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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sezione I, 24/01/2011 (Ud. 7/01/2011), n. 125
ESPROPRIAZIONE - Espropriazione per pubblica utilità - Edificabilità di fatto
- Rilevanza - Limiti - Art. 5 bis D.L. 333/1992. In tema di espropriazione
per pubblica utilità, il sistema posto dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio del 1992,
n. 333 ha introdotto una rigida dicotomia tra "aree edificabili" e "aree
agricole" (cui ha equiparato quelle "non classificabili come edificabili"),
associandola a una verifica oggettiva non legata a valutazioni opinabili, che
può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in
considerazione. Tale sistema non consente più di far riferimento a una pretesa
edificabilità di fatto ovvero all'attività di fatto espletata dall'espropriante,
divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti
dalla legge, e tanto meno a provvedimenti o qualificazioni attribuite al fondo
da provvedimenti amministrativi diversi da detti strumenti. In altri termini, la
classificazione di un’area come edificabile deve essere effettuata non già in
base alle sue caratteristiche morfologiche o alla sua posizione, vale a dire con
riferimento a caratteri riconducibili alla c.d. edificabilità di fatto - esclusa
a seguito dell'introduzione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 -
bensì unicamente se l’area risulti tale al momento dell'emissione del decreto di
esproprio, in base agli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione di
carattere generale del territorio, dovendosi ritenere prevalente e
autosufficiente ai sensi del richiamato art. 5 bis il criterio della
edificabilità legale. In sintesi, "la edificabilità "di fatto" rileva
esclusivamente in via suppletiva (in carenza, cioè, di strumenti urbanistici),
ovvero in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione
del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo
dell'indennità. (Cassazione civile, sez. I, 28/07/2010, n. 17679; Cassazione
civile, sez. I, 07/05/2010, n. 11116; Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n.
2207). Pres. Lipani - Est. FORGILLO - Attore Ni.Co. (avv. An. Gr.), c. Comune di
Carife (AV) contumace. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sezione I,
24/01/2011 (Ud. 7/01/2011), n. 125
ESPROPRIAZIONE - Pubblica utilità - Determinazione giudiziale dell’indennità
- Stima operata dalla commissione provinciale competente intervenuta nel corso
del giudizio - Rilevanza - Esclusione. Nel giudizio avente ad oggetto la
determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla
definizione del quantum dell'indennità sulla base dei parametri normativi
vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle
parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare
l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la
stima da parte della commissione provinciale. Ne consegue che la stima ad opera
di tale commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad
influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere
definitivo (per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione) né
può incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria, ne
consegue, inoltre, che lo stesso giudice può liquidare l'indennità in misura
inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel
vizio di ultrapetizione (Cassazione civile, sez. I, 27/01/2005, n. 1701). Pres.
Lipani - Est. FORGILLO - Attore Ni.Co. (avv. An. Gr.), c. Comune di Carife (AV)
contumace. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sezione I, 24/01/2011 (Ud.
7/01/2011), n. 125
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati signori:
1) Dott. Renato Lipani
- Presidente
2) Dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli
- Consigliere
3) Dott. Eugenio Forgillo
- Consigliere Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4874/2006 R.G., avente ad oggetto: "espropriazione" riservata in
decisione all'udienza collegiale del 29/10/2010 e vertente
tra
Ni.Co., rappresentata e difesa dall'avv. An.Gr., col quale elettivamente domicilia in Napoli alla via (omissis) (presso Pe.Ma.), per procura a margine della citazione;
- Attore -
e
Comune di Carife (AV), in persona del Sindaco p.t.;
- Convenuto - contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione del 04.09.2006 Ni. Co. conveniva in giudizio innanzi alla
corte di Appello di Napoli, il comune di Carife (Av), in persona del Sindaco pro
tempore, per sentire così provvedere:
1) "accertare, determinare e quantificare nella misura di legge spettante
l'indennità spettante all'istante Ni. consiglia ex art. 20 legge 22.10.1971 n.
865, come mod. dall'art. 14 della legge 28.01.1977 n. 190, e succ. mod. ed int.
per l'occupazione da parte del comune di Carife delle aree identificale
catastalmente al foglio (omissis), particelle (omissis), in
località Addolorata del richiamato comune di Carife;
2) liquidare, giudizialmente, l'accertata indennità a favore della istante
proprietaria Ni.Co.;
3) condannare il comune di Carife al pagamento di detta indennità a favore
dell'istante Ni.Co., in uno agli interessi e rivalutazione come per legge;
4) condannare il comune di Carife al pagamento delle spese, diritti ed onorari
di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario."
A fondamento delle proprie pretese l'istante assumeva:
- di essere proprietaria, dell'area sita alla località Addolorata in agro del
comune di Carife, identificata catastalmente alla partita (omissis), di are
0,50, giusta atto di donazione per Notar Cav. Mo.Vi. fu Ni. del giorno 3
settembre 1949 n. 4048 di Repertorio, n. 3116 della Raccolta, registrato in
Castelbaronia il 12 settembre 1949 al n. 86, trascritto il giorno 29.09.1949 al
n. 13600, 13601, 13602, allegato in atti;
- di essere altresì proprietaria dell'area sita nella medesima località
identificata catastalmente alla partita (omissis), di are 08.80, estesa
complessivamente per mq. 1.420, giusta atto di compravendita per Notar Cav.
Mo.Vi. fu Ni. del giorno 11 settembre 1954, n. 6202 di Repertorio n. 4736 della
Raccolta, registrato in Castelbaronia (Av) il 01.10.1954 al n. 136, Mod. 1, Vol.
89, trascritto il giorno 08.11.1954 al n. 14394 e 13545, allegato in atti;
- che le suddette aree, secondo lo strumento urbanistico vigente nel comune di
Carife all'epoca dell'occupazione d'urgenza (Programma di Fabbricazione)
ricadono in zona destinata a P.d.Z ex legge 1431 e 167 come da certificato di
destinazione urbanistica in atti;
- che, inoltre, secondo il PRG, alla data dell'occupazione d'urgenza adottato e
trasmesso all'Ente per l'approvazione, le stesse erano inserite in zona F1,
deputate quindi a attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico, certificato
destinazione urbanistica in atti;
- che a seguito dell'approvazione del PRG, strumento urbanistico oggi vigente
sul territorio del comune di Carife, la particella (omissis) foglio ricade in
zona F1 attrezzature comunali Pubbliche e di uso pubblico e la particella (omissis)
ricade in zona B2 Riqualificazione del tessuto urbano marginale, certificato di
destinazione urbanistica in atti;
- che le suddette aree secondo la planimetria dei terreni comunali percorsi dal
fuoco redatta ai sensi e per gli effetti della legge 428 del 29.10.1993 non sono
interessate dal percorso del fuoco, certificato di destinazione urbanistica in
atti;
- che il comune di Carife con Delibera di Giunta Municipale n. 33 del
20.04.2001, in atti, con oggetto: approvazione progetto parco archeologico
dell'addolorata, faceva proprio il Progetto della indicata opera pubblica a
firma dell'Arch. Ia.Ca., inserendo la realizzazione di tale opera nel Programma
triennale delle opere pubbliche giusta Delibera consiliare n. 03 del 26.03.2001.
Nel contempo con la su richiamata Delibera approvava il Progetto esecutivo e
definitivo dell'opera;
- che con le Delibere di Giunta Municipale n. 33 del 20.04.2001 e n. 57 del
17.06.2003, atti, veniva approvato il Piano Particellare grafico e descrittivo
relativo ai lavori della realizzanda opera, piano che prevedeva l'interessamento
anche delle particelle di proprietà dell'istante Ni. consiglia;
- che, successivamente, il comune di Carife, con provvedimento - Decreto prot.
n. 1326 del 31.03.2004 a firma del Geom. Ga.In. nella qualità di Responsabile
del Servizio Tecnico comunale, in atti - decretava ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 della legge 22.10.1971 n. 865 e succ. modifiche ed int.,
l'occupazione d'urgenza delle aree interessate ai lavori di Recupero Necropoli
in Parco Archeologico "It.", ivi compreso le particelle foglio (omissis) come
sopra, di proprietà dell'istante;
- che con tale Decreto si autorizzava il comune di Carife all'occupazione
temporanea e d'urgenza per gli scopi stabiliti nel Piano particellare grafico e
descrittivo;
- che, si prevedeva l'occupazione avesse luogo nel termine di sei mesi dalla
data del provvedimento;
- che, il numero 3) del testo del Decreto stabiliva che l'indennità di
occupazione legittima da corrispondere ai proprietari delle aree suddette
sarebbe stata determinata con le modalità stabilite dall'art. 20 della
richiamata legge 22.10.1971 n. 865 e succ. modifiche ed integrazioni e dalla
legge 359/92;
- che il Decreto di occupazione di urgenza del 31.03.2004 prot. n. 1326 veniva
notificato ad essa Ni. consiglia in data 07.04.2004 a mezzo raccomandata a.r.,
in uno al Piano Particellare di Esproprio e, congiuntamente, all'avviso ai
proprietari di data di svolgimento delle operazioni di occupazione e di
accertamento della consistenza;
- che le operazioni di immissione in possesso e di redazione degli stati di
consistenza degli immobili medesimi di proprietà dell'istante (località
Addolorata in agro del comune di Carife, identificati catastalmente al foglio (omissis),
nonché al foglio (omissis), estese complessivamente per mq. 1.420)
avvenivano in data 27 aprile 2004 alle ore 10,00, in località Addolorata;
- che, tuttavia, allo stato, non aveva percepito l'indennità di occupazione
legittima spettante ex lege, né, tanto meno, ha ricevuto comunicazione
della sua determinazione da parte degli interessati ex art. 20 legge 22 ottobre
1971 n. 865. come modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977;
- che, in assenza di determinazione dell'indennità da parte della commissione
Provinciale Espropri, ed in ogni caso in assenza di comunicazione della stessa
da parte dell'Ente che rimane in una posizione di assoluta inerzia
amministrativa, era diritto, costituzionalmente riconosciuto, agire in giudizio
per la determinazione dell'indennità di occupazione sin dal giorno
dall'occupazione dell'area da parte dell'Ente.
Alla prima udienza del 26.01.2007 la Corte, preso atto della mancata
costituzione del comune di Carife e della regolare notifica dell'atto di
citazione, ne dichiarava la contumacia, riservandosi.
Con ordinanza del 02.02.2007 depositata in cancelleria in data 24.02.2007,
emessa a scioglimento della riservata assunta in data 26.01.2007, venivano
concessi all'attrice 30 giorni per la precisazione della domanda di
determinazione dell'indennità di occupazione legittima.
Istruita la causa con la nomina di CTU la stessa veniva trattenuta a sentenza
con la concessione del temine di 60 giorni per il deposito di comparsa
conclusionale ma successivamente rimessa sul ruolo per consentire un supplemento
d'indagine tecnica, svolto con deposito di relazione del 3/9/2010, cui faceva
seguito la nuova precisazione delle conclusioni (ud. 29/10/2010) e
l'assegnazione di ulteriore termine per conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduto il termine per conclusionali la causa può essere decisa.
Possono preliminarmente condividersi buona parte delle deduzioni contenute nella
prima conclusionale di parte attrice.
1. La normativa applicabile alla fattispecie.
Si pone come accertamento principe quello di individuare correttamente la
normativa di riferimento a cui richiamarsi per la disciplina della procedura
ablativa per cui è causa.
Non è applicabile alla fattispecie in esame il Testo Unico sugli espropri
contenuto nel D.Lgs. 327/2001 per il richiamo contenuto nell'art. 57 che esclude
dal suo ambito di applicazione tutte le procedure espropriative per le quali
alla data della sua entrata in vigore (giugno 2001) già era intervenuta
l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti.
Il legislatore, nel nuovo testo dell'art. 57 D.Lgs. 327/2001 - per come
novellato dal d.lgs. 27.12.2002 n. 302, non ha inteso applicare il principio
tempus regit actum, ma quello della perpetuatio della normativa previgente per i
progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Il progetto per il Recupero della Necropoli in Parco Archeologico nel comune di
Carife - POR Campania 2000 - 2006 - P.I. Itinerario Culturale Valle Ofanto -
causa della procedura di occupazione - è stato approvato con la Delibera di
Giunta Municipale del 20.04.2001.
E' evidente che nella fattispecie la dichiarazione di indifferibilità ed
urgenza, e quindi il decorso del termine dei cinque anni, è avvenuto con la
delibera di Giunta Municipale n. 33 del 20.04.2001 con la quale veniva approvato
il progetto definitivo dei lavori e gli stessi venivano dichiarati di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 03.01.1978
n. 1 e dell'art. 35 della legge Regionale 31.10.1978 n. 51, delibera che
costituisce essa stessa dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell'opera
sia espressa che implicita.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge del 1978 n. 1 l'approvazione
del progetto esecutivo e definitivo di opere pubbliche da parte della Autorità
Amministrativa comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che,
quindi, nel caso di specie è avvenuta in data 20.04.2001 (ctr. Documento n. 4
allegato in atti al fascicolo di parte attrice).
Sintetizzando quindi, sono rilevanti ai fini odierni:
1 la dichiarazione di pubblica utilità del 20.04.2001, contenuta nella Delibera
di Giunta Municipale n. 33 del 20.04.2001 (documento 4 fascicolo di parte
attrice) con la quale l'Ente ha deliberato di dichiarare "l'opera di che
trattasi di pubblica utilità, indifferibile ed urgente";
2 il successivo Decreto di occupazione di urgenza, emesso ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20, legge 22.10.1971, n. 865, è del 31.03.2004;
Deriva, per quanto ora rileva, che la normativa di riferimento a cui richiamarsi
(tra l'altro richiamata correttamente anche in tutti gli atti amministrativi
comunali) per la disciplina del procedimento ablativo oggetto del presente
giudizio, è quella ricavabile dalla legge n. 865/1971 applicabile, (ai sensi
dell'art. 57 Testo Unico sugli espropri 327/2001), a tutte le opere pubbliche
eseguite sul territorio della Regione da qualunque ente pubblico, sia esso o no
territoriale, dichiarate di pubblica utilità prima dell'entrata in vigore del
T.U. sulle espropriazioni 327/2001, avvenuta nel giugno 2001.
Allo stesso procedimento ablativo si applicano, inoltre, le disposizioni della
legge c.d. Fondamentale in tema di espropriazione per pubblica utilità (dettata
per le opere di competenza dello Stato) legge n. 2359/1865 e succ. mod. ed int.
(la legge generale sugli espropri) che non risultano incompatibili con lo
stesso.
11. La determinazione dei criteri di indennità di occupazione.
E', quindi, alla richiamata disciplina che occorre riferirsi per la
determinazione dei criteri di indennità e, soprattutto, per la esatta
individuazione della vocazione dell'area oggetto del procedimento ablativo.
L'art. 5 bis legge n. 359/1992, accanto ad una nozione di area edificabile
intesa come quella caratterizzata da "possibilità legali di edificazione" -
dovendosi innanzitutto tenere conto della destinazione di zona operata dagli
strumenti urbanistici generali, (edificabilità di diritto) - introduceva anche
dei criteri per l'individuazione della c.d. edificabilità effettiva o di fatto,
che rimetteva tuttavia ad un Regolamento da emanarsi dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, poi di fatto mai emanato.
In tale vuoto regolamentare, secondo parte attrice, "si poneva il problema
fondamentale consistente nell'individuare quegli indici che possono rendere
evidente che l'area oggetto di esproprio e/o di occupazione, non può essere
apprezzata come semplice suolo agricolo". Da qui numerose petizioni per smontare
le conclusioni della consulenza nella parte in cui determina il valore dell'area
ragguagliato al valore agricolo.
Osserva parte attrice che "omissis. la giurisprudenza della Cassazione ha
individualo quali parametri dell'edificabilità di fatto: l'ubicazione,
l'accessibilità, lo sviluppo edilizio, in atto nelle aree adiacenti, la presenza
di opere urbanizzative (così Cass. 12.04.1990 n. 3117; 27.07.1992 n. 9006;
14.10.1992, n. 11220; 07.07.1994, n. 6388).
L'individuazione del requisito di edificabilità effettiva, in buona sostanza,
deve essere correlata all'accertamento dell'effettiva urbanizzazione della zona
di ubicazione". Da queste premesse l'attrice ne fa discendere "la ferma
convinzione di questa difesa che non solo il CTU non ha fatto corretta
applicazione dei detti principi, ma non ha neanche risposto ai quesiti posti, di
fatto giungendo ad una classificazione dell'area (riconosciuta a torto ed
erroneamente di natura agricola) che non solo contrasta con la documentazione in
alti, ma di più contrasta anche con i criteri di cui innanzi si faceva cenno,
ossia l'ubicazione, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio, in atto nelle aree
adiacenti, la presenza di opere urbanizzate (così Cass. 12.04.1990 n. 31l7;
27.07.1992 n. 9006; 14.10.1992, n. 11220; 07.07.1994, n. 6388)".
Reputa, in particolare, l'attrice che "le suddette aree secondo lo strumento
Urbanistico vigente nel comune di Carife all'epoca dell'occupazione d'urgenza
(Programma di Fabbricazione) ricadono in zona destinata a P.d.Z ex legge 1431 e
167.
Un'area va ritenuta edificabile quando come tale essa risulti classificata dagli
strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo,
secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale,
rilevando la edificabilità di fatto, correlata alle peculiari circostanze del
caso che rafforzano o comprimono l'edificabilità, in via complementare o
integrativa, nella fase di apprezzamento del valore venale (Cass. Sezioni Unite
23.04.2001, n. 172; Cass. Sez. I 11.02.2005 n. 2871).
Successivamente secondo il PRG, alla data dell'occupazione d'urgenza adottato e
trasmesso all'Ente per l'approvazione, le stesse erano inserite in zona F1,
deputate quindi a attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico.
In ultimo, a seguito dell'approvazione del PRG, strumento urbanistico oggi
vigente sul territorio del comune di Carife, la particella (omissis)
foglio ricade in zona F1 attrezzature comunali Pubbliche e di uso pubblico e la
particella (omissis) ricade in zona B2 Riqualificazione del tessuto urbano
marginale.
III B; Tale evoluzione, tuttavia, non ha inciso sulla vocazione dell'area,
rimanendo comunque, di fatto, edificatoria" omissis. Inferendo tale attitudine
l'attrice:
1. dall'inserimento del fondo nel pieno tessuto urbano.
2. dal fatto che "le particelle oggetto di esproprio (fg. (omissis)
particella (omissis) - fg. (omissis)) risultano dal NCT derivanti
dal frazionamento del 29.06.2006 della originaria particella (omissis) e
della originaria particella (omissis).
Dello frazionamento si è reso necessario a seguito di altro esproprio effettuato
ai danni dell'attrice Ni. famiglia da parte dello IACP di Avellino (funzionale
alla realizzazione d alloggi di edilizia economica e popolare) avente ad oggetto
proprio parte della particella (omissis) e parte della particella
(omissis). A seguito di giudizio instaurato ai danni dello IACP (Causa civile RG
n. 2284/96) il Tribunale di Avellino ha condannato l'istituto convenuto a pagare
alla sig.ra Ni. consiglia, attrice, la somma di L. 60.736.530 a titolo di
risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, danno quantificato in
relazione alla natura edificatoria dell'area occupata (parte della particella
(omissis) parte della particella (omissis)), così come relazionato dallo
stesso CTU Arch. Gi. nella Relazione di consulenza tecnica depositata nella
causa in questione, in breve il CTU: "Le suddette particelle sono comprese nella
Zona C del Piano di Zona del comune d Carife destinata ad abitazioni, servizi,
negozi ed uffici".
In estrema sintesi, dunque, l'attrice imputa al consulente di non aver
correttamente rilevato la destinazione urbanistica, di non aver tenuto conto
dell'inclusione nel centro urbano e di non aver considerato come, in precedente
espropriazione del medesimo fondo, l'area attigua sia stata considerata
edificabile, così come tali furono qualificate, nel corso di altri giudizi,
particelle del pari vicine (cfr. pag. 11 - 14 prima conclusionale)
Analoghe critiche riserva nella seconda conclusionale a seguito di relazione di
consulenza sostanzialmente confermativa dell'ing. Ma. In particolare insiste col
sostenere la necessità di tener conto della situazione fattuale, ravvisando,
infine, l'opportunità della sostituzione del consulente.
Tali conclusioni non possono condividersi: quel che rileva è la condizione
legale del terreno (destinato in via principale ed attuale dallo strumento
urbanistico all'edificazione) e non la situazione di fatto, che sulla prima non
può incidere sino al punto di eliderla (Cass. 5.6.99 n. 5531; id. 29.8.98 n.
8648), salvo che non determini l'impossibilità pratica di edificazione, ad es.
per la caratteristiche morfologiche del terreno, per l'insufficiente dimensione
dell'area, per l'esaurimento dell'indice di edificabilità determinato dalle
costruzioni già realizzate ed altre situazioni simili (Cass. 28.5.04 n. 10265),
tanto che correntemente si parla di autosufficienza dell'edificabilità legale,
rispetto alla quale quella di fatto può assumere rilievo solo come elemento
integrativo di valutazione ai fini della determinazione del valore del bene
legalmente edificabile (Cass. 14.6.07 n. 13917; id. 21.5.03 n. 7950; id. 1.4.03
n. 4921; id. 20.9.01 n. 11866; id., ss. uu., 23.4.01 n. 172).
