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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Sezione III penale, 27 gennaio 2011, n. 214



DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera eseguita - Sussistenza. La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla demolizione dell'opera abusiva, sancito dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza del 20.11.1996, Lu., secondo cui "Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile", e "L'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma", costituisce ormai jus receptum, essendo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, l'indirizzo secondo cui l'ordine di demolizione ex art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce "atto dovuto" e segue ope legis le statuizioni di condanna relative al reato di costruzione in assenza di concessione edilizia. Pres. LA BARBERA - Appellanti La.Gi., Vi.Ca. (avv. Gi.Ri. - C.Di.). CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Sezione III penale, 27 gennaio 2011, n. 214


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE D'APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE PENALE



La Corte di Appello del distretto di Palermo, Terza Sezione Penale Composta dai Signori:

1. Dott. La Barbera Gaetano                   - Presidente -
2. Dott. Lombardo Carmelo                     - Consigliere -
3. Dott. Messana Filippo                        - Consigliere -

il 19/01/2011 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. R. Camma e con l'assistenza del Cancelliere L. Duranti

Ha emesso e pubblicato la seguente:


SENTENZA


Nel procedimento penale contro:

La. Gi. nato (..AD...), residente in Ravanusa C.so (....);
Libero - contumace - appellante

Assistito e difeso dall'Avv. Gi. Ri. - C. Di. del foro di Agrigento presente
Vi.Ca. nata (. ..), residente in Ravanusa C.so (. ...);

Libera - contumace - appellante
Assistito e difeso dall'Avv. Gi. Ri. - C. Di. del foro di Agrigento presente

Avverso la sentenza emessa da Tribunale (MON) di Licata in data 18/03/2009 con la quale condanna alla pena di mese uno di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda ciascuno. Spese processuali in solido. Dissequestro e restituzione all'avente diritto dell'opera in sequestro, al passaggio in giudicato della sentenza. Pena sospesa nei confronti di entrambi gli imputati subordinata alla demolizione dell'opera entro novanta giorni dal dissequestro a cura e spese di ciascun condannato. Demolizione dell'opera abusiva, ove non altrimenti eseguita. Giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Abusivismo edilizio.

Imputati:
La. Gi.
del reato A) artt. 110 CP, 44 lett. b D.P.R. 380/01; B) artt. 110 c.p., 64, 71 D.P.R. 380/01; C) artt. 110 c.p., 65, 72 D.P.R. 380/01; D) artt. 1110 c.p., 93, 95 D.P.R. 380/01; E) artt. 110 c.p., 94, 95 D.P.R. 380/01.
Vi. Ca.
del reato A) artt. 110 c.p., 44 lett. b D.P.R. 380/01; B) artt. 110 c.p., 64, 71 D.P.R. 380/01; C) artt. 110 c.p., 65, 72 D.P.R. 380/01; D) artt. 1110 c.p., 93, 95 D.P.R. 380/01; E) artt. 110 c.p., 94, 95 D.P.R. 380/01.
Udita la relazione fatta dal Dott. Lombardo
Nonché la lettura degli atti del processo. Avvertiti gli imputati della facoltà di chiedere la parola.
Intesi il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:
- P.G.: Conferma della sentenza appellata
- Difensore: Insiste nei motivi d'appello


IN FATTO E IN DIRITTO


La.Gi. e Vi.Ca. vennero tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento - Sezione Distaccata di Licata, per rispondere dei seguenti reati:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 44. lett. b) D.P.R. 6.6.2001 n. 380, perché, in concorso tra loro, quali proprietari e committenti dei lavori, in un fabbricato composto da piano terra e primo piano sito in Ravanusa, Corso (...), in assenza del permesso di costruire, realizzavano la sopraelevazione del secondo piano con struttura portante in pilastri e travi in c.a., tompagnatura in forati laterizi e coperture in latero cemento. In Ravanusa in epoca antecedente e prossima al (...).
b) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 64 e 71 D.P.R. 6.6.2001 n. 380, perché in concorso tra loro eseguivano le opere di cui al capo che precede, in struttura metallica senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico qualificato. In Ravanusa in epoca antecedente e prossima al (...).
c) del reato p. e p.. dagli artt. 1 10 c.p., 65 e 72 D.P.R 6.6.2001, n. 380, perché in concorso tra loro realizzavano le opere di cui al capo a), omettendo di denunciarle prima del loro inizio al competente Ufficio del Genio Civile. In Ravanusa. in epoca antecedente e prossima al (...).
d) del reato di cui agli artt. 110, 93 e 95 D.P.R. 6.6.2001, n. 380, perché, in concorso tra loro, realizzavano le opere di cui al capo a) in zona sismica, omettendo di darne avviso alle competenti Autorità. In Ravanusa in epoca antecedente e prossima al (...).
e) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 94 e 95 D.P.R. 6.6.2001 n. 380, perché in concorso tra loro realizzavano le opere edilizie di cui al capo a) in zona sismica, in assenza della prescritta autorizzazione del competente Ufficio dei Genio Civile. In Ravanusa in epoca antecedente e prossima al (...).

Con sentenza in data 18.3.2009 vennero ritenuti responsabili degli anzidetti reati, riuniti per continuazione, e condannati alla pena di un mesi di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione dell'immobile abusivamente realizzato entro novanta giorni dal dissequestro di esso. Avverso l'anzidetta sentenza entrambi gli imputati hanno proposto appello, deducendo i motivi di cui si dirà infra.

