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T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 985
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Provincia - Vigilanza e controllo in materia di fonti
di emissioni in atmosfera - Utilizzo di questionari e check list - Strumentalità
ai poteri conferiti dalla legge - Violazione del principio di tipicità -
Esclusione - Art. 5, l.r. Veneto n- 33/1985. La Provincia è titolare di
funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera
(cfr. art. 5 delle legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e il ruolo che alla
stessa riconosce il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera) e la
possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o
autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi
strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a questi implicita. Ne discende
che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a contenere le
emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di tipicità
degli amministrativi e non è lesiva qualora non incide sfavorevolmente nella
sfera giuridica dei destinatari. Pres. Di Nunzio, est. Mielli - R. s.p.a.
(avv.ti Mangialardi e Giuri) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e Orsoni)
e Regione Veneto (avv.ti Morra, Drago e Zanlucchi) -
TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 985
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N. 00985/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2005, proposto da:
Reckitt Benckiser Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
Mangialardi e Domenico Giuri, con domicilio eletto presso lo studio del secondo
in Venezia - Marghera, via delle Industrie, 19/C Palazzo Lybra;
contro
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Roberta Brusegan e Giorgio Orsoni, domiciliata in Venezia,
San Marco, 2662;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Romano Morra, Chiara Drago e Francesco Zanlucchi, domiciliata in
Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di
Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005;
- della deliberazione della Giunta provinciale di Venezia 1 febbraio 2005, n.
22;
- della deliberazione della Giunta provinciale di Venezia 1 febbraio 2005, n.
23;
- del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A) approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia e della
Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Stefano Mielli
e uditi per le parti i difensori avv. Negro, su delega dell’avv. Giuri, per la
parte ricorrente, e l’avv. Dall'Asta, in sostituzione dell’avv. Orsoni, per la
Provincia di Venezia e l’avv. Zanlucchi per la Regione del Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente che produce articoli per la pulizia della casa possiede
uno stabilimento industriale nel territorio del Comune di Mira ed impugna il
decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di
Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005, lamentando che tale decreto gli ha
imposto la modifica del contenuto dell’autorizzazione agli scarichi in atmosfera
di cui è titolare, ordinando contestualmente onerosi interventi di adeguamento.
Il decreto cita, quale atto presupposto, il piano per la tutela ed il
risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A) approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, e le deliberazioni della Giunta
provinciale nn. 22 e 23 del 1 febbraio 2005, che rispettivamente hanno dettato
indirizzi applicativi del piano regionale e lo schema del “piano di azione”
comunale che deve essere elaborato dai Comuni il cui territorio ricade nelle
zone più critiche per la qualità dell’aria.
Il decreto, unitamente al piano regionale e alle deliberazioni della Giunta
provinciale quali atti presupposti, è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la
mancata acquisizione dell’apporto procedimentale del destinatario del
provvedimento;
II) violazione dell’art. 11 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 97 della
Costituzione e del piano regionale per la tutela ed il risanamento
dell’atmosfera, nonché difetto di istruttoria, travisamento, difetto di
motivazione, irragionevolezza e perplessità perché la modifica
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata disposta in assenza dei
presupposti di legge;
III) violazione del paragrafo 6.2.1.3 del piano regionale per la tutela ed il
risanamento dell’atmosfera, erroneità dei presupposti, travisamento ed
incompetenza perché, in caso di superamento delle soglie di allarme e dei valori
limite per uno o più inquinanti, le iniziative devono essere prese dal Comitato
di Indirizzo e Sorveglianza e dai Tavoli Tecnici Zonali, e non dal dirigente
della Provincia;
IV) violazione dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, del paragrafo
6.2.1.3 del il piano regionale per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera,
contraddittorietà, travisamento, erroneità dei presupposti e incompetenza perché
il dirigente, sostituendosi agli atti di pianificazione intermedi, ha avocato a
sé il potere di dettare i rimedi finalizzati alla riduzione dell’emissione degli
agenti inquinanti nell’atmosfera;
V) violazione dell’art. 107, comma 3, lett. f) del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267,
contraddittorietà ed incompetenza perché le citate deliberazioni della Giunta
demandano al dirigente attività di mero studio delle iniziative da intraprendere
e non l’esercizio di un’attività dispositiva di tipo provvedimentale e
prescrittivo;
VI) violazione degli artt. 6, 7, 12 e 154 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,
dell’art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, irragionevolezza e
illogicità perché non è stato acquisito il parere del Comune di Mira e della
Commissione tecnica provinciale prescritti per il rilascio dell’autorizzazione
allo scarico in atmosfera;
VII) violazione dell’art. 3, commi 1 e 12 del DM 12 luglio 1990,
indeterminatezza, contraddittorietà e perplessità perché il modulo da compilare
ed inviare all’Amministrazione chiede dati conoscitivi sulle emissioni
determinati con criteri diversi da quelli utilizzati per l’autorizzazione;
VIII) violazione dell’art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, del DM 12 luglio
1990, nonché del DM 1 ottobre 2002, n. 261, del piano per la tutela ed il
risanamento dell’atmosfera, difetto di istruttoria e di motivazione,
travisamento, contraddittorietà, perplessità, indeterminatezza e violazione del
legittimo affidamento per la fissazione di limiti di emissione più restrittivi
di quelli di legge in assenza dei presupposti e in assenza di una previa
valutazione del rapporto costi – benefici;
IX) violazione dell’art. 11 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 2, comma
1, lett. o) del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, del piano per la tutela ed il
risanamento dell’atmosfera, difetto di istruttoria, di motivazione e genericità,
oltre che violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e
affidamento, perché è imposto l’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili
senza alcuna precisazione sulla loro effettiva disponibilità;
IX) violazione dell’art. 41 della Costituzione, irragionevolezza e illogicità
perché vengono imposti limiti non raggiungibili.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Venezia e la Regione Veneto
eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione perché
infondato.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in
decisione.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è fondata.
Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso si sostanzia nel vantaggio
pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento
dell'impugnativa, il quale sorge in conseguenza della lesione attuale di un
interesse sostanziale.
Nel caso all’esame l’esatta qualificazione del decreto del dirigente del settore
politiche ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio
2005, adottato a seguito dell’approvazione del piano per la tutela ed il
risanamento dell’atmosfera (avvenuta con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 57 dell’11 novembre 2004) conduce ad escludere che si tratti di un atto
provvedimentale dotato di un’autonoma capacità lesiva.
E’ vero che il decreto contiene diversi passaggi che, formulati in modo ambiguo,
ad una prima lettura possono indurre ad attribuire loro valore precettivo (ad
esempio quando nell’oggetto afferma di operare un’integrazione alle
autorizzazioni già rilasciate, o dove richiede la riduzione delle emissioni, o
la presentazione di progetti che evidenzino la possibilità di contenerle).
Tuttavia, come chiarito dalla Provincia nelle proprie difese, va dato atto che,
ad un esame più approfondito, emerge che il decreto non ha un contenuto
precettivo in quanto si sostanzia nella mera acquisizione di dati conoscitivi e
nella sollecitazione a contenere le emissioni mediante l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, essendo volto ad operare un completo censimento delle
emissioni in atmosfera nel territorio dei Comuni classificati in fascia A, di
maggiore criticità per la qualità dell’aria, per acquisire elementi finalizzati
ad apportare miglioramenti e la riduzione delle emissioni.
La Provincia è titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti
di emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 delle legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 e il ruolo che alla stessa riconosce il piano per la tutela ed il risanamento
dell’atmosfera) e la possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check
list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle
autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a
questi implicita.
Ne discende che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a
contenere le emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di
tipicità degli amministrativi e non è lesiva qualora, come avviene nel caso di
specie, non incide sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari.
Del resto le ambiguità formali contenute nel testo del decreto possono essere
agevolmente superate ove si tenga conto anche dei successivi sviluppi della
vicenda e dell’evoluzione dell’attività procedimentale, la quale nel corso degli
anni, pur non essendo mai venuta meno l’efficacia del decreto impugnato, non ha
portato ad alcuna restrizione o pregiudizio in capo alla ricorrente.
La stessa ricorrente nella memoria di replica depositata in prossimità della
pubblica udienza, riconosce di fatto l’assenza di lesività laddove sottolinea
che le proprie emissioni hanno sempre rispettato i limiti di legge e che ciò è
comprovato “dall’assenza di ogni contestazione in proposito dal 2005 ad oggi;
dalla circostanza per la quale le Amministrazioni resistenti hanno rilasciato
alla ricorrente l’autorizzazione integrata ambientale; dal fatto che le
performance nella gestione dei fumi da parte della medesima è sicuramente
migliore di quella anche solo auspicata” dallo strumento convenzionale
utilizzato dalle Amministrazioni per concordare con le imprese l’adozione di
misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli
impianti produttivi (ovvero il Protocollo di intesa stipulato tra
amministrazioni ed imprese in data 21 giugno 2006).
L’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto qualificabile come provvedimento
applicativo degli ulteriori atti, impugnati quali atti presupposti non
immediatamente lesivi, comporta anche l’inammissibilità dell’impugnazione di
questi ultimi (ovvero delle deliberazioni della Giunta provinciale di Venezia 1
febbraio 2005, nn. 22 e 23, e del piano per la tutela ed il risanamento
dell’atmosfera approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11
novembre 2004).
In definitiva pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
carenza di interesse.
Le peculiarità della controversia, cui ha dato adito l’imprecisa formulazione
del decreto, giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese tra le
parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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