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T.A.R. VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 721
RIFIUTI - Provvedimenti di localizzazione di discarica - Comune - Interesse a
ricorrere - Titolarità. Il comune nel cui territorio è localizzata una
discarica di rifiuti è titolare dell'interesse a ricorrere avverso la delibera
di localizzazione, sia in quanto ente esponenziale dei residenti, sia in quanto
titolare del potere di pianificazione urbanistica su cui incide il provvedimento
di localizzazione, sia in quanto soggetto che per legge può partecipare al
procedimento amministrativo e che in quanto tale può impugnarne il provvedimento
conclusivo (C. Stato, sez.V, 2.3.1999, n.217; in senso analogo CdS IV 6/10/2001
n.5296). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - Comune di Maser (avv.Pellegrini) c.
Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon) e altri (n.c.)
- TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 721
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N. 00721/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto dal
Comune di Maser, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso
dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio presso la segreteria del Tar ai
sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. ;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta
regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei ed Ezio Zanon,
domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23, presso la sede dell’Avvocatura
regionale del Veneto; la Provincia di Treviso, l’ Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, l’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Dipartimento di Treviso, la
Commissione Regionale VIA, n. c. ;
nei confronti di
la s. r. l. Marcon, in persona del legle rappresentante “pro tempore”,
rappresentata e difesa dagli avvocati Miriam Baratto Guenolè, Lucio Martignago e
Leonardo Zanco, con domicilio eletto presso l’avv. Leonardo Zanco in
Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/D –Palazzo Vega;
per l'annullamento
-quanto al ricorso: 1) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGRV)
n. 296 del 16.2.2010, pubblicata sul BURV n. 23 del 16.3.2010, avente a oggetto:
"Marcon Srl - Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti
- Comune di localizzazione: Maser (TV) - Procedura di VIA e autorizzazione ai
sensi degli artt. 11 e 23 della L. R. n. 10/99. Autorizzazione integrata
ambientale (AIA) ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e della L. R. n. 26/07" , ivi
compresi i pareri contenuti nell'allegato A alla medesima DGRV n. 296/10, ossia:
1) il parere della Commissione regionale VIA n. 261 del 28.10.2009; 2) il parere
della Commissione regionale VIA integrata ai fini dell'approvazione del
progetto; 3) il parere della Commissione regionale VIA integrata ai fini del
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; 2) del verbale della
Commissione regionale VIA del 28.10.2009; 3) della nota prot. n. 318915/45.07
del 18.6.2008 con la quale il Presidente della Commissione regionale VIA ha
concesso una proroga del termine per la presentazione delle integrazioni
richieste ex art.18 L. R. n. 10/1999;
-quanto all’atto di motivi aggiunti: 4) del DSRAT n. 57 del 21.9.2010, avente a
oggetto “Ditta Marcon s.r.l. …-impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento
rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4, Maser (TV) –AIA punti 5.1. e 5.3.
dell’Allegato I del d. lgs. n. 59/05. DGRV n. 296 del 16 febbraio 2001. Presa
d’atto della indagine ambientale di cui alla DGRV n. 2424/08; 5) del silenzio
–assenso ex art. 29 nonies del d. lgs. n. 152/06 (ex art. 10 d. lgs. n. 59/05)
formatosi in relazione alle modifiche “non sostanziali” relative all’impianto di
cui al punto che precede, comunicate dalla società Marcon con nota del 9 agosto
2010 ; e comunque della nota regionale n. 526962/5719 del 7.10.2010, con la
quale la Regione Veneto ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione
delle predette modifiche; e di ogni altro atto connesso, inclusa
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/01 e della l. reg. n.
