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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Associazioni
non riconosciute - Titolarità dell’interesse alla protezione ambientale -
Valutazione caso per caso - Indici di rappresenatività. Il riconoscimento
delle associazioni di protezione ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente
non preclude che siano legittimate a proporre ricorso anche associazioni non
riconosciute dal Ministero previa verifica, da effettuarsi in sede
giurisdizionale caso per caso, della titolarità dell’interesse alla protezione
ambientale sulla base degli indici di rappresentatività posseduti in concreto
(così Consiglio di Stato VI n° 6554 del 2010). Una diversa opinione non sarebbe
conforme a Costituzione (artt. 24, 103 e 113), se si intendesse attribuire in
via esclusiva all’Amministrazione il potere di selezionare i soggetti
legittimati ad agire in giudizio, così impedendo l’accesso alla tutela
giurisdizionale ad enti esponenziali di posizioni soggettive differenziate e
qualificate, definibili quali interessi legittimi. Pres. Di Nunzio, Est.
Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c.
Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco
Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 903
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitati costituiti allo scopo di proteggere
l’ambiente o la salute - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Fondamento -
Art. 9 L. n. 241/1990. La legittimazione a ricorrere spetta anche ai meri
comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere
l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su
un territorio circoscritto. Altrimenti opinando le località e le relative
popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un
ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione in caso di inerzia
delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (così
Consiglio di Stato VI n° 6554 del 2010). D’altro canto dalla previsione di cui
all’art. 9 della legge n° 241 del 1990 consegue la legittimazione alla
proposizione del ricorso da parte non solo di associazioni, ma anche di comitati
che abbiano partecipato al procedimento che si sia concluso con provvedimenti
che si siano discostati dal contenuto del consenso prestato (così Consiglio di
Stato IV n° 2174 del 2009). Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare
Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv.
Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di
Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti
Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 903
ASSOCIAZIONI E COMIITATI - VIA - Direttiva 85/337/CEE - Associazioni ambientali
- Legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti che autorizzano progetti
aventi impatto ambientale - Compressione da parte del legislatore nazionale -
Esclusione. La direttiva europea 27 Giugno 1985 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
riconosce alle associazioni ambientali la legittimazione a ricorrere avverso i
provvedimenti che autorizzano progetti che hanno impatto ambientale. Tale
direttiva non consente che il legislatore nazionale possa limitare l’accesso al
ricorso giurisdizionale ad associazioni con un numero minimo di componenti, tale
da comprimere indebitamente la legittimazione al ricorso e così impedendo di
fatto che gli interessi collettivi possano essere azionati in giudizio (così
Corte di Giustizia CE II 15 Ottobre 2009). Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini -
Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di
Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli
Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella)
- TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Cittadini residenti nell’area interessata dalle
emissioni in atmosfera - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Interesse
alla qualità della vita - Natura di interesse legittimo. I cittadini che
risiedono nell’area dalla quale saranno visibili i nuovi manufatti o nella quale
vengono prodotte le emissioni in atmosfera, hanno interesse a contrastarne il
progetto comportante effetti deteriori nella propria condizione di vita, in
relazione alla qualità del paesaggio e/o della salubrità dell’aria. Tale
interesse alla qualità delle condizioni di vita, è meritevole di tutela secondo
l’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.: per tale riconoscimento Cass. Sez. Un.
n° 26973 del 2008) ed assume la consistenza di interesse legittimo per effetto
delle norme che, disciplinando il potere della Pubblica Amministrazione,
impongono la valutazione specifica degli effetti che le opere da autorizzare,
sotto il profilo paesaggistico od ambientale, determinano nei confronti dei
soggetti che vivono stabilmente nella zona nella quale le opere vengono
istallate. Deve pertanto essere ammessa la legittimazione a ricorrere a favore
delle persone fisiche che risiedono in prossimità delle opere autorizzate,
mentre deve essere esclusa la legittimazione a ricorrere in capo a quei soggetti
che non hanno la residenza in zona, ma hanno semplicemente la proprietà di un
fondo agricolo, il domicilio, lo studio. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini -
Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di
Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli
Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
AREE PROTETTE - Regione Veneto - Parco regionale dei Colli Euganei - Piano
ambientale - Art. 6 L.r. Veneto n. 58/1989. L’art. 6 della legge regionale
58 del 1989 (istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei) stabilisce che il
piano ambientale ha valenza paesistica e comporta l’automatica variazione degli
strumenti urbanistici, generali ed attuativi, in corrispondenza alle
prescrizioni ed ai vincoli approvati (di tale norma ha tenuto conto anche TAR
Veneto I n° 2858 del 2006). Ne consegue che le norme di tutela del piano
ambientale devono essere tenute presenti e rispettate dalle Pubbliche
Amministrazioni chiamate ad esprimersi, quando viene richiesta l’autorizzazione
paesaggistica o l’autorizzazione ambientale, trattandosi di norme di tutela che
attengono proprio alla valutazione di compatibilità con l’ambiente ed il
paesaggio. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci
Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni),
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice
(avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor
e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
VIA - Illegittimità della presupposta autorizzazione paesaggistica - Conseguente
illegittimità della valutazione di impatto ambientale. La valutazione
d’impatto ambientale deve avere riguardo anche ai valori paesaggistici presenti
nel territorio nel cui ambito viene prodotto l’impatto ambientale, così come
prevede il primo comma lettera c) dell’art. 5 del D. Lgs. n° 152 del 2006.
