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CORTE
DI APPELLO DI PALERMO, Sezione III penale, 27 gennaio 2011, n. 214
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Possibilità di subordinare la
sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera eseguita -
Sussistenza. La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena, alla demolizione dell'opera abusiva, sancito dalle Sezioni Unite
della S.C. con la sentenza del 20.11.1996, Lu., secondo cui "Il giudice, nel
concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di
esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità,
legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle
conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta
in sede di condanna del responsabile", e "L'ordine di demolizione ha natura di
provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento
della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato
dalla norma", costituisce ormai jus receptum, essendo assolutamente
prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, l'indirizzo secondo
cui l'ordine di demolizione ex art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce
"atto dovuto" e segue ope legis le statuizioni di condanna relative al
reato di costruzione in assenza di concessione edilizia. Pres. LA BARBERA -
Appellanti La.Gi., Vi.Ca. (avv. Gi.Ri. - C.Di.). CORTE DI APPELLO DI PALERMO,
Sezione III penale, 27 gennaio 2011, n. 214
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE PENALE
La Corte di Appello del distretto di Palermo, Terza Sezione Penale Composta dai
Signori:
1. Dott. La Barbera Gaetano
- Presidente -
2. Dott. Lombardo Carmelo
- Consigliere -
3. Dott. Messana Filippo
- Consigliere -
il 19/01/2011 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. R. Camma e con
l'assistenza del Cancelliere L. Duranti
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
La. Gi. nato (..AD...), residente in Ravanusa C.so (....);
Libero - contumace - appellante
Assistito e difeso dall'Avv. Gi. Ri. - C. Di. del foro di Agrigento presente
Vi.Ca. nata (. ..), residente in Ravanusa C.so (. ...);
Libera - contumace - appellante
Assistito e difeso dall'Avv. Gi. Ri. - C. Di. del foro di Agrigento presente
Avverso la sentenza emessa da Tribunale (MON) di Licata in data 18/03/2009 con
la quale condanna alla pena di mese uno di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda
ciascuno. Spese processuali in solido. Dissequestro e restituzione all'avente
diritto dell'opera in sequestro, al passaggio in giudicato della sentenza. Pena
sospesa nei confronti di entrambi gli imputati subordinata alla demolizione
dell'opera entro novanta giorni dal dissequestro a cura e spese di ciascun
condannato. Demolizione dell'opera abusiva, ove non altrimenti eseguita. Giorni
quarantacinque il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Abusivismo edilizio.
Imputati:
La. Gi.
del reato A) artt. 110 CP, 44 lett. b D.P.R. 380/01; B) artt. 110 c.p., 64, 71
D.P.R. 380/01; C) artt. 110 c.p., 65, 72 D.P.R. 380/01; D) artt. 1110 c.p., 93,
95 D.P.R. 380/01; E) artt. 110 c.p., 94, 95 D.P.R. 380/01.
Vi. Ca.
del reato A) artt. 110 c.p., 44 lett. b D.P.R. 380/01; B) artt. 110 c.p., 64, 71
D.P.R. 380/01; C) artt. 110 c.p., 65, 72 D.P.R. 380/01; D) artt. 1110 c.p., 93,
95 D.P.R. 380/01; E) artt. 110 c.p., 94, 95 D.P.R. 380/01.
Udita la relazione fatta dal Dott. Lombardo
Nonché la lettura degli atti del processo. Avvertiti gli imputati della facoltà
di chiedere la parola.
