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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 722
RIFIUTI - ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitato di cittadini - Forma associativa
temporanea - Impianti di smaltimento - Legittimazione a ricorrere avverso gli
atti di localizzazione - Carenza. Un semplice Comitato di cittadini,
caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli
interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere
avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo
smaltimento di rifiuti, essendo privo - oltre che del riconoscimento
ministeriale di cui all'art. 13 L. n. 349 del 1986- dal carattere di ente
esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul
territorio (cfr. Cons. St. , V, sent. 3192/07 cit. ; in tema v. anche, più di
recente, CdS, IV, n. 1001/10, p. 3.1. e Tar Toscana, nn. 567/11 e 6712/10).
Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - L.Z. e altri (avv.ti Biondaro e Zorzan) c.
Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon) e altri (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 722
RIFIUTI - Provvedimento di localizzazione di discarica - Impugnazione - Prova
del danno concreto - Necessità - Esclusione - Ragioni. Non occorre provare
l'esistenza di un danno concreto e attuale al fine di impugnare il provvedimento
di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto
inquinante in quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto,
valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al
fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di
temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in
relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata, quali residenti o
proprietari o titolari di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti (CdS
n. 6657/02 .). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - L.Z. e altri (avv.ti Biondaro e
Zorzan) c. Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon) e altri (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 722
VIA - Procedimento - Art. 18 l.r. Veneto n. 10/99 - Richiesta di integrazioni -
Termine di 90 giorni - Natura perentoria - Proroga - Illegittimità. In tema
di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 18 della L.r. Veneto n.
10/99, l’Amministrazione procedente può richiedere integrazioni al progetto per
una sola volta, e tali integrazioni devono essere presentate, a pena di
decadenza, entro 90 giorni dalla richiesta. La legge, nell’individuare termine e
sanzione, ha sottratto all’autorità amministrativa ogni discrezionalità sul
punto, segnatamente non consentendo alla P. A. di disporre del termine
prorogandolo ed eludendo l’esplicita sanzione di decadenza. Ne consegue che
l’eventuale proroga accordata è illegittima e vizia l’intera procedura. Pres. Di
Nunzio, Est. Buricelli - L.Z. e altri (avv.ti Biondaro e Zorzan) c. Regione
Veneto (avv.ti Londei e Zanon) e altri (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 722
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N. 00722/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2010 proposto da Lorena Zoggia,
Orazio Bittante, Iginio Bittante, Walter Bittante, Eugenio Vettoretto, Angelo
Vettoretto, Luciano Vettoretto, Daniela Battaglia, Milena Colonello, Ilario
Zamattia, Fabio Zamattia, Quinto Zamattia, Pietro Zamattia, Norina Zamattia,
Mario Zamattia, Romeo Zamattia, Massimo Zamattia, Armando Zamattia, Aldo
Silvestri, Massimo Silvestri, Antonietta Zamattia, Ermenegildo Vettoretto e dal
Comitato Primavera, in persona del legale rappresentante “pro tempore”,
rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Biondaro e Arrigo Tiziano Zorzan,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori in Venezia
-Mestre, Calle del Sale, 33;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta
regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei ed Ezio Zanon,
domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23; il Comune di Maser, la
Provincia di Treviso, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale di Treviso, la Commissione Regionale VIA, n. c.;
nei confronti di
La società Marcon s.r.l. , in persona del legale rappresentante “pro tempore”,
rappresentata e difesa dagli avvocati Miriam Baratto Guenolè, Lucio Martignago e
Leonardo Zanco, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in
Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/D –Palazzo Vega;
per l'annullamento
-della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 296 del
16.2.2010, pubblicata sul BURV n. 23 del 16.3.2010, avente a oggetto: "Marcon
Srl - Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti - Comune
di localizzazione: Maser (TV) - Procedura di VIA e autorizzazione ai sensi degli
artt. 11 e 23 della L. R. n. 10/99. Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai
sensi del D. Lgs. n. 59/05 e della L. R. n. 26/07" , ivi compresi i pareri
contenuti nell'allegato A alla medesima DGRV n. 296/10, ossia: 1) il parere
della Commissione regionale VIA n. 261 del 28.10.2009; 2) il parere della
Commissione regionale VIA integrata ai fini dell'approvazione del progetto; 3)
il parere della Commissione regionale VIA integrata ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- del verbale della Commissione regionale VIA del 28.10.2009;
- della nota prot. n. 318915/45.07 del 18.6.2008 con la quale il Presidente
della Commissione regionale VIA ha concesso una proroga del termine per la
presentazione delle integrazioni richieste ex art.18 L. R. n. 10/1999.
