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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sezione I, 24/01/2011 (Ud. 7/01/2011), n. 125



ESPROPRIAZIONE - Espropriazione per pubblica utilità - Edificabilità di fatto - Rilevanza - Limiti - Art. 5 bis D.L. 333/1992. In tema di espropriazione per pubblica utilità, il sistema posto dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio del 1992, n. 333 ha introdotto una rigida dicotomia tra "aree edificabili" e "aree agricole" (cui ha equiparato quelle "non classificabili come edificabili"), associandola a una verifica oggettiva non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. Tale sistema non consente più di far riferimento a una pretesa edificabilità di fatto ovvero all'attività di fatto espletata dall'espropriante, divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge, e tanto meno a provvedimenti o qualificazioni attribuite al fondo da provvedimenti amministrativi diversi da detti strumenti. In altri termini, la classificazione di un’area come edificabile deve essere effettuata non già in base alle sue caratteristiche morfologiche o alla sua posizione, vale a dire con riferimento a caratteri riconducibili alla c.d. edificabilità di fatto - esclusa a seguito dell'introduzione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 - bensì unicamente se l’area risulti tale al momento dell'emissione del decreto di esproprio, in base agli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione di carattere generale del territorio, dovendosi ritenere prevalente e autosufficiente ai sensi del richiamato art. 5 bis il criterio della edificabilità legale. In sintesi, "la edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza, cioè, di strumenti urbanistici), ovvero in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennità. (Cassazione civile, sez. I, 28/07/2010, n. 17679; Cassazione civile, sez. I, 07/05/2010, n. 11116; Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n. 2207). Pres. Lipani - Est. FORGILLO - Attore Ni.Co. (avv. An. Gr.), c. Comune di Carife (AV) contumace. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sezione I, 24/01/2011 (Ud. 7/01/2011), n. 125

ESPROPRIAZIONE - Pubblica utilità - Determinazione giudiziale dell’indennità - Stima operata dalla commissione provinciale competente intervenuta nel corso del giudizio - Rilevanza - Esclusione. Nel giudizio avente ad oggetto la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla definizione del quantum dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima da parte della commissione provinciale. Ne consegue che la stima ad opera di tale commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo (per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione) né può incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria, ne consegue, inoltre, che lo stesso giudice può liquidare l'indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cassazione civile, sez. I, 27/01/2005, n. 1701). Pres. Lipani - Est. FORGILLO - Attore Ni.Co. (avv. An. Gr.), c. Comune di Carife (AV) contumace. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CIVILE, Sezione I, 24/01/2011 (Ud. 7/01/2011), n. 125


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE



composta dai magistrati signori:

1) Dott. Renato Lipani                                                     - Presidente
2) Dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli                         - Consigliere
3) Dott. Eugenio Forgillo                                                 - Consigliere Rel.

ha pronunziato la seguente


SENTENZA


nella causa n. 4874/2006 R.G., avente ad oggetto: "espropriazione" riservata in decisione all'udienza collegiale del 29/10/2010 e vertente

tra

Ni.Co., rappresentata e difesa dall'avv. An.Gr., col quale elettivamente domicilia in Napoli alla via (omissis) (presso Pe.Ma.), per procura a margine della citazione;

- Attore -

e


Comune di Carife (AV), in persona del Sindaco p.t.;


- Convenuto - contumace


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI



Con atto di citazione del 04.09.2006 Ni. Co. conveniva in giudizio innanzi alla corte di Appello di Napoli, il comune di Carife (Av), in persona del Sindaco pro tempore, per sentire così provvedere:

1) "accertare, determinare e quantificare nella misura di legge spettante l'indennità spettante all'istante Ni. consiglia ex art. 20 legge 22.10.1971 n. 865, come mod. dall'art. 14 della legge 28.01.1977 n. 190, e succ. mod. ed int. per l'occupazione da parte del comune di Carife delle aree identificale catastalmente al foglio (omissis), particelle (omissis), in località Addolorata del richiamato comune di Carife;
2) liquidare, giudizialmente, l'accertata indennità a favore della istante proprietaria Ni.Co.;
3) condannare il comune di Carife al pagamento di detta indennità a favore dell'istante Ni.Co., in uno agli interessi e rivalutazione come per legge;
4) condannare il comune di Carife al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario."

A fondamento delle proprie pretese l'istante assumeva:

- di essere proprietaria, dell'area sita alla località Addolorata in agro del comune di Carife, identificata catastalmente alla partita (omissis), di are 0,50, giusta atto di donazione per Notar Cav. Mo.Vi. fu Ni. del giorno 3 settembre 1949 n. 4048 di Repertorio, n. 3116 della Raccolta, registrato in Castelbaronia il 12 settembre 1949 al n. 86, trascritto il giorno 29.09.1949 al n. 13600, 13601, 13602, allegato in atti;
- di essere altresì proprietaria dell'area sita nella medesima località identificata catastalmente alla partita (omissis), di are 08.80, estesa complessivamente per mq. 1.420, giusta atto di compravendita per Notar Cav. Mo.Vi. fu Ni. del giorno 11 settembre 1954, n. 6202 di Repertorio n. 4736 della Raccolta, registrato in Castelbaronia (Av) il 01.10.1954 al n. 136, Mod. 1, Vol. 89, trascritto il giorno 08.11.1954 al n. 14394 e 13545, allegato in atti;
- che le suddette aree, secondo lo strumento urbanistico vigente nel comune di Carife all'epoca dell'occupazione d'urgenza (Programma di Fabbricazione) ricadono in zona destinata a P.d.Z ex legge 1431 e 167 come da certificato di destinazione urbanistica in atti;
- che, inoltre, secondo il PRG, alla data dell'occupazione d'urgenza adottato e trasmesso all'Ente per l'approvazione, le stesse erano inserite in zona F1, deputate quindi a attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico, certificato destinazione urbanistica in atti;
- che a seguito dell'approvazione del PRG, strumento urbanistico oggi vigente sul territorio del comune di Carife, la particella (omissis) foglio ricade in zona F1 attrezzature comunali Pubbliche e di uso pubblico e la particella (omissis) ricade in zona B2 Riqualificazione del tessuto urbano marginale, certificato di destinazione urbanistica in atti;
- che le suddette aree secondo la planimetria dei terreni comunali percorsi dal fuoco redatta ai sensi e per gli effetti della legge 428 del 29.10.1993 non sono interessate dal percorso del fuoco, certificato di destinazione urbanistica in atti;
- che il comune di Carife con Delibera di Giunta Municipale n. 33 del 20.04.2001, in atti, con oggetto: approvazione progetto parco archeologico dell'addolorata, faceva proprio il Progetto della indicata opera pubblica a firma dell'Arch. Ia.Ca., inserendo la realizzazione di tale opera nel Programma triennale delle opere pubbliche giusta Delibera consiliare n. 03 del 26.03.2001. Nel contempo con la su richiamata Delibera approvava il Progetto esecutivo e definitivo dell'opera;
- che con le Delibere di Giunta Municipale n. 33 del 20.04.2001 e n. 57 del 17.06.2003, atti, veniva approvato il Piano Particellare grafico e descrittivo relativo ai lavori della realizzanda opera, piano che prevedeva l'interessamento anche delle particelle di proprietà dell'istante Ni. consiglia;
- che, successivamente, il comune di Carife, con provvedimento - Decreto prot. n. 1326 del 31.03.2004 a firma del Geom. Ga.In. nella qualità di Responsabile del Servizio Tecnico comunale, in atti - decretava ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22.10.1971 n. 865 e succ. modifiche ed int., l'occupazione d'urgenza delle aree interessate ai lavori di Recupero Necropoli in Parco Archeologico "It.", ivi compreso le particelle foglio (omissis) come sopra, di proprietà dell'istante;
- che con tale Decreto si autorizzava il comune di Carife all'occupazione temporanea e d'urgenza per gli scopi stabiliti nel Piano particellare grafico e descrittivo;
- che, si prevedeva l'occupazione avesse luogo nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento;
- che, il numero 3) del testo del Decreto stabiliva che l'indennità di occupazione legittima da corrispondere ai proprietari delle aree suddette sarebbe stata determinata con le modalità stabilite dall'art. 20 della richiamata legge 22.10.1971 n. 865 e succ. modifiche ed integrazioni e dalla legge 359/92;
- che il Decreto di occupazione di urgenza del 31.03.2004 prot. n. 1326 veniva notificato ad essa Ni. consiglia in data 07.04.2004 a mezzo raccomandata a.r., in uno al Piano Particellare di Esproprio e, congiuntamente, all'avviso ai proprietari di data di svolgimento delle operazioni di occupazione e di accertamento della consistenza;
- che le operazioni di immissione in possesso e di redazione degli stati di consistenza degli immobili medesimi di proprietà dell'istante (località Addolorata in agro del comune di Carife, identificati catastalmente al foglio (omissis), nonché al foglio (omissis), estese complessivamente per mq. 1.420) avvenivano in data 27 aprile 2004 alle ore 10,00, in località Addolorata;
- che, tuttavia, allo stato, non aveva percepito l'indennità di occupazione legittima spettante ex lege, né, tanto meno, ha ricevuto comunicazione della sua determinazione da parte degli interessati ex art. 20 legge 22 ottobre 1971 n. 865. come modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977;
- che, in assenza di determinazione dell'indennità da parte della commissione Provinciale Espropri, ed in ogni caso in assenza di comunicazione della stessa da parte dell'Ente che rimane in una posizione di assoluta inerzia amministrativa, era diritto, costituzionalmente riconosciuto, agire in giudizio per la determinazione dell'indennità di occupazione sin dal giorno dall'occupazione dell'area da parte dell'Ente.
Alla prima udienza del 26.01.2007 la Corte, preso atto della mancata costituzione del comune di Carife e della regolare notifica dell'atto di citazione, ne dichiarava la contumacia, riservandosi.
Con ordinanza del 02.02.2007 depositata in cancelleria in data 24.02.2007, emessa a scioglimento della riservata assunta in data 26.01.2007, venivano concessi all'attrice 30 giorni per la precisazione della domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima.
Istruita la causa con la nomina di CTU la stessa veniva trattenuta a sentenza con la concessione del temine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale ma successivamente rimessa sul ruolo per consentire un supplemento d'indagine tecnica, svolto con deposito di relazione del 3/9/2010, cui faceva seguito la nuova precisazione delle conclusioni (ud. 29/10/2010) e l'assegnazione di ulteriore termine per conclusionali.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Scaduto il termine per conclusionali la causa può essere decisa.

