AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 999


RIFIUTI - Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Qualità di rifiuto - Art. 183 lett. a) T.U.A. - Pubblica amministrazione - Onere della prova.
In tema di ordinanza di rimozione e avvio al recupero o allo smaltimento di rifiuti abbandonati, spetta alla P. A. , trattandosi di prova relativa all’esistenza dei presupposti per la legittima emanazione dell’ordinanza medesima, comprovare la qualifica di rifiuti, dimostrando che il detentore si sia disfatto, abbia avuto l’intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi del materiale; grava cioè sulla P. A. l’onere di provare la sussistenza dei presupposti al fine di verificare se si ricada nel campo di applicazione del combinato disposto degli articoli 183/a) e 192 t. u. 152/06).  Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli -E. s.r.l. (avv.ti Codato e Zanenghi) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Morino, Ongaro e Venezian) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 999
 

 www.AmbienteDiritto.it

 

N. 00999/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti rubricati al numero di registro generale 1400 del 2008, proposti dalla s.r.l. Eco Costruzioni, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Loris Codato e Maurizio Zanenghi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia -Mestre, Corso del Popolo n. 179;


contro


il Comune di Venezia, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4136;
l’ ARPAV –Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, n. c. ;

per l'annullamento

-quanto al ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza del Comune di Venezia –Direzione Ambiente, n. 284 del 13.5.2008;

-quanto all’atto di motivi aggiunti: b) dell’ordinanza del Comune di Venezia –Direzione Ambiente, n. 609 del 29.8.2008; entrambi concernenti rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati;


Visti il ricorso, l’atto di motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 615/08 e la documentata nota di chiarimenti in data 9 settembre 2008 del Comune di Venezia -Direzione Ambiente;
viste le memorie difensive delle parti;
visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 19 maggio 2011 il consigliere Marco Buricelli e udito per l’Amministrazione l’avv. Maurizio Ballarin; nessuno comparso per la parte ricorrente;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.-La società ricorrente, premesso di esercitare attività di impresa nel settore delle costruzioni edili nell’ambito della laguna veneta e nella terraferma circostante, utilizzando regolarmente imbarcazioni del tipo “mototopo” per il trasporto dei materiali di costruzione e di cantiere, talune delle quali munite di vasca d’acciaio per lo stivaggio di mattoni e di laterizi; e premesso inoltre di essere concessionaria di spazio acqueo lagunare antistante la sponda ovest del Canal Salso in Mestre, lungo la banchina denominata “ex Macello”, e di essere stata autorizzata dal Comune di Venezia, in via temporanea, a transitare attraverso l’area di proprietà comunale denominata “ex Macello Comunale” al fine di poter accedere alla banchina e allo specchio acqueo sul Canal Salso, espone che, a seguito di sopralluoghi della Guardia di Finanza e dell’ARPAV la Direzione Ambiente del Comune, con ordinanza in data 13 maggio 2008, visto l’art. 192 del t. u. n. 152 del 2006, ha disposto che la Eco Costruzioni rimuova e smaltisca i rifiuti abbandonati presenti nell’area dell’ex Macello in Via Torino e costituiti da un mototopo rosso, da una vasca d’acciaio contenente mattoni e da un relitto di imbarcazione, di cui alle foto da 1 a 3 dell’elenco descrittivo dei rifiuti abbandonati stilato dall’ARPAV in seguito al sopralluogo effettuato il 25.10.2007.

Avverso l’ordinanza sopra riassunta la ricorrente ha dedotto: 1)violazione degli articoli 183 e 192 del t. u. n. 152/06. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti; 2)eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione; e 3)violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

Il Comune di Venezia si è costituito, ha controdedotto e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 615/08 la Sezione ha ritenuto di dover acquisire agli atti del giudizio, dalla Direzione Ambiente del Comune, una succinta nota di chiarimenti sullo stato dei luoghi, corredata di fotografie; e una nota informativa diretta a far conoscere quale sia stato l’esito del “procedimento di rettifica” attivato il 23.7.2008.

Il Comune ha ottemperato alla richiesta istruttoria depositando in Segreteria, in data 15.9.2008, una concisa e documentata relazione di chiarimenti e comunicando inoltre che in data 29.8.2008 è stata emessa una nuova ordinanza di rimozione rifiuti, a modifica di quella precedente. Con la seconda ordinanza si dispone la rimozione e lo smaltimento dei (soli) rifiuti abbandonati di cui alle foto 1 e 2 (si tratta del mototopo e della vasca d’acciaio), dato che il rifiuto di cui alla foto n. 3, stando a quanto comunicato dalla G. di F. con nota del 27.5.2008, recepita dall’autorità emanante, non è riferibile alla società Eco Costruzioni.

Con motivi aggiunti notificati il 18 novembre 2008 e tempestivamente depositati in Segreteria la ricorrente ha chiesto al Tar di annullare l’ordinanza in data 29.8.2008, di cui asserisce di essere venuta a conoscenza il 29.9.2008, in seguito al deposito di copia dell’ordinanza stessa agli atti del giudizio. L’unico motivo proposto, recante violazione degli articoli 183 e 192 del t. u. n. 152/06 ed eccesso di potere sotto svariati profili, ricalca il motivo di diritto n. 1) del ricorso introduttivo.

In relazione ai motivi aggiunti il Comune ha depositato una memoria difensiva eccependo la tardività dei motivi aggiunti proposti, essendo trascorsi più di 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza al ricorrente, avvenuta in data 9.9.2008: “quindi –precisa l’Avvocatura civica- , anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, si arriva al 15 novembre 2008, mentre il ricorso è stato notificato il 18 dello stesso mese”. Nel merito il Comune ha confermato la richiesta di reiezione del giudizio.

La Sezione, con ordinanza n. 930 del 2008, “premesso che, a un primo esame, l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla difesa comunale il 24.11.2008 appare chiaramente infondata” ; considerato che il mototopo rosso e la vasca in acciaio sub allegato 2 fasc. P. A. non risultano essere stati correttamente qualificati come rifiuti abbandonati e che il danno grave e irreparabile sussiste ha accolto la domanda cautelare proposta e, per l’effetto, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza n. 609/08.

All’udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.1.-In via preliminare va dichiarata la improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’ordinanza del 13.5.2008 è stata modificata e sostituita dall’ordinanza del 29.8.2008, meno sfavorevole per la ditta Eco Costruzioni rispetto all’ordinanza precedente. Appare dunque evidente che l’eventuale accoglimento del ricorso introduttivo non arrecherebbe alla ricorrente alcun vantaggio, poiché l’ordinanza in epigrafe indicata sub a) deve ritenersi superata per effetto dell’ordinanza sub b) .

2.2.1.- Quanto ai motivi aggiunti proposti contro l’ordinanza del 29.8.2008, innanzitutto il Collegio ritiene che meriti di essere confermato l’orientamento seguito dalla sezione, nella fase cautelare, in ordine alla tempestività della proposizione dei motivi proposti.

A questo riguardo, la difesa comunale ha sostenuto che sono trascorsi più di 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza al ricorrente, avvenuta in data 9.9.2008: “quindi –ha precisato l’Avvocatura civica- , anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, si arriva al 15 novembre 2008, mentre il ricorso è stato notificato il 18 dello stesso mese”.

La ricorrente, dal canto proprio, asserisce di essere venuta a conoscenza dell’ordinanza sub b) in data 29.9.2008, in seguito al deposito di copia dell’ordinanza stessa, agli atti del giudizio, avvenuto il 15.9.2008.

L’eccezione comunale è infondata e va respinta.

L’ordinanza del 29.8.2008 è stata comunicata a “Chinellato Angelo c/o studio legale avv. Calvani –Via S. Pio X, 26, 30170 –Ve Mestre”, ed è stata ricevuta (da un addetto allo studio, presumibilmente: la firma appare illeggibile) il 9.9.2008.

