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TRIBUNALE DI BARI, Sez. II CIVILE, 6/04/2011 (ud. 31/03/2011)
DIRITTO SANITARIO - Danno derivante da trattamento chirurgico -
Responsabilità contrattuale - Termine di prescrizione - Art.2946 c.c. -
Applicabilità. Ove un soggetto deduca di aver subito un danno in ragione di
una prestazione medico - chirurgica, a prescindere dal fatto che convenga in
giudizio il singolo professionista o la struttura all'interno della quale ha
subito il trattamento, si è in presenza di una ipotesi di responsabilità
contrattuale. Ne consegue che, per la relativa azione di risarcimento, trova
applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non
quello di cui all'art. 2947 c.c. Fattispecie in tema di richiesta di
risarcimento dei danni biologico e morale riportate da un paziente per effetto
di complicanze seguite ad intervento chirurgico, avanzata nei confronti della
Casa di Cura presso la quale è stato praticato l'intervento e della Un. S.p.A.
assicuratrice della prima per la responsabilità civile. Giud. Mon. Angarano -
Li. Mi. (avv.ti A.M. e O.Va.) - c. Casa di Cura S.p.A. e Un. S.p.A.
TRIBUNALE DI BARI, Sez. II CIVILE, 6/04/2011 (ud. 31/03/2011)
DIRITTO SANITARIO - Danno derivante da trattamento chirurgico -
Responsabilità della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'intervento -
Responsabilità per comportamento degli ausiliari - Sussistenza. Ove un
soggetto deduca di aver subito un danno in ragione di una prestazione medico -
chirurgica, a prescindere dal fatto che convenga in giudizio il singolo
professionista o la struttura all'interno della quale ha subito il trattamento,
si è in presenza di una ipotesi di responsabilità contrattuale. L'ente convenuto
risponde anche del comportamento dei suoi ausiliari ex art. 1228 c.c., a
prescindere dal fatto che siano inquadrati come lavoratori dipendenti o meno,
purché siano inseriti nell'organizzazione dell'azienda ospedaliera. Fattispecie
in tema di richiesta di risarcimento dei danni biologico e morale riportate da
un paziente per effetto di complicanze seguite ad intervento chirurgico,
avanzata nei confronti della Casa di Cura presso la quale è stato praticato
l'intervento e della Un. S.p.A. assicuratrice della prima per la responsabilità
civile. Giud. Mon. Angarano - Li. Mi. (avv.ti A.M. e O.Va.) - c. Casa di Cura
S.p.A. e Un. S.p.A.
TRIBUNALE DI BARI, Sez. II CIVILE, 6/04/2011 (ud. 31/03/2011)
DIRITTO SANITARIO - Danno derivante da trattamento chirurgico - Colpa medica - Onere della prova. In caso di preteso risarcimento del danno derivante da colpa medica, mentre il paziente è tenuto alla prova del titolo in ragione del quale era legittimato ad esigere la prestazione sanitaria dal singolo professionista o dalla struttura, dell'evento lesivo, del nesso di causalità tra la condotta e quest'ultimo e del danno conseguente, senza necessità di estendere la prova alla sussistenza della colpa, spetta, al contrario ai soggetti tenuti alla prestazione dimostrare la correttezza, secondo la miglior scienza ed esperienza del trattamento sanitario prestato. (Cass. n. 23918/2006; Cass. n. 11488/2004). Fattispecie in tema di richiesta di risarcimento dei danni biologico e morale riportate da un paziente per effetto di complicanze seguite ad intervento chirurgico, avanzata nei confronti della Casa di Cura presso la quale è stato praticato l'intervento e della Un. S.p.A. assicuratrice della prima per la responsabilità civile. Giud. Mon. Angarano - Li. Mi. (avv.ti A.M. e O.Va.) - c. Casa di Cura S.p.A. e Un. S.p.A. TRIBUNALE DI BARI, Sez. II CIVILE, 6/04/2011 (ud. 31/03/2011)
DIRITTO SANITARIO - Danno derivante da trattamento chirurgico - Assicurazione da responsabilità civile - Indennizzo diretto - Esclusione. Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. (Cass. n. 8885/2010). Fattispecie in tema di richiesta di risarcimento dei danni biologico e morale riportate da un paziente per effetto di complicanze seguite ad intervento chirurgico, avanzata nei confronti della Casa di Cura presso la quale è stato praticato l'intervento e della Un. S.p.A. assicuratrice della prima per la responsabilità civile. Giud. Mon. Angarano - Li. Mi. (avv.ti A.M. e O.Va.) - c. Casa di Cura S.p.A. e Un. S.p.A. TRIBUNALE DI BARI, Sez. II CIVILE, 6/04/2011 (ud. 31/03/2011)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda Sez. Civile, in composizione monocratica in
persona del Giudice Dott. Rosanna ANGARANO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. affari contenziosi 12088/2003
TRA
Li.Mi. rappresentato e difeso dagli Avv. A.M. e O.Va. ed elettivamente
domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. M.Mo.
