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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, Sez. civile, 01/03/2011 (ud. 15/02/2011), Sentenza n. 32



DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Indennità per occupazione temporanea preordinata all'asservimento di un immobile a servitù di elettrodotto - Criteri di liquidazione - Art. 20 legge n. 865/1971. L'indennità per l'occupazione temporanea preordinata all'asservimento di un immobile a servitù di elettrodotto va liquidata - analogamente a quella relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione - in una percentuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'esproprio, se si tratti di suoli edificabili, o, se si tratti invece di terreni non edificabili, in base alla regola posta dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Cass. 22 marzo 2007 n. 6980; Cass. 1 aprile 2003 n. 4919). Pres. Est. Sensale - Attore Ci.Ca. - C. En. S.p.A. CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, Sez. civile, 01/03/2011(ud. 15/02/2011), Sentenza n. 32

DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Indennità per occupazione temporanea ex art. 20 legge 865/1971 - Natura di credito di valore. L'indennità di occupazione temporanea spettante ai proprietari ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 é credito di valore (Cass. 6 novembre 1986 n. 6479), sicché la somma determinata è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati e sull'importo via via rivalutato spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo. Pres. Est. Sensale - Attore Ci.Ca. - C. En. S.p.A. CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, Sez. civile, 01/03/2011(ud. 15/02/2011), Sentenza n. 32


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE


in persona dei magistrati

dr. Massimo Sensale                 - presidente est. -
dr. Clotilde Parise                      - consigliere -
dr. Giovanni Saporiti                   - consigliere -

ha emesso la seguente


SENTENZA


nella causa iscritta al n. 126/2005 RG, in materia di indennità di occupazione, vertente
tra
Ci.Ca., nato (Omissis), ivi residente in via (Omissis), rappresentato e difeso dall'avv. St.Ca. giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Campobasso, via (Omissis) (studio avv. To.Da.), attore
e
En. S.p.A. società con unico socio a direzione e coordinamento di En. S.p.A. con sede in Roma, via (Omissis), in persona dell'ing. Do.Ca., procuratore in virtù dei poteri conferitigli con procura per atto notaio Ma.Al. di Roma in data 11.03.04, rep. 10777, racc. 5582, elettivamente domiciliata a Campobasso, corso (Omissis), presso l'avv. Re.Ri., che la rappresenta e difende con gli avv.ti Vi.Pe. e Ma.Me. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
nonché
Ci.Ni., nato (Omissis), ivi residente in via (Omissis), rappresentato e difeso dall'avv. St.Ca. giusta procura a margine dell'atto di intervento del 17.12.07, elettivamente domiciliato in Campobasso, via (Omissis) (studio avv. To.Da.),
intervenuto


MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO


1 - Con atto di citazione notificato all'En. S.p.A. il 4.04.05, Ca.Ci. ha esposto che: è comproprietario jure hereditatis, con il germano Ni. e i cugini Gi. e Gi.Ev., di una superficie continua di terreno in Isernia, borgata Salietto e distinta in catasto al foglio (Omissis), p.lle (Omissis); nel dicembre 2004 aveva constatato che sulle p.lle (Omissis) erano state impiantate due palificazioni con sottostanti basamenti in cemento, per la realizzazione di un elettrodotto; aveva quindi appreso dall'En. che era stata costituita una servitù di elettrodotto per completare i lavori di costruzione del raccordo di media tensione tra Cabina di Castelromano e Cabina di Colle Camarra, in esecuzione del progetto approvato dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 20/2002 e del successivo Decreto di occupazione temporanea e d'urgenza n. 18/2002 emesso dalla Provincia di Isernia il 12.04.02; ne deriva il diritto alla indennità di occupazione (dalla data di emissione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza) quale ristoro separato e aggiuntivo rispetto alla futura indennità di espropriazione (Cass. 3740/04); la mancanza di un provvedimento di stima di detta indennità non preclude la tutela giurisdizionale dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 20 della legge 865/1971 nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale 22.10.1990 n. 470 (Cass. 2868/98; Cass. 7400/03; Cass. 950/00); l'indennità di occupazione va determinata, per ciascun anno di occupazione, in misura percentuale (che può corrispondere al saggio legale degli interessi) della somma rappresentativa dell'indennità "virtuale" di esproprio; in quanto commisurata all'indennità "virtuale" e non a quella in concreto liquidata dall'ente espropriante, la relativa pretesa può essere fatta valere anche prima che l'ente espropriante provveda alla liquidazione dell'indennità definitiva di esproprio (Cass. 7400/03 cit.); il terreno di esso attore, oggetto del decreto di occupazione temporanea e di urgenza, si estende per mq. 13.077 ed è diviso in due aree dalla viabilità provinciale; la prima area (p.lle Omissis) ricade per intero, secondo il Piano Urbanistico in vigore, nella zona "E5 di coronamento ai centri rurali", mentre la seconda (p.lle Omissis) rientra, in base alla Variante Generale approvata il 7.09.04, per mq. 3.400, nella zona "E1 agricola normale" non edificabile e per mq. 7.318 nella zona "E5" qualificabile, in linea di principio, come non edificabile; per le aree agricole o comunque non edificatorie, l'indennizzo va calcolato in base alla normativa contenuta nel titolo II della legge 865/1971 con riferimento al valore agricolo medio attribuito, nell'anno solare precedente, al terreno oggetto del procedimento ablatorio; per l'area ricadente nella zona "E5 di coronamento ai centri rurali", l'applicabilità dell'art. 5 bis, 3 comma, legge 359/1992 dipende dalle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, dovendosi intendere come alternativi e non cumulativi i due caratteri della edificabilità legale e della edificabilità di fatto; in particolare, l'area individuata dalle p.lle (Omissis) è di fatto edificabile su lotti minimi di mq. 2.000, oltre accorpamelo per un massimo di mq. 20.000, ed è inoltre servita da una serie di infrastrutture urbanistiche primarie (metanodotto, rete idrica, rete elettrica, condotta fognaria, viabilità e servizio torpedone), le quali, evidenziando una situazione di vicinitas rispetto al centro abitato, imprimono alla stessa una situazione di edificabilità di fatto; l'indennità virtuale di esproprio va calcolata senza l'abbattimento del 40% di cui al secondo comma dell'art. 5 bis citato, difettando il presupposto dell'ingiustificato rifiuto di una tempestiva e congrua offerta (Cass. 6008/03); spetta il risarcimento del danno ulteriore derivato dall'occupazione o dalla stessa esecuzione del progetto originariamente approvato, in particolare consistente nella diminuzione di valore dell'area (oberata da radiazioni elettriche) e nella ridotta possibilità di edificazione (un solo fabbricato, anziché due, di mq. 200); il danno economico (di Euro 43.000,00) sarebbe stato attenuato se l'En. avesse realizzato la servitù secondo un progetto alternativo, formulato dalla stessa En. e non più eseguito; deve essere ancora liquidato (in Euro 43.000,00) il danno da perdita di chances in relazione ad una eventuale sopravvenuta attitudine edificatoria del terreno per effetto di una nuova ed eventuale variante al piano regolatore generale; ulteriori danni da sradicamento o danneggiamelo di alberi è pari ad Euro 2.000,00.

Su tali presupposti, Ca.Ci. ha convenuto in giudizio l'En. S.p.A. per "sentir determinare, ai sensi dell'art. 20 L. 865/1971, l'ammontare dell'indennità di occupazione in misura proporzionale all'indennità virtuale di espropriazione, calcolata, a seconda dell'edificabilità o meno delle particelle costituenti la zona interessata dal provvedimento ablativo, secondo i criteri alternativi di cui alle L. 865/1971 titolo II e L. 359/ 1992 art. 5 bis, oltre i maggiori danni e le ulteriori perdite subite, ammontanti complessivamente a Euro 88.000,00 e ordinare, altresì, il deposito della somma così determinata presso la Cassa Depositi e Prestiti (Omissis). Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio".