Pertanto l’illegittimità della presupposta autorizzazione paesaggistica
determina l’illegittimità della valutazione d’impatto ambientale con la quale
l’autorizzazione paesaggistica è stata considerata, erroneamente, valida. Pres.
Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri
(avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e
Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
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N. 00649/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02288/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2011, proposto da:
Comitato Popolare Lasciateci Respirare, in persona del Presidente, Comitato e
Noi?, in persona del Presidente, Gloria Lorena Dicati, Maria Elisa Di Sario,
Silvia Mazzetto, Carmen Soloni, Valeria Martin, Stefano Rando, Massimo Donato,
Luciano Bozza, Lionello Vanna, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Davide
Furlan, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
Provincia di Padova, in persona del legale rappresentane, rappresentato e difeso
dall'avv. Maddalena Mazzoleni, con domicilio legale presso la segreteria di
questo Tribunale;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Monselice, in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani, Ivone Cacciavillani, con domicilio
legale presso la segreteria di questo Tribunale; Parco Regionale dei Colli
Euganei, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.
Bruno Barel, Diego Signor, Barbara Battistella, con domicilio legale presso la
segreteria di questo Tribunale;
nei confronti di
Italcementi S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dagli avv. Antonella Capria, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco
Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
per l'annullamento:
- il parere della Commissione Provinciale VIA in data 14 Dicembre 2010;
- la relazione istruttoria del gruppo di lavoro della Commissione Provinciale
VIA;
- la decisione della Commissione Provinciale VIA in data 13 ottobre 2010 con cui
è stato deciso di non disporre la pubblicazione ex art. 26 comma 3 del D. Lgs.
n° 152 del 2006 delle integrazioni presentate da Italcementi in data 1 Ottobre
2010;
- il parere favorevole del Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto in data 1 Dicembre 2010 prot. n° 20980;
- il parere dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in data 24 Maggio 2010
prot. n° 5875;
- il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in
data 1 Dicembre 2010 prot. n° 32258, emesso nell’ambito del procedimento di
autorizzazione paesaggistica;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei n° 250 in data 19 Novembre 2010 e n° 258 in data 25 Novembre 2010,
aventi ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 19
comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei, relativo alla
Cementeria di Monselice;
- la delibera del Consiglio Comunale di Monselice n° 66 in data 29 Novembre
2010, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione di cui
all’art. 19 comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei,
relativo alla Cementeria di Monselice;
- l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei in data 13 Dicembre 2010 prot. n° 13161;
- la delibera della Giunta Provinciale di Padova n° 316 in data 29 Dicembre 2010
avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto
Italcementi S.P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Padova e di Ministero
Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Comune di Monselice e di Parco
Regionale dei Colli Euganei e di Italcementi S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Marco
Morgantini e uditi per le parti i difensori D. Furlan per la parte ricorrente,
M. Mazzoleni per la Provincia di Padova, l'Avvocato dello Stato Muscarello per
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ivone Cacciavillani per il
Comune di Monselice, D. Signor e B. Battistella per il Parco Regionale dei Colli
Euganei e A. Capria e F. Zambelli per la Italcementi s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna, tra gli atti indicati in epigrafe, i provvedimenti che
hanno autorizzato, dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, il progetto
elaborato da Italcementi S.p.A. per rinnovare e mantenere in esercizio per 28
anni la cementeria sita in Comune di Monselice e ricadente all’interno del
perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei.
1. Italcementi S.P.A. ha proposto istanza di riunione del ricorso in epigrafe,
previo trasferimento, con il ricorso n° 1312/1999 pendente davanti alla Seconda
Sezione di questo Tribunale.
Il ricorso n° 1312/1999 riguarda l’impugnazione, proposta da Italcementi S.P.A.
avverso la delibera del Consiglio Regionale n° 74 del 7 Ottobre 1998 avente ad
oggetto l’approvazione del Piano Ambientale dei Colli Euganei.
Italcementi S.P.A. fa presente altresì che davanti alla Prima Sezione del TAR
Veneto è pendente il ricorso n° 2675/1994 proposto avverso la delibera di
adozione del Piano Ambientale dei Colli Euganei.
Con i ricorsi n° 2675/1994 e 1312/1999 Italcementi S.P.A. censurava l’inclusione
del proprio cementificio nel perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei.
Parte ricorrente si oppone all’istanza di riunione proposta da Italcementi
S.P.A..
Il collegio rigetta l’istanza di riunione di cui sopra, perché gli atti che sono
impugnati con il presente ricorso (n° 227/2011) autorizzano Italcementi S.P.A.
all’esecuzione di opere sul presupposto dell’inclusione del cementificio nel
perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei.
Ne consegue la carenza d’interesse attuale alla riunione dei ricorsi.
I Comuni di Este e di Baone hanno inoltre impugnato con distinti ricorsi (n°
564/2011 e 565/2011) atti che sono stati impugnati anche con il presente
ricorso.
Il Comune di Monselice chiede il differimento della discussione sul presente
ricorso, affinchè i tre ricorsi (n° 227/2011, 564/2011, 565/2011) siano trattati
congiuntamente.
Parte ricorrente si oppone al differimento.
Il collegio ritiene invece che non sussistano motivi di differimento della
trattazione del presente ricorso, perché la decisione dei ricorsi n° 564/2011 e
565/2011 non è pregiudiziale rispetto alla decisione sul ricorso n° 227/2011.