All'odierno dibattimento, udita la relazione della causa, il Procuratore Generale ed il difensore, all'esito della discussione, hanno adottato le conclusioni in epigrafe riportate.

Tanto premesso, osserva la Corte che gli appellanti con il primo motivo del proposto gravame, assumono che, alla stregua degli elementi probatori acquisiti nel giudizio, non sarebbe stato dato rilevare né la tipologia, né l'epoca in cui erano stati ultimati i lavori, dal momento che dalle confuse affermazioni dei vigili urbani che avevano effettuato gli accertamenti non sarebbe stato possibile rilevare se si trattasse di un vero e proprio fabbricato abusivo, ovvero di semplici lavori di manutenzione. L'accertamento della data esatta di ultimazione dei lavori, poi, sarebbe stato rilevante, sia ai fini dell'estinzione del reato per prescrizione, che dell'applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241/2006, applicabile ai reati commessi fino a tutto il (...). Le censure sono palesemente prive di fondamento. Invero, come è stato esattamente rilevato dal primo Giudice, nel momento in cui venne effettuato il sopralluogo sull'immobile in parola, era in corso di realizzazione la sopraelevazione di un manufatto in precedenza costruito, attraverso la edificazione di due ulteriori piani e di una terrazza semicoperta.

Ciò si evinceva chiaramente dai rilievi fotografici in atti e dalle relazioni del geom. Ca., in servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di Campobello di Licata, acquisite all'udienza del 18 giugno 2008 sull'accordo delle parti, da cui appariva evidente come gli imputati stessero realizzando le nuove opere de quibus, che si trovavano ancora allo stato grezzo.

D'altra parte, gli imputati non avevano titolo per l'esecuzione di tali opere, dal momento che essi si erano limitati a comunicare, poco tempo prima, al Comune l'inizio di taluni lavori di manutenzione del tetto, procedendo, invece, a ben più significativi interventi. Ed i lavori in contestazione, come risultava dalle concordi deposizioni dei testi Fu. e Ga., erano iniziati nel dicembre del 2006 circa, ed erano ancora in corso al momento del sopralluogo della polizia giudiziaria. A fronte di tali inequivoche risultanze gli appellanti si sono limitati a mere labiali asserzioni, del tutto inidonee a contrastarle efficacemente. Con il secondo motivo gli appellanti deducono erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene sussistente la loro penale responsabilità in ordine alla violazione delle norme dettate in materia di costruzioni in località connotate da rischio sismico. La censura è fondata.

Infatti, l'esistenza del vincolo sismico nella zona in cui è stata effettuata l'abusiva sopraelevazione, è stata espressamente esclusa dal teste geometra Ca.Ba., il quale, nella sua qualità di tecnico del locale U.T.C., ha riferito che la zona in questione ricade all'interno del centro storico, con esclusione di ogni vincolo sismico.

Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata sul punto, gli imputati debbono essere assolti perché il fatto non sussiste dai reati loro contestati ai capi d) ed e), che riguardano, appunto, il mancato adempimento delle formalità burocratiche necessarie laddove i lavori edilizi ricadano in zone qualificate come sismiche.

Ritiene, pertanto, la Corte, di dovere diminuire la sanzione, calcolata globalmente dal primo Giudice ex art. 81 c.p., per aggiungerla a quella stabilita per il più grave reato di cui al capo a), per le anzidette imputazioni, nonché per i residui capi b) e c), in giorni dieci di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda; in ragione di giorni cinque ed Euro 2.500,00, e, pertanto, di ricalcolare la complessiva pena da irrogare agli imputati in giorni venticinque di arresto ed Euro 12.500,00 di ammenda ciascuno. Gli imputati, infine, si dolgono che il primo Giudice abbia concesso loro il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla demolizione dell'immobile abusivamente realizzato, e della eccessività della pena loro inflitta, della quale chiedono una più mite rideterminazione.

Le censure sono prive di fondamento.

La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla demolizione dell'opera abusiva, sancito dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza del 20.11.1996, Lu., secondo cui "Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile", e "L'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma", costituisce ormai, si può dire, jus receptum, essendo assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, l'indirizzo secondo cui l'ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47/1985 costituisce "atto dovuto" e segue ope legis le statuizioni di condanna relative al reato di costruzione in assenza di concessione edilizia.

Quanto alla pretesa eccessività della pena, si rileva che agli appellanti sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, e che la pena loro inflitta è stata determinata in misura equa e comunque adeguata ex art. 133 c.p. alla fattispecie concreta, avuto riguardo al fatto che a carico degli stessi sono state accertate tre contravvenzioni e che l'opera abusivamente realizzata consta, come si detto, di ben due sopraelevazioni, sicché la pena anzidetta, a parte la riduzione operata in dipendenza dell'assoluzione da due reati, non appare suscettibile di significative riduzioni.

La sentenza impugnata, quindi, va riformata nei termini anzidetti e confermata quanto al resto.


P.Q.M.


Letto l'art. 605 c.p.p.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione Distaccata di Licata in data 18.3.2009, appellata da La.Gi. e da Vi.Ca., assolve gli anzidetti imputati dai reati agli stessi ascritti ai capi d) ed e) dell'epigrafe perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, riduce la pena loro inflitta dal primo Giudice a giorni venticinque di arresto ed Euro 12.500,00 di ammenda. Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Così deciso in Palermo il 19 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2011.



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