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della società
Marcon, con i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 9 marzo 2011 il consigliere Marco Buricelli e
uditi per le parti gli avvocati G. Biondaro per le parti ricorrenti, L. Londei
per la Regione Veneto e M. Baratto Guenolè, L. Martignago e L. Zanco per la
società Marcon;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con ricorso notificato il 14 maggio 2010 e tempestivamente depositato in
segreteria, Lorena Zoggia e altri 21 ricorrenti, “proprietari di terreni e
fabbricati confinanti, vicini o situati nelle immediate vicinanze dell’impianto
di trattamento di rifiuti sito nel Comune di Maser, in Via dei Rizzi n. 4”,
insieme al Comitato Primavera, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la
deliberazione n. 296 del 16 febbraio 2010 con la quale la Giunta regionale ha
preso atto, facendolo proprio, del parere n. 261, reso dalla Commissione
regionale VIA (di seguito, CR VIA) nella seduta del 28 ottobre 2009, allegato
alla DGRV e della quale forma parte integrante, “ai fini del rilascio del
giudizio (favorevole) di compatibilità ambientale, secondo le prescrizioni di
cui al parere della CR VIA n. 261/09, dell’approvazione del progetto e del
rilascio dell’AIA per il progetto denominato “sviluppo e razionalizzazione
dell’impianto di trattamento rifiuti” in Maser, (progetto) presentato dalla
ditta Marcon”.
Nella premessa in fatto del ricorso si sottolinea in particolare che:
-il 14 settembre 2007 la società Marcon, titolare di un impianto di trattamento
di rifiuti anche pericolosi nel Comune di Maser, in Via Rizzi n. 4, ha
depositato in Comune un “progetto di sviluppo e razionalizzazione dell’impianto
di trattamento rifiuti”. Stando a quanto riferito a pag. 4 del parere n. 261/09
della CR VIA –descrizione dell’intervento, la società Marcon “intende sviluppare
la propria attività principalmente in due settori, quello dello stoccaggio
provvisorio e del recupero per l’avvio al riciclaggio e quello della
inertizzazione dei rifiuti. Il progetto prevede quindi la realizzazione di due
nuovi edifici, posti rispettivamente a est e a ovest dell’impianto già
autorizzato e inoltre la razionalizzazione delle sezioni impiantistiche in
esercizio, nonché l’aumento della potenzialità annua di trattamento. L’edificio
esistente viene indicato nel progetto come Blocco 2 mentre i due nuovi edifici
sono indicati come Blocco 1 e Blocco 3. L’edificio del Blocco 1 è dedicato
interamente al processo di inertizzazione dei rifiuti mentre l’edificio del
Blocco 3 è dedicato in prevalenza alla cernita, compattazione e stoccaggio dei
rifiuti per il loro successivo avvio al recupero presso altre industrie, in
grado di riciclarli nella loro attività produttiva”;
- il progetto, oltre a proporre la realizzazione dei due nuovi edifici da
costruire vicino a quello esistente, prevedeva, più precisamente:
- l’impletementazione dell’attività di trattamento dei rifiuti liquidi con
incremento della potenzialità dell’impiantoda 60.000 ton/anno a 90.000 ton/anno;
- l’incremento dell’attività di triturazione, stoccaggio provvisorio (da 996 a
2600 ton) e di cernita e recupero dei rifiuti con inserimento di una sezione di
pressatura e imballaggio (da 10.000 ton/anno a 30.000 ton/anno);
- una nuova attività di miscelazione dei rifiuti;
- la realizzazione di una attività di inertizzazione (stabilizzazione e
solidificazione) dei propri fanghi prodotti dall’impianto chimico fisico dei
rifiuti liquidi e di altre tipologia di rifiuti solidi attraverso l’aggiunta di
cemento, ossido di calce ed altre sostanze come silicati e solfuri per una
potenzialità di 100.000 ton/anno;
- l’incremento delle tipologie dei rifiuti trattabili presso l’impianto in
numerosi nuovi codici CER.