27/03 rilasciata dalla Regione Veneto mediante silenzio assenso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della società
Marcon, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza della sezione n. 303/10 di rigetto dalla domanda cautelare
motivata come segue: “premesso che a un primo esame l’eccezione di difetto di
legittimazione e di interesse del Comune ricorrente, sollevata dalla difesa
della società Marcon, non appare sorretta da consistente “fumus boni juris” ;
considerato che, anche in relazione alla possibilità di definire la controversia
nel merito in tempi brevi, il danno non appare attuale” ;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 9 marzo 2011 il consigliere Marco Buricelli e
uditi per le parti gli avvocati V. Pellegrini per il Comune ricorrente, L.
Londei per la Regione Veneto e M. Baratto Guenolè, L. Martignago e L. Zanco per
la società Marcon;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con il ricorso introduttivo il Comune di Maser ha impugnato, chiedendone
l’annullamento, la deliberazione n. 296 del 16 febbraio 2010 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 261, reso dalla
Commissione regionale VIA (di seguito, CR VIA) nella seduta del 28 ottobre 2009,
allegato alla DGRV e della quale forma parte integrante, “ai fini del rilascio
del giudizio (favorevole) di compatibilità ambientale, secondo le prescrizioni
di cui al parere della CR VIA n. 261/09, dell’approvazione del progetto e del
rilascio dell’AIA per il progetto denominato “sviluppo e razionalizzazione
dell’impianto di trattamento rifiuti” in Maser, (progetto) presentato dalla
ditta Marcon”.
Nella premessa in fatto del ricorso il Comune di Maser sottolinea in particolare
che:
-il 14 settembre 2007 la società Marcon, titolare di un impianto di trattamento
di rifiuti anche pericolosi nel Comune di Maser, in Via Rizzi n. 4, ha
depositato in Comune un “progetto di sviluppo e razionalizzazione dell’impianto
di trattamento rifiuti”. Stando a quanto riferito a pag. 4 del parere n. 261/09
della CR VIA –descrizione dell’intervento, la società Marcon “intende sviluppare
la propria attività principalmente in due settori, quello dello stoccaggio
provvisorio e del recupero per l’avvio al riciclaggio e quello della
inertizzazione dei rifiuti. Il progetto prevede quindi la realizzazione di due
nuovi edifici, posti rispettivamente a est e a ovest dell’impianto già
autorizzato e inoltre la razionalizzazione delle sezioni impiantistiche in
esercizio, nonché l’aumento della potenzialità annua di trattamento. L’edificio
esistente viene indicato nel progetto come Blocco 2 mentre i due nuovi edifici
sono indicati come Blocco 1 e Blocco 3. L’edificio del Blocco 1 è dedicato
interamente al processo di inertizzazione dei rifiuti mentre l’edificio del
Blocco 3 è dedicato in prevalenza alla cernita, compattazione e stoccaggio dei
rifiuti per il loro successivo avvio al recupero presso altre industrie, in
grado di riciclarli nella loro attività produttiva”;
- il progetto, oltre a proporre la realizzazione dei due nuovi edifici da
costruire vicino a quello esistente, prevedeva, più precisamente:
- l’impletementazione dell’attività di trattamento dei rifiuti liquidi con
incremento della potenzialità dell’impiantoda 60.000 ton/anno a 90.000 ton/anno;
- l’incremento dell’attività di triturazione, stoccaggio provvisorio (da 996 a
2600 ton) e di cernita e recupero dei rifiuti con inserimento di una sezione di
pressatura e imballaggio (da 10.000 ton/anno a 30.000 ton/anno);
- una nuova attività di miscelazione dei rifiuti;
- la realizzazione di una attività di inertizzazione (stabilizzazione e
solidificazione) dei propri fanghi prodotti dall’impianto chimico fisico dei
rifiuti liquidi e di altre tipologia di rifiuti solidi attraverso l’aggiunta di
cemento, ossido di calce ed altre sostanze come silicati e solfuri per una
potenzialità di 100.000 ton/anno;
- l’incremento delle tipologie dei rifiuti trattabili presso l’impianto in
numero nuoci codici CER