Intesi il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:
- P.G.: Conferma della sentenza appellata
- Difensore: Insiste nei motivi d'appello
IN FATTO E IN DIRITTO
La.Gi. e Vi.Ca. vennero tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento -
Sezione Distaccata di Licata, per rispondere dei seguenti reati:
a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 44. lett. b) D.P.R. 6.6.2001 n. 380,
perché, in concorso tra loro, quali proprietari e committenti dei lavori, in un
fabbricato composto da piano terra e primo piano sito in Ravanusa, Corso (...),
in assenza del permesso di costruire, realizzavano la sopraelevazione del
secondo piano con struttura portante in pilastri e travi in c.a., tompagnatura
in forati laterizi e coperture in latero cemento. In Ravanusa in epoca
antecedente e prossima al (...).
b) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 64 e 71 D.P.R. 6.6.2001 n. 380, perché
in concorso tra loro eseguivano le opere di cui al capo che precede, in
struttura metallica senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico
qualificato. In Ravanusa in epoca antecedente e prossima al (...).
c) del reato p. e p.. dagli artt. 1 10 c.p., 65 e 72 D.P.R 6.6.2001, n. 380,
perché in concorso tra loro realizzavano le opere di cui al capo a), omettendo
di denunciarle prima del loro inizio al competente Ufficio del Genio Civile. In
Ravanusa. in epoca antecedente e prossima al (...).
d) del reato di cui agli artt. 110, 93 e 95 D.P.R. 6.6.2001, n. 380, perché, in
concorso tra loro, realizzavano le opere di cui al capo a) in zona sismica,
omettendo di darne avviso alle competenti Autorità. In Ravanusa in epoca
antecedente e prossima al (...).
e) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 94 e 95 D.P.R. 6.6.2001 n. 380,
perché in concorso tra loro realizzavano le opere edilizie di cui al capo a) in
zona sismica, in assenza della prescritta autorizzazione del competente Ufficio
dei Genio Civile. In Ravanusa in epoca antecedente e prossima al (...).
Con sentenza in data 18.3.2009 vennero ritenuti responsabili degli anzidetti
reati, riuniti per continuazione, e condannati alla pena di un mesi di arresto
ed Euro 15.000,00 di ammenda ciascuno, con il beneficio della sospensione
condizionale subordinato alla demolizione dell'immobile abusivamente realizzato
entro novanta giorni dal dissequestro di esso. Avverso l'anzidetta sentenza
entrambi gli imputati hanno proposto appello, deducendo i motivi di cui si dirà
infra.
All'odierno dibattimento, udita la relazione della causa, il Procuratore
Generale ed il difensore, all'esito della discussione, hanno adottato le
conclusioni in epigrafe riportate.
Tanto premesso, osserva la Corte che gli appellanti con il primo motivo del
proposto gravame, assumono che, alla stregua degli elementi probatori acquisiti
nel giudizio, non sarebbe stato dato rilevare né la tipologia, né l'epoca in cui
erano stati ultimati i lavori, dal momento che dalle confuse affermazioni dei
vigili urbani che avevano effettuato gli accertamenti non sarebbe stato
possibile rilevare se si trattasse di un vero e proprio fabbricato abusivo,
ovvero di semplici lavori di manutenzione. L'accertamento della data esatta di
ultimazione dei lavori, poi, sarebbe stato rilevante, sia ai fini
dell'estinzione del reato per prescrizione, che dell'applicazione dell'indulto
di cui alla legge n. 241/2006, applicabile ai reati commessi fino a tutto il
(...). Le censure sono palesemente prive di fondamento. Invero, come è stato
esattamente rilevato dal primo Giudice, nel momento in cui venne effettuato il
sopralluogo sull'immobile in parola, era in corso di realizzazione la
sopraelevazione di un manufatto in precedenza costruito, attraverso la
edificazione di due ulteriori piani e di una terrazza semicoperta.
Ciò si evinceva chiaramente dai rilievi fotografici in atti e dalle relazioni
del geom. Ca., in servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di Campobello di
Licata, acquisite all'udienza del 18 giugno 2008 sull'accordo delle parti, da
cui appariva evidente come gli imputati stessero realizzando le nuove opere de
quibus, che si trovavano ancora allo stato grezzo.
