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T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 999
RIFIUTI - Ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Qualità di rifiuto - Art.
183 lett. a) T.U.A. - Pubblica amministrazione - Onere della prova. In tema
di ordinanza di rimozione e avvio al recupero o allo smaltimento di rifiuti
abbandonati, spetta alla P. A. , trattandosi di prova relativa all’esistenza dei
presupposti per la legittima emanazione dell’ordinanza medesima, comprovare la
qualifica di rifiuti, dimostrando che il detentore si sia disfatto, abbia avuto
l’intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi del materiale; grava cioè sulla
P. A. l’onere di provare la sussistenza dei presupposti al fine di verificare se
si ricada nel campo di applicazione del combinato disposto degli articoli 183/a)
e 192 t. u. 152/06). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli -E. s.r.l. (avv.ti
Codato e Zanenghi) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Morino, Ongaro
e Venezian) e altro (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 999
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N. 00999/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti rubricati al numero di registro
generale 1400 del 2008, proposti dalla s.r.l. Eco Costruzioni, in persona del
legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Loris
Codato e Maurizio Zanenghi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Venezia -Mestre, Corso del Popolo n. 179;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e
difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Maddalena Morino,
Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4136;
l’ ARPAV –Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, n. c. ;
per l'annullamento
-quanto al ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza del Comune di Venezia
–Direzione Ambiente, n. 284 del 13.5.2008;
-quanto all’atto di motivi aggiunti: b) dell’ordinanza del Comune di Venezia
–Direzione Ambiente, n. 609 del 29.8.2008; entrambi concernenti rimozione e
smaltimento di rifiuti abbandonati;
Visti il ricorso, l’atto di motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, con i relativi
allegati;
vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 615/08 e la documentata nota di
chiarimenti in data 9 settembre 2008 del Comune di Venezia -Direzione Ambiente;
viste le memorie difensive delle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 19 maggio 2011 il consigliere Marco Buricelli
e udito per l’Amministrazione l’avv. Maurizio Ballarin; nessuno comparso per la
parte ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-La società ricorrente, premesso di esercitare attività di impresa nel settore
delle costruzioni edili nell’ambito della laguna veneta e nella terraferma
circostante, utilizzando regolarmente imbarcazioni del tipo “mototopo” per il
trasporto dei materiali di costruzione e di cantiere, talune delle quali munite
di vasca d’acciaio per lo stivaggio di mattoni e di laterizi; e premesso inoltre
di essere concessionaria di spazio acqueo lagunare antistante la sponda ovest
del Canal Salso in Mestre, lungo la banchina denominata “ex Macello”, e di
essere stata autorizzata dal Comune di Venezia, in via temporanea, a transitare
attraverso l’area di proprietà comunale denominata “ex Macello Comunale” al fine
di poter accedere alla banchina e allo specchio acqueo sul Canal Salso, espone
che, a seguito di sopralluoghi della Guardia di Finanza e dell’ARPAV la
Direzione Ambiente del Comune, con ordinanza in data 13 maggio 2008, visto
l’art. 192 del t. u. n. 152 del 2006, ha disposto che la Eco Costruzioni rimuova
e smaltisca i rifiuti abbandonati presenti nell’area dell’ex Macello in Via
Torino e costituiti da un mototopo rosso, da una vasca d’acciaio contenente
mattoni e da un relitto di imbarcazione, di cui alle foto da 1 a 3 dell’elenco
descrittivo dei rifiuti abbandonati stilato dall’ARPAV in seguito al sopralluogo
effettuato il 25.10.2007.
Avverso l’ordinanza sopra riassunta la ricorrente ha dedotto: 1)violazione degli
articoli 183 e 192 del t. u. n. 152/06. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti; 2)eccesso
di potere per contraddittorietà della motivazione; e 3)violazione dell’art. 7
della l. n. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il Comune di Venezia si è costituito, ha controdedotto e ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 615/08 la Sezione ha ritenuto di dover
acquisire agli atti del giudizio, dalla Direzione Ambiente del Comune, una
succinta nota di chiarimenti sullo stato dei luoghi, corredata di fotografie; e
una nota informativa diretta a far conoscere quale sia stato l’esito del
“procedimento di rettifica” attivato il 23.7.2008.
Il Comune ha ottemperato alla richiesta istruttoria depositando in Segreteria,
in data 15.9.2008, una concisa e documentata relazione di chiarimenti e
comunicando inoltre che in data 29.8.2008 è stata emessa una nuova ordinanza di
rimozione rifiuti, a modifica di quella precedente. Con la seconda ordinanza si
dispone la rimozione e lo smaltimento dei (soli) rifiuti abbandonati di cui alle
foto 1 e 2 (si tratta del mototopo e della vasca d’acciaio), dato che il rifiuto
di cui alla foto n. 3, stando a quanto comunicato dalla G. di F. con nota del
27.5.2008, recepita dall’autorità emanante, non è riferibile alla società Eco
Costruzioni.
Con motivi aggiunti notificati il 18 novembre 2008 e tempestivamente depositati
in Segreteria la ricorrente ha chiesto al Tar di annullare l’ordinanza in data
29.8.2008, di cui asserisce di essere venuta a conoscenza il 29.9.2008, in
seguito al deposito di copia dell’ordinanza stessa agli atti del giudizio.
L’unico motivo proposto, recante violazione degli articoli 183 e 192 del t. u.
n. 152/06 ed eccesso di potere sotto svariati profili, ricalca il motivo di
diritto n. 1) del ricorso introduttivo.
In relazione ai motivi aggiunti il Comune ha depositato una memoria difensiva
eccependo la tardività dei motivi aggiunti proposti, essendo trascorsi più di 60
giorni dalla notifica dell’ordinanza al ricorrente, avvenuta in data 9.9.2008:
“quindi –precisa l’Avvocatura civica- , anche tenendo conto della sospensione
feriale dei termini, si arriva al 15 novembre 2008, mentre il ricorso è stato
notificato il 18 dello stesso mese”. Nel merito il Comune ha confermato la
richiesta di reiezione del giudizio.
La Sezione, con ordinanza n. 930 del 2008, “premesso che, a un primo esame,
l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla difesa
comunale il 24.11.2008 appare chiaramente infondata” ; considerato che il
mototopo rosso e la vasca in acciaio sub allegato 2 fasc. P. A. non risultano
essere stati correttamente qualificati come rifiuti abbandonati e che il danno
grave e irreparabile sussiste ha accolto la domanda cautelare proposta e, per
l’effetto, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza n. 609/08.
All’udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.1.-In via preliminare va dichiarata la improcedibilità del ricorso
introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’ordinanza del
13.5.2008 è stata modificata e sostituita dall’ordinanza del 29.8.2008, meno
sfavorevole per la ditta Eco Costruzioni rispetto all’ordinanza precedente.
Appare dunque evidente che l’eventuale accoglimento del ricorso introduttivo non
arrecherebbe alla ricorrente alcun vantaggio, poiché l’ordinanza in epigrafe
indicata sub a) deve ritenersi superata per effetto dell’ordinanza sub b) .
2.2.1.- Quanto ai motivi aggiunti proposti contro l’ordinanza del 29.8.2008,
innanzitutto il Collegio ritiene che meriti di essere confermato l’orientamento
seguito dalla sezione, nella fase cautelare, in ordine alla tempestività della
proposizione dei motivi proposti.
A questo riguardo, la difesa comunale ha sostenuto che sono trascorsi più di 60
giorni dalla notifica dell’ordinanza al ricorrente, avvenuta in data 9.9.2008:
“quindi –ha precisato l’Avvocatura civica- , anche tenendo conto della
sospensione feriale dei termini, si arriva al 15 novembre 2008, mentre il
ricorso è stato notificato il 18 dello stesso mese”.
La ricorrente, dal canto proprio, asserisce di essere venuta a conoscenza
dell’ordinanza sub b) in data 29.9.2008, in seguito al deposito di copia
dell’ordinanza stessa, agli atti del giudizio, avvenuto il 15.9.2008.
L’eccezione comunale è infondata e va respinta.
L’ordinanza del 29.8.2008 è stata comunicata a “Chinellato Angelo c/o studio
legale avv. Calvani –Via S. Pio X, 26, 30170 –Ve Mestre”, ed è stata ricevuta
(da un addetto allo studio, presumibilmente: la firma appare illeggibile) il
9.9.2008.
