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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 716


ACQUA - Acque pubbliche - Giurisdizione del TSAP - Art. 143 r.d. n. 1775/1933.
L’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in tema di giurisdizione del TSAP, si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (così Cass., SS. UU. , 27 aprile 2005, n. 8696, che richiama SS. UU. 18 dicembre 1998, n. 12076, e 15 luglio 1999, n. 403). Devono cioè ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (Cass. SS. UU. n. 8696/05 cit. ; conf. SS. UU. 26 luglio 2002, n. 11099; Cass. SS. UU. 12 dicembre 1996, n. 11090; Cons. St. , V, 14 maggio 2004, n. 3139). Pres. Di Nunzio, Est.Buricello - Oleificio G. (avv.ti Giantin e Spiazzi) c. Regione Veneto (avv.ti Drago e Zampieri) - TAR VENETO, sez. III - 3 maggio 2011, n. 716
 

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N. 00716/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01973/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2006, proposto da Oleificio Veronesi di Veronesi Saverio e C, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Giantin e Dante Spiazzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, San Salvador, 5134;


contro


la Regione Veneto, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago e Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento

del provvedimento della Regione Veneto –Genio civile di Verona, prot. n. 366101 del 15 giugno 2006, concernente diniego di rinnovo di concessione idraulica per lo scarico di acque reflue, provenienti dall’impianto di raffreddamento dell’oleificio, nel corso d’acqua demaniale denominato torrente Valpantena, con contestuale ordine di ripristino originario dei luoghi entro 30 giorni;

visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, con i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2011 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Giantin per la ricorrente e Zampieri per la Regione Veneto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO


1.- Con ricorso notificato il 22 settembre 2006 e depositato in segreteria il successivo 17 ottobre la società Oleificio Veronesi ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il dirigente regionale del Genio civile di Verona ha disposto di non rinnovare la concessione idraulica inerente lo scarico di acque di raffreddamento di un processo produttivo nel corso d’acqua demaniale denominato Torrente Valpantena, e ha ordinato alla società il ripristino originario dei luoghi entro 30 giorni e, precisamente, la rimozione delle opere funzionali allo scarico, realizzate entro la fascia di rispetto idraulico.

Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge, in particolare, che il tratto a monte dell’abitato del Borgo Santa Croce, ove è compreso anche lo scarico in questione, è maggiormente a rischio di esondazione, situazione annunciata in una nota dove veniva evidenziata la scarsa pendenza dell’attuale livelletta d’alveo che determina, assieme alla inadeguatezza della sezione, effetti di rigurgito delle piene e, come conseguenza, l’innalzamento, oltre il livello di guardia, del tirante d’acqua; il tratto d’alveo a valle dell’immissione dello scarico, risultando privo di pendenza, ha come ulteriore conseguenza l’accumulo di sedimenti limosi sul fondo; detti sedimenti producono, a valle dello scarico, una abnorme proliferazione di piante, soprattutto canneti, e questa situazione aggrava maggiormente la pericolosità idraulica del torrente.

Avverso e per l’annullamento del diniego sopra riassunto la società ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere giacché:

-non risulta in alcun modo accertato e provato che lo scarico dei reflui aziendali provochi esondazioni del torrente Valpantena;

-la pendenza dell’alveo del torrente è più che sufficiente allo scorrimento delle acque, tant’e che nei tempi anche recenti non ci sono state esondazioni;

-non è stato accertato e provato in alcun modo che vi siano effetti di rigurgito delle piene che portino l’innalzamento delle acque oltre il livello di guardia;

-non è stato accertato e provato in alcun modo che il tratto d’alveo a valle provochi, a causa dell’immissione dei reflui aziendali, accumuli di sedimenti limosi nel fondo e che questi sedimenti producano una abnorme proliferazione di piante, e soprattutto di canneti, il che aggraverebbe maggiormente la pericolosità idraulica del terreno. La ricorrente prosegue affermando che le asserzioni contenute nell’atto appaiono essere il risultato di semplici presunzioni o di asseriti timori su ciò che potrebbe accadere, privi di base scientifica e sperimentale, e non possono perciò avere alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico. Viene inoltre sottolineato che il dirigente emanante, nelle premesse del decreto, richiama in maniera del tutto generica “recenti studi” e “verifiche idrauliche attualmente in corso da parte di questo Ufficio”. Ciò corrobora la mancanza di una valida e attendibile motivazione a sostegno della decisione impugnata.

