AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI APPELLO DI ANCONA, 17/02/2011, Sentenza n. 159
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Art. 24 L. n. 689/81 - Reato e violazione
amministrativa - Spostamento di competenza - Presupposto. La connessione oggettiva richiesta dall’art. 24 della L. n. 689/81, per
determinare lo spostamento di competenza, non consiste nella mera identità,
totale o parziale, della condotta integrante entrambe le fattispecie,
amministrativa e penale; occorre invece, secondo il dato normativo testuale, che
“l’esistenza” del reato “dipenda” dall’accertamento della violazione
amministrativa (Cassazione civile, sez. trib., 28 febbraio 2008, n. 5242)
Pres. Vadalà, Est. Marcelli - F. s.p.a. (avv. Verna) c. Comune di Serra S.
Quirico (avv. Ceruti) - (conferma Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di
Fabriano del 16/07/2009) - CORTE DI APPELLO DI ANCONA - 17 febbraio 2011, n. 159
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Disposizione di cui
all’art. 2, c. 3 L. n. 241/1990 - Inapplicabilità ai procedimenti regolati dalla
L. n. 689/1981.
La disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto
nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo
deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella
formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n.
35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui il
termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo in cui è
inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un
procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati
in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di
un termine così breve (Cass. 27 luglio 2007 n. 16763)
Pres. Vadalà, Est. Marcelli - F. s.p.a. (avv. Verna) c. Comune di Serra S.
Quirico (avv. Ceruti) - (conferma Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di
Fabriano del 16/07/2009) - CORTE DI APPELLO DI ANCONA- 17 febbraio 2011, n. 159
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CAVE E MINIERE - Art. 14 L. n. 689/81 - Termine di 90
gg. decorrenti dall’accertamento - Significato di accertamento - Infrazione di
cui all’art. 20 della l.r. Marche n. 71/97 - Commisurazione alla quantità del
materiale abusivamente estratto.
L’art. 14 della L. n. 689/81, nel riferirsi all’accertamento e non “al giorno in
cui è stata commessa la violazione, va inteso nel senso che il termine di 90
giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta
compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l’attività amministrativa volta a verificare l’esistenza dell’infrazione.
L’accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del
fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo
le modalità previste dall’art. 13, l’esistenza di tutti gli elementi
dell’infrazione, fermo restando che l’accertamento deve intendersi compiuto ad
ogni effetto quando si tratta di valutazre i dati già acquisiti, anche se
caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico-giuridico . Ne consegue
che i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di
pagamento, l’amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono
collegati all’esito del procedimento di accertamento e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio
della prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981 (Cass. n. 7346 del 2004. cass. n.
3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998). In particolare,
nel caso in cui l’infrazione è punita (art. 20 della L. r. Marche n. 71/1997)
con sanzione pecuniaria commisurata alla quantità del materiale abusivamente
estratto, l’accertamento del fatto materiale integrante tale infrazione non può
ritenersi completato con la generica constatazione dell’abusiva estrazione di
materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed
il deposito presso il soggetto competente alla irrogazione della sanzione della
definitiva relazione del tecnico incaricato dell’accertamento.
Pres. Vadalà, Est. Marcelli - F. s.p.a. (avv. Verna) c. Comune di Serra S.
Quirico (avv. Ceruti) - (conferma Tribunale di Ancona, Sez. distaccata di
Fabriano del 16/07/2009) - CORTE DI APPELLO DI ANCONA- 17 febbraio 2011, n. 159
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Paolo Giuseppe Vadalà Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli Consigliere Rel
Dott. Maria Ercoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1052 del ruolo
generale,per gli affari contenziosi dell'anno 2009, posta in decisione
all'udienza del 16/9/2010 e promossa
DA
Fatma spa in persona del legale rappresentante elett. dom. in Ancona presso e
nello studio dell'Avv. F. Piazzolla e dall'Avv. E. Verna rapp. e dif. per
procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
Comune di Serra San Quirico in persona del Sindaco elett. dom. in Fabriano
presso e nello studio dell'Avv. G. Ceruti e dal medesimo rapp. e dif. per
procura speciale.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata
di Fabriano in data 16.07.09 ed in materia di opposizione a sanzione
amministrativa
Conclusioni
Per l'appellante: in accoglimento dell'appello disporre l'annullamento della
ordinanza ingiunzione e degli atti propedeutici e consequenziali comunque lesivi
previa ammissione delle prove per testi già richieste in primo grado e di CTU
volta ad accertare lo stato dei luoghi, la conformità al progetto assentito e la
effettiva quantità di materiale asportato e le condizioni dell'area in frana. In
subordine ridurre la sanzione tenuto anche conto dei contributi già versati. Con
vittoria di spese.
Per l'appellato: disattendere le richieste istruttorie, confermare l'impugnata
sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO
Con atto ricorso di citazione ritualmente notificato, la Fatma s.p a. si
opponeva, dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Fabriano,
all'ordinanza ingiunzione n. 5/2007 emessa dal Comune di Serra San Quirico in
data 13.02.2007, ordinanza che le contestava la violazione dell'art. 20 L.R.
71/97 e le ingiungeva il pagamento dell'importo di 116.521,72.
Si costituiva la parte convenuta che chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale adito, con la sentenza impugnata, disattendeva l'opposizione e
condannava la Fatma al pagamento delle spese processuali.
La Fatma impugnava tempestivamente la predetta decisione con atto di citazione
ritualmente notificato e prospettava i motivi di doglianza riportati in parte
motiva. Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Fatma ha dedotto quale primo motivo di appello la competenza funzionale del
giudice penale per la connessione obiettiva di cui all'art. 24 L. 689/81 in
quanto il legale rappresentante della Fatma è stata chiamata a rispondere anche
del reato di cui all'art. 181 D.L.vo 42/04
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile , sez. trib., 28
febbraio 2008, n. 5242): la connessione oggettiva richiesta dal citato art. 24,
per determinare lo spostamento di competenza, non consiste nella mera identità,
totale o parziale, della condotta integrante entrambe le fattispecie,
amministrativa e penale; occorre invece, secondo il dato normativa testuale, che
"l'esistenza" del reato "dipenda" dall'accertamento della violazione
amministrativa (Cass. n. 610912000).”
Orbene, nel caso di specie, se il reato contestato é quello di cui all'art. 181,
2 comma, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 per aver eseguito lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione (o in difformità
di essa) di cui all'art. 146 del medesimo D.L.vo, l'illecito amministrativo è
invece quello di cui all'art. 20 della L.R. Marche 1/12/1997 n.71 che sanziona
le attività di escavazione in difetto o per inosservanza dell'autorizzazione di
cui all'art. 12 della legge citata.
E’ dunque evidente che l'accertamento della violazione amministrativa non é un
antecedente logico dell’accertamento del reato poiché la diversità delle
autorizzazioni implica che il giudice penale non debba necessariamente accertare
che le escavazioni eseguite in difetto o in difformità dell'autorizzazione
paesaggistica siano state effettuate ' anche nel difetto o nell'inosservanza
della seconda autorizzazione.
Con il secondo motivo di appello, la Fatma si duole del fatto che
l'amministrazione sia incorsa nelle violazioni di cui agli artt. 7 L.R. Marche
n. 33/98, 14 L. 689/81 e 2 L. 241/90, in quanto il Comune sin dal 06.09.2003 era
stato posto in grado di iniziare l'accertamento degli elementi costitutivi della
fattispecie a fronte della comunicazione, da parte del direttore della cava, del
verificarsi di un fenomeno franoso; della collocazione di tale fenomeno e del
possibile sconfinamento della attività estrattiva rispetto ai termini assentiti
e paesaggisticamente svincolati. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi nel
termine generale di 30 (o 90) giorni ex art. 2 L. 241/90 (sicuramente
applicabile alla vicenda nonostante la diversa decisione sul punto del giudice a
quo), dalla scadenza del suddetto termine, il Comune avrebbe dovuto notificare
il verbale di accertamento e contestazione entro i novanta giorni di Cui
all'art. 7 L. R. Marche ed art. 14 L. 689/81.