- il Comune, alla luce della modifica sostanziale prospettata dalla società
Marcon rispetto all’assetto attuale dell’impianto autorizzato, ha svolto
un’istruttoria interna all’esito della quale, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 38 dell’8 novembre 2007, ha espresso, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 17 della l. reg. n. 10/99, parere contrario al progetto,
evidenziando numerose criticità sotto diversi profili;
- a loro volta gli odierni ricorrenti, costituitisi nel Comitato Primavera, e
altri cittadini del Comune di Maser, hanno formulato osservazioni al progetto,
evidenziando numerose criticità;
- il 23 aprile 2008, nel corso della seduta della CR VIA dedicata all’esame del
progetto presentato dalla società Marcon, è emersa la necessità di richiedere
(copiosa) documentazione integrativa. La proposta di richiedere integrazioni è
stata approvata con il voto contrario della Provincia di Treviso, in quanto “il
dare seguito alle richieste istruttorie di integrazione… stravolgerebbe, di
fatto, la soluzione progettuale presentata dal proponente, cambiandola
radicalmente”;
- con nota in data 22 maggio 2008 la Regione Veneto –Unità complessa VIA, ha
richiesto alla società Marcon –soggetto proponente, le integrazioni e i
chiarimenti indicati nella nota stessa specificando che, ai sensi dell’art. 18
della l. reg. n. 10/99, la richiesta di integrazioni sospende i termini per
l’espressione del parere della CR VIA fino alla data di ricevimento della
documentazione integrativa richiesta; e precisando inoltre che nel caso di
inottemperanza alla richiesta entro 90 giorni dal suo ricevimento, la domanda di
VIA e autorizzazione si intenderà decaduta;
- con nota in data 11 giugno 2008 la società Marcon, considerato il numero e la
complessità delle richieste, ha domandato alla Regione procedente una proroga
dei termini di legge per presentare le integrazioni richieste;
- la proroga è stata concessa dal Presidente della CR VIA con nota in data 18
giugno 2008;
- con nota del 24 ottobre 2008 la società Marcon ha presentato le integrazioni
richieste qualificandole “modifiche al progetto –intervento alternativo
–monoblocco unico”;
- con DCC n. 42 del 27 novembre 2008 il Comune di Maser ha nuovamente espresso
parere contrario alla realizzazione del progetto, così come rielaborato e
depositato in Comune dalla società Marcon in data 24 ottobre 2008;
- il Comitato Primavere e gli odierni ricorrenti, in data 27 febbraio 2009,
hanno formulato osservazioni critiche;
- con note del 7 ottobre 2009 e 16 ottobre 2009 il Comune di Marcon e la
Provincia di Treviso hanno sollevato profili di criticità del procedimento e del
progetto;
- la Conferenza di servizi, con il voto contrario di Provincia e Comune e con
l’assenza dell’ARPAV, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale ex
l. reg. n. 10/99, parere positivo alla approvazione del progetto ai sensi degli
articoli 11 e 23 della l. reg. n. 10/99 e parere positivo al rilascio dell’AIA.
Sono quindi seguiti il parere n. 261/09 della CR VIA e l’impugnata DGRV n.
296/10.
Avverso e per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe i ricorrenti hanno
formulato sette censure, concernenti violazione di legge con riferimento ad
aspetti di natura procedurale e sostanziale, ed eccesso di potere sotto svariati
profili.
Nel costituirsi, la società Marcon ha eccepito il difetto di legittimazione e di
interesse a ricorrere sia dei ricorrenti, sia del Comitato Primavera. Nel merito
la controinteressata ha rilevato l’infondatezza della pretesa fatta valere dai
ricorrenti.
Anche la Regione si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione ad
agire del Comitato Primavera e, nel merito, ha insistito per il rigetto del
ricorso, poiché infondato.
2.1.- Va esaminata e decisa, in via prioritaria, l’eccezione di difetto di
legittimazione e interesse a ricorrere, sollevata dalla difesa della società
Marcon con riferimento sia alla posizione dei ricorrenti, quali “proprietari di
fabbricati confinanti, vicini o situati nelle immediate vicinanze dell’impianto
di trattamento di rifiuti sito in Via Rizzi, 4, a Maser” (v. pag. 5 ric.), sia
alla posizione del Comitato Primavera.