E oramai radicato in giurisprudenza il principio in base al quale "in tema di
espropriazione per pubblica utilità il sistema posto dall'art. 5 bis d.l. n. 333
del 1992 ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un "tertium
genus", tra "aree edificabili" e "aree agricole" cui ha equiparato quelle
"non classificabili come edificabili", associandola a una verifica oggettiva non
legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione
urbanistica dell'area in considerazione. Tale sistema, pertanto, non consente
più di far riferimento a una pretesa edificabilità di fatto ovvero all'attività
di fatto espletata dall'espropriante, divergente dalla previsione degli
strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge; e tanto meno a
provvedimenti o qualificazioni attribuite al fondo da provvedimenti
amministrativi diversi da detti strumenti" sicché va cassata la decisione che,
in contrasto con le previsioni formali, adotti quale criterio proprio
l'edificabilità di fatto (Cassazione civile, sez. I, 28/07/2010, n. 17679). In
altri termini "omissis un'area deve essere classificata come edificabile non già
in base alle sue caratteristiche morfologiche o alla sua posizione, vale a dire
con riferimento a caratteri riconducibili alla c.d. edificabilità di fatto -
esclusa a seguito dell'introduzione dell'art. 5 bis L. n. 359 del 1992 - bensì
unicamente se tale risulti al momento dell'emissione del decreto di esproprio,
in base agli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione di carattere
generale del territorio, dovendosi ritenere prevalente e autosufficiente ai
sensi del richiamato art. 5 bis il criterio della edificabilità legale))
(Cassazione civile, sez. I, 07/05/2010, n. 11116).
In sintesi, "la edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva
(in carenza, cioè, di strumenti urbanistici), ovvero in via complementare (ed
integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato
dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennità" (Cassazione civile,
sez. I, 01/02/2007, n. 2207).
Devono, pertanto, condividersi le deduzioni del consulente, il quale, pur dopo
il secondo approfondimento, ha confermato l'impossibilità di poter enucleare un
valore edificabile o di fatto.
L'ing. Ma. ha infatti rilevato che le zone di terreno in questione risultano
ubicate nel comune di Carife (AV) in località "Addolorata", riportate nel n.
C.T. del comune di Carife (AV) al:
foglio (omissis) di superficie 364 mq.
foglio (omissis) - di superficie 402 mq.
Dette particelle risultano dal N.C.T. derivanti dal frazionamento del 29.06.2006
n. 66593.1/2006 in atti dal 29.06.2006 della - p.lla (omissis) - di superficie
540 mq. e della - p.lla (omissis) - di superficie 880 mq. come si deduce da:
Visure catastali relative ai terreni (Cfr. allegato n. 2);
Certificati di destinazione urbanistica del 12.11.2007 (Cfr. allegato n. 3);
Decreto di occupazione d'urgenza delle aree interessate ai lavori di recupero
necropoli in parco archeologico "itinerario culturale Valle Ofanto" con relativo
avviso di deposito atti di esproprio (Cfr. allegato n. 4);
Piano particellare d'esproprio descrittivo (Cfr. allegato n. 6);
Piano particolare d'esproprio grafico (Cfr. allegato n. 7);
Piano particellare descrittivo definitivo di esproprio (Cfr. allegato n. 10).
In particolare, dall'esame dei certificati di cui sopra si evince che allo stato
attuale il comune di Carife (AV) ha espropriato la parte attrice delle
particelle (omissis) costituenti una porzione delle iniziali particelle
(omissis), rispettivamente, con successivo frazionamento di queste ultime.
Le restanti parti di terreno costituenti le originarie particelle (omissis)
costituiscono attualmente le particelle (omissis).
Il comune di Carife (AV), in data 12.11.2007, ha rilasciato il Certificato di
Destinazione Urbanistica (Cfr. allegalo n. 3) relativo ai terreni in oggetto
dove si certifica che secondo il vigente Piano Regolatore Generale, ricadono in
Zona F1 - Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico.
Da tale rilevazione, confermata pure nel secondo elaborato del settembre 2010,
in base allo strumento urbanistico vigente alla data di immissione in possesso
(27/04/2004), duraturamente vigente anche alla data del primo elaborato di ctu
(12/11/2007), nella zona omogenea F1, non è possibile effettuare l'edificazione
in base a quanto dispone l'art. 2 del decreto ministeriale 2/4/1968 n. 1444. E
ciò per due ordini di motivi: (1) perché in base all'art. 23 del vigente piano
regolatore, in conformità con la previsione di carattere generale, nell'area F1
sono possibili solo interventi per attrezzature e servizi pubblici di interesse
locale omissis e la loro estensione globale deve soddisfare le esigenze
specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse pubblico, delle
attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e/o parco pubblico e dei
parcheggi; (2) perché, comunque, proprio in quanto riservata ad edilizia
pubblica gli strumenti urbanistici non attribuiscono alle aree F1 quei
parametri, quali la superficie minima del lotto, l'altezza massima del
fabbricato, il volume massimo del medesimo, il numero dei piani, tipicamente
previsti nelle zone dove è possibile una pur minima edificazione da parte dei
privati.