Attore
E
Casa di Cura (...) S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. A.Co. presso il cui studio in Bari è
elettivamente domiciliata
Un. S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. G.Po. presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliata;
Convenuti
Ma.Al. rappresentato e difeso dagli Avv. V.A. e C.Ra. presso il cui studio in
Bari è elettivamente domiciliato
Terzo chiamato
Svolgimento del processo
Non è controverso in fatto che in data 03 luglio 1999 Li.Mi. veniva ricoverato
presso la Casa (...) in quanto affetto da angina pectoris e che il successivo 05
luglio gli veniva praticato un intervento di PTCA con impianto di stent. Ciò
posto, l'attore - sull'assunto che nel corso del posizionamento dello stent
erano subentrate complicanze dovute ad imprudenza, imperizia e negligenza che
avevano determinato la necessità di un intervento chirurgico cui era seguito un
radicale cambiamento delle sue condizioni di vita - chiedeva che sia la Casa di
Cura (...) che la Un. S.p.A. assicuratrice della prima per la responsabilità
civile, fossero condannati al risarcimento del danno biologico e morale
conseguito alle lesioni riportate. Il giudizio ha, altresì, ad oggetto le
domande di garanzia e di rivalsa spiegate dalla Sa. S.p.A. per la denegata
ipotesi di accoglimento della domanda principale, sia nei confronti della Un.,
in qualità di propria assicuratrice, sia nei confronti del dott. Ma.Al., in
qualità di collaboratore esterno, non dipendente, corresponsabile dell'evento
per aver preso parte alla attività di assistenza all'attore. Deve aggiungersi
che, sebbene in comparsa la Sa. chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in
causa anche di tali fatti La.Ca. e Ca.Ca., non provvedeva alla successiva
integrazione del contraddittorio, sicché questi ultimi non sono parti del
giudizio.
Ciò posto, la domanda principale spiegata dal Li. nei confronti della Sa.Ma.
S.p.A. è infondata.
E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito
che, ove l'istante deduca di aver subito un danno in ragione di una prestazione
medico - chirurgica, a prescindere dal fatto che convenga in giudizio il singolo
professionista o la struttura all'interno della quale ha subito il trattamento,
si è in presenza di una ipotesi di responsabilità contrattuale, essendosi
costituito un rapporto negoziale basato, quanto meno, sul contatto sociale. Ne
consegue che per la relativa azione di risarcimento trova applicazione il
termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quello di cui
all'art. 2947 c.c. Va aggiunto che è ormai pacifico in giurisprudenza che l'ente
convenuto risponde anche del comportamento dei suoi ausiliari ex art. 1228 c.c.,
a prescindere dal fatto che siano inquadrati come lavoratori dipendenti o meno,
purché siano inseriti nell'organizzazione dell'azienda ospedaliera.
Così ricostruita la natura giuridica della responsabilità, occorre individuare
gli oneri probatori ricadenti su ciascuna delle parti. Secondo l'ormai pacifico
indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. Sez. Un. n. 13553/2001, in caso
di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento
del danno deve provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi ad
allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando a
quest'ultimo provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, cioè l'avvenuto
adempimento della prestazione. In particolare, in caso di preteso risarcimento
del danno derivante da colpa medica, mentre il paziente è tenuto alla prova del
titolo in ragione del quale era legittimato ad esigere la prestazione sanitaria
dal singolo professionista o della struttura, dell'evento lesivo del nesso di
causalità tra la condotta e quest'ultimo e del danno conseguente, senza
necessità di estendere la prova alla sussistenza della colpa, spetta, al
contrario ai soggetti tenuti alla prestazione dimostrare la correttezza, secondo
la miglior scienza ed esperienza del trattamento sanitario. (Cass. n.
23918/2006; Cass. n. 11488/2004).
Così chiariti i termini astratti della fattispecie, deve rilevarsi che non è
oggetto di alcuna contestazione il titolo della pretesa alla prestazione
sanitaria azionato dall'attore, essendo pacifico che il Li. si ricoverò presso
la Sa.Ma. per essere sottoposto al trattamento terapeutico censurato, ovvero
angioplastica coronarica transluminare percutanea (PTCA) con impianto di stent.
E' altrettanto pacifico che nel corso dell'intervento si verificarono due
perforazioni coronariche con sindrome ischemica e tamponamento cardiaco che
richiese l'immediata sottoposizione del paziente ad un intervento di
rivascolarizzazione miocardica mediante by-pass aorto-coronarico. Ciononostante
la consulenza tecnica di ufficio redatta dal prof. Sciandone, specialista in
medicina legale, ha consentito di escludere in radice la responsabilità dei
sanitari, e conseguentemente della struttura, prima ancora che sotto il profilo
della colpa, sotto quella della mancanza del nesso di causalità.