Possono preliminarmente condividersi buona parte delle deduzioni contenute nella prima conclusionale di parte attrice.

1. La normativa applicabile alla fattispecie.

Si pone come accertamento principe quello di individuare correttamente la normativa di riferimento a cui richiamarsi per la disciplina della procedura ablativa per cui è causa.

Non è applicabile alla fattispecie in esame il Testo Unico sugli espropri contenuto nel D.Lgs. 327/2001 per il richiamo contenuto nell'art. 57 che esclude dal suo ambito di applicazione tutte le procedure espropriative per le quali alla data della sua entrata in vigore (giugno 2001) già era intervenuta l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti.

Il legislatore, nel nuovo testo dell'art. 57 D.Lgs. 327/2001 - per come novellato dal d.lgs. 27.12.2002 n. 302, non ha inteso applicare il principio tempus regit actum, ma quello della perpetuatio della normativa previgente per i progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Il progetto per il Recupero della Necropoli in Parco Archeologico nel comune di Carife - POR Campania 2000 - 2006 - P.I. Itinerario Culturale Valle Ofanto - causa della procedura di occupazione - è stato approvato con la Delibera di Giunta Municipale del 20.04.2001.

E' evidente che nella fattispecie la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, e quindi il decorso del termine dei cinque anni, è avvenuto con la delibera di Giunta Municipale n. 33 del 20.04.2001 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori e gli stessi venivano dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 03.01.1978 n. 1 e dell'art. 35 della legge Regionale 31.10.1978 n. 51, delibera che costituisce essa stessa dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell'opera sia espressa che implicita.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge del 1978 n. 1 l'approvazione del progetto esecutivo e definitivo di opere pubbliche da parte della Autorità Amministrativa comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che, quindi, nel caso di specie è avvenuta in data 20.04.2001 (ctr. Documento n. 4 allegato in atti al fascicolo di parte attrice).