Non vi sono dunque ragioni per derogare alla regola di cui all’art. 8 delle
norme di attuazione del codice del processo amministrativo, secondo cui la
fissazione del giorno dell’udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata
secondo l’ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d’udienza
nell’apposito registro.
2. Italcementi S.P.A. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione,
affinchè la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione dell’Autorità
Giudiziaria Ordinaria quanto alla domanda di annullamento della convenzione
sottoscritta in data 13 Dicembre 2010 tra Parco Regionale dei Colli Euganei,
Comune di Monselice e Italcementi S.P.A. ai sensi dell’art. 19 comma 3 delle
N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è disciplinato dall’art. 10 del
codice del processo amministrativo, che prevede l’applicazione del primo comma
dell’art. 367 del cod. di proc. civ..
Il primo comma dell’art. 367 del cod. di proc. civ. stabilisce che il giudice
davanti al quale pende la causa sospende il processo, se non ritiene l’istanza
manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione
manifestamente infondata.
Il collegio ritiene che la contestazione della giurisdizione sia manifestamente
infondata e conseguentemente decide di non sospendere il processo.
Infatti l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione fa riferimento alla
domanda di annullamento della convenzione sottoscritta in data 13 Dicembre 2010
tra Parco Regionale dei Colli Euganei, Comune di Monselice e Italcementi S.P.A.
ai sensi dell’art. 19 comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli
Euganei.
In realtà la convenzione di cui sopra non è stata impugnata.
Invece sono state impugnate le deliberazioni del Comitato Esecutivo dell’Ente
Parco dei Colli Euganei e del Consiglio Comunale di Monselice che hanno
approvato lo schema di convenzione.
Ne consegue la manifesta infondatezza dell’istanza di regolamento di
giurisdizione, perché tale istanza è motivata in relazione all’asserita
impugnazione di atti che invece non sono stati impugnati.
Il collegio ha comunque cura di precisare che l’istanza di regolamento
preventivo di giurisdizione sarebbe comunque manifestamente infondata anche
qualora parte ricorrente avesse specificamente impugnato anche la convenzione
sottoscritta in data 13 Dicembre 2010 tra Parco Regionale dei Colli Euganei,
Comune di Monselice e Italcementi S.P.A..
Infatti la domanda di annullamento della convenzione di cui sopra rientra nella
giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133 primo comma lettera a) punto 2
del codice del processo amministrativo, trattandosi di accordo integrativo di
provvedimento amministrativo.
L’intervento oggetto di convenzione è disciplinato dagli articoli 19 e 36 delle
norme di attuazione del piano ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei
che prevedono:
- l’incompatibilità con la finalità del parco delle cementerie;
- la possibilità che, con riferimento alla cementeria esistente, gestita da
Italcementi SpA in Monselice sia presentato un progetto unitario che coordini
gli interventi necessari per migliorare l’inserimento ambientale;
- che tale progetto sia subordinato alla stipula di apposite convenzioni
sottoscritte dall’Ente Parco e dai Comuni interessati.
Nella stessa convenzione le parti prevedono espressamente che essa si giustifica
in relazione alle norme di attuazione del Piano Ambientale del Parco Regionale
dei Colli Euganei.
Tali norme configurano la convenzione come una premessa (tra le altre), affinchè
determinati interventi di trasformazione del territorio possano essere
compatibili con la tutela del Parco e conseguentemente possano essere rilasciati
gli atti di assenso da parte delle Pubbliche Amministrazioni che sono per legge
tenute ad esprimersi.
Al contenuto di tale convenzione gli atti autorizzativi dovranno fare necessario
riferimento.
Ne consegue che la convenzione di cui sopra si qualifica come accordo
integrativo di provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge n°
241 del 1990 e dell’art. 133 comma 1 lettera a) punto 2 del codice del processo
amministrativo che, per tale fattispecie prevede la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Il collegio non può pertanto condividere l’assunto, contenuto nell’istanza di
regolamento preventivo di giurisdizione, secondo cui si tratterebbe nel caso di
specie di convenzione assolutamente atipica, estranea al contempo tanto alle
fattispecie negoziali di cui all’art. 133 del codice del processo
amministrativo, quanto alle ipotesi di programmazione negoziata di cui all’art.
2 comma 203 della legge n° 662 del 1996.
Questo Tribunale ha dunque giurisdizione su ogni aspetto della controversia.
3. Italcementi S.P.A. ha fatto specifica richiesta al collegio di esprimersi
preliminarmente con ordinanza in ordine alla sussistenza o meno della manifesta
infondatezza dell’istanza per regolamento preventivo di giurisdizione o in
ordine all’eventuale manifesta inammissibilità dell’istanza stessa.
Il collegio rigetta la richiesta di provvedere con specifica ordinanza,
decidendo invece ogni aspetto della controversia con la presente sentenza, anche
rilevando la manifesta infondatezza del ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione.
Infatti il collegio fa applicazione dell’art. 36 del codice del processo
amministrativo, secondo cui il giudice provvede con ordinanza nei soli casi in
cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.
Nel caso di specie questo Tribunale definisce il giudizio.
4. Il Parco Regionale dei Colli Euganei, il Ministero dei Beni e Attività
Culturali, Italcementi S.p.A. eccepiscono in via preliminare il difetto di
legittimazione ed interesse in capo ai privati cittadini e in capo ai Comitati
ricorrenti.