2.1.1.- L’eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere in capo al Comitato
Primavera, sollevata dalle difese sia della Regione, sia della società Marcon,
appare fondata e va accolta.
In tema di impugnazione di provvedimenti di approvazione di progetti di
realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti la giurisprudenza (v. Cons.
St. , V, sent. n. 3192/07; conf. sent. n. 1830/07; ma sugli indici di
rappresentatività v. anche CdS, VI, n. 3507/08, p. 4. e –sez. VI- n. 3234/08) ha
segnalato, in modo condivisibile, che “possono essere considerati legittimati ad
impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell'ambiente le
sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con D.M., ai sensi
del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349 del 1986, al fine di
evitare il configurarsi di un'azione popolare (cfr. Cons. St. sez. V, 17.7.2004,
n. 5136; Cons. St., sez. VI, 18.7.1995, n. 754, Cons. St. sez. vi, 14.10.1992,
n. 756).
Altra parte della giurisprudenza, invece, afferma che il giudice amministrativo
può riconoscere, caso per caso, la legittimità ad impugnare atti amministrativi
a tutela dell'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro
natura giuridica), purché a) perseguano statutariamente in modo non occasionale
obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di
rappresentatività e stabilità e c) un'area di afferenza ricollegabile alla zona
in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, anche se non
ricompresse nell'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal
Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349,
poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è
aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza
per l'azionabilità dei c.d. "interessi diffusi" in materia ambientale (cfr., ex
multis, Cons. St. Sez. VI, 26.7.2001, n. 4123; TAR Liguria, Sez. I, 18.3.2004,
n. 267)”.
Orbene nella specie, agli atti non risulta depositata, da parte del Comitato
Primavera, copia dello statuto o dell’atto costitutivo, in modo tale da potersi
verificare se il suddetto Comitato abbia quei requisiti di rappresentatività e
stabilità tali da poter riconoscere una sua legittimazione ad agire avverso
provvedimenti amministrativi lesivi dell'ambiente. Non sembra bastare, infatti,
a questo fine, il mero scopo associativo di rappresentanza dei cittadini e di
svolgimento di opera di informazione e di tutela del patrimonio ambientale,
paesaggistico e della qualità della vita entro il territorio comunale,
ricavabile dalla istanza, datata 22 novembre 2007, di iscrizione all’albo
comunale delle associazioni e dei gruppi, tanto più considerando che il “numero
di soci” del Comitato dichiarati era di (soli) 18, “per rendere differenziato un
interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso,
quale l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente… un semplice Comitato di
cittadini, caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla
protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione
a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e
lo smaltimento di rifiuti, essendo privo - oltre che del riconoscimento
ministeriale di cui all'art. 13 L. n. 349 del 1986- dal carattere di ente
esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul
territorio … “ (cfr. Cons. St. , V, sent. 3192/07 cit. ; in tema v. anche, più
di recente, CdS, IV, n. 1001/10, p. 3.1. e Tar Toscana, nn. 567/11 e 6712/10).
Inoltre manca, in atti, la delibera del Comitato di conferimento al suo
Presidente –legale rappresentante, Lorena Zoggia, del potere di agire in
giudizio.
2.2.2.- Diversa è la conclusione alla quale si può giungere per quanto riguarda
le posizioni di Lorena Zoggia e degli altri 21 ricorrenti menzionati in
epigrafe, i quali hanno dichiarato di essere proprietari, a Maser, nelle
vicinanze dell’impianto della società Marcon, di “edifici mono / bifamiliari, a
uno o due piani fuori terra, per un totale di 22 unità abitative residenziali” (conf.
perizia arch. Tesser 5 maggio 2001, in atti e, sulla ubicazione degli edifici
residenziali, v. doc. 4 fasc. ric. ), soggiungendo che le loro proprietà, per il
solo fatto di essere limitrofe all’impianto, hanno subito un significativo
deprezzamento di valore rispetto ad analoghi immobili siti a Maser ma non
limitrofi all’impianto.
Con riferimento alle posizioni dei singoli ricorrenti, legittimazione e
interesse a ricorrere sussistono.
