ai criteri indicati previsti dai citati allegati alla
D.G.R. 2803/03 e, in particolare, quanto prescritto dalla "Fase 2”, "Fase 3" e
"Fase 4”.
3) incompetenza della Giunta Regionale Veneta all'emanazione delle disposizioni
di cui alla D.G.R. 2803 del 4 ottobre 2003; eccesso di potere per carenza del
presupposto
Si deduce l'incompetenza della Giunta Regionale per il Veneto all'emanazione di
norme contenute nella D.G.R. 2803 del 4 ottobre 2003 in forza della quale è
stato richiesta dal Comune di Feltre la relazione d'incidenza ambientale ai
sensi dell'articolo 32 dello Statuto Regionale Veneto, essendo la competenza in
questa materia prerogativa del Consiglio Regionale.
Si sono costituiti in giudizio: il Comune di Feltre, la Regione Veneto e il
Ministero dell’Ambiente e del Territorio, i quali hanno, tutti, concluso per la
parziale inammissibilità del ricorso e comunque per la sua reiezione con
vittoria di spese.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, previa audizione dei difensori delle
parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.. Appare superfluo, innanzitutto, occuparsi dell’eccezione di parziale
inammissibilità del ricorso opposta dalla Regione Veneto con riferimento alla
delibera della G.R. 2083 del 4 ottobre 2002, giacchè, nell’ambito del nostro
ordinamento, l’obbligo di attivare la procedura di Vinca (valutazione di
incidenza ambientale) discende direttamente dall’art. 6 della Direttiva
92/43/CEE del 21 maggio 1992 – relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica, recepita nel nostro
ordinamento con DPR 8 settembre 1997 e succ. mod..
Ne consegue, pertanto, che anche in assenza di una specifica disciplina
regionale, quale nella specie la “guida metodologica per la valutazione di
incidenza e delle relative procedure e modalità” oggetto della DGR. 2083 del 4
ottobre 2002, il progetto presentato dalla ditta ricorrente andava assoggettato
alla V.inc.a..
Ciò esclude, peraltro, anche la rilevanza del vizio di incompetenza della Giunta
Regionale, dedotto con il terzo motivo, e simmetricamente la rilevanza
dell’eccezione di parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto
di interesse, determinato dalla revoca della delibera 2083/2002, sostituita
dalla DGR 3137/2006, che ha confermato l’assoggettamento alla V.inc.a. di ogni
progetto di trasformazione potenzialmente incidente sulle aree SIC.
2. Nel merito, e con specifico riguardo ai provvedimenti comunali impugnati
(diniego di autorizzazione a lottizzare e presupposto parere della C.E.C di
Feltre), il ricorso è infondato.
2.1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’articolo 7.4/3 delle NTA del PRG di Feltre, assumendo che la
lottizzazione, diversamente da quanto si oppone nel provvedimento impugnato,
rispetta i dettami del citato art. 7.4, posto che alla ZTO D/5 (nella quale
ricade l’intervento) non si applica l’articolo 7.4/3 ma il successivo articolo
7.4/9, che nulla dispone in merito agli interventi minimi previsti e consentiti
in tale zona.
Il motivo è infondato.
Infatti, come risulta in maniera univoca dal tenore letterale della
disposizione, intitolata “Zone di classe D” e specificamente al comma 7.4/3
(rubricato “modalità d’intervento”) il limite minimo di superficie interessata
dal piano di lottizzazione necessario perché venga ammessa l'edificazione è di
20.000 mq .
E ciò vale, all’evidenza, per tutte le zone di classe D.
La norma, infatti, è formulata in modo generale ed estensivo, quale regola di
disciplina per (tutte) le zone D, senza alcuna distinzione.
Ne è riprova la circostanza che dove la norma reca prescrizioni particolari in
relazione ad una sottoclasse specifica, essa contiene un riferimento specifico
alla stessa zona, come avviene, ad esempio, per gli ampliamenti nelle zone D/1
D/2 e D/3, in forza del successivo comma 7.4/4.