Il consulente, in particolare, ha accertato che la scelta terapeutica,
qualificata di particolare complessità, fu corretta in ragione del quadro
clinico del Li. che presentava due stenosi, di cui l'una del 50% e l'altra del
90%; che, tuttavia, la gravita di dette manifestazioni sclerotico/degenerative
aveva inciso negativamente sulla elasticità della parete vasale determinandone
la rottura; che l'evento, tuttavia, era tra quelli ampiamente previsti dalla
casistica degli eventi avversi da ricondursi "nel loro determinismo causale a
condizioni anatomiche ed organiche distrettuali" e non alla esecuzione
dell'intervento in modo non conforme alle regole dell'arte; che ciononostante,
le condizioni cliniche del paziente non erano tali da escludere come opportuno
il ricorso all'intervento eseguito.
Dette conclusioni, rassegnate a seguitò di puntuale esame di tutta la
documentazione clinica relativa all'intervento censurato, non risultano oggetto
di alcuna controdeduzione ad opera dei consulenti di parte attrice. Questa,
infatti, pur chiedendo alla udienza successiva al deposito della ctu termine per
esame, disertava la successiva udienza, al termine della quale, su istanza delle
aldine parti del giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni. Solo nelle memorie conclusive l'attore ha allegato valutazione
scientifiche a confutazione delle conclusioni del ctu. Le medesime, tuttavia,
non provenendo da uno specialista del settore e non essendo corroborate da
alcuna consulenza di parte a confutazione di quella di ufficio, restano prive
del necessario crisma della attendibilità.
Sulla scorta di quanto accertato dal ctu può ritenersi provato che l'evento
lesivo fu conseguenza delle preesistenti condizioni del paziente che incisero in
maniera prevalente sulla rottura dei vasi e non della condotta dei sanitari; che
ciononostante dette condizioni non erano tali da escludere la opportunità del
ricorso all'intervento; che, di conseguenza, la scelta terapeutica, così come la
successiva esecuzione, erano conformi alla miglior scienza ed esperienza del
momento.
Al rigetto della domanda consegue la condanna dell'attore al pagamento delle
spese.
Quanto alla domanda principale spiegata dal Li. nei confronti dell'Un. la
medesima, prima ancora che infondata per l'insussistenza della dedotta
responsabilità dell'obbligato principale, è inammissibile. Nell'assicurazione
della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento
dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione
risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato. Da ciò consegue che, non
sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo,
quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della
responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione
diretta nei confronti dell'assicuratore. (Cass. n. 8885/2010).
Le spese seguono ugualmente la soccombenza.
Al rigetto della domanda principale consegue, altresì, il rigetto delle domande
spiegate dalla Sa.Ma. nei confronti della Un. e del Ma. Quanto alle spese, in
mancanza di contestazione in ordine ai presupposti legittimanti la estensione
del contraddittorio - ovverosia la sussistenza della copertura assicurativa e
l'intervento del Ma. nel trattamento del Li. - queste ultime vanno addebitate
all'attore che ha dato causa alla chiamata con la proposizione della sua
domanda, rivelatasi infondata (Cass. n. 7674/2008). Va precisato sul punto che
la pronuncia sulle spese va fatta di ufficio, essendo conseguenza legale della
lite, anche prescindendo dalla domanda. Va disattesa, pertanto, l'eccezione
dell'attore secondo cui si tratterebbe di domanda nuova e, come tale,
inammissibile.
Per le stesse ragioni restano a carico dell'attore le spese di ctu.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla
domanda spiegata da Li.Mi. nei confronti della Casa di Cura (...) S.p.A. e della
Un. S.p.A. con atto di citazione notificato il 12 novembre 2003 e a mezzo posta
con raccomandata spedita l'11 novembre 2003 e sulla domanda spiegata dalla Casa
di Cura (...) S.p.A. nei confronti della stessa Un. e di Ma.Al. con atto di
citazione notificato il 13 ed il 18 febbraio 2004 così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda spiegata dall'attore nei confronti dell'Un.
- rigetta le ulteriori domande
- condanna l'attore a rifondere ai convenuti principali ed ai terzi chiamati le
spese di lite che s liquidano quanto alla Sa. S.p.A. in Euro 4.015,77 (Euro
15,77 spese Euro 2.000,00 diritti Euro 2.000,00 onorario) quanto alla Un. S.p.A.
in Euro 4.600,00 (Euro 2.200,00 diritti Euro 2.400,00 onorario) quanto a Ma.Al.
in Euro 4.000,00 (Euro 2.000,00 diritti Euro 2.000,00 onorario) oltre Iva, Cap e
rimborso forfetario spese generali come per legge
- Pone definitivamente e carico dell'attore le spese di ctu come già liquidate.
Così deciso in Bari, il 31 marzo 2011.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2011.
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