Il collegio ritiene di dover precisare le norme ed i principi che devono essere
applicati per valutare la legittimazione di parte ricorrente.
Il dodicesimo comma dell’art. 146 del D. Lgs. n° 42 del 2004 stabilisce che
l'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale
amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia
interesse.
L’art. 18 della legge n° 349 del 1986 stabilisce che le associazioni di
protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente possono ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
L’art. 9 della legge n° 241 del 1990 stabilisce che qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Il collegio osserva che il riconoscimento delle associazioni di protezione
ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente non preclude che siano
legittimate a proporre ricorso anche associazioni non riconosciute dal Ministero
previa verifica, da effettuarsi in sede giurisdizionale caso per caso, della
titolarità dell’interesse alla protezione ambientale sulla base degli indici di
rappresentatività posseduti in concreto (così Consiglio di Stato VI n° 6554 del
2010).
Una diversa opinione non sarebbe conforme a Costituzione (artt. 24, 103 e 113),
se si intendesse attribuire in via esclusiva all’Amministrazione il potere di
selezionare i soggetti legittimati ad agire in giudizio, così impedendo
l’accesso alla tutela giurisdizionale ad enti esponenziali di posizioni
soggettive differenziate e qualificate, definibili quali interessi legittimi.
La legittimazione a ricorrere spetta anche ai meri comitati spontanei che si
costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la
qualità della vita delle popolazioni residenti su un territorio circoscritto.
Altrimenti opinando le località e le relative popolazioni, interessate da
minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto,
non avrebbero autonoma protezione in caso di inerzia delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (così Consiglio di Stato
VI n° 6554 del 2010).
D’altro canto dalla previsione di cui all’art. 9 della legge n° 241 del 1990
consegue la legittimazione alla proposizione del ricorso da parte non solo di
associazioni, ma anche di comitati che abbiano partecipato al procedimento che
si sia concluso con provvedimenti che si siano discostati dal contenuto del
consenso prestato (così Consiglio di Stato IV n° 2174 del 2009).
Infatti l’orientamento giurisprudenziale che non ammette la legittimazione al
ricorso da parte di coloro che siano intervenuti al procedimento si riferisce al
caso in cui l’intervento abbia finalità collaborative (ad esempio nel caso di
presentazione di osservazioni rispetto all’adozione degli strumenti urbanistici
comunali).
Spetta invece la legittimazione a ricorrere quando l’intervento
endoprocedimentale sia avvenuto in chiave difensiva degli interessi perseguiti
dall’interventore per prevenire eventuali possibili lesioni che potrebbero
essere arrecate per effetto dell’adozione dei provvedimenti amministrativi.
Tale quadro normativo è anche coerente con la direttiva europea 27 Giugno 1985
85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, che riconosce alle associazioni ambientali la
legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti che autorizzano progetti che
hanno impatto ambientale.
Tale direttiva non consente infatti che il legislatore nazionale possa limitare
l’accesso al ricorso giurisdizionale ad associazioni con un numero minimo di
componenti, tale da comprimere indebitamente la legittimazione al ricorso e così
impedendo di fatto che gli interessi collettivi possano essere azionati in
giudizio (così Corte di Giustizia CE II 15 Ottobre 2009).
La verifica positiva in concreto, da parte del collegio, della legittimazione
dei comitati ricorrenti, giunge a conclusioni analoghe a quelle cui il collegio
era pervenuto rispetto all’analogo ricorso deciso con sentenza n° 360 del 2011 e
riguardante la compatibilità ambientale della cementeria di Fumane (Verona).
Il presente ricorso è stato proposto dai comitati “Lasciateci respirare” e “E
noi?”, oltre che da cittadini.
Entrambi i comitati hanno partecipato, opponendosi, al procedimento relativo al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e al procedimento relativo alla
valutazione d’impatto ambientale.
Tale circostanza, evidenziata da parte ricorrente, non è stata smentita dalle
Parti resistenti e controinteressate.
Il comitato “Lasciateci respirare”, sorto nel 2002, conta circa 300 adesioni,
per lo più di residenti nei Comuni di Monselice, Este, Baone, Arquà Petrarca.
L’atto costitutivo, depositato in giudizio, del comitato “Lasciateci Respirare”
prevede tra gli scopi:
- promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi che sono
finalizzati al miglioramento di vita e di salute dei cittadini del territorio
comunale e provinciale (di Padova) connessi in modo specifico ai problemi di
salvaguardia e di tutela ambientale;
- sostenere quanti si propongano sul piano civile, sociale e scientifico di
contribuire alla salvaguardia e alla tutela ambientale, sanitaria e sociale.
Tale Comitato ha organizzato incontri e dibattiti sull’impatto delle emissioni
dei cementifici nell’ambiente circostante.
Il Comitato “E noi?” è sorto nel Giugno 2010 e conta una settantina di adesioni.
Lo statuto, depositato in giudizio, del comitato “E noi?” prevede tra gli scopi
la promozione e la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità
locale, con particolare riferimento allo studio e alla diffusione di tematiche
connesse alla tutela ed al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia della
salute pubblica e del territorio nonché alla valorizzazione e conservazione di
beni di valore paesaggistico, storico, artistico e architettonico e allo
sviluppo socio-economico.