Sulla scorta di queste condivisibili osservazioni, non solo deve prestarsi
adesione alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ma
nemmeno possono riprendersi quelle conclusioni contenute in altri elaborati
tecnici svolti in diversi giudizi. Invero - come opportunamente rilevato dal
c.t.u. - in un caso si tratta d'immobili limitrofi ma formalmente inclusi in
zona C e, quindi, con ben altra valutazione e rilievo; in un altro caso si
tratta di consulenza in cui è stata la stessa autorità giudiziaria ad imporre al
consulente di determinare il valore a termini dell'art. 5bis della legge
359/1992.
Né possono trarsi positive indicazioni da alcune certificazioni in atti (nonché
dall'allegazione attorea), dalle quali sembrerebbe ricavarsi che all'epoca
dell'immissione in possesso trovava operatività il precedente piano di
fabbricazione, con conseguente delle aree in zona P.d.z. ex lege 1431 e 167.
Sarà sufficiente notare come da tale deduzione nemmeno parte attrice abbia
saputo far derivare conseguenze significative (avendo sempre insistito
sull'attitudine in fatto della zona) per inferirne l'inettitudine di questa
deduzione a conseguire una migliore rivalutazione della questione della
classificazione dell'area.
A tal uopo, invero, sebbene l'ordinanza della Corte 23/04/2010 premesso la
necessità di verificare la classificazione dell'area al momento dell'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, indicando in che modo il preesistente
vincolo conformativo abbia interferito sulla proprietà privata, al punto da
caratterizzare il suolo come agricolo o edificabile (Cassazione civile, sez.
un., 25 novembre 2008, n. 28051, Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2007, n.
24930, Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2006, n. 26160), contestualmente
aveva specificamente invitato parte attrice a spiegare il motivo per cui una
zona destinata a P.d.Z. sia da considerare edificabile (v. pag. 10
conclusionale).
Se, infatti, a seguito del supplemento d'indagine il consulente avesse rilevato
una diversa classificazione dell'area, non necessariamente da tale diversa
rilevazione sarebbe dovuto scaturire l'attitudine edificatoria.
Tuttavia, successivamente alla comunicazione di tale ordinanza, nelle
conclusioni e nella seconda conclusionale, la stessa parte attrice, pur edotta
dei nuovi risultati d'indagine che confermavano la precedente inclusione in zona
di piano regolatore F1, insiste sull'attitudine edificatoria non già in
conseguenza della classificazione formale (o della diversa rilevanza del
precedente piano di fabbricazione) ma esclusivamente a prescindere dalla
certificazione urbanistica al momento del vincolo (v. foglio di conclusioni
allegato al verbale di udienza 29/10/2010).
Il che, come già ampiamente dedotto, non è conforme a legge, potendosi tener
conto della destinazione fattuale in limitati casi, diversi da quello in esame.
La determinazione del dovuto.
Il termine finale di occupazione temporanea, inizialmente fissato in anni cinque
dalla data di immissione in possesso, in virtù del Decreto di occupazione
temporanea d'urgenza delle aree interessate ai lavori di recupero necropoli in
parco archeologico "itinerario culturale Valle Ofanto" con relativo avviso di
deposito atti di esproprio (Cfr. allegato n. 4) è fissato al 31.03.2009.
Non risulta che sia stato emesso il decreto d'esproprio e la parte allega non
essere mai stata corrisposta l'indennità d'occupazione.
Correttamente il c.t.u. assume che per l'espropriazione di un terreno agricolo,
la relativa indennità definitiva di esproprio è determinata in base al criterio
del valore agricolo medio (VAM) del suolo, tenendo conto delle colture
effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi (VM)
legittimamente realizzati, senza valutare la possibile o l'effettiva
utilizzazione diversa da quella agricola. Altresì, l'indennità di esproprio va
aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta, relativa
all'ultimo trasferimento dell'immobile: imposta di registro, imposte ipotecarie
e catastali, INVIM, IVA, etc.