Anche a voler ritenere che il Comune fosse venuto a conoscenza degli
sconfinamenti e delle difformità soltanto in data 14.05.2005 quando gli pervenne
la richiesta di variante per l'ampliamento della cava con allegate le
planimetrie, l'ente avrebbe dovuto iniziare il procedimento che avrebbe dovuto
finire entro 180 giorni (di cui 90 giorni ex art. 2 L. 241/1990 e ulteriori 90
giorni per la notifica del verbale ex art. 7 L.R. Marche 33/98 e 14 L. 689/81) e
!quindi; entro il 14.06.2005 nel mentre erano trascorsi ben due anni e sei mesi:
lasso ai tempo incongruo ed irragionevole, protrattosi soltanto per il
comportamento negligente dell'amministrazione dinanzi ad un illecito di facile
accertamento e concretamente accertato in soli 36 giorni e cioè dall' 11.11.2005
(delibera che disponeva la verifica) al 17.122005 (redazione del verbale di
controllo).
La doglianza e infondata
Preliminarmente, con riferimento all'applicabilità della L. 241/90, occorre
ricordare che: “Nella specie si verte appunto in questa ipotesi, poichè la
giurisprudenza di legittimità - dalla quale non vi è ragione di discostarsi, nè
peraltro i ricorrenti ne hanno indicata alcuna - è univocamente orientata nel
senso che "la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 2, comma 3,
tanto nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis, secondo
cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di
trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione
apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14
maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la
generalità del testo legislativo in cui è inserita, é incompatibile con i
procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un
sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere
contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non
consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così
breve (Cass. 27 luglio 2007 n. 16763)." .
La sentenza citata giustifica l'inapplicabilità della norma in esame ai
procedimenti amministrativi sanzionatori in vista della loro natura contenziosa
sicchè deve essere escluso che la previsione possa riguardare, come pretende
l'appellante, la fase procedimentale che va dalla notizia all'accertamento che
diviene, dunque, il dies a quo per la notifica della contestazione da
effettuarsi entro il termine di 90 giorni.
Quanto al periodo precedente (sino all'avvenuto accertamento, richiamato anche
dalla legge regionale) la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile,
sez. lav., 06 novembre 2009, n. 23608) chiarisce che: “Secondo la costante e
consolidata giurisprudenza di questa Corte l'art 14 anzidetto, nel riferirsi
all'accertamento e non "al giorno in cui e' stata con messa la violazione”; va
inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in
cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità
o meno della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare
l’esistenza dell’infrazione. L’accertamento non coincide con la generica ed
approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini
necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13,
l'esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione, fermo restando che
l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di
valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il
profilo tecnico - giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Ciò posto, e' conseguente
il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni
amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione
dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere
alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento,
la legittimita' della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione
al caso concreto e sulla base della complessita' delle indagini indispensabili e
non anche alla data ili commissione della violazione, dalla quale decorre
soltanto il termine di inizio della prescrizione L n. 689 del 1981, ex art. 28
(Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass.
n. 11308 del 1998).
In particolare, in fattispecie analoga, la S.C. (Cassazione civile, sez. I, 05
luglio 2001, n. 9056) ha affermato che: “La giurisprudenza di questa Corte è,
infatti, del tutto consolidata in merito al principio che il termine di novanta
giorni “dall’accertamento”, previsto dalla menzionata norma per la notificazione
degli estremi della violazione, inizia a decorrere non dalla generica ed
approssimata percezione della commissione della violazione, bensì dal momento in
cui è compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in ;relazione alla
complessità o meno della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a
verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il
completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini
intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e
soggettivi) dell'infrazione medesima (sent. 12724-1998; 11308-1998; 1502-1996;
3092-1995; 12610-1993).”.
Per poi precisare l'ambito del risconto (cfr Cassazione civile, sez. I, 24
luglio 2003, n. 11464) nel senso che: “Nel caso in cui, come previsto per la
violazione summenzionata, l'infrazione è punita con una sanzione pecuniaria
commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'accertamento
del fatto materiale integrante tale infrazione non può ritenersi completato con
la generica constatazione dell'abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con
la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito presso il
soggetto competente alla irrogazione della sanzione della definitiva relazione
del tecnico incaricato dell'accertamento. Soltanto in questo momento la pubblica
amministrazione ha la possibilità di contestare al trasgressore gli estremi
della infrazione commessa, avendo acquisito tutti gli elementi necessari per
dare al fatto, costituente illecito amministrativo, l'esatta qualificazione
giuridica e valutarlo in tutta la sua gravità. Soltanto da questo momento,
quindi, può decorrere il termine di novanta giorni (dall'accertamento), di cui
all'art. 14 della legge n. 689 dei 1981, per la contestazione al trasgressore
dell'infrazione.".