- il Comune, alla luce della modifica sostanziale prospettata dalla società
Marcon rispetto all’assetto attuale dell’impianto autorizzato, ha svolto
un’istruttoria interna all’esito della quale, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 38 dell’8 novembre 2007, ha espresso, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 17 della l. reg. n. 10/99, parere contrario al progetto,
evidenziando numerose criticità sotto diversi profili;
- il 23 aprile 2008, nel corso della seduta della CR VIA dedicata all’esame del
progetto presentato dalla società Marcon, è emersa la necessità di richiedere
(copiosa) documentazione integrativa. La proposta di richiedere integrazioni è
stata approvata con il voto contrario della Provincia di Treviso, in quanto “il
dare seguito alle richieste istruttorie di integrazione… stravolgerebbe, di
fatto, la soluzione progettuale presentata dal proponente, cambiandola
radicalmente”;
- con nota in data 22 maggio 2008 la Regione Veneto –Unità complessa VIA, ha
richiesto alla società Marcon –soggetto proponente, le integrazioni e i
chiarimenti indicati nella nota stessa specificando che, ai sensi dell’art. 18
della l. reg. n. 10/99, la richiesta di integrazioni sospende i termini per
l’espressione del parere della CR VIA fino alla data di ricevimento della
documentazione integrativa richiesta; e precisando inoltre che nel caso di
inottemperanza alla richiesta entro 90 giorni dal suo ricevimento, la domanda di
VIA e autorizzazione si intenderà decaduta;
- con nota in data 11 giugno 2008 la società Marcon ha chiesto alla Regione
procedente una proroga dei termini di legge per presentare le integrazioni
richieste;
- la proroga è stata concessa dal Presidente della CR VIA con nota in data 18
giugno 2008;
- con nota del 24 ottobre 2008 la società Marcon ha presentato le integrazioni
richieste qualificandole “modifiche al progetto –intervento alternativo
–monoblocco unico”;
- con DCC n. 42 del 27 novembre 2008 il Comune di Maser ha nuovamente espresso
parere contrario alla realizzazione del progetto, così come rielaborato e
depositato in Comune dalla società Marcon in data 24 ottobre 2008;
- con note del 7 ottobre 2009 e 16 ottobre 2009 il Comune di Marcon e la
Provincia di Treviso hanno sollevato profili di criticità del procedimento e del
progetto;
- la Conferenza di servizi, con il voto contrario di Provincia e Comune e con
l’assenza dell’ARPAV, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale ex
l. reg. n. 10/99, parere positivo alla approvazione del progetto ai sensi degli
articoli 11 e 23 della l. reg. n. 10/99 e parere positivo al rilascio dell’AIA.
Sono quindi seguiti il parere n. 261/09 della CR VIA e l’impugnata DGRV n.
296/10.
Avverso e per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe il Comune di Marcon
ha formulato undici censure, concernenti violazione di legge con riferimento ad
aspetti di natura procedurale e sostanziale, ed eccesso di potere sotto svariati
profili.
Nel costituirsi, la società Marcon ha eccepito il difetto di legittimazione a
ricorrere del Comune atteso che il Comune non avrebbe dimostrato quale effettivo
pregiudizio potrebbe derivare, alla comunità locale, dalla approvazione del
progetto e dal rilascio dell’autorizzazione. Il Comune ricorrente si limiterebbe
a far valere un generico interesse alla salvaguardia dell’ambiente. La più
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato esige che il Comune specifichi
esattamente quale concreto pregiudizio, in termini ambientali, subirebbe il
territorio amministrato dalla realizzazione dell’impianto avversato. Pregiudizio
concreto che il ricorrente non avrebbe affatto specificato. Tutt’al più il
Comune avrebbe indicato pregiudizi di natura urbanistica, ma non certo
ambientale, sicché i motivi di ricorso per i quali il Comune avrebbe
legittimazione sarebbero solo quelli di cui ai numeri da 10) a 12), poiché
attinenti a questioni urbanistiche. Nel merito la controinteressata ha rilevato
infondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente.