Ora, a parte il fatto che i difensori in sede giurisdizionale amministrativa della Eco –Costruzioni, della quale il Chinellato è il legale rappresentante, sono avocati diversi dall’avv. Calvani e non hanno studio in Via S. Pio X, 26 a Mestre, ai fini del rigetto dell’eccezione basta rammentare che, per costante giurisprudenza, il che esime dal fare citazioni specifiche, la piena conoscenza di un atto amministrativo, dalla quale decorre il termine perentorio per impugnarlo in sede giurisdizionale, è soltanto quella che si realizza in capo alla parte personalmente o al suo rappresentante sostanziale, il quale, ai sensi dell'art. 1391 cod. civ. , imputa al rappresentato i propri stati soggettivi rilevanti, e non è invece quella relativa al suo difensore in giudizio, che è rappresentante solo processuale della parte stessa. Al fine suddetto non rileva pertanto l'eventuale conoscenza che il difensore del ricorrente abbia avuto dell’atto impugnato nel corso del procedimento. La conoscenza del provvedimento impugnato da parte del difensore costituito in giudizio non è idonea a far ritenere la conoscenza certa dell'atto anche del patrocinato ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione (sulla inammissibilità di una conoscenza “presunta” di un atto lesivo in capo ad un soggetto per il tramite della conoscenza “professionale” che di tale atto acquisisca il suo procuratore in un giudizio ove il primo agisce o resiste v. , da ultimo, CGARS n. 797/09).

2.2.2.- Nel merito il Collegio ritiene fondata e da accogliere la censura sub 1), nella parte in cui è stata rilevata la violazione degli articoli 183/a) e 192 del t. u. n. 152 del 2006, e il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Va premesso che, in base a quanto dispone l’art. 183/a) del t. u. n. 152/06, “si intende per rifiuto … qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi “; e che l’art. 192 del medesimo t. u. prevede al comma 1 che “l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e (v. comma 3) “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Nella specie, esaminati i documenti di causa, incluse le fotografie prodotte, il Collegio, nel confermare l’avviso espresso nella sede cautelare, a un primo e sommario esame, ritiene che l’Amministrazione comunale abbia qualificato come “rifiuto” (“veicolo inutilizzabile” –codice CER 160104) il mototopo rosso e la vasca d’acciaio senza avere verificato in modo adeguato l’effettivo funzionamento e la concreta utilizzabilità degli oggetti stessi da parte della Eco Costruzioni ai fini dell’esercizio dell’attività edile, trattandosi di materiali che non sembrano destinati in modo univoco all’abbandono. L’Amministrazione non ha infatti addotto elementi risolutivi per far ritenere comprovata la volontà della ricorrente di disfarsi dei detti oggetti (spetta infatti alla P. A. , trattandosi di prova relativa all’esistenza dei presupposti per la legittima emanazione di ordinanze come quella impugnata, comprovare che il detentore si sia disfatto, abbia avuto l’intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi del materiale; grava cioè sulla P. A. l’onere di provare la sussistenza dei presupposti al fine di verificare se si ricada nel campo di applicazione del combinato disposto dei citati articoli 183/a) e 192 t. u. 152/06). Non appare risolutivo osservare, con la difesa comunale, che il mototopo e la vasca d’acciaio sono stati rinvenuti su un’area di proprietà del Comune, e questo perché non risulta messo il discussione che l’imbarcazione e il cassone d’acciaio erano collocati, a non più di dieci metri di distanza dallo specchio acqueo utilizzato dalla ditta ricorrente quale concessionaria, vale a dire nella sfera di controllo della ricorrente, e il mototopo era appoggiato su pali “per evitare –secondo quanto affermato nei motivi aggiunti, in modo non implausibile- che lo scafo fosse danneggiato durante lo stazionamento”, in vista della successiva esecuzione, sul natante, di operazioni di manutenzione a secco. Analoghe considerazioni valgono per la vasca d’acciaio e i mattoni contenuti al suo interno. La presunzione di inutilizzabilità dei materiali non risulta dunque adeguatamente avvalorata alla luce della situazione di fatto.

Né può avere ingresso il rilievo difensivo del Comune secondo cui la rimozione e lo smaltimento ex art. 192 cit. presupporrebbero anche semplicemente il “deposito incontrollato” di rifiuti. In questo caso viene infatti in rilievo una integrazione successiva, in sede giudiziale, della motivazione del provvedimento impugnato, mediante argomenti difensivi; integrazione da reputarsi inammissibile secondo la giurisprudenza consolidata.

Assorbito ogni altro profilo di censura non esplicitamente esaminato l’atto di motivi aggiunti va quindi accolto e l’ordinanza del 29.8.2008 annullata.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di lite, considerate le peculiarità della controversia.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

a) dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

b) accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato sub b);

c) compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari della controversia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it