La Regione Veneto, nel costituirsi, ha premesso una succinta ricostruzione dei fatti per i quali è causa, evidenziando tra l’altro:

-che il Torrente Valpantena risulta iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Verona al n. 313 ed è opera idraulica classificata di terza categoria istituita con d. m. del 5 dicembre 1920;

-che la società ricorrente, sin dal 1972, ha ottenuto, dal Ministero dei lavori pubblici –Magistrato alle acque, la concessione a scaricare, nel torrente Valpantena, le acque di raffreddamento provenienti dallo stabilimento;

-che a seguito della l. n. 112/98, recepita dalla Regione Veneto con la l. reg. n. 11/01, la competenza idraulica sul torrente Valpantena è stata trasferita alla Regione a fare data dal 22 febbraio 2001;

-che nel 2004, in seguito a segnalazioni di alcuni cittadini abitanti in zone limitrofe al progno Valpantena, la Regione ha avviato un’ampia istruttoria in merito al rinnovo della concessione allo scarico, culminata in un verbale di sopralluogo del Genio civile in data 27 dicembre 2005.

L’Avvocatura regionale ha, quindi, eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, dato che l’impugnato provvedimento del Genio civile di Verona concerne in via diretta il regime delle acque del torrente Valpantena e, perciò, la controversia rivolta all’annullamento del provvedimento medesimo ricade nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP).

Nel merito, l’Avvocatura regionale ha concluso per il rigetto del ricorso dato che è stata svolta un’ampia attività istruttoria e il Genio civile di Verona ha correttamente esercitato la discrezionalità tecnica allo stesso spettante, allo scopo di garantire la sicurezza idraulica in relazione al corso d’acqua in questione indicando, con motivazione estesa e coerente, le ragioni poste a fondamento della decisione adottata.

2.- In via preliminare va esaminata e decisa l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della Regione.

Il Collegio giudica l’eccezione fondata e da accogliere, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del TSAP, dato che il provvedimento impugnato incide in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche.

L’art. 143/a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce infatti che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge proposti avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche.

Considerata la “lata e omnicomprensiva previsione” della norma, essa “si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche” (così, in motivazione, Cass., SS. UU. , 27 aprile 2005, n. 8696, che richiama SS. UU. 18 dicembre 1998, n. 12076, e 15 luglio 1999, n. 403). Devono cioè ritenersi “devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche” (Cass. SS. UU. n. 8696/05 cit. ; conf. SS. UU. 26 luglio 2002, n. 11099); qualora il provvedimento della p. a. diretto a garantire le acque pubbliche dall’inquinamento “incida su interessi legittimi e si pretenda lesivo di essi, va riconosciuta la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche” (Cass. SS. UU. 12 dicembre 1996, n. 11090 e Cons. St. , V, 14 maggio 2004, n. 3139).

Guardando ora più da vicino il caso di specie, non pare dubbio che la società ricorrente sia titolare di una posizione d’interesse legittimo rispetto al provvedimento gravato, il quale, a sua volta, è diretto a salvaguardare la sicurezza idraulica di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche; a proteggere un corso d’acqua dall’inquinamento (cfr. Cass. 11090/96 e C. d. S. 3439/04 cit.) . L’incidenza dell’atto sulla materia delle acque pubblica appare, cioè, immediata e diretta e non solo strumentale e indiretta, sicché la fattispecie esula dalla giurisdizione di questo giudice e appartiene a quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In base a quanto dispone l’art. 11, comma 2 cod. proc. amm. viene fissato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione del giudizio davanti al TSAP.

Considerato l’esito in rito del ricorso la spese e gli onorari della controversia possono essere compensati.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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