Sintetizzando quindi, sono rilevanti ai fini odierni:

1 la dichiarazione di pubblica utilità del 20.04.2001, contenuta nella Delibera di Giunta Municipale n. 33 del 20.04.2001 (documento 4 fascicolo di parte attrice) con la quale l'Ente ha deliberato di dichiarare "l'opera di che trattasi di pubblica utilità, indifferibile ed urgente";

2 il successivo Decreto di occupazione di urgenza, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, legge 22.10.1971, n. 865, è del 31.03.2004;

Deriva, per quanto ora rileva, che la normativa di riferimento a cui richiamarsi (tra l'altro richiamata correttamente anche in tutti gli atti amministrativi comunali) per la disciplina del procedimento ablativo oggetto del presente giudizio, è quella ricavabile dalla legge n. 865/1971 applicabile, (ai sensi dell'art. 57 Testo Unico sugli espropri 327/2001), a tutte le opere pubbliche eseguite sul territorio della Regione da qualunque ente pubblico, sia esso o no territoriale, dichiarate di pubblica utilità prima dell'entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni 327/2001, avvenuta nel giugno 2001.

Allo stesso procedimento ablativo si applicano, inoltre, le disposizioni della legge c.d. Fondamentale in tema di espropriazione per pubblica utilità (dettata per le opere di competenza dello Stato) legge n. 2359/1865 e succ. mod. ed int. (la legge generale sugli espropri) che non risultano incompatibili con lo stesso.

11. La determinazione dei criteri di indennità di occupazione.

E', quindi, alla richiamata disciplina che occorre riferirsi per la determinazione dei criteri di indennità e, soprattutto, per la esatta individuazione della vocazione dell'area oggetto del procedimento ablativo.

L'art. 5 bis legge n. 359/1992, accanto ad una nozione di area edificabile intesa come quella caratterizzata da "possibilità legali di edificazione" - dovendosi innanzitutto tenere conto della destinazione di zona operata dagli strumenti urbanistici generali, (edificabilità di diritto) - introduceva anche dei criteri per l'individuazione della c.d. edificabilità effettiva o di fatto, che rimetteva tuttavia ad un Regolamento da emanarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, poi di fatto mai emanato.

In tale vuoto regolamentare, secondo parte attrice, "si poneva il problema fondamentale consistente nell'individuare quegli indici che possono rendere evidente che l'area oggetto di esproprio e/o di occupazione, non può essere apprezzata come semplice suolo agricolo". Da qui numerose petizioni per smontare le conclusioni della consulenza nella parte in cui determina il valore dell'area ragguagliato al valore agricolo.

Osserva parte attrice che "omissis. la giurisprudenza della Cassazione ha individualo quali parametri dell'edificabilità di fatto: l'ubicazione, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio, in atto nelle aree adiacenti, la presenza di opere urbanizzative (così Cass. 12.04.1990 n. 3117; 27.07.1992 n. 9006; 14.10.1992, n. 11220; 07.07.1994, n. 6388).

L'individuazione del requisito di edificabilità effettiva, in buona sostanza, deve essere correlata all'accertamento dell'effettiva urbanizzazione della zona di ubicazione". Da queste premesse l'attrice ne fa discendere "la ferma convinzione di questa difesa che non solo il CTU non ha fatto corretta applicazione dei detti principi, ma non ha neanche risposto ai quesiti posti, di fatto giungendo ad una classificazione dell'area (riconosciuta a torto ed erroneamente di natura agricola) che non solo contrasta con la documentazione in alti, ma di più contrasta anche con i criteri di cui innanzi si faceva cenno, ossia l'ubicazione, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio, in atto nelle aree adiacenti, la presenza di opere urbanizzate (così Cass. 12.04.1990 n. 31l7; 27.07.1992 n. 9006; 14.10.1992, n. 11220; 07.07.1994, n. 6388)".

Reputa, in particolare, l'attrice che "le suddette aree secondo lo strumento Urbanistico vigente nel comune di Carife all'epoca dell'occupazione d'urgenza (Programma di Fabbricazione) ricadono in zona destinata a P.d.Z ex legge 1431 e 167.

