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CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, Sez. civile, 01/03/2011
(ud. 15/02/2011), Sentenza n. 32
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Indennità per occupazione temporanea
preordinata all'asservimento di un immobile a servitù di elettrodotto - Criteri
di liquidazione - Art. 20 legge n. 865/1971. L'indennità per l'occupazione
temporanea preordinata all'asservimento di un immobile a servitù di elettrodotto
va liquidata - analogamente a quella relativa all'occupazione preordinata
all'espropriazione - in una percentuale dell'indennità che sarebbe dovuta per
l'esproprio, se si tratti di suoli edificabili, o, se si tratti invece di
terreni non edificabili, in base alla regola posta dall'art. 20 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Cass. 22 marzo 2007 n. 6980; Cass. 1 aprile 2003 n. 4919).
Pres. Est. Sensale - Attore Ci.Ca. - C. En. S.p.A.
CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, Sez. civile, 01/03/2011(ud. 15/02/2011), Sentenza
n. 32
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Indennità per occupazione temporanea
ex art. 20 legge 865/1971 - Natura di credito di valore. L'indennità di
occupazione temporanea spettante ai proprietari ai sensi dell'art. 20 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 é credito di valore (Cass. 6 novembre 1986 n.
6479), sicché la somma determinata è soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati e sull'importo via via rivalutato
spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo. Pres. Est. Sensale -
Attore Ci.Ca. - C. En. S.p.A.
CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, Sez. civile, 01/03/2011(ud. 15/02/2011), Sentenza
n. 32
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
dr. Massimo Sensale
- presidente est. -
dr. Clotilde Parise
- consigliere -
dr. Giovanni Saporiti
- consigliere -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 126/2005 RG, in materia di indennità di occupazione,
vertente
tra
Ci.Ca., nato (Omissis), ivi residente in via (Omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. St.Ca. giusta procura a margine dell'atto di
citazione, elettivamente domiciliato in Campobasso, via (Omissis) (studio
avv. To.Da.), attore
e
En. S.p.A. società con unico socio a direzione e coordinamento di En. S.p.A. con
sede in Roma, via (Omissis), in persona dell'ing. Do.Ca., procuratore in
virtù dei poteri conferitigli con procura per atto notaio Ma.Al. di Roma in data
11.03.04, rep. 10777, racc. 5582, elettivamente domiciliata a Campobasso, corso
(Omissis), presso l'avv. Re.Ri., che la rappresenta e difende con gli
avv.ti Vi.Pe. e Ma.Me. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta,
convenuta
nonché
Ci.Ni., nato (Omissis), ivi residente in via (Omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. St.Ca. giusta procura a margine dell'atto di
intervento del 17.12.07, elettivamente domiciliato in Campobasso, via (Omissis)
(studio avv. To.Da.),
intervenuto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con atto di citazione notificato all'En. S.p.A. il 4.04.05, Ca.Ci. ha
esposto che: è comproprietario jure hereditatis, con il germano Ni. e i
cugini Gi. e Gi.Ev., di una superficie continua di terreno in Isernia, borgata
Salietto e distinta in catasto al foglio (Omissis), p.lle (Omissis);
nel dicembre 2004 aveva constatato che sulle p.lle (Omissis) erano state
impiantate due palificazioni con sottostanti basamenti in cemento, per la
realizzazione di un elettrodotto; aveva quindi appreso dall'En. che era stata
costituita una servitù di elettrodotto per completare i lavori di costruzione
del raccordo di media tensione tra Cabina di Castelromano e Cabina di Colle
Camarra, in esecuzione del progetto approvato dalla Determinazione Dirigenziale
della Regione Molise n. 20/2002 e del successivo Decreto di occupazione
temporanea e d'urgenza n. 18/2002 emesso dalla Provincia di Isernia il 12.04.02;
ne deriva il diritto alla indennità di occupazione (dalla data di emissione del
decreto di occupazione temporanea e d'urgenza) quale ristoro separato e
aggiuntivo rispetto alla futura indennità di espropriazione (Cass. 3740/04); la