D'altra parte, gli imputati non avevano titolo per l'esecuzione di tali opere,
dal momento che essi si erano limitati a comunicare, poco tempo prima, al Comune
l'inizio di taluni lavori di manutenzione del tetto, procedendo, invece, a ben
più significativi interventi. Ed i lavori in contestazione, come risultava dalle
concordi deposizioni dei testi Fu. e Ga., erano iniziati nel dicembre del 2006
circa, ed erano ancora in corso al momento del sopralluogo della polizia
giudiziaria. A fronte di tali inequivoche risultanze gli appellanti si sono
limitati a mere labiali asserzioni, del tutto inidonee a contrastarle
efficacemente. Con il secondo motivo gli appellanti deducono erroneità della
sentenza nella parte in cui ritiene sussistente la loro penale responsabilità in
ordine alla violazione delle norme dettate in materia di costruzioni in località
connotate da rischio sismico. La censura è fondata.
Infatti, l'esistenza del vincolo sismico nella zona in cui è stata effettuata
l'abusiva sopraelevazione, è stata espressamente esclusa dal teste geometra
Ca.Ba., il quale, nella sua qualità di tecnico del locale U.T.C., ha riferito
che la zona in questione ricade all'interno del centro storico, con esclusione
di ogni vincolo sismico.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata sul punto, gli imputati
debbono essere assolti perché il fatto non sussiste dai reati loro contestati ai
capi d) ed e), che riguardano, appunto, il mancato adempimento delle formalità
burocratiche necessarie laddove i lavori edilizi ricadano in zone qualificate
come sismiche.
Ritiene, pertanto, la Corte, di dovere diminuire la sanzione, calcolata
globalmente dal primo Giudice ex art. 81 c.p., per aggiungerla a quella
stabilita per il più grave reato di cui al capo a), per le anzidette
imputazioni, nonché per i residui capi b) e c), in giorni dieci di arresto ed
Euro 5.000,00 di ammenda; in ragione di giorni cinque ed Euro 2.500,00, e,
pertanto, di ricalcolare la complessiva pena da irrogare agli imputati in giorni
venticinque di arresto ed Euro 12.500,00 di ammenda ciascuno. Gli imputati,
infine, si dolgono che il primo Giudice abbia concesso loro il beneficio della
sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla demolizione
dell'immobile abusivamente realizzato, e della eccessività della pena loro
inflitta, della quale chiedono una più mite rideterminazione.
Le censure sono prive di fondamento.
La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla
demolizione dell'opera abusiva, sancito dalle Sezioni Unite della S.C. con la
sentenza del 20.11.1996, Lu., secondo cui "Il giudice, nel concedere la
sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di
lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può
subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato
mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del
responsabile", e "L'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio
alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente
offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma",
costituisce ormai, si può dire, jus receptum, essendo assolutamente
prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, l'indirizzo secondo
cui l'ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47/1985 costituisce "atto dovuto"
e segue ope legis le statuizioni di condanna relative al reato di
costruzione in assenza di concessione edilizia.
Quanto alla pretesa eccessività della pena, si rileva che agli appellanti sono
state concesse le circostanze attenuanti generiche, e che la pena loro inflitta
è stata determinata in misura equa e comunque adeguata ex art. 133 c.p. alla
fattispecie concreta, avuto riguardo al fatto che a carico degli stessi sono
state accertate tre contravvenzioni e che l'opera abusivamente realizzata
consta, come si detto, di ben due sopraelevazioni, sicché la pena anzidetta, a
parte la riduzione operata in dipendenza dell'assoluzione da due reati, non
appare suscettibile di significative riduzioni.
La sentenza impugnata, quindi, va riformata nei termini anzidetti e confermata
quanto al resto.
P.Q.M.
Letto l'art. 605 c.p.p.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione
Distaccata di Licata in data 18.3.2009, appellata da La.Gi. e da Vi.Ca., assolve
gli anzidetti imputati dai reati agli stessi ascritti ai capi d) ed e)
dell'epigrafe perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, riduce la pena
loro inflitta dal primo Giudice a giorni venticinque di arresto ed Euro
12.500,00 di ammenda. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Palermo il 19 gennaio 2011.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2011.
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