Un'area va ritenuta edificabile quando come tale essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale, rilevando la edificabilità di fatto, correlata alle peculiari circostanze del caso che rafforzano o comprimono l'edificabilità, in via complementare o integrativa, nella fase di apprezzamento del valore venale (Cass. Sezioni Unite 23.04.2001, n. 172; Cass. Sez. I 11.02.2005 n. 2871).

Successivamente secondo il PRG, alla data dell'occupazione d'urgenza adottato e trasmesso all'Ente per l'approvazione, le stesse erano inserite in zona F1, deputate quindi a attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico.

In ultimo, a seguito dell'approvazione del PRG, strumento urbanistico oggi vigente sul territorio del comune di Carife, la particella (omissis) foglio ricade in zona F1 attrezzature comunali Pubbliche e di uso pubblico e la particella (omissis) ricade in zona B2 Riqualificazione del tessuto urbano marginale.

III B; Tale evoluzione, tuttavia, non ha inciso sulla vocazione dell'area, rimanendo comunque, di fatto, edificatoria" omissis. Inferendo tale attitudine l'attrice:

1. dall'inserimento del fondo nel pieno tessuto urbano.

2. dal fatto che "le particelle oggetto di esproprio (fg. (omissis) particella (omissis) - fg. (omissis)) risultano dal NCT derivanti dal frazionamento del 29.06.2006 della originaria particella (omissis) e della originaria particella (omissis).

Dello frazionamento si è reso necessario a seguito di altro esproprio effettuato ai danni dell'attrice Ni. famiglia da parte dello IACP di Avellino (funzionale alla realizzazione d alloggi di edilizia economica e popolare) avente ad oggetto proprio parte della particella (omissis) e parte della particella (omissis). A seguito di giudizio instaurato ai danni dello IACP (Causa civile RG n. 2284/96) il Tribunale di Avellino ha condannato l'istituto convenuto a pagare alla sig.ra Ni. consiglia, attrice, la somma di L. 60.736.530 a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, danno quantificato in relazione alla natura edificatoria dell'area occupata (parte della particella (omissis) parte della particella (omissis)), così come relazionato dallo stesso CTU Arch. Gi. nella Relazione di consulenza tecnica depositata nella causa in questione, in breve il CTU: "Le suddette particelle sono comprese nella Zona C del Piano di Zona del comune d Carife destinata ad abitazioni, servizi, negozi ed uffici".

In estrema sintesi, dunque, l'attrice imputa al consulente di non aver correttamente rilevato la destinazione urbanistica, di non aver tenuto conto dell'inclusione nel centro urbano e di non aver considerato come, in precedente espropriazione del medesimo fondo, l'area attigua sia stata considerata edificabile, così come tali furono qualificate, nel corso di altri giudizi, particelle del pari vicine (cfr. pag. 11 - 14 prima conclusionale)

Analoghe critiche riserva nella seconda conclusionale a seguito di relazione di consulenza sostanzialmente confermativa dell'ing. Ma. In particolare insiste col sostenere la necessità di tener conto della situazione fattuale, ravvisando, infine, l'opportunità della sostituzione del consulente.

Tali conclusioni non possono condividersi: quel che rileva è la condizione legale del terreno (destinato in via principale ed attuale dallo strumento urbanistico all'edificazione) e non la situazione di fatto, che sulla prima non può incidere sino al punto di eliderla (Cass. 5.6.99 n. 5531; id. 29.8.98 n. 8648), salvo che non determini l'impossibilità pratica di edificazione, ad es. per la caratteristiche morfologiche del terreno, per l'insufficiente dimensione dell'area, per l'esaurimento dell'indice di edificabilità determinato dalle costruzioni già realizzate ed altre situazioni simili (Cass. 28.5.04 n. 10265), tanto che correntemente si parla di autosufficienza dell'edificabilità legale, rispetto alla quale quella di fatto può assumere rilievo solo come elemento integrativo di valutazione ai fini della determinazione del valore del bene legalmente edificabile (Cass. 14.6.07 n. 13917; id. 21.5.03 n. 7950; id. 1.4.03 n. 4921; id. 20.9.01 n. 11866; id., ss. uu., 23.4.01 n. 172).