mancanza di un provvedimento di stima di detta indennità non preclude la tutela
giurisdizionale dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 20 della legge
865/1971 nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale
22.10.1990 n. 470 (Cass. 2868/98; Cass. 7400/03; Cass. 950/00); l'indennità di
occupazione va determinata, per ciascun anno di occupazione, in misura
percentuale (che può corrispondere al saggio legale degli interessi) della somma
rappresentativa dell'indennità "virtuale" di esproprio; in quanto commisurata
all'indennità "virtuale" e non a quella in concreto liquidata dall'ente
espropriante, la relativa pretesa può essere fatta valere anche prima che l'ente
espropriante provveda alla liquidazione dell'indennità definitiva di esproprio
(Cass. 7400/03 cit.); il terreno di esso attore, oggetto del decreto di
occupazione temporanea e di urgenza, si estende per mq. 13.077 ed è diviso in
due aree dalla viabilità provinciale; la prima area (p.lle Omissis)
ricade per intero, secondo il Piano Urbanistico in vigore, nella zona "E5 di
coronamento ai centri rurali", mentre la seconda (p.lle Omissis) rientra,
in base alla Variante Generale approvata il 7.09.04, per mq. 3.400, nella zona
"E1 agricola normale" non edificabile e per mq. 7.318 nella zona "E5"
qualificabile, in linea di principio, come non edificabile; per le aree agricole
o comunque non edificatorie, l'indennizzo va calcolato in base alla normativa
contenuta nel titolo II della legge 865/1971 con riferimento al valore agricolo
medio attribuito, nell'anno solare precedente, al terreno oggetto del
procedimento ablatorio; per l'area ricadente nella zona "E5 di coronamento ai
centri rurali", l'applicabilità dell'art. 5 bis, 3 comma, legge 359/1992 dipende
dalle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, dovendosi intendere
come alternativi e non cumulativi i due caratteri della edificabilità legale e
della edificabilità di fatto; in particolare, l'area individuata dalle p.lle (Omissis)
è di fatto edificabile su lotti minimi di mq. 2.000, oltre accorpamelo per un
massimo di mq. 20.000, ed è inoltre servita da una serie di infrastrutture
urbanistiche primarie (metanodotto, rete idrica, rete elettrica, condotta
fognaria, viabilità e servizio torpedone), le quali, evidenziando una situazione
di vicinitas rispetto al centro abitato, imprimono alla stessa una
situazione di edificabilità di fatto; l'indennità virtuale di esproprio va
calcolata senza l'abbattimento del 40% di cui al secondo comma dell'art. 5 bis
citato, difettando il presupposto dell'ingiustificato rifiuto di una tempestiva
e congrua offerta (Cass. 6008/03); spetta il risarcimento del danno ulteriore
derivato dall'occupazione o dalla stessa esecuzione del progetto originariamente
approvato, in particolare consistente nella diminuzione di valore dell'area
(oberata da radiazioni elettriche) e nella ridotta possibilità di edificazione
(un solo fabbricato, anziché due, di mq. 200); il danno economico (di Euro
43.000,00) sarebbe stato attenuato se l'En. avesse realizzato la servitù secondo
un progetto alternativo, formulato dalla stessa En. e non più eseguito; deve
essere ancora liquidato (in Euro 43.000,00) il danno da perdita di chances
in relazione ad una eventuale sopravvenuta attitudine edificatoria del terreno
per effetto di una nuova ed eventuale variante al piano regolatore generale;
ulteriori danni da sradicamento o danneggiamelo di alberi è pari ad Euro
2.000,00.
Su tali presupposti, Ca.Ci. ha convenuto in giudizio l'En. S.p.A. per "sentir
determinare, ai sensi dell'art. 20 L. 865/1971, l'ammontare dell'indennità di
occupazione in misura proporzionale all'indennità virtuale di espropriazione,
calcolata, a seconda dell'edificabilità o meno delle particelle costituenti la
zona interessata dal provvedimento ablativo, secondo i criteri alternativi di
cui alle L. 865/1971 titolo II e L. 359/ 1992 art. 5 bis, oltre i maggiori danni
e le ulteriori perdite subite, ammontanti complessivamente a Euro 88.000,00 e
ordinare, altresì, il deposito della somma così determinata presso la Cassa
Depositi e Prestiti (Omissis). Vittoria di spese, diritti e onorari di
giudizio".