Il collegio ritiene che i comitati di cui sopra abbiano sufficientemente
dimostrato il loro radicamento nel territorio, l’attività svolta per la tutela
dei valori paesaggistici ed ambientali, le finalità perseguite nel territorio in
relazione a tali valori.
Ne consegue che i comitati ricorrenti, anche tenuto conto che hanno partecipato,
opponendosi, ai procedimenti che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti
impugnati, sono titolari della legittimazione al ricorso.
La contestazione, contenuta nella memoria del Parco Regionale dei Colli Euganei,
rispetto alla carenza di potere dei firmatari dei ricorsi a rappresentare in
sede giudiziale i due comitati non è motivata e dunque non merita
considerazione.
Il ricorso è stato infatti sottoscritto dal Presidente del comitato “Lasciateci
respirare” Stefano Rando e dal Presidente del comitato “E noi?” Silvia Mazzetto.
Il collegio osserva inoltre che la legittimazione dei comitati a ricorrere è
riferita all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi lesivi dei valori
ambientali o paesaggistici.
Pertanto tale legittimazione comporta la possibilità di censurare tali
provvedimenti anche sotto profili in sé non attinenti alla tutela dei valori
paesaggistici od ambientali.
Infatti il risultato preso di mira è comunque la caducazione dei provvedimenti
amministrativi lesivi dei valori ambientali o paesaggistici.
Quanto alla legittimazione delle persone fisiche ricorrenti, questa deve essere
riconosciuta alle persone fisiche che possono lamentare in concreto un danno per
effetto dei provvedimenti impugnati.
Bisogna considerare che il progetto approvato comporta una modificazione del
paesaggio circostante in considerazione dei nuovi manufatti di cui è prevista la
costruzione.
In particolare è prevista la costruzione di una nuova torre alta circa 90 metri.
Parte ricorrente ha inoltre depositato in giudizio documentazione da cui si
desume che le emissioni nell’aria che saranno prodotte dall’impianto interessano
il territorio dei Comuni di Monselice, Arquà Petrarca e Baone.
Va inoltre tenuto presente che l’impianto attualmente in funzione è destinato ad
essere dismesso, come ammette la stessa Italcementi S.P.A. a pagina 7 della
memoria difensiva in data 28 Marzo 2011.
Pertanto non sarebbe possibile in linea teorica sostenere l’assenza di
peggioramento della qualità di vita, perché attualmente comunque l’impianto
produce emissioni. L’autorizzazione impugnata si riferisce infatti ad un nuovo
impianto (se si preferisce usare la terminologia progettuale impianto rinnovato,
ma la sostanza di impianto nuovo non cambia) che apre un nuovo ciclo produttivo
destinato a durare 28 anni e che sostituisce un impianto in fase di dismissione.
Le emissioni prodotte dal nuovo impianto, al fine della valutazione
dell’incidenza sulla qualità della vita, non vanno quindi comparate con le
emissioni prodotte dall’impianto obsoleto attualmente in funzione, ma vanno
invece comparate con la situazione di assenza di impianto.
Ne consegue che i cittadini, che risiedono nell’area dalla quale saranno
visibili i nuovi manufatti o nella quale vengono prodotte le emissioni in
atmosfera per effetto degli impianti progettati, hanno interesse a contrastare
tale progetto, comportando tali manufatti effetti deteriori nella propria
condizione di vita, in relazione alla qualità del paesaggio e/o alla qualità
della salubrità dell’aria.
Tale interesse alla qualità delle condizioni di vita, è meritevole di tutela
secondo l’ordinamento giuridico, usando la formula di cui al secondo comma
dell’art. 1322 del cod. civ., (per tale riconoscimento Cass. Sez. Un. n° 26973
del 2008).
Tale interesse assume la consistenza di interesse legittimo per effetto delle
norme che, disciplinando il potere della Pubblica Amministrazione, impongono che
la stessa Pubblica Amministrazione valuti in modo specifico gli effetti che le
opere da autorizzare, sotto il profilo paesaggistico od ambientale, determinano
nei confronti dei soggetti che vivono stabilmente nella zona nella quale le
opere vengono istallate.
In relazione a quanto sopra deve essere ammessa la legittimazione a ricorrere a
favore delle persone fisiche che hanno proposto ricorso e che risiedono (come da
tavola n° 2 del secondo fascicolo documenti prodotto da parte ricorrente) in
prossimità delle opere autorizzate.
Invece deve essere esclusa la legittimazione a ricorrere in capo a quei soggetti
che non hanno la residenza in zona, ma hanno semplicemente la proprietà di un
fondo agricolo, il domicilio, lo studio.
Così devono essere estromessi dal giudizio i soggetti che, non hanno la
residenza nella zona considerata ovverosia Bozza Luciano, Mazzetto Silvia,
Lionello Vanna.
Gli altri ricorrenti sono invece legittimati a proporre ricorso, avendo la
residenza nella zona considerata.
5. Accertata la legittimazione al ricorso, il collegio osserva che parte
ricorrente ha anche interesse al ricorso, aspirando all’annullamento degli atti
autorizzativi di opere che incidono in modo pregiudizievole sulle condizioni di
vita dei cittadini e sull’interesse alla qualità ambientale e paesaggistica del
territorio che costituisce finalità dei comitati ricorrenti.
6.. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui sono
impugnati atti che non hanno natura provvedimentale e atti che non determinano
una lesione degli interessi per la cui tutela parte ricorrente agisce in
giudizio.