E oramai radicato in giurisprudenza il principio in base al quale "in tema di espropriazione per pubblica utilità il sistema posto dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un "tertium genus", tra "aree edificabili" e "aree agricole" cui ha equiparato quelle "non classificabili come edificabili", associandola a una verifica oggettiva non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. Tale sistema, pertanto, non consente più di far riferimento a una pretesa edificabilità di fatto ovvero all'attività di fatto espletata dall'espropriante, divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge; e tanto meno a provvedimenti o qualificazioni attribuite al fondo da provvedimenti amministrativi diversi da detti strumenti" sicché va cassata la decisione che, in contrasto con le previsioni formali, adotti quale criterio proprio l'edificabilità di fatto (Cassazione civile, sez. I, 28/07/2010, n. 17679). In altri termini "omissis un'area deve essere classificata come edificabile non già in base alle sue caratteristiche morfologiche o alla sua posizione, vale a dire con riferimento a caratteri riconducibili alla c.d. edificabilità di fatto - esclusa a seguito dell'introduzione dell'art. 5 bis L. n. 359 del 1992 - bensì unicamente se tale risulti al momento dell'emissione del decreto di esproprio, in base agli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione di carattere generale del territorio, dovendosi ritenere prevalente e autosufficiente ai sensi del richiamato art. 5 bis il criterio della edificabilità legale)) (Cassazione civile, sez. I, 07/05/2010, n. 11116).

In sintesi, "la edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza, cioè, di strumenti urbanistici), ovvero in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennità" (Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n. 2207).

Devono, pertanto, condividersi le deduzioni del consulente, il quale, pur dopo il secondo approfondimento, ha confermato l'impossibilità di poter enucleare un valore edificabile o di fatto.

L'ing. Ma. ha infatti rilevato che le zone di terreno in questione risultano ubicate nel comune di Carife (AV) in località "Addolorata", riportate nel n. C.T. del comune di Carife (AV) al:

foglio (omissis) di superficie 364 mq.

foglio (omissis) - di superficie 402 mq.

Dette particelle risultano dal N.C.T. derivanti dal frazionamento del 29.06.2006 n. 66593.1/2006 in atti dal 29.06.2006 della - p.lla (omissis) - di superficie 540 mq. e della - p.lla (omissis) - di superficie 880 mq. come si deduce da:

Visure catastali relative ai terreni (Cfr. allegato n. 2);

Certificati di destinazione urbanistica del 12.11.2007 (Cfr. allegato n. 3);

Decreto di occupazione d'urgenza delle aree interessate ai lavori di recupero necropoli in parco archeologico "itinerario culturale Valle Ofanto" con relativo avviso di deposito atti di esproprio (Cfr. allegato n. 4);

Piano particellare d'esproprio descrittivo (Cfr. allegato n. 6);

Piano particolare d'esproprio grafico (Cfr. allegato n. 7);

Piano particellare descrittivo definitivo di esproprio (Cfr. allegato n. 10).

In particolare, dall'esame dei certificati di cui sopra si evince che allo stato attuale il comune di Carife (AV) ha espropriato la parte attrice delle particelle (omissis) costituenti una porzione delle iniziali particelle (omissis), rispettivamente, con successivo frazionamento di queste ultime.

Le restanti parti di terreno costituenti le originarie particelle (omissis) costituiscono attualmente le particelle (omissis).

Il comune di Carife (AV), in data 12.11.2007, ha rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica (Cfr. allegalo n. 3) relativo ai terreni in oggetto dove si certifica che secondo il vigente Piano Regolatore Generale, ricadono in Zona F1 - Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico.