2 - Nel costituirsi in giudizio, l'En. S.p.A. ha chiesto dichiararsi
inammissibile - e comunque rigettarsi - la domanda attrice, con vittoria di
spese. Ha osservato che:
- non si verte in ipotesi di occupazione temporanea finalizzata
all'espropriazione definitiva, ma di occupazione provvisoria finalizzata alla
costituzione di servitù di elettrodotto, che va calcolata - non in misura
proporzionale all'indennità virtuale di espropriazione in base ai criteri di cui
al titolo II della legge 865/1971 e all'art. 5 bis della legge 359/1992, ma -
secondo i criteri dettati dall'art. 123 del TU 11.12.1933 n. 1775, tenendo conto
del valore dei terreni asserviti al tempo dell'occupazione (disposta con decreto
n. 22.04.02 ed eseguita il 9.07.02) e non del valore derivante dalla nuova
destinazione urbanistica impressa ai terreni dalla Variante Generale al PRG
entrata in vigore il 7.09.04;
- irrilevante è l'edificabilità di fatto se non si accompagna all'edificabilità
di diritto (Cass. 1684/00; Cass. 3839/99; Cass. 2272/99; Cass. 4328/99; Cass.
13307/99; Cass. 8434/98);
- è inammissibile la domanda riguardante la presunta perdita di valore del
terreno, la quale attiene, in ipotesi, alla costituzione della servitù di
elettrodotto (e alla determinazione della relativa indennità), non alla
occupazione ed esecuzione del progetto;
- la domanda è comunque infondata perché la superficie compresa nella fascia di
asservimento è computabile ai fini del calcolo della cubatura realizzabile e
comunque, a fronte del diritto di edificare del proprietario in virtù di
concessione legittima, l'En. ha l'obbligo, ex art. 122 TU 1775/1933, di spostare
l'elettrodotto senza alcun indennizzo;
- sono poi errati i calcoli di superficie dell'attore, al quale appartiene
un'area che consente di edificare una costruzione di mq. 130,77 e non due di mq.
200 ciascuna;
- è inammissibile anche la domanda relativa ad una eventuale futura attitudine
edificatoria del fondo, la quale attiene anch'essa all'incidenza della servitù
sul valore del terreno e non è conseguenza dell'occupazione o dei lavori di
costruzione dell'elettrodotto.
3 - All'udienza del 21.02.06 il presidente istruttore ha disposto CTU. Il
16.05.06 è stato conferito al CTU, ing. Fl.Br., l'incarico di rispondere ai
seguenti quesiti: "Accerti e determini il CTU la natura del terreno di proprietà
Ci.Ca. gravata dall'En. di servitù di elettrodotto; determini l'indennità di
occupazione ricavandola da quella di (espropriazione) (virtuale) e determini
altresì se la servitù di elettrodotto ha provocato danni ad altri terreni non
interessai.
Il 1.12.06 è stata depositata relazione di CTU.
Con comparsa del 17.12.07, Ni.Ci., comproprietario dei terreni, ha spiegato
intervento volontario adesivo autonomo, formulando le stesse conclusioni di
Ca.Ci.
All'udienza del 18.12.07 sono state precisate le conclusioni per relationem
a quelle riportate nei rispettivi scritti difensivi.
All'esito dell'udienza di discussione del 28.05.08, con ordinanza riservata del
4.06.08 la Corte - "rilevato (che) la relazione di consulenza tecnica estimativa
è carente di indicazioni sulle compravendite di terreni analoghi, alle quali il
consulente, in coerenza col metodo sintetico - comparativo ha attinto il
parametro estimativo del valore del fondo gravato di servitù di elettrodotto" -
ha rimesso la causa sul ruolo, convocando il CTU per una integrazione della
relazione.
All'udienza del 18.11.08 è stato conferito il nuovo incarico al CTU.
Il 3.04.09 il CTU ha depositato la sua seconda relazione.
All'udienza del 18.01.11 la Corte ha riservato la decisione.
4 - La domanda di Ca. e Ni.Ci. è dichiaratamente formulata ai sensi dell'art.
20, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e mira a ottenere soltanto
l'indennità per occupazione temporanea (o provvisoria) preordinata
all'asservimento dei loro terreni a servitù di elettrodotto.
Il diritto all'indennità deriva da un atto legittimo dell'amministrazione,
autonomo ed indipendente dal titolo in base al quale potrà poi concludersi la
vicenda ablativa. Perciò non rilevano, ai fini della particolare azione promossa
dal Ci., eventuali profili di illegittimità della successiva procedura, ai quali
l'atto introduttivo fa cenno a pag. 2 con espressa riserva di rivolgersi
separatamente all'autorità giudiziaria competente a conoscere di tali aspetti.