A questo proposito la giurisprudenza ha avvertito che “non occorra provare
l'esistenza di un danno concreto e attuale al fine di impugnare il provvedimento
di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto
inquinante in quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto,
valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al
fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di
temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in
relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata (quali residenti o
proprietari o titolari di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti” –così
CdS n. 6657/02 cit.).
Il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per riconoscere
legittimazione e interesse a impugnare un provvedimento che autorizza l’avvio di
una attività potenzialmente inquinante il ricorrente non è tenuto dimostrare che
si è verificato un danno, in quanto tale questione attiene al merito, ed è
invece sufficiente la ragionevole prospettazione di ripercussioni negative sul
territorio entro il quale l’attività verrà a svolgersi (sul tema v. , di
recente, Tar Veneto, III, sent. n. 5982/10 e Tar Toscana, II, sent. n. 888/09,
p. 2.) .
Considerata l’affinità esistente tra le fattispecie sottoposte al vaglio della
giurisprudenza e la fattispecie odierna, l’ eccezione sopra riassunta va
respinta. Non senza, però, avere prima soggiunto, con riferimento al caso in
esame, che la circostanza che l’approvazione di un progetto, come quello per cui
è causa, diretto a incrementare la potenzialità annua del trattamento dei
rifiuti dell’impianto, produca ricadute negative sull’ambiente e sulla qualità
della vita nel territorio circostante l’impianto medesimo, costituisce un dato
di comune esperienza, elemento che ben può essere fatto valere da proprietari di
edifici residenziali situati nelle vicinanze dell’impianto del cui ampliamento
si discute.
2.2.-Nel merito, assume carattere decisivo e assorbente l’esame della prima
censura, con la quale è stata dedotta la violazione dell’art. 18 della l. reg.
n. 10/99, secondo cui: (comma 1) “Entro centotrentacinque giorni dalla data
della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, la
commissione VIA esprime il proprio parere sull'impatto ambientale dell'impianto,
opera o intervento proposto…”;
(comma 2) “Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la
struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni
eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che
ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste” ;
(comma 3) “Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto
proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si
intende decaduta. “ .
In base al tenore inequivocabile del citato art. 18, l’Amministrazione
procedente può richiedere integrazioni al progetto per una sola volta, e tali
integrazioni devono essere presentate entro 90 giorni dalla richiesta, e ciò a
pena di decadenza. E’ la legge regionale che sancisce sia il termine entro cui
devono essere presentate le integrazioni, vale a dire 90 giorni dalla richiesta,
sia la sanzione per l’ipotesi di inosservanza del termine suddetto, ossia la
decadenza della domanda, e quindi dell’intero procedimento, che va archiviato,
con la conseguenza che il proponente dovrà ripresentare la domanda. La legge,
nell’individuare termine e sanzione, ha sottratto all’autorità amministrativa
ogni discrezionalità sul punto, che non sia la facoltà di richiedere
integrazioni. Detto altrimenti, la norma regionale non consente alla P. A. di
disporre del termine prorogandolo ed eludendo l’esplicita sanzione di decadenza.
Il termine è sottratto alla disponibilità delle parti. Nella specie la Regione
avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il mancato rispetto del termine e, una
volta preso atto delle conseguenza che la legge regionale stabilisce per la
suddetta ipotesi, disporre l’archiviazione del procedimento.
Nella specie, come si ricorda nel ricorso:
-con nota in data 22 maggio 2008 la Regione Veneto –Unità complessa VIA, aveva
richiesto integrazioni e chiarimenti alla società Marcon;
-con nota del 18 giugno 2008 il Presidente del CR VIA aveva concesso una proroga
alla controinteressata stabilendo, quale termine ultimo per presentare la
documentazione ulteriore, la data del 27 ottobre 2008;
-la società Marcon risulta avere presentato le integrazioni richieste soltanto
in data 24 ottobre 2008, vale a dire (nel rispetto del termine prorogato
assegnatole ma) ben oltre il termine di 90 giorni stabilito dalla legge
regionale.