Da tale rilevazione, confermata pure nel secondo elaborato del settembre 2010, in base allo strumento urbanistico vigente alla data di immissione in possesso (27/04/2004), duraturamente vigente anche alla data del primo elaborato di ctu (12/11/2007), nella zona omogenea F1, non è possibile effettuare l'edificazione in base a quanto dispone l'art. 2 del decreto ministeriale 2/4/1968 n. 1444. E ciò per due ordini di motivi: (1) perché in base all'art. 23 del vigente piano regolatore, in conformità con la previsione di carattere generale, nell'area F1 sono possibili solo interventi per attrezzature e servizi pubblici di interesse locale omissis e la loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse pubblico, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e/o parco pubblico e dei parcheggi; (2) perché, comunque, proprio in quanto riservata ad edilizia pubblica gli strumenti urbanistici non attribuiscono alle aree F1 quei parametri, quali la superficie minima del lotto, l'altezza massima del fabbricato, il volume massimo del medesimo, il numero dei piani, tipicamente previsti nelle zone dove è possibile una pur minima edificazione da parte dei privati.

Sulla scorta di queste condivisibili osservazioni, non solo deve prestarsi adesione alle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ma nemmeno possono riprendersi quelle conclusioni contenute in altri elaborati tecnici svolti in diversi giudizi. Invero - come opportunamente rilevato dal c.t.u. - in un caso si tratta d'immobili limitrofi ma formalmente inclusi in zona C e, quindi, con ben altra valutazione e rilievo; in un altro caso si tratta di consulenza in cui è stata la stessa autorità giudiziaria ad imporre al consulente di determinare il valore a termini dell'art. 5bis della legge 359/1992.

Né possono trarsi positive indicazioni da alcune certificazioni in atti (nonché dall'allegazione attorea), dalle quali sembrerebbe ricavarsi che all'epoca dell'immissione in possesso trovava operatività il precedente piano di fabbricazione, con conseguente delle aree in zona P.d.z. ex lege 1431 e 167. Sarà sufficiente notare come da tale deduzione nemmeno parte attrice abbia saputo far derivare conseguenze significative (avendo sempre insistito sull'attitudine in fatto della zona) per inferirne l'inettitudine di questa deduzione a conseguire una migliore rivalutazione della questione della classificazione dell'area.

A tal uopo, invero, sebbene l'ordinanza della Corte 23/04/2010 premesso la necessità di verificare la classificazione dell'area al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, indicando in che modo il preesistente vincolo conformativo abbia interferito sulla proprietà privata, al punto da caratterizzare il suolo come agricolo o edificabile (Cassazione civile, sez. un., 25 novembre 2008, n. 28051, Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2007, n. 24930, Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2006, n. 26160), contestualmente aveva specificamente invitato parte attrice a spiegare il motivo per cui una zona destinata a P.d.Z. sia da considerare edificabile (v. pag. 10 conclusionale).

Se, infatti, a seguito del supplemento d'indagine il consulente avesse rilevato una diversa classificazione dell'area, non necessariamente da tale diversa rilevazione sarebbe dovuto scaturire l'attitudine edificatoria.

Tuttavia, successivamente alla comunicazione di tale ordinanza, nelle conclusioni e nella seconda conclusionale, la stessa parte attrice, pur edotta dei nuovi risultati d'indagine che confermavano la precedente inclusione in zona di piano regolatore F1, insiste sull'attitudine edificatoria non già in conseguenza della classificazione formale (o della diversa rilevanza del precedente piano di fabbricazione) ma esclusivamente a prescindere dalla certificazione urbanistica al momento del vincolo (v. foglio di conclusioni allegato al verbale di udienza 29/10/2010).

Il che, come già ampiamente dedotto, non è conforme a legge, potendosi tener conto della destinazione fattuale in limitati casi, diversi da quello in esame.

La determinazione del dovuto.

Il termine finale di occupazione temporanea, inizialmente fissato in anni cinque dalla data di immissione in possesso, in virtù del Decreto di occupazione temporanea d'urgenza delle aree interessate ai lavori di recupero necropoli in parco archeologico "itinerario culturale Valle Ofanto" con relativo avviso di deposito atti di esproprio (Cfr. allegato n. 4) è fissato al 31.03.2009.

Non risulta che sia stato emesso il decreto d'esproprio e la parte allega non essere mai stata corrisposta l'indennità d'occupazione.

Correttamente il c.t.u. assume che per l'espropriazione di un terreno agricolo, la relativa indennità definitiva di esproprio è determinata in base al criterio del valore agricolo medio (VAM) del suolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi (VM) legittimamente realizzati, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. Altresì, l'indennità di esproprio va aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta, relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile: imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, INVIM, IVA, etc.