Anche la Regione si è costituita e ha insistito per il rigetto del ricorso.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 23 ottobre 2010 e tempestivamente
depositato in Segreteria il Comune di Maser ha chiesto l’annullamento del DSRAT
n. 57/10, meglio in epigrafe specificato, deducendo vizi di invalidità derivata
rispetto alla DGRV n. 296/10, oltre a vizi propri.
La società Marcon e la Regione hanno resistito insistendo per il rigetto anche
dei motivi aggiunti.
2.1.- L’eccezione di difetto di legittimazione e interesse a ricorrere,
sollevata dalla difesa della società Marcon muovendo dal rilievo secondo cui il
Comune di Maser non avrebbe dimostrato quale effettivo pregiudizio potrebbe
derivare, alla comunità locale, dalla approvazione del progetto e dal rilascio
dell’autorizzazione, è infondata e va respinta.
Sul tema, simile a quello trattato nella controversia odierna, della
impugnazione di provvedimenti di localizzazione di una discarica di rifiuti, la
giurisprudenza (Cons. St., nn. 6657/02, 1797/02 (v. p. 2.1.) , 5296/01 e –sez.
V- 217/99 ; più di recente v. sent. nn. 5713/06 e 695/06, p. 3.) ha riconosciuto
la legittimazione e l’interesse a ricorrere in capo al Comune nel cui territorio
l’impianto dovrebbe essere collocato. Sussiste infatti “l'interesse a ricorrere
degli enti locali quali ad es. "il comune nel cui territorio è localizzata una
discarica di rifiuti, ai sensi dell'art. 3 bis l. 29 ottobre 1987 n.441"; in
proposito si è affermato che "è titolare dell'interesse a ricorrere avverso la
delibera di localizzazione, sia in quanto ente esponenziale dei residenti, sia
in quanto titolare del potere di pianificazione urbanistica su cui incide il
provvedimento di localizzazione, sia in quanto soggetto che per legge può
partecipare al procedimento amministrativo e che in quanto tale può impugnarne
il provvedimento conclusivo" (C. Stato, sez.V, 2.3.1999, n.217; in senso analogo
CdS IV 6/10/2001 n.5296).
E' del pari certo che non occorra provare l'esistenza di un danno concreto ed
attuale al fine di impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica
o di un impianto industriale ritenuto inquinante in quanto la questione della
concreta pericolosità dell'impianto, valutata alla luce dei parametri normativi,
è questione di merito, mentre al fine di radicare l'interesse ad impugnare è
sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato
nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in
posizione qualificata (quali residenti o proprietari o titolari di altre
posizioni giuridiche soggettive rilevanti” –così CdS n. 6657/02 cit.).
Il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per riconoscere
legittimazione e interesse a impugnare un provvedimento che autorizza l’avvio di
una attività potenzialmente inquinante il ricorrente non è tenuto dimostrare che
si è verificato un danno, in quanto tale questione attiene al merito, ed è
invece sufficiente la ragionevole prospettazione di ripercussioni negative sul
territorio entro il quale l’attività verrà a svolgersi.
Considerata l’affinità esistente tra le fattispecie sottoposte al vaglio della
giurisprudenza e la fattispecie odierna, l’ eccezione sopra riassunta va
respinta. Non senza, però, avere prima soggiunto, con riferimento al caso in
esame, che la circostanza che l’approvazione di un progetto, come quello per cui
è causa, diretto a incrementare la potenzialità annua del trattamento dei
rifiuti dell’impianto, produca ricadute negative sull’ambiente e sulla qualità
della vita nel territorio circostante l’impianto medesimo, costituisce un dato
di comune esperienza, elemento che ben può essere fatto valere dal Comune nel
cui territorio viene localizzato l’impianto.