Ora, a parte il fatto che i difensori in sede giurisdizionale amministrativa
della Eco –Costruzioni, della quale il Chinellato è il legale rappresentante,
sono avocati diversi dall’avv. Calvani e non hanno studio in Via S. Pio X, 26 a
Mestre, ai fini del rigetto dell’eccezione basta rammentare che, per costante
giurisprudenza, il che esime dal fare citazioni specifiche, la piena conoscenza
di un atto amministrativo, dalla quale decorre il termine perentorio per
impugnarlo in sede giurisdizionale, è soltanto quella che si realizza in capo
alla parte personalmente o al suo rappresentante sostanziale, il quale, ai sensi
dell'art. 1391 cod. civ. , imputa al rappresentato i propri stati soggettivi
rilevanti, e non è invece quella relativa al suo difensore in giudizio, che è
rappresentante solo processuale della parte stessa. Al fine suddetto non rileva
pertanto l'eventuale conoscenza che il difensore del ricorrente abbia avuto
dell’atto impugnato nel corso del procedimento. La conoscenza del provvedimento
impugnato da parte del difensore costituito in giudizio non è idonea a far
ritenere la conoscenza certa dell'atto anche del patrocinato ai fini della
decorrenza del termine per l'impugnazione (sulla inammissibilità di una
conoscenza “presunta” di un atto lesivo in capo ad un soggetto per il tramite
della conoscenza “professionale” che di tale atto acquisisca il suo procuratore
in un giudizio ove il primo agisce o resiste v. , da ultimo, CGARS n. 797/09).
2.2.2.- Nel merito il Collegio ritiene fondata e da accogliere la censura sub
1), nella parte in cui è stata rilevata la violazione degli articoli 183/a) e
192 del t. u. n. 152 del 2006, e il vizio di eccesso di potere per difetto di
istruttoria.
Va premesso che, in base a quanto dispone l’art. 183/a) del t. u. n. 152/06, “si
intende per rifiuto … qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi
o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi “; e che l’art. 192 del
medesimo t. u. prevede al comma 1 che “l'abbandono e il deposito incontrollati
di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e (v. comma 3) “chiunque viola i
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o
colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Nella specie, esaminati i documenti di causa, incluse le fotografie prodotte, il
Collegio, nel confermare l’avviso espresso nella sede cautelare, a un primo e
sommario esame, ritiene che l’Amministrazione comunale abbia qualificato come
“rifiuto” (“veicolo inutilizzabile” –codice CER 160104) il mototopo rosso e la
vasca d’acciaio senza avere verificato in modo adeguato l’effettivo
funzionamento e la concreta utilizzabilità degli oggetti stessi da parte della
Eco Costruzioni ai fini dell’esercizio dell’attività edile, trattandosi di
materiali che non sembrano destinati in modo univoco all’abbandono.
L’Amministrazione non ha infatti addotto elementi risolutivi per far ritenere
comprovata la volontà della ricorrente di disfarsi dei detti oggetti (spetta
infatti alla P. A. , trattandosi di prova relativa all’esistenza dei presupposti
per la legittima emanazione di ordinanze come quella impugnata, comprovare che
il detentore si sia disfatto, abbia avuto l’intenzione di disfarsi o l’obbligo
di disfarsi del materiale; grava cioè sulla P. A. l’onere di provare la
sussistenza dei presupposti al fine di verificare se si ricada nel campo di
applicazione del combinato disposto dei citati articoli 183/a) e 192 t. u.
152/06). Non appare risolutivo osservare, con la difesa comunale, che il
mototopo e la vasca d’acciaio sono stati rinvenuti su un’area di proprietà del
Comune, e questo perché non risulta messo il discussione che l’imbarcazione e il
cassone d’acciaio erano collocati, a non più di dieci metri di distanza dallo
specchio acqueo utilizzato dalla ditta ricorrente quale concessionaria, vale a
dire nella sfera di controllo della ricorrente, e il mototopo era appoggiato su
pali “per evitare –secondo quanto affermato nei motivi aggiunti, in modo non
implausibile- che lo scafo fosse danneggiato durante lo stazionamento”, in vista
della successiva esecuzione, sul natante, di operazioni di manutenzione a secco.
Analoghe considerazioni valgono per la vasca d’acciaio e i mattoni contenuti al
suo interno. La presunzione di inutilizzabilità dei materiali non risulta dunque
adeguatamente avvalorata alla luce della situazione di fatto.
Né può avere ingresso il rilievo difensivo del Comune secondo cui la rimozione e
lo smaltimento ex art. 192 cit. presupporrebbero anche semplicemente il
“deposito incontrollato” di rifiuti. In questo caso viene infatti in rilievo una
integrazione successiva, in sede giudiziale, della motivazione del provvedimento
impugnato, mediante argomenti difensivi; integrazione da reputarsi inammissibile
secondo la giurisprudenza consolidata.
Assorbito ogni altro profilo di censura non esplicitamente esaminato l’atto di
motivi aggiunti va quindi accolto e l’ordinanza del 29.8.2008 annullata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese e gli onorari di lite, considerate le peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in
epigrafe proposti, così provvede:
a) dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse;
b) accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato sub b);
c) compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari della
controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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