Naturalmente la somma dei tributi versati va adeguatamente documentata dall'espropriato, ed opportunamente aggiornata all'attualità attraverso la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

In mancanza dei detti elementi, il consulente, adottando una formula matematica condivisibile e non oggetto di specifica confutazione nella sua elaborazione tecnica, giunge alla conclusione che essendo il valore agricolo medio dell'espropriazione virtualmente spettante pari a 919,20, l'indennità di occupazione, calcolata fino al mese di gennaio 2008 = 46 mesi - è determinabile in Euro 293,63 - (Euro duecentonovantatre/63).

Aggiornando tali dati, non risultando emesso il decreto d'espropriazione ed essendo apparentemente ancora in atto l'occupazione, scadente il 1/04/2009 il termine d'occupazione legittima, in mancanza d'altra proroga, può, dunque, considerarsi l'intero periodo in cui l'amministrazione ha detenuto l'area dell'attrice.

Pertanto, avendo l'originario decreto d'occupazione fissato in 5 anni il termine d'occupazione legittima, possono considerarsi 60 (anziché 46) mesi utilizzabili per il calcolo della medesima.

In ragione di tale conclusione i valori determinati dal consulente devono necessariamente subire una rettifica nei seguenti termini

Parametro Unità di misura/aggiornato Particella/aggiornato Particella/aggiornato

I e Euro 436,80 482,40

t. mesi 46/60 46/60

I o Euro 139,53/182,00 154,10/201,00

In totale, pertanto, l'indennità di occupazione spettante è pari a 182,00 + 201,00 = Euro 383,00.

Né su tali criteri determinativi può avere incidenza quanto stabilito dalla commissione provinciale espropri della provincia di Avellino in data 6/10/2009 nella parte in cui ha valutato, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359/1865 il valore del terreno in Euro 10 mq. giacché, è noto, "nel giudizio introdotto dall'espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del quantum dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima da parte della commissione provinciale; ne consegue che la stima ad opera di tale commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo - per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione - né incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria, e che lo stesso giudice può liquidare l'indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione" (Cassazione civile, sez. I, 27/01/2005, n. 1701).

D'altra parte, trattandosi quivi di giudizio tecnico ragguagliato ad un valore certo - quello risultante dai v.a.m. - non può tenersi conto di valori diversi da quelli legali.

Della determinazione e dei relativi interessi va ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cass. 19.11.2002 n. 16258; id. ss. uu., 2.3.99 n. 109; id. 15.2.92 n. 1893, riguardo all'indennità di occupazione; id. 16.5.92 n. 5842 e id. 30.10.90 n. 10510, riguardo agli interessi).

Interessi che sono dovuti dalla fine di ciascuna annualità di occupazione e sino al momento del deposito sulla somma dovuta (Cass. 19.7.2002 n. 10535; id. 10.7.98 n. 6722).

Le spese conseguono alla soccombenza e si liquidano come da dispositivo, d'ufficio in conformità della nota specifica relativamente a diritti ed onorari. Quanto alle spese, non riportate in nota specifica, occorre determinarle d'ufficio e, come le competenze, con attribuzione, avendo il difensore attestato di averle anticipate.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunziando sulla domanda proposta da Ni.Co. contro il Comune di Carife, così provvede:

1) in accoglimento della domanda condanna il comune di Carife a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di Ni.Co., a titolo di indennità di occupazione legittima, Euro 383,00, oltre gli interessi su ogni annualità dalla relativa maturazione (dopo il primo anno di occupazione legittima) sino alla data del deposito;

2) condanna il Comune di Carife a pagare al procuratore dichiaratosi anticipatario di Ni.Co. le spese del giudizio, in Euro 98,00 per esborsi, Euro 352,00 per diritti, Euro 2.183.00 per onorari, per totali Euro 2.633,00 oltre maggiorazione del 12,50% su diritti e onorari, i.v.a. e c.p.a. come da tariffa e per legge e al rimborso delle spese anticipate per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dalla corte se ritualmente documentate.

Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2011.



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