2 - Nel costituirsi in giudizio, l'En. S.p.A. ha chiesto dichiararsi inammissibile - e comunque rigettarsi - la domanda attrice, con vittoria di spese. Ha osservato che:

- non si verte in ipotesi di occupazione temporanea finalizzata all'espropriazione definitiva, ma di occupazione provvisoria finalizzata alla costituzione di servitù di elettrodotto, che va calcolata - non in misura proporzionale all'indennità virtuale di espropriazione in base ai criteri di cui al titolo II della legge 865/1971 e all'art. 5 bis della legge 359/1992, ma - secondo i criteri dettati dall'art. 123 del TU 11.12.1933 n. 1775, tenendo conto del valore dei terreni asserviti al tempo dell'occupazione (disposta con decreto n. 22.04.02 ed eseguita il 9.07.02) e non del valore derivante dalla nuova destinazione urbanistica impressa ai terreni dalla Variante Generale al PRG entrata in vigore il 7.09.04;

- irrilevante è l'edificabilità di fatto se non si accompagna all'edificabilità di diritto (Cass. 1684/00; Cass. 3839/99; Cass. 2272/99; Cass. 4328/99; Cass. 13307/99; Cass. 8434/98);

- è inammissibile la domanda riguardante la presunta perdita di valore del terreno, la quale attiene, in ipotesi, alla costituzione della servitù di elettrodotto (e alla determinazione della relativa indennità), non alla occupazione ed esecuzione del progetto;

- la domanda è comunque infondata perché la superficie compresa nella fascia di asservimento è computabile ai fini del calcolo della cubatura realizzabile e comunque, a fronte del diritto di edificare del proprietario in virtù di concessione legittima, l'En. ha l'obbligo, ex art. 122 TU 1775/1933, di spostare l'elettrodotto senza alcun indennizzo;

- sono poi errati i calcoli di superficie dell'attore, al quale appartiene un'area che consente di edificare una costruzione di mq. 130,77 e non due di mq. 200 ciascuna;

- è inammissibile anche la domanda relativa ad una eventuale futura attitudine edificatoria del fondo, la quale attiene anch'essa all'incidenza della servitù sul valore del terreno e non è conseguenza dell'occupazione o dei lavori di costruzione dell'elettrodotto.

3 - All'udienza del 21.02.06 il presidente istruttore ha disposto CTU. Il 16.05.06 è stato conferito al CTU, ing. Fl.Br., l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: "Accerti e determini il CTU la natura del terreno di proprietà Ci.Ca. gravata dall'En. di servitù di elettrodotto; determini l'indennità di occupazione ricavandola da quella di (espropriazione) (virtuale) e determini altresì se la servitù di elettrodotto ha provocato danni ad altri terreni non interessai.

Il 1.12.06 è stata depositata relazione di CTU.

Con comparsa del 17.12.07, Ni.Ci., comproprietario dei terreni, ha spiegato intervento volontario adesivo autonomo, formulando le stesse conclusioni di Ca.Ci.

All'udienza del 18.12.07 sono state precisate le conclusioni per relationem a quelle riportate nei rispettivi scritti difensivi.

All'esito dell'udienza di discussione del 28.05.08, con ordinanza riservata del 4.06.08 la Corte - "rilevato (che) la relazione di consulenza tecnica estimativa è carente di indicazioni sulle compravendite di terreni analoghi, alle quali il consulente, in coerenza col metodo sintetico - comparativo ha attinto il parametro estimativo del valore del fondo gravato di servitù di elettrodotto" - ha rimesso la causa sul ruolo, convocando il CTU per una integrazione della relazione.

All'udienza del 18.11.08 è stato conferito il nuovo incarico al CTU.

Il 3.04.09 il CTU ha depositato la sua seconda relazione.

All'udienza del 18.01.11 la Corte ha riservato la decisione.

4 - La domanda di Ca. e Ni.Ci. è dichiaratamente formulata ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e mira a ottenere soltanto l'indennità per occupazione temporanea (o provvisoria) preordinata all'asservimento dei loro terreni a servitù di elettrodotto.

Il diritto all'indennità deriva da un atto legittimo dell'amministrazione, autonomo ed indipendente dal titolo in base al quale potrà poi concludersi la vicenda ablativa. Perciò non rilevano, ai fini della particolare azione promossa dal Ci., eventuali profili di illegittimità della successiva procedura, ai quali l'atto introduttivo fa cenno a pag. 2 con espressa riserva di rivolgersi separatamente all'autorità giudiziaria competente a conoscere di tali aspetti.