Tali sono:
- il parere della Commissione Provinciale VIA in data 14 Dicembre 2010;
- la relazione istruttoria del gruppo di lavoro della Commissione Provinciale
VIA;
- la decisione della Commissione Provinciale VIA in data 13 ottobre 2010 con cui
è stato deciso di non disporre la pubblicazione ex art. 26 comma 3 del D. Lgs.
n° 152 del 2006 delle integrazioni presentate da Italcementi in data 1 Ottobre
2010;
- il parere favorevole del Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto in data 1 Dicembre 2010 prot. n° 20980;
- il parere dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in data 24 Maggio 2010
prot. n° 5875;
- il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in
data 1 Dicembre 2010 prot. n° 32258, emesso nell’ambito del procedimento di
autorizzazione paesaggistica;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei n° 250 in data 19 Novembre 2010 e n° 258 in data 25 Novembre 2010,
aventi ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 19
comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei, relativo alla
cementeria Italcementi di Monselice;
- la delibera del Consiglio Comunale di Monselice n° 66 in data 29 Novembre
2010, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione di cui
all’art. 19 comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei,
relativo alla cementeria Italcementi di Monselice.
Il collegio osserva che nemmeno la convenzione di cui all’art. 19 comma 3 delle
N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei, che è stata sottoscritta in
relazione alla cementeria di parte controinteressata, lede concretamente gli
interessi paesaggistici ed ambientali, perché tale convenzione costituisce un
semplice presupposto affinchè siano rilasciate l’autorizzazione paesaggistica e
l’autorizzazione ambientale.
L’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione ambientale sono i
provvedimenti effettivamente lesivi degli interessi per la cui tutela è stato
proposto il ricorso di cui in epigrafe.
Ne consegue che il ricorso è ammissibile nella parte in cui sono impugnate:
- l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei in data 13 Dicembre 2010 prot. n° 13161;
- la delibera della Giunta Provinciale di Padova n° 316 in data 29 Dicembre 2010
avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto
Italcementi S.P.A.
Tale delibera della Giunta Provinciale infatti, con la quale è stato espresso
giudizio favorevole di compatibilità ambientale costituisce autorizzazione
ambientale, così come prevede il quarto comma dell’art. 26 del D. Lgs. n° 152
del 2006.
7. Il progetto autorizzato prevede la sostituzione delle tre linee di cottura
del clinker da 3.300 tpd a via semisecca e dei relativi camini con un’unica
linea da 3.000 tpd e nuova torre con processo a via secca con preriscaldatore in
sospensione (PRS) a 4 stadi e calcinatore. Gli interventi principali per la
conversione tecnologica sono:
- dismissione dell’attuale reparto di essiccazione delle materie prime composto
da due essiccatori e relativi fornelli;
- conversione a cemento dei quattro molini attualmente dedicati alla macinazione
delle materie prime, dismettendo definitivamente i relativi fornelli di
generazione dei gas caldi;
- sostituzione delle attuali linee di cottura, adottando un’unica linea con
torre PRS a 4 stadi (alta 89 metri) con precalcinatore e raffreddatore del
clinker;
- nuova macinazione ed essiccazione della miscela cruda dotata di un unico
molino verticale che sfrutta i cascami di calore della linea di cottura per
l’essiccazione delle materie prime;
- nuovo impianto di filtrazione a tessuto per la linea di cottura, il molino
crudo ed il raffreddatore del clinker.
In sintesi il progetto comporta:
- la demolizione di una parte delle strutture edilizie attualmente presenti tra
cui alcune ciminiere e lo smantellamento dei serbatoi di olio combustibile;
- la costruzione di nuove strutture, tra cui il forno contenuto in una torre del
ciclo di preriscaldo, a sezione rettangolare, delle dimensioni di pianta di
metri 19 per 24 e 89 metri di altezza dal piano di posa e una serie di
tubazioni, relative alla linea di macinazione, di 70 metri di altezza media dal
piano di posa.
Il contesto morfologico immediatamente circostante è pianeggiante,
caratterizzato da quote del piano campagna di circa 4-5 metri sul livello del
mare, mentre la cementeria si trova ad una quota compresa di 9-10 metri sul
livello del mare.
La cementeria si trova altresì nei pressi e in vista dei Colli Euganei ed è
inserita nel perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei.
Il Parco Regionale dei Colli Euganei è disciplinato dalla legge regionale n° 58
del 1989, che prevede l’approvazione Piano Ambientale, il cui scopo è di
assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente e di sostenere lo
sviluppo economico sociale.
L’art. 6 della legge regionale 58 del 1989 stabilisce che il piano ambientale ha
valenza paesistica e comporta l’automatica variazione degli strumenti
urbanistici, generali ed attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni ed ai
vincoli approvati (di tale norma ha tenuto conto anche TAR Veneto I n° 2858 del
2006).
Da quanto sopra consegue che le norme di tutela del Piano Ambientale del Parco
Regionale dei Colli Euganei devono essere tenute presenti e rispettate dalle
Pubbliche Amministrazioni chiamate ad esprimersi, quando viene richiesta
l’autorizzazione paesaggistica o l’autorizzazione ambientale, trattandosi di
norme di tutela che attengono proprio alla valutazione di compatibilità con
l’ambiente ed il paesaggio.
Sotto tale profilo non assume pertanto alcuna rilevanza che il P.R.G. del Comune
di Monselice abbia inserito l’area in cui sorge l’impianto in Zona Industriale.