La proroga accordata è illegittima e vizia l’intera procedura. La CR VIA ha
travisato il proprio ruolo e, nel prorogare un termine fissato “ex lege” a pena
di decadenza, ha erroneamente ritenuto che il suddetto termine fosse nella
propria disponibilità. Del resto, la giurisprudenza è pacifica nel prevedere che
quando una norma di legge stabilisce un termine e attribuisce allo stesso natura
perentoria, non sussiste alcuna discrezionalità in capo alla P. A. , salvo casi
eccezionali di forza maggiore, da comprovare in modo rigoroso e nella specie non
sussistenti. La proroga del termine di legge per la presentazione delle
integrazioni deve ritenersi dunque illegittima poiché –nella specie- non
consentita, e da ciò consegue che le integrazioni sono state depositate dalla
società Marcon oltre il termine perentorio stabilito, a pena di decadenza della
domanda, dall’art. 18, comma 3, della l. reg. n. 10/99.
Il Collegio condivide le argomentazioni svolte e le conclusioni formulate nel
ricorso. La Regione non avrebbe potuto accordare la proroga; avrebbe dovuto
limitarsi ad accertare il mancato rispetto del termine del 90 giorni e, preso
atto delle conseguenze che la legge stabilisce per tale ipotesi, disporre
l’archiviazione del procedimento.
Sennonché, ad avviso della difesa della Regione il citato art. 18, ove
correttamente interpretato, implica che l’omessa produzione delle integrazioni
richieste entro il termine di 90 giorni non determina la decadenza della domanda
di VIA qualora il richiedente adduca una ragione grave ed eccezionale a sostegno
di una richiesta di proroga. Esigenze di celerità, economicità e non
aggravamento del procedimento amministrativo imporrebbero all’Amministrazione di
concedere la proroga del termine qualora il proponente, prima della scadenza,
giustifichi l’istanza di proroga dichiarando di trovarsi nella impossibilità
oggettiva di presentare le integrazioni entro il termine fissato, avuto riguardo
al numero e alla natura delle integrazioni richieste. Inoltre, l’istanza di
proroga è, adesso, disciplinata in modo esplicito dall’art. 26, comma 3, del t.
u. n. 152/06 il quale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 22, lett. D) del
d. lgs. n. 128/10 prevede che “l'autorita' competente puo' richiedere al
proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo
24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata,
con l'indicazione di un termine per la risposta che non puo' superare i
quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di
ulteriori quarantacinque giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento
di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati”. La Regione contesta che si sia verificata una
decadenza del procedimento per decorrenza del termine.
Anche la difesa della società Marcon ritiene che il termine di cui all’art. 18,
comma 3, della l. reg. n. 10/99, poiché posto nell’interesse della P. A. , sia
prorogabile da parte di quest’ultima, qualora la stessa ravvisi un giustificato
motivo per assentire la proroga. L’Amministrazione procedente avrebbe la facoltà
di assegnare, a domanda dell’interessato, un termine ulteriore, commisurato e
idoneo alla complessità delle integrazioni richieste, in osservanza dei principi
di buon andamento, efficacia e logicità dell’azione amministrativa. La “ratio”
della previsione normativa di decadenza è infatti volta a sanzionare la sola
inerzia del proponente, di fronte alle richieste di integrazioni, per non
mantenere pendenti procedure per le quali nemmeno il proponente manifesta più
interesse. Nel caso in esame, invece, il proponente si è attivato nel termine
previsto, segnalando all’Amministrazione procedente come il termine di 90
giorni, considerato il numero e la tipologia delle integrazioni chieste, fosse
insufficiente (basti pensare alla relazione geologica da presentare –cfr. nota
Regione Veneto 22 maggio 2008, p. 7. , in atti). Anche a voler considerare
perentorio il termine dei 90 giorni di cui al citato art. 18, comma 3, nel caso
di specie vi sarebbe (stata) una impossibilità oggettiva a soddisfare la
richiesta di integrazione entro il termine previsto, rientrandosi quindi in un
caso di forza maggiore, idoneo a giustificare la concessione di una proroga.
Anche la difesa della società Marcon soggiunge che l’art. 26 del t. u. n. 152/06
prevede la prorogabilità del termine, e che l’art. 5 del d.P.R. 12 aprile 1996,
nel testo allora vigente, contemplava, per l’ipotesi di richiesta di
integrazioni, la concessione di un congruo termine. Qualora la disciplina
legislativa regionale non consentisse, in spregio ai limiti imposti dalla
normativa quadro di riferimento, la concessione di un termine congruo per
presentare le chieste integrazioni, o comunque la possibilità di concedere una
proroga, la disciplina stessa sarebbe costituzionalmente illegittima per
violazione dell’art. 117 Cost. , oltre che dei principi costituzionali di buon
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), con
richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale per la
decisione di competenza.