Né risponde al vero, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, nel
motivo in disamina, che l'art. 7.4/9 delle NTA "disciplini gli interventi
ricompresi nelle ZTO D/5 senza nulla disporre in merito agli interventi minimi".
Tale disposizione contiene, infatti, solo la definizione delle zone D/5, che
restano comunque soggette al regime generale previsto per tutte le zone di
classe D, ivi compreso il limite di estensione territoriale minimo
dell'intervento interessato dalla lottizzazione che, come rilevato dalla stessa
ricorrente, non può essere annoverato tra i parametri urbanistici in relazione
ai quali, l'art. 7.4/9 opera un richiamo per relationem alle norme delle ZTO
D/2.
Ne consegue che del tutto correttamente e in modo conforme alla disposizione
esaminata, applicabile a tutti gli interventi di lottizzazione in classe D, la
Commissione Edilizia Integrata ha rilevato la non ricorrenza, nel caso di
specie, del requisito di estensione minima ex art. 7.4/3 delle NTA del PRG.
Inconferente, va soggiunto, appare, peraltro, l’assunto che il limite minimo
dell’intervento non si applichi alla fattispecie “atteso che l’intervento di cui
si discute prevede la realizzazione di un Centro polifunzionale di servizio in
area a questo espressamente deputata”.
Invero, il fatto che l’intervento fosse compatibile con la zona costituiva una
delle condizioni essenziali per la sua proponibilità: ciò non esclude tuttavia
che l’intervento dovesse possedere tutti i concorrenti requisiti richiesti dalle
norme del PRG, tra cui quello della misura minima di 20.000 mq., che al
contrario, nella specie, incontestabilmente difetta.
2.2. Quanto al secondo motivo di censura, che a questo punto appare comunque
irrilevante ai fini del giudizio poiché il diniego si regge su un profilo di
motivazione sufficiente a sorreggere il contestato diniego, il Collegio ritiene
di dover rammentare che il DPR 357/1997, come modificato dal DPR n. 120/2003,
recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva n. 93/42 (CE), nota come
Direttiva Habitat, la quale è preordinata alla creazione di una rete ecologica
di aree protette di rilievo comunitario (Natura 2000) e di preminente valore per
la salvaguardia della biodiversità europea.
In forza d’essa, come è noto, gli Stati membri dovevano, nei tempi stabiliti,
individuare una serie di siti, definiti d'importanza comunitaria - strategici
per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva - nonché di zone di
protezione speciale per la salvaguardia dell'avifauna, secondo le previsioni
dell'omologa Direttiva Oiseaux n. 79/409 (CE).
Le aree così individuate, ancor prima dell'inserimento definitivo negli elenchi
redatti dalla Commissione europea all'esito di una selezione di tutti i siti
proposti dagli Stati membri, erano soggette ad un regime giuridico speciale,
volto a conservare gli elementi di pregio naturalistico ed ambientale
rinvenibili nei SIC e nelle ZPS, nelle more della definizione a livello
comunitario delle procedure istitutive della rete Natura 2000.
In particolare l’art. 5 comma 3^ del DPR 357/1997 come modificato dall’art. 6
del DPR 120/2003 disponeva che: i proponenti gli interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri
interventi, presentano, ai fini della valutazione d'incidenza, uno studio volto
ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'Allegato G, i
principali effetti che tali interventi possono avere sul sito d’importanza
comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi
di conservazione dei medesimi". Ed ancora, al comma 8, che: "l'autorità
competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell’intervento
acquisisce preventivamente la valutazione d'incidenza".
L'intervento di lottizzazione in oggetto, pertanto, in quanto ricadente nella
perimetrazione di un SIC e, per di più, nell'ambito di una zona speciale di
conservazione, era quindi inderogabilmente soggetto, in forza della citata
disposizione (che non ammette esenzioni, se non nei limiti di cui ai comrni 9 e
10, che non sussistono nel caso in esame), alla previa valutazione d'incidenza
ambientale, i cui contenuti non solo non possono essere generici od
approssimativi, ma devono al contrario risultare puntuali ed esaurienti, dal
punto di vista tecnico-scientifico, rispetto alle analitiche prescrizioni
dell'Allegato G del DPR 357/97; e ciò con riferimento a tutti i possibili
effetti sulla flora, sulla fauna e sugli habitat d'interesse comunitario
presenti nel sito.