Il Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei (di seguito richiamato
semplicemente come Piano Ambientale) è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto in data 27 Novembre 1998 e ha preso in specifica
considerazione la posizione delle cementerie.
Gli articoli 19 e 36 del Piano Ambientale stabiliscono che:
- le cementerie sono incompatibili con le finalità del Parco (art. 19 primo
comma);
- per quanto riguarda la cementeria Italcementi è prevista l’approvazione di un
progetto di intervento unitario che coordini gli interventi necessari per
migliorare l’inserimento ambientale, mitigandone l’impatto con la ricomposizione
paesistica e l’arredo vegetale e per conseguire gli obiettivi di adeguamento o
riconversione fisica e/o funzionale decisi a livello regionale (artt. 19 terzo
comma e 36);
- ai fini dell’approvazione del progetto di intervento unitario di cui sopra
l’Ente Parco potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la
Regione, il Ministero dell’Ambiente, i Comuni e gli altri soggetti pubblici
competenti, per il coordinamento delle azioni di contenimento dell’impatto
ambientale e paesistico e per concertare con le aziende stesse strategie di
adeguamento ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e
degli impianti (art. 19 terzo comma primo periodo);
- gli interventi eccedenti la manutenzione e l’adeguamento degli impianti e
delle strutture e le ristrutturazioni interne sono subordinati alla stipula di
apposite convenzioni, con la partecipazione dell’Ente Parco e dei Comuni
interessati, che definiscano in particolare:
a) le modalità e i tempi di prosecuzione dell’attività, con particolare riguardo
per il traffico indotto;
b) le modalità e i tempi delle eventuali dismissioni, nonché delle condizioni di
riuso dei sedimi e dei fabbricati, da verificare nell’ambito degli strumenti
urbanistici locali, secondo le indicazioni del Piano Ambientale;
c) i programmi di investimento, di riassorbimento occupazionale e di eventuale
rilocalizzazione in aree esterne (art. 19 terzo comma secondo periodo).
Il collegio osserva che il progetto autorizzato si pone in contrasto con le
sopra richiamate norme di tutela del Piano Ambientale.
Va infatti tenuto presente che l’impianto attualmente in funzione è destinato ad
essere dismesso, come ammette la stessa Italcementi S.P.A. a pagina 7 della
memoria difensiva in data 28 Marzo 2011.
L’autorizzazione impugnata si riferisce invece ad un nuovo impianto (se si
preferisce usare la terminologia progettuale impianto rinnovato, ma la sostanza
di impianto nuovo non cambia) che apre un nuovo ciclo produttivo destinato a
durare 28 anni e che sostituisce un impianto in fase di dismissione.
Risulta dunque violato l’art. 19 primo comma lettera c) del Piano Ambientale che
prevede espressamente che tale tipologia di impianto è incompatibile con le
finalità del Parco.
Non è inoltre possibile sostenere che il progetto sia conforme al terzo comma
dell’art. 19 del Piano Ambientale, che prevede la possibilità di eseguire
interventi eccedenti la manutenzione e l’adeguamento degli impianti, previa
stipula di convenzione tra Parco, Comune di Monselice, Italcementi S.P.A..
Infatti tali interventi devono avere ad oggetto la riconversione o la
rilocalizzazione dell’attività, come prevede specificamente lo stesso terzo
comma dell’art. 19 del Piano Ambientale.
Tali norme sono coerenti con le esigenze di tutela ambientale ed in particolare
con la norma base del Piano Ambientale che prevede l’incompatibilità delle
cementerie con le finalità del Parco.
In tale quadro le azioni che possono essere svolte dagli enti pubblici sono le
azioni di sostegno, anche con agevolazioni al privato, a patto che vi sia il
perseguimento degli obiettivi di riconversione o rilocalizzazione dell’attività.
Nel caso di specie tali obiettivi sono assenti, posto che al privato viene
consentita la realizzazione di impianti nuovi e l’inizio di un nuovo ciclo
produttivo.
Per tali medesime ragioni non può nemmeno sostenersi che il progetto possa
qualificarsi come intervento di adeguamento degli impianti che il terzo comma
dell’art. 19 e l’art. 36 del Piano astrattamente ammetterebbero, sulla base di
un accordo “con la Regione, il Ministero dell’Ambiente e gli altri soggetti
pubblici competenti” e “previa approvazione di progetti di intervento unitario”,
al fine di “migliorare l’inserimento ambientale, mitigandone l’impatto con la
ricomposizione paesistica e l’arredo vegetale e per conseguire gli obiettivi di
adeguamento o riconversione fisica e/o funzionale decisi a livello regionale”.
Infatti un progetto unitario d’intervento difetta nel caso di specie e le
ragioni di tale difetto sono ipotizzabili: la previsione di un nuovo ciclo
produttivo di durata di 28 anni, l’innalzamento di una nuova torre alta 89
metri, la costruzione di tubazioni, relative alla linea di macinazione, di 70
metri di altezza media dal piano di posa non contengono, ma aggravano l’impatto
ambientale e paesaggistico.
Non sarebbe poi possibile sostenere che la cementeria potrebbe continuare a
svolgere l’attività sulla base del secondo comma dell’art. 19 del Piano, secondo
cui potrebbe trattarsi di impianti ammessi ad operare “esclusivamente per
ragioni di pubblica utilità non altrimenti soddisfacibili”.