2.2.-Nel merito, assume carattere decisivo e assorbente l’esame della prima
censura, con la quale è stata dedotta la violazione dell’art. 18 della l. reg.
n. 10/99, secondo cui: (comma 1) “Entro centotrentacinque giorni dalla data
della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, la
commissione VIA esprime il proprio parere sull'impatto ambientale dell'impianto,
opera o intervento proposto…”;
(comma 2) “Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la
struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni
eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che
ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste” ;
(comma 3) “Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto
proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si
intende decaduta. “ .
In base al tenore inequivocabile del citato art. 18, l’Amministrazione
procedente può richiedere integrazioni al progetto per una sola volta, e tali
integrazioni devono essere presentate entro 90 giorni dalla richiesta, e ciò a
pena di decadenza. E’ la legge regionale che sancisce sia il termine entro cui
devono essere presentate le integrazioni, vale a dire 90 giorni dalla richiesta,
sia la sanzione per l’ipotesi di inosservanza del termine suddetto, ossia la
decadenza della domanda, e quindi dell’intero procedimento, che va archiviato,
con la conseguenza che il proponente dovrà ripresentare la domanda. La legge,
nell’individuare termine e sanzione, ha sottratto all’autorità amministrativa
ogni discrezionalità sul punto, che non sia la facoltà di richiedere
integrazioni. Detto altrimenti, la norma regionale non consente alla P. A. di
disporre del termine prorogandolo ed eludendo l’esplicita sanzione di decadenza.
Il termine è sottratto alla disponibilità delle parti. Nella specie la Regione
avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il mancato rispetto del termine e, una
volta preso atto delle conseguenza che la legge regionale stabilisce per la
suddetta ipotesi, disporre l’archiviazione del procedimento.
Nella specie:
-con nota in data 22 maggio 2008 la Regione Veneto –Unità complessa VIA, aveva
richiesto integrazioni e chiarimenti alla società Marcon;
-con nota del 18 giugno 2008 il Presidente del CR VIA aveva concesso una proroga
alla controinteressata stabilendo, quale termine ultimo per presentare la
documentazione ulteriore, la data del 27 ottobre 2008;
-la società Marcon risulta avere presentato le integrazioni richieste soltanto
in data 24 ottobre 2008, vale a dire (nel rispetto del termine prorogato
assegnatole ma) ben oltre il termine di 90 giorni stabilito dalla legge
regionale.
Il Comune ricorrente conclude affermando che la proroga accordata è chiaramente
illegittima e vizia l’intera procedura. La CR VIA ha travisato il proprio ruolo
e, nel prorogare un termine fissato “ex lege” a pena di decadenza, ha
erroneamente ritenuto che il suddetto termine fosse nella propria disponibilità.
Del resto, la giurisprudenza è pacifica nel prevedere che quando una norma di
legge stabilisce un termine e attribuisce allo stesso natura perentoria, non
sussiste alcuna discrezionalità in capo alla P. A. , salvo casi eccezionali di
forza maggiore, da comprovare in modo rigoroso e nella specie non sussistenti.
La proroga del termine di legge per la presentazione delle integrazioni deve
ritenersi dunque illegittima poiché –nella specie- non consentita, e da ciò
consegue che le integrazioni sono state depositate dalla società Marcon oltre il
termine perentorio stabilito, a pena di decadenza della domanda, dall’art. 18,
comma 3, della l. reg. n. 10/99.
Il Collegio condivide le argomentazioni svolte e le conclusioni formulate dal
Comune di Maser. La Regione non avrebbe potuto accordare la proroga; avrebbe
dovuto limitarsi ad accertare il mancato rispetto del termine del 90 giorni e,
preso atto delle conseguenze che la legge stabilisce per tale ipotesi, disporre
l’archiviazione del procedimento.
Sennonché, ad avviso della difesa della Regione il citato art. 18, ove
correttamente interpretato, implica che l’omessa produzione delle integrazioni
richieste entro il termine di 90 giorni non determina la decadenza della domanda
di VIA qualora il richiedente adduca una ragione grave ed eccezionale a sostegno
di una richiesta di proroga. Esigenze di celerità, economicità e non
aggravamento del procedimento amministrativo imporrebbero all’Amministrazione di
concedere la proroga del termine qualora il proponente, prima della scadenza,
giustifichi l’istanza di proroga dichiarando di trovarsi nella impossibilità
oggettiva di presentare le integrazioni entro il termine fissato, avuto riguardo
al numero e alla natura delle integrazioni richieste. Inoltre, l’istanza di
proroga è, adesso, disciplinata in modo esplicito dall’art. 26, comma 3, del t.
u. n. 152/06 il quale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 22, lett. D) del
d. lgs. n. 128/10 prevede che “l'autorita' competente puo' richiedere al
proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo
24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata,
con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i
quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di
ulteriori quarantacinque giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento
di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati”. La Regione contesta che si sia verificata una
decadenza del procedimento per decorrenza del termine.
Anche la difesa della società Marcon ritiene che il termine di cui all’art. 18,
comma 3, della l. reg. n. 10/99, poiché posto nell’interesse della P. A. , sia
prorogabile da parte di quest’ultima, qualora la stessa ravvisi un giustificato
motivo per assentire la proroga. L’Amministrazione procedente avrebbe cioè la
facoltà di assegnare, su domanda dell’interessato, un termine ulteriore,
commisurato e idoneo alla complessità delle integrazioni richieste, in
osservanza dei principi di buon andamento, efficacia e logicità dell’azione
amministrativa. La “ratio” della previsione normativa di decadenza è infatti
volta a sanzionare la sola inerzia del proponente, di fronte alle richieste di
integrazioni, per non mantenere pendenti procedure per le quali nemmeno il
proponente manifesta più interesse. Nel caso in esame, invece, il proponente si
è attivato nel termine previsto, segnalando all’Amministrazione procedente come
il termine di 90 giorni, considerato il numero e la tipologia delle integrazioni
chieste, fosse insufficiente (basti pensare alla relazione geologica da
presentare –cfr. nota Regione Veneto 22 maggio 2008, p. 7. , in atti). Anche a
voler considerare perentorio il termine dei 90 giorni di cui al citato art. 18,
comma 3, nel caso di specie vi sarebbe (stata) una impossibilità oggettiva a
soddisfare la richiesta di integrazione entro il termine previsto, rientrandosi
quindi in un caso di forza maggiore, idoneo a giustificare la concessione di una
proroga. Anche la difesa della società Marcon soggiunge che l’art. 26 del t. u.
n. 152/06 prevede la prorogabilità del termine, e che l’art. 5 del d.P.R. 12
aprile 1996, nel testo allora vigente, contemplava, per l’ipotesi di richiesta
di integrazioni, la concessione di un congruo termine. Qualora la disciplina
legislativa regionale non consentisse, in spregio ai limiti imposti dalla
normativa quadro di riferimento, la concessione di un termine congruo per
presentare le chieste integrazioni, o comunque la possibilità di concedere una
proroga, la disciplina stessa sarebbe costituzionalmente illegittima per
violazione dell’art. 117 Cost. , oltre che dei principi costituzionali di buon
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), con
richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale per la
decisione di competenza.
Con memoria di replica in data 14 febbraio 2011 la difesa della società Marcon
ha poi eccepito il difetto di interesse a proporre la censura sub 1), posto che
solo la P. A. è titolare dell’interesse a tutela del quale viene sancita la
decadenza dalla domanda, e quindi solo la P. A. sarebbe legittimata a far valere
la decadenza suddetta.
Il Collegio ritiene che l’eccezione di difetto di interesse del Comune di Maser
a far valere la censura sub 1) sia chiaramente infondata poiché appare manifesto
che l’accoglimento della censura comporterebbe l’annullamento degli atti
impugnati, e tanto basta, una volta riconosciuti al Comune legittimazione e
interesse a ricorrere (v. “supra”, p. 2.1.), per superare la specifica eccezione
appena vista.
Ma anche i restanti rilievi della Regione Veneto e della società Marcon appaiono
superabili.
Il richiamo fatto all’art. 26, comma 3, del t. u. n. 152/06 –disposizione,
peraltro, non applicabile al caso di specie in forza della disciplina
transitoria di cui all’art. 35, comma 2 ter, del medesimo decreto n. 152- non
appare pertinente. In primo luogo l’art. 26 accorda alla P. A. , da un lato, la
facoltà di chiedere integrazioni al soggetto proponente, fissando un termine
massimo, che attualmente è di 45 giorni, e dall’altro consente alla P. A. di
prorogare il termine per un ulteriore periodo massimo (attualmente, di 45
giorni). L’art. 18, invece, prevede un termine fisso per produrre integrazioni,
e la decadenza dalla domanda nel caso di mancato rispetto di detto termine,
senza accordare alla P. A. facoltà alcuna in merito alla proroga del termine
medesimo (che è di 90 giorni). Il termine di 90 giorni, assegnabile al
proponente per produrre le integrazioni richieste, appare tutt’altro che
incongruo (a ben guardare l’art. 26 del t. u. 152/06 attribuisce lo stesso
termine, ma frazionato in due periodi: 45 + 45, e l’unica differenza è che solo
il t. u. del 2006 accorda alla P. A. la facoltà di concedere una proroga ) ,
tenuto anche conto del fatto che il progetto dell’opera da realizzare, o da
ampliare, deve essere documentato in modo completo. Non si ravvisano, insomma,
compressioni nell’esercizio dei diritti del soggetto proponente; né si ravvisa
alcun contrasto con l’atto di indirizzo e di coordinamento di cui al d.P.R. 12
aprile 1996. Tanto più che è in facoltà del soggetto proponente presentare una
nuova domanda. Anche a voler tenere conto dell’art. 26 come “canone
interpretativo” in materie, come quella in esame (su cui v. art. 117, comma 2,
lett. S) Cost. ; ma v. anche le connessioni con il governo del territorio –art.
117, comma 3 ), caratterizzate da un “intreccio”, o comunque da un concorso tra
diverse discipline e differenti competenze, dello Stato e della Regione,
concorso che rende ammissibili interventi specifici del legislatore regionale
(su una ricognizione dello stato della giurisprudenza della Corte costituzionale
sul tema della tutela dell’ambiente v. C. cost. , n. 225/09, p. 4.) ; il
Collegio non ritiene che la previsione della prorogabilità del termine ex art.
26, comma 3 cit. ricada tra i principi fondamentali, di cui all’art. 117, comma
3, ultimo periodo, Cost. , ai quali il legislatore regionale è tenuto a prestare
osservanza, a pena di illegittimità costituzionale della norma di legge
regionale per contrasto con una disposizione statale recante, appunto, un
principio fondamentale. Tanto più quando il termine assegnato al proponente per
le integrazioni è oggettivamente congruo, il che consente di superare anche
l’ipotizzato contrasto con l’art. 97 Cost. .
Né, dagli atti di causa, emerge in modo adeguato una situazione di impossibilità
oggettiva a presentare le integrazioni richieste entro il termine prefissato, o
una ipotesi di forza maggiore che potrebbe, in astratto, consentire la proroga
del termine..
L’accoglimento della censura su esposta ha carattere decisivo e natura
assorbente.
Dall’illegittimità della disposta proroga discende l’illegittimità della intera
procedura e del provvedimento finale (la DGRV n. 296/10), oltre che, per
illegittimità derivata, del DSRAT n. 57/10.
Resta assorbita ogni altra censura.
Nonostante l’esito del ricorso, le spese e gli onorari del giudizio possono
essere compensati, attesa la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),
definitivamente decidendo sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti proposti,
li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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1974-9562
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