Naturalmente la somma dei tributi versati va adeguatamente documentata
dall'espropriato, ed opportunamente aggiornata all'attualità attraverso la
rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.
In mancanza dei detti elementi, il consulente, adottando una formula matematica
condivisibile e non oggetto di specifica confutazione nella sua elaborazione
tecnica, giunge alla conclusione che essendo il valore agricolo medio
dell'espropriazione virtualmente spettante pari a 919,20, l'indennità di
occupazione, calcolata fino al mese di gennaio 2008 = 46 mesi - è determinabile
in Euro 293,63 - (Euro duecentonovantatre/63).
Aggiornando tali dati, non risultando emesso il decreto d'espropriazione ed
essendo apparentemente ancora in atto l'occupazione, scadente il 1/04/2009 il
termine d'occupazione legittima, in mancanza d'altra proroga, può, dunque,
considerarsi l'intero periodo in cui l'amministrazione ha detenuto l'area
dell'attrice.
Pertanto, avendo l'originario decreto d'occupazione fissato in 5 anni il termine
d'occupazione legittima, possono considerarsi 60 (anziché 46) mesi utilizzabili
per il calcolo della medesima.
In ragione di tale conclusione i valori determinati dal consulente devono
necessariamente subire una rettifica nei seguenti termini
Parametro Unità di misura/aggiornato Particella/aggiornato Particella/aggiornato
I e Euro 436,80 482,40
t. mesi 46/60 46/60
I o Euro 139,53/182,00 154,10/201,00
In totale, pertanto, l'indennità di occupazione spettante è pari a 182,00 +
201,00 = Euro 383,00.
Né su tali criteri determinativi può avere incidenza quanto stabilito dalla
commissione provinciale espropri della provincia di Avellino in data 6/10/2009
nella parte in cui ha valutato, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359/1865
il valore del terreno in Euro 10 mq. giacché, è noto, "nel giudizio introdotto
dall'espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il
giudice deve procedere alla determinazione del quantum dell'indennità sulla base
dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non
solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti
dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da
quelli adottati nel compiere la stima da parte della commissione provinciale; ne
consegue che la stima ad opera di tale commissione, ove intervenuta nel corso
del giudizio, è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e
non può acquistare carattere definitivo - per cui non abbisogna della
proposizione di alcuna opposizione - né incidere sulle autonome determinazioni
da operarsi in sede giudiziaria, e che lo stesso giudice può liquidare
l'indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli)
senza incorrere nel vizio di ultrapetizione" (Cassazione civile, sez. I,
27/01/2005, n. 1701).
D'altra parte, trattandosi quivi di giudizio tecnico ragguagliato ad un valore
certo - quello risultante dai v.a.m. - non può tenersi conto di valori diversi
da quelli legali.
Della determinazione e dei relativi interessi va ordinato il deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti (Cass. 19.11.2002 n. 16258; id. ss. uu., 2.3.99 n.
109; id. 15.2.92 n. 1893, riguardo all'indennità di occupazione; id. 16.5.92 n.
5842 e id. 30.10.90 n. 10510, riguardo agli interessi).
Interessi che sono dovuti dalla fine di ciascuna annualità di occupazione e sino
al momento del deposito sulla somma dovuta (Cass. 19.7.2002 n. 10535; id.
10.7.98 n. 6722).
Le spese conseguono alla soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
d'ufficio in conformità della nota specifica relativamente a diritti ed onorari.
Quanto alle spese, non riportate in nota specifica, occorre determinarle
d'ufficio e, come le competenze, con attribuzione, avendo il difensore attestato
di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunziando sulla domanda
proposta da Ni.Co. contro il Comune di Carife, così provvede:
1) in accoglimento della domanda condanna il comune di Carife a depositare
presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di Ni.Co., a titolo di indennità
di occupazione legittima, Euro 383,00, oltre gli interessi su ogni annualità
dalla relativa maturazione (dopo il primo anno di occupazione legittima) sino
alla data del deposito;
2) condanna il Comune di Carife a pagare al procuratore dichiaratosi
anticipatario di Ni.Co. le spese del giudizio, in Euro 98,00 per esborsi, Euro
352,00 per diritti, Euro 2.183.00 per onorari, per totali Euro 2.633,00 oltre
maggiorazione del 12,50% su diritti e onorari, i.v.a. e c.p.a. come da tariffa e
per legge e al rimborso delle spese anticipate per la consulenza tecnica
d'ufficio, come liquidate dalla corte se ritualmente documentate.
Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2011.
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2011.
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