Non viene nemmeno chiesta l'indennità definitiva di asservimento (o, come si
legge a pag. 2 dell'atto di citazione, la "futura indennità di espropriazione"),
bensì, in via accessoria, "i maggiori danni e le ulteriori perdite subite" (così
le conclusioni) inerenti (oltre che alla distruzione o danneggiamento di fusti
arborei) al diminuito valore economico dei fondi, una volta attraversati
dall'elettrodotto, e alla perdita di chances legate ad una eventuale
futura sopravvenuta attitudine edificatoria.
Il ristoro di tali danni ulteriori è chiesto non a titolo di risarcimento da
illecito aquiliano (che porrebbe problemi inerenti alla individuazione del
giudice munito di giurisdizione) bensì a titolo indennitario da attività
legittima della pubblica amministrazione (donde la giurisdizione e la competenza
della Corte d'appello individuata ai sensi dell'art. 20 citato). Ciò è reso
palese - oltre che dal complessivo impianto dell'atto di citazione -
dall'espresso riferimento contenuto a pag. 8 del libello introduttivo, là dove
si dice che il notevole danno economico debba essere considerato in sede di
calcolo dell'indennizzo.
L'indennità per l'occupazione temporanea preordinata all'asservimento di un
immobile a servitù di elettrodotto va liquidata - analogamente a quella relativa
all'occupazione preordinata all'espropriazione - in una percentuale
dell'indennità che sarebbe dovuta per l'esproprio, se si tratti di suoli
edificabili, o, se si tratti invece di terreni non edificabili, in base alla
regola posta dall'art. 20 delle legge n. 865/1975 (Cass. 22 marzo 2007 n. 6980;
Cass. 1 aprile 2003 n. 4919).
In applicazione di tale principio e sul presupposto della natura non
edificatoria dei terreni (giacché non rileva una pretesa edificabilità di mero
fatto: cfr. Cass. 15 febbraio 2000 n. 1684), il CTU, ing. Fl.Br., con la prima
relazione del 1.12.06 - che (integrata dalla seconda del 3.04.09) la Corte
condivide e fa propria - indica in Euro 798,67 l'indennità di occupazione
temporanea spettante ai proprietari e quindi, per un quarto ciascuno (Euro
199,67), agli attori Ca. e Ni.Ci., comproprietari dei terreni unitamente a Gi. e
Gi.Ev. (rimasti estranei al giudizio) per quote che, in mancanza di una diversa
indicazione, dobbiamo presumere uguali.
È credito di valore (Cass. 6 novembre 1986 n. 6479), sicché la somma va
rivalutata dal 1.12.06 secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e
impiegati e sull'importo via via rivalutato spettano gli interessi legali dalla
domanda al saldo.
Deve essere invece rigettata la domanda relativa ai danni ulteriori
(estirpazione o danneggiamento di alberi; deprezzamento del terreno; perdita di
chances edificatorie), giacché tali circostanze conseguono non
all'occupazione temporanea dei fondi, bensì al loro definitivo assoggettamento
alla servitù di elettrodotto e confluiscono nel calcolo della relativa
indennità, che, come già detto, non forma oggetto della presente causa.
La domanda va perciò accolta nei limiti indicati.
L'accoglimento della domanda in minima parte giustifica la compensazione della
metà delle spese di lite, per il resto (al pari delle spese di CTU) poste a
carico dell'En. S.p.A. secondo soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Ca. e Ni.Ci. nei
confronti dell'En. S.p.A. in persona del procuratore ing. Do.Ca., così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna l'En. S.p.A. al pagamento,
in favore di Ca. e Ni.Ci., della somma di Euro 199,67, ciascuno, oltre
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati dal 1.12.06 al soddisfo, e interessi
legali sulla predetta somma rivalutata anno per anno, dalla domanda al soddisfo;
b) condanna l'En. S.p.A. al rimborso, in favore di Ca. e Ni.Ci., della metà
delle spese di lite, liquidate per l'intero in Euro 2.370,00 di cui Euro 348,00
per esborsi, Euro 450,00 per diritti ed Euro 1.572,00 per onorari, oltre
rimborso forfetario di spese generali, IVA e CPA; compensa la residua metà;
c) condanna l'En. S.p.A. al pagamento delle spese di CTU, come liquidate in
corso di causa, con obbligo di rimborso a chi le abbia in tutto o in parte
eventualmente anticipate.
Così deciso in Campobasso il 15 febbraio 2011.
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2011.
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