Infatti la definizione di azione svolta per ragioni di pubblica utilità non
altrimenti soddisfacibili non può applicarsi alla cementeria, perché non ci sono
ragioni di pubblica utilità che impongono l’allocazione di una cementeria
all’interno, anziché all’esterno, del perimetro del Parco.
Tale disciplina del Piano Ambientale è conforme alla legge statale n° 394 del
1991”Legge quadro sulle aree protette” e alle leggi regionali n° 40 del 1984
“Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e n° 38
del 1989 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei”.
Tale quadro normativo è d’altro canto coerente con l’art. 9 della Costituzione,
secondo cui la Repubblica tutela il paesaggio.
Italcementi S.P.A. non può nemmeno invocare la circostanza che la propria
cementeria è stata costruita prima dell’istituzione del Parco Regionale dei
Colli Euganei.
Infatti il problema non è la chiusura di un impianto esistente, ma
l’autorizzazione di un complesso di nuovi impianti.
Come sopra precisato, l’impianto attualmente in esercizio è in fase di
dismissione ed il progetto presentato prevede invece la costruzione di nuovi
impianti e l’avvio di un nuovo ciclo produttivo.
Inoltre la situazione delle cementerie esistenti è specificamente presa in
considerazione dal Piano Ambientale, che prevede al riguardo la possibilità che
nell’ambito di accordi con gli enti pubblici competenti, siano prese iniziative
per favorire la riconversione o la delocalizzazione dell’attività.
In conclusione il progetto non poteva ottenere l’autorizzazione paesaggistica
rilasciata invece dal Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei in data
13 Dicembre 2010.
L’autorizzazione paesaggistica è illegittima, perché il progetto è in contrasto
con le norme del Piano Ambientale.
La delibera della Giunta Provinciale n° 316 del 29 Dicembre 2010, con cui è
stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, è illegittima
perché è stata adottata sulla base di un’autorizzazione paesaggistica
illegittima, specificamente richiamata nella motivazione della delibera
provinciale di cui sopra.
Infatti la valutazione d’impatto ambientale deve avere riguardo anche ai valori
paesaggistici presenti nel territorio nel cui ambito viene prodotto l’impatto
ambientale, così come prevede il primo comma lettera c) dell’art. 5 del D. Lgs.
n° 152 del 2006.
Pertanto l’illegittimità della presupposta autorizzazione paesaggistica
determina l’illegittimità della valutazione d’impatto ambientale con la quale
l’autorizzazione paesaggistica è stata considerata, erroneamente, valida.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Il ricorso è dunque in parte inammissibile ed in parte fondato.
In accoglimento parziale del ricorso devono essere annullate l’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei e la delibera della Giunta Provinciale n° 316 del 29 Dicembre 2010, con
cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole.
La complessità del procedimento e l’esito del giudizio consentono la
compensazione delle spese, tranne che nei rapporti tra parte ricorrente ed il
Parco Regionale dei Colli Euganei.
Il Parco Regionale dei Colli Euganei deve essere condannato alle spese, in
relazione alla circostanza che il Presidente dell’Ente Parco, rilasciando
illegittimamente l’autorizzazione paesaggistica impugnata, ha disatteso le norme
di tutela ambientale e paesaggistica specificamente previste nel Piano
Ambientale del Parco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1) rigetta l’istanza di riunione o di differimento per trattazione congiunta con
i seguenti ricorsi pendenti davanti al TAR del Veneto: n° 2675/1994, n°
1312/1999, n° 564/2011, n° 565/2011;
2) dichiara la manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione
proposta con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione;
3) estromette dal giudizio Bozza Luciano, Mazzetto Silvia, Lionello Vanna.
4) lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui sono
impugnati:
- il parere della Commissione Provinciale VIA in data 14 Dicembre 2010;
- la relazione istruttoria del gruppo di lavoro della Commissione Provinciale
VIA;
- la decisione della Commissione Provinciale VIA in data 13 ottobre 2010 con cui
è stato deciso di non disporre la pubblicazione ex art. 26 comma 3 del D. Lgs.
n° 152 del 2006 delle integrazioni presentate da Italcementi in data 1 Ottobre
2010;
- il parere favorevole del Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto in data 1 Dicembre 2010 prot. n° 20980;
- il parere dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei in data 24 Maggio 2010
prot. n° 5875;
- il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in
data 1 Dicembre 2010 prot. n° 32258, emesso nell’ambito del procedimento di
autorizzazione paesaggistica;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei n° 250 in data 19 Novembre 2010 e n° 258 in data 25 Novembre 2010,
aventi ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 19
comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei, relativo alla
cementeria Italcementi di Monselice;
- la delibera del Consiglio Comunale di Monselice n° 66 in data 29 Novembre
2010, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione di cui
all’art. 19 comma 3 delle N.T.A. del Piano Ambientale dei Colli Euganei,
relativo alla cementeria Italcementi di Monselice.
5) per il resto lo accoglie e, per l’effetto, annulla:
- l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente Parco Regionale dei Colli
Euganei in data 13 Dicembre 2010 prot. n° 13161;
- la delibera della Giunta Provinciale di Padova n° 316 in data 29 Dicembre 2010
avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto
Italcementi S.P.A.
Condanna il Parco Regionale dei Colli Euganei al pagamento, a favore dei
ricorrenti, della somma complessiva di Euro 4.000/00 (quattromila/00) oltre
accessori di legge, compensando invece le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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