Sulla scorta di queste premesse, si deve osservare che 'l'amministrazione non ha
certo avuto notizia dell'illecito mediante la comunicazione del 04.09.2003 che
dava atto del fenomeno franoso e delle opere asseritamente eseguite per la messa
in sicurezza dell'area in quanto la predetta comunicazione era estremamente
generica (in assenza di fotografie dei luoghi, di precisazioni sull'entità della
frana ed altro) ma, soprattutto affermava espressamente che il proseguimento
dell'attività estrattiva sarebbe avvenuto in linea con le linee progettuali
approvate"
Soltanto con la presentazione del progetto di variante in data 14.06.2005 e con
la successiva relazione tecnica integrativa del 13.09.2005, il comune aveva
contezza (ancora imprecisa ai fini che qui interessano a fronte dell'incertezza
della effettiva vastità degli interventi e della precisa entità dei medesimi)
dell'avvenuta escavazione in difformità dal provvedimento di autorizzazione e
dalla convenzione, sicchè il tempo trascorso (circa tre mesi) sino alla
successiva redazione del verbale di controllo ed accertamento del 17.12.2005 (dies
a quo) è congruo rispetto alla complessità del'accertamento stesso in vista
anche della elevata quantità della cubatura escavata (mc. 14.669,02) e della
difficoltà di determinarla mediante il criterio elle sezioni ragguagliate
moltiplicando la distanza tra le sezioni e la media delle aree scavate.
Ne discende che il termine di 90 giorni non è spirato poiché ili verbale e stato
notificato in data 13.02.2006.
Con il terzo motivo di appello si censura l'erronea indicazione della norma
sanzionatrice nell'ordinanza che avrebbe fatto riferimento all'art. 20, 2 comma,
della L.R. n. 33/98 e non all'art. 20, 2 comma, della L. R. 71/97. Avrebbe
errato il primo giudice nel ritenere l'indicazione come un errore materiale
comunque superato dalla documentazione dall'ordinanza richiamata e dagli scritti
difensivi precedenti la sua emissione in quanto nel verbale di accertamento
sarebbe stato compiuto il medesimo errore e, in ogni caso, l'indicazione della
norma violata doveva essere inteso come elemento essenziale del verbale di
accertamento. A tutto ciò si aggiungeva che la descrizione dei fatti, stante la
vastità dell'area coltivata, non era comunque in grado di consentire
all'appellante un'adeguata difesa.
Dopo aver premesso che le indicazioni di cui sopra sono funzionali all'esercizio
della difesa dell’incolpato è sufficiente scorrere la missiva con cui il legale
rappresentante dell’appellante in data 16.03.2006, precisando che l’oggetto
della stessa riguardava il procedimento ex art. 20, 2 comma, L.R. 71/97 e
proponendo osservazioni, chiedeva l'archiviazione del procedimento ovvero di
essere sentita anche alla presenza di tecnici di parte per avvedersi che il
difetto delle indicazioni non ha provocato alcuna compressione del diritto alla
difesa.
Il quarto motivo di appello riconduce lo sconfinamento (per 920 mc.) all'evento
franoso (come riconosciuto dal segretario del comune nella sua relazione del
28.02.2006) ed asserisce che il quantitativo di mc. 13.779,02 è stato asportato
all'interno dei profili di abbandono autorizzati e nel perimetro di escavazione
come attestato dai tecnici del comune. In ogni caso, il calcolo del materiale
franato o rimosso per fini di sicurezza con il sistema adottato poiché il
sistema delle sezioni ragguagliate è inapplicabile a superfici disomogenee.
La censura è infondata.
In primo luogo, e con riferimento all'escavazione dei mc 920 si deve osservare
che il giudice a quo ha affermato che il segretario del comune, nel riportare
nella propria relazione del 28.02.2006 che il distacco del materiale litoide al
di fuori del perimetro di cava é da attribuire al movimento franoso, si era
limitato a riferire quanti affermato dai tecnici di parte poiché nessun tecnico
del comune aveva potuto verificare l'entità del fenomeno o individuarne
l'incidenza nella modificazione nel profilo autorizzato. Il Tribunale ha inoltre
affermato che lo sconfinamento era stato rilevato ! non solo nel gradone
centrale, quello asseritamente interessato dalla frana secondo la Fatma, ma
anche in altre parti del profilo.