Il Collegio ritiene che i rilievi difensivi della Regione Veneto e della società
Marcon siano superabili.
Il richiamo fatto all’art. 26, comma 3, del t. u. n. 152/06 –disposizione,
peraltro, non applicabile al caso di specie in forza della disciplina
transitoria di cui all’art. 35, comma 2 ter, del medesimo decreto n. 152- non
appare pertinente. In primo luogo l’art. 26 accorda alla P. A. , da un lato, la
facoltà di chiedere integrazioni al soggetto proponente, fissando un termine
massimo, che attualmente è di 45 giorni, e dall’altro consente alla P. A. di
prorogare il termine per un ulteriore periodo massimo (attualmente, di 45
giorni). L’art. 18, invece, prevede un termine fisso per produrre integrazioni,
e sancisce la decadenza dalla domanda nel caso di mancato rispetto di detto
termine, senza accordare alla P. A. facoltà alcuna in merito alla proroga del
termine medesimo (che è di 90 giorni). Il termine di 90 giorni, assegnabile al
proponente per produrre le integrazioni richieste, appare tutt’altro che
incongruo (a ben guardare l’art. 26 del t. u. 152/06 attribuisce lo stesso
termine, ma frazionato in due periodi: 45 + 45, e l’unica differenza è che solo
il t. u. del 2006 accorda alla P. A. la facoltà di concedere una proroga ) ,
tenuto anche conto del fatto che il progetto dell’opera da realizzare, o da
ampliare, deve essere documentato in modo completo. Non si ravvisano, insomma,
compressioni nell’esercizio dei diritti del soggetto proponente; né si ravvisa
alcun contrasto con l’atto di indirizzo e di coordinamento di cui al d.P.R. 12
aprile 1996. La previsione del termine di 90 giorni, unico e perentorio, va
considerata come posta a favore sia del proponente, sia della P. A. . Ma anche a
voler tenere conto dell’art. 26 come “canone interpretativo” in materie, come
quella in esame (su cui v. art. 117, comma 2, lett. S) Cost. ; ma v. anche le
connessioni con il governo del territorio –art. 117, comma 3 ), caratterizzate
da un “intreccio”, o comunque da un concorso tra diverse discipline e differenti
competenze, dello Stato e della Regione, concorso che rende ammissibili
interventi specifici del legislatore regionale (su una ricognizione dello stato
della giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema della tutela
dell’ambiente v. C. cost. , n. 225/09, p. 4.) ; il Collegio non ritiene che la
previsione della prorogabilità del termine ex art. 26, comma 3 cit. ricada tra i
principi fondamentali, di cui all’art. 117, comma 3, ultimo periodo, Cost. , ai
quali il legislatore regionale è tenuto a prestare osservanza, a pena di
illegittimità costituzionale della norma di legge regionale per contrasto con
una disposizione statale recante, appunto, un principio fondamentale. Tanto più
quando il termine assegnato al proponente per le integrazioni è oggettivamente
congruo, il che consente di superare anche l’ipotizzato contrasto con l’art. 97
Cost. .
Né, dagli atti di causa, emerge in modo adeguato una situazione di impossibilità
oggettiva a presentare le integrazioni richieste entro il termine prefissato, o
una ipotesi di forza maggiore che potrebbe, in astratto, consentire la proroga
del termine.
L’accoglimento della censura su esposta ha carattere decisivo e natura
assorbente.
Dall’illegittimità della disposta proroga discende l’illegittimità della intera
procedura e del provvedimento finale (la DGRV n. 296/10), oltre che, per
illegittimità derivata,degli atti intermedi. Resta assorbita ogni altra censura.
Nonostante l’esito del ricorso, le spese e gli onorari del giudizio possono
essere compensati, attesa la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, , previa
dichiarazione di inammissibilità parziale dello stesso, per le ragioni ed entro
i limiti di cui in motivazione (v.p. 2.1.1), lo accoglie e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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