2.3. Non è pertanto sostenibile in alcun modo l'assunto di parte ricorrente
secondo cui “la valutazione d'incidenza non risulterebbe neppure necessaria,
attese le puntuali conclusioni dello studio di Feltria SRL" che così si esprime:
"si ritiene di poter affermare che oggettivamente non è probabile che possano
verificarsi effetti significativi nei confronti della flora e della fauna
presenti nell'area d'intervento".
E' evidente, infatti, come nella perizia di parte si adduca una mera
presunzione, indimostrata e priva di plausibile fondamento scientifico,
piuttosto che una motivata conclusione negativa sull'incidenza ambientale del
progetto ex art. 5 del DPR 357/97.
Del tutto legittimo appare quindi l'atto di diniego dell'autorizzazione
impugnato anche sotto il profilo, dedotto nel motivo di rigetto dell’intervento,
della mancata effettuazione, da parte della società proponente di un adeguato
studio d'incidenza.
Occorre infatti rilevare che la determinazione negativa dell'autorità comunale
in ordine all'istanza di lottizzazione in oggetto è puntualmente sorretta dalle
risultanze della valutazione tecnica, commissionata dal dirigente dell'Unità
organizzativa urbanistìca ad una società di consulenza esterna, in ordine alla
validità dei contenuti della Relazione di screening relativa ai progetto in
questione.
In tale valutazione tecnica, resa in data 9 giugno 2004, si legge infatti
testualmente che: “la relazione di screening non è supportata da evidenze tali
da dimostrare l'ipotesi presentata, ossia che l'area oggetto dell’intervento sia
marginale all’area SIC. Per sopperire alla mancanza di dati o valutazioni
oggettive nelle relazioni sono inserite una serie di supposizioni che portano a
distogliere l'attenzione dal punto cardine della valutazione stessa, ovvero
l'individuazione e la valutazione degli aspetti ambientali che la realizzazione
del progetto può avere sull’ecosistema dell’area in esame.
A nostro avviso diventa quindi necessario approfondire le relazioni di screening
in modo da supportare adeguatamente quanto affermato, attraverso la stesura da
parte dei progettisti di una Valutazione ambientale completa; in particolare si
suggerisce di valutare gli aspetti ambientali emersi per mezzo degli indicatori
citati nell’Allegato A della DGR 2803/02.
Per il progetto del Centro Servizi Polifunzionale si sottolinea la presenza di
un parere negativo della Soprintendenza per i Beni architettonici e il Paesaggio
del Veneto Orientale: perciò dovranno essere evidenziate le soluzioni innovative
che permettono l'integrazione dell'intervento nel contesto tutelato”.
Ed ancora nel paragrafo sulle conclusioni si legge che: le relazioni presentate
per i progetti di lottizzazione giungono alla conclusione della non
significatività ambientate degli interventi proposti. Questo risultato è per il
momento viziato da una generale incompletezza della documentazione presentata e
da una serie di inconguenze rispetto ai principi della legislazione applicabile
ai contenuti delle note per la stesura di una Valutazione d'incidenza relativa
al progetto di ampliamento dell’area industriale di Villapaiera, redatte dai
periti Lasen e Cassol e al sopracitato pronunciamento della Soprintendenza.
I progetti seguono, prosegue lo studio, esclusivamente la via della mitigazione
degli impatti, senza che sia valutata in modo coerente la necessità di
corrispondere ad interventi di tipo compensativo o di procedere
all’individuazione di soluzioni alternative".
Ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso è infondato e che il ricorso
va quindi respinto.
3. Quanto alle spese di causa esse meritano di seguire la soccombenza, salvo una
parziale compensazione giustificata dai margini di incertezza di alcune delle
questioni affrontate e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di
causa in favore delle amministrazioni resistenti e previa compensazione per la
metà le liquida in complessivi € 4800,00 (quattromilaottocentoeuro/00) in
ragione di un terzo per ciascuna parte, oltre ad iva e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente, Estensore
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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