Non viene nemmeno chiesta l'indennità definitiva di asservimento (o, come si legge a pag. 2 dell'atto di citazione, la "futura indennità di espropriazione"), bensì, in via accessoria, "i maggiori danni e le ulteriori perdite subite" (così le conclusioni) inerenti (oltre che alla distruzione o danneggiamento di fusti arborei) al diminuito valore economico dei fondi, una volta attraversati dall'elettrodotto, e alla perdita di chances legate ad una eventuale futura sopravvenuta attitudine edificatoria.

Il ristoro di tali danni ulteriori è chiesto non a titolo di risarcimento da illecito aquiliano (che porrebbe problemi inerenti alla individuazione del giudice munito di giurisdizione) bensì a titolo indennitario da attività legittima della pubblica amministrazione (donde la giurisdizione e la competenza della Corte d'appello individuata ai sensi dell'art. 20 citato). Ciò è reso palese - oltre che dal complessivo impianto dell'atto di citazione - dall'espresso riferimento contenuto a pag. 8 del libello introduttivo, là dove si dice che il notevole danno economico debba essere considerato in sede di calcolo dell'indennizzo.

L'indennità per l'occupazione temporanea preordinata all'asservimento di un immobile a servitù di elettrodotto va liquidata - analogamente a quella relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione - in una percentuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'esproprio, se si tratti di suoli edificabili, o, se si tratti invece di terreni non edificabili, in base alla regola posta dall'art. 20 delle legge n. 865/1975 (Cass. 22 marzo 2007 n. 6980; Cass. 1 aprile 2003 n. 4919).

In applicazione di tale principio e sul presupposto della natura non edificatoria dei terreni (giacché non rileva una pretesa edificabilità di mero fatto: cfr. Cass. 15 febbraio 2000 n. 1684), il CTU, ing. Fl.Br., con la prima relazione del 1.12.06 - che (integrata dalla seconda del 3.04.09) la Corte condivide e fa propria - indica in Euro 798,67 l'indennità di occupazione temporanea spettante ai proprietari e quindi, per un quarto ciascuno (Euro 199,67), agli attori Ca. e Ni.Ci., comproprietari dei terreni unitamente a Gi. e Gi.Ev. (rimasti estranei al giudizio) per quote che, in mancanza di una diversa indicazione, dobbiamo presumere uguali.

È credito di valore (Cass. 6 novembre 1986 n. 6479), sicché la somma va rivalutata dal 1.12.06 secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati e sull'importo via via rivalutato spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Deve essere invece rigettata la domanda relativa ai danni ulteriori (estirpazione o danneggiamento di alberi; deprezzamento del terreno; perdita di chances edificatorie), giacché tali circostanze conseguono non all'occupazione temporanea dei fondi, bensì al loro definitivo assoggettamento alla servitù di elettrodotto e confluiscono nel calcolo della relativa indennità, che, come già detto, non forma oggetto della presente causa.

La domanda va perciò accolta nei limiti indicati.

L'accoglimento della domanda in minima parte giustifica la compensazione della metà delle spese di lite, per il resto (al pari delle spese di CTU) poste a carico dell'En. S.p.A. secondo soccombenza.


PER QUESTI MOTIVI


La Corte, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Ca. e Ni.Ci. nei confronti dell'En. S.p.A. in persona del procuratore ing. Do.Ca., così provvede:

a) in parziale accoglimento della domanda, condanna l'En. S.p.A. al pagamento, in favore di Ca. e Ni.Ci., della somma di Euro 199,67, ciascuno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 1.12.06 al soddisfo, e interessi legali sulla predetta somma rivalutata anno per anno, dalla domanda al soddisfo;

b) condanna l'En. S.p.A. al rimborso, in favore di Ca. e Ni.Ci., della metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in Euro 2.370,00 di cui Euro 348,00 per esborsi, Euro 450,00 per diritti ed Euro 1.572,00 per onorari, oltre rimborso forfetario di spese generali, IVA e CPA; compensa la residua metà;

c) condanna l'En. S.p.A. al pagamento delle spese di CTU, come liquidate in corso di causa, con obbligo di rimborso a chi le abbia in tutto o in parte eventualmente anticipate.

Così deciso in Campobasso il 15 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2011.



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