Dopo aver premesso che sarebbe stato onere della Fatma provare l'evento franoso,
la sua esatta collocazione e l'incidenza sui profili e che le prove richieste e
non concesse in primo grado non risultano ribadite all'atto della precisazione
delle conclusioni dinanzi al Tribunale, è evidente che l'incertezza
dell'elemento che quale fortuito dovrebbe escludere la responsabilità, a fronte
dell'escavazione attestata dai tecnici del comune, non può che ricadere a carico
dell'appellante.
In ordine all'escavazione degli ulteriori mc. 13.779,02, il Tribunale ha
ritenuto che l'affermazione dei tecnici nel verbale di controllo del 17.12.2005
sia un mero refuso laddove si legge "in difformità in quanto all'interno dei
profili di abbandono autorizzati ma nel perimetro di escavazione" poiché in tal
caso l'escavazione (all'interno del profilo e del perimetro) sarebbe stata
conforme.
La censura appare infondata ove si consideri che i tecnici del comune, in sede
testimoniale hanno confermato quantitativi e sconfinamenti in difformità dai
profili e negli allegati 2 e 3 del verbale sono riportati con esattezza le
cubature scavate fuori dai profili in difformità dal progetto autorizzato.
Con il riferimento alla quantità dei materiale escavato, dopo aver ribadito che
il calcolo è stato effettuato mediante il criterio delle sezioni ragguagliate
moltiplicando la distanza tra le sezioni e la media delle aree scavate, si deve
osservare che le doglianze appaiano generiche in quanto si limitano ad allegare
l'erroneità del criterio e la sua non applicabilità ad aree disomogenee (come
quella in esame). A tale riguardo occorre ribadire che la Fatma (ai sensi della
convezione che ! richiama il DPR 128/59) avrebbe dovuto informare con
tempestività il comune dell'evento franoso, sospendere i lavori ed attendere
l'accettazione del comune).
La quinta censura ha ad oggetto il comportamento contraddittorio del comune che
ha incassato la contribuzione regionale connessa all'estrazione di materiale non
autorizzato: in nessun caso l'esercente può essere chiamato a corrispondere sia
la sanzione che il contributo. Fatto è che il giudice di prime cure ha
utilizzato due argomenti distinti: il difetto di prova del fatto che i
contributi versati riguardassero anche il materiale escavato per cui è processo
e l'irrilevanza della circostanza del pagamento in quanto preteso in epoca
precedente all'accertamento della sanzione. La Fatma si è doluta della prima
argomentazione ma non della seconda che, pertanto, continua a sorreggere la
decisione.
La Fatma ha concluso, in via subordinata, per la riduzione della sanzione in
vista dell'entità dell'importo e del pagamento di cui si è detto. La richiesta
deve essere disattesa ove si consideri che l'entità particolarmente ingente del
materiale illegittimamente asportato giustifica la quantificazione operata e che
la contribuzione versata risponde ad altro titolo.
Vanno a ultime disattese le richieste istruttorie non ribadite, in primo grado
al momento della precisazione delle conclusioni. In ordine alle richieste di CTU,
il proseguimento dell'attività dall'asserito evento all'accertamento la rende di
dubbia utilità.
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.T.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
da Fatma spa in persona dei legale rappresentante nei confronti di Comune di
Serra San Quirico in persona del Sindaco ed avverso la sentenza del Tribunale di
Ancona, Sezione Distaccata di Fabriano in data 16.07.09, così provvede:
Condanna l'appellante a rifondere all’appellato le spese di lite del grado,
spese che liquida in 1.548,00 + 6.800,00 rispettivamente per diritti ed onorari,
oltre spese generali , IVA e CAP come per legge.
Ancona lì 27.01.2011
IL CONSIGLIERE REL.
Gianmichele Marcelli
IL PRESIDENTE
Paolo Giuseppe Vadalà
Depositato in Cancelleria
il 17 FEB 2011
Il Cancelliere
.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562