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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione II civile, 10 gennaio 2011, n. 39



APPALTI - Rovina e difetti di cose immobili - Termine annuale per la denunzia dei vizi - Dies a quo. Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 c.c., in materia di appalto, ha inizio dal momento in cui si abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto, della sua gravità, delle sue cause, tenuto conto della tipologia dei vizi riscontrati e della loro estensione. (Cass. civ. Sez. II, 12.5.2000 n. 6092). Giudice Monocratico Dr.Romagnoli - Attore Ca.Fr. e altri (avv. Ma.Ch.) - conv. Le.Ma. (avv. Sa. Ca.). TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione II civile, 10 gennaio 2011, n. 39

APPALTI - Rovina e difetti di cose immobili - Difetto di costruzione - Gravità - Nozione. Tra i difetti di costruzione vanno ricompresi, oltre ai casi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche quei vizi che pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'edificio, pregiudicano in modo grave la funzione cui esso è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento. In altri termini è grave difetto anche una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera che pur non riguardando parti essenziali della stessa (sì da determinare rovina o pericolo di rovina) interessi quegli elementi dell'opera accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinato. Tali sono stati ritenuti, ad esempio, i difetti afferenti condutture idriche, impianto di riscaldamento, canna fumaria, impermeabilizzazione della copertura, tali da compromettere in modo grave la funzionalità ed il godimento dell'immobile. (Cass. civ. Sez. II 2.2.1995 n. 1256; Cass. civ. Sez. II, 1.8.2003 n. 11740). Giudice Monocratico Dr.Romagnoli - Attore Ca.Fr. e altri (avv. Ma.Ch.) - conv. Le.Ma. (avv. Sa. Ca.). TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione II civile, 10 gennaio 2011, n. 39


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE


In composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta col n. 13881/2001 R.G.
promossa da: Ca. Fr. e Tr. Si., Ga. Pa. e Tr. Mo., Ma. Da. e Br. Ro., