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T.A.R. VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 716
ACQUA - Acque pubbliche - Giurisdizione del TSAP - Art. 143 r.d. n. 1775/1933.
L’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in tema di giurisdizione del TSAP,
si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo
esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino
comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed
immediata sul regime delle acque pubbliche (così Cass., SS. UU. , 27 aprile
2005, n. 8696, che richiama SS. UU. 18 dicembre 1998, n. 12076, e 15 luglio
1999, n. 403). Devono cioè ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale
Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi
più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità
delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano
comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente
e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul
regime delle acque pubbliche (Cass. SS. UU. n. 8696/05 cit. ; conf. SS. UU. 26
luglio 2002, n. 11099; Cass. SS. UU. 12 dicembre 1996, n. 11090; Cons. St. , V,
14 maggio 2004, n. 3139). Pres. Di Nunzio, Est.Buricello - Oleificio G. (avv.ti
Giantin e Spiazzi) c. Regione Veneto (avv.ti Drago e Zampieri) -
TAR VENETO, sez. III - 3 maggio 2011, n. 716
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N. 00716/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2006, proposto da Oleificio
Veronesi di Veronesi Saverio e C, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario
Giantin e Dante Spiazzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Venezia, San Salvador, 5134;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta
regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago e Cristina
Zampieri, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in
Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
del provvedimento della Regione Veneto –Genio civile di Verona, prot. n. 366101
del 15 giugno 2006, concernente diniego di rinnovo di concessione idraulica per
lo scarico di acque reflue, provenienti dall’impianto di raffreddamento
dell’oleificio, nel corso d’acqua demaniale denominato torrente Valpantena, con
contestuale ordine di ripristino originario dei luoghi entro 30 giorni;
visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, con i relativi
allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2011 il consigliere Marco Buricelli
e uditi per le parti gli avvocati Giantin per la ricorrente e Zampieri per la
Regione Veneto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 22 settembre 2006 e depositato in segreteria il
successivo 17 ottobre la società Oleificio Veronesi ha impugnato, chiedendone
l’annullamento, il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il dirigente
regionale del Genio civile di Verona ha disposto di non rinnovare la concessione
idraulica inerente lo scarico di acque di raffreddamento di un processo
produttivo nel corso d’acqua demaniale denominato Torrente Valpantena, e ha
ordinato alla società il ripristino originario dei luoghi entro 30 giorni e,
precisamente, la rimozione delle opere funzionali allo scarico, realizzate entro
la fascia di rispetto idraulico.
Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge, in particolare, che il
tratto a monte dell’abitato del Borgo Santa Croce, ove è compreso anche lo
scarico in questione, è maggiormente a rischio di esondazione, situazione
annunciata in una nota dove veniva evidenziata la scarsa pendenza dell’attuale
livelletta d’alveo che determina, assieme alla inadeguatezza della sezione,
effetti di rigurgito delle piene e, come conseguenza, l’innalzamento, oltre il
livello di guardia, del tirante d’acqua; il tratto d’alveo a valle
dell’immissione dello scarico, risultando privo di pendenza, ha come ulteriore
conseguenza l’accumulo di sedimenti limosi sul fondo; detti sedimenti producono,
a valle dello scarico, una abnorme proliferazione di piante, soprattutto
canneti, e questa situazione aggrava maggiormente la pericolosità idraulica del
torrente.
Avverso e per l’annullamento del diniego sopra riassunto la società ricorrente
ha dedotto il vizio di eccesso di potere giacché:
-non risulta in alcun modo accertato e provato che lo scarico dei reflui
aziendali provochi esondazioni del torrente Valpantena;
-la pendenza dell’alveo del torrente è più che sufficiente allo scorrimento
delle acque, tant’e che nei tempi anche recenti non ci sono state esondazioni;
-non è stato accertato e provato in alcun modo che vi siano effetti di rigurgito
delle piene che portino l’innalzamento delle acque oltre il livello di guardia;
-non è stato accertato e provato in alcun modo che il tratto d’alveo a valle
provochi, a causa dell’immissione dei reflui aziendali, accumuli di sedimenti
limosi nel fondo e che questi sedimenti producano una abnorme proliferazione di
piante, e soprattutto di canneti, il che aggraverebbe maggiormente la
pericolosità idraulica del terreno. La ricorrente prosegue affermando che le
asserzioni contenute nell’atto appaiono essere il risultato di semplici
presunzioni o di asseriti timori su ciò che potrebbe accadere, privi di base
scientifica e sperimentale, e non possono perciò avere alcuna rilevanza sotto il
profilo giuridico. Viene inoltre sottolineato che il dirigente emanante, nelle
premesse del decreto, richiama in maniera del tutto generica “recenti studi” e
“verifiche idrauliche attualmente in corso da parte di questo Ufficio”. Ciò
corrobora la mancanza di una valida e attendibile motivazione a sostegno della
decisione impugnata.
La Regione Veneto, nel costituirsi, ha premesso una succinta ricostruzione dei
fatti per i quali è causa, evidenziando tra l’altro:
-che il Torrente Valpantena risulta iscritto nell’elenco delle acque pubbliche
della Provincia di Verona al n. 313 ed è opera idraulica classificata di terza
categoria istituita con d. m. del 5 dicembre 1920;
-che la società ricorrente, sin dal 1972, ha ottenuto, dal Ministero dei lavori
pubblici –Magistrato alle acque, la concessione a scaricare, nel torrente
Valpantena, le acque di raffreddamento provenienti dallo stabilimento;
-che a seguito della l. n. 112/98, recepita dalla Regione Veneto con la l. reg.
n. 11/01, la competenza idraulica sul torrente Valpantena è stata trasferita
alla Regione a fare data dal 22 febbraio 2001;
-che nel 2004, in seguito a segnalazioni di alcuni cittadini abitanti in zone
limitrofe al progno Valpantena, la Regione ha avviato un’ampia istruttoria in
merito al rinnovo della concessione allo scarico, culminata in un verbale di
sopralluogo del Genio civile in data 27 dicembre 2005.
L’Avvocatura regionale ha, quindi, eccepito la inammissibilità del ricorso per
difetto di giurisdizione, dato che l’impugnato provvedimento del Genio civile di
Verona concerne in via diretta il regime delle acque del torrente Valpantena e,
perciò, la controversia rivolta all’annullamento del provvedimento medesimo
ricade nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP).
Nel merito, l’Avvocatura regionale ha concluso per il rigetto del ricorso dato
che è stata svolta un’ampia attività istruttoria e il Genio civile di Verona ha
correttamente esercitato la discrezionalità tecnica allo stesso spettante, allo
scopo di garantire la sicurezza idraulica in relazione al corso d’acqua in
questione indicando, con motivazione estesa e coerente, le ragioni poste a
fondamento della decisione adottata.
2.- In via preliminare va esaminata e decisa l’eccezione di difetto di
giurisdizione, sollevata dalla difesa della Regione.
Il Collegio giudica l’eccezione fondata e da accogliere, con conseguente
devoluzione della controversia alla giurisdizione del TSAP, dato che il
provvedimento impugnato incide in maniera immediata e diretta sul regime delle
acque pubbliche.
L’art. 143/a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce infatti che
appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque
pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di
legge proposti avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in materia
di acque pubbliche.
Considerata la “lata e omnicomprensiva previsione” della norma, essa “si
attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio
di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque
l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata
sul regime delle acque pubbliche” (così, in motivazione, Cass., SS. UU. , 27
aprile 2005, n. 8696, che richiama SS. UU. 18 dicembre 1998, n. 12076, e 15
luglio 1999, n. 403). Devono cioè ritenersi “devoluti alla cognizione del
Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su
interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla
demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico,
attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo
immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in
definitiva, sul regime delle acque pubbliche” (Cass. SS. UU. n. 8696/05 cit. ;
conf. SS. UU. 26 luglio 2002, n. 11099); qualora il provvedimento della p. a.
diretto a garantire le acque pubbliche dall’inquinamento “incida su interessi
legittimi e si pretenda lesivo di essi, va riconosciuta la giurisdizione del
Tribunale superiore delle acque pubbliche” (Cass. SS. UU. 12 dicembre 1996, n.
11090 e Cons. St. , V, 14 maggio 2004, n. 3139).
Guardando ora più da vicino il caso di specie, non pare dubbio che la società
ricorrente sia titolare di una posizione d’interesse legittimo rispetto al
provvedimento gravato, il quale, a sua volta, è diretto a salvaguardare la
sicurezza idraulica di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque
pubbliche; a proteggere un corso d’acqua dall’inquinamento (cfr. Cass. 11090/96
e C. d. S. 3439/04 cit.) . L’incidenza dell’atto sulla materia delle acque
pubblica appare, cioè, immediata e diretta e non solo strumentale e indiretta,
sicché la fattispecie esula dalla giurisdizione di questo giudice e appartiene a
quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
In base a quanto dispone l’art. 11, comma 2 cod. proc. amm. viene fissato il
termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la
riproposizione del giudizio davanti al TSAP.
Considerato l’esito in rito del ricorso la spese e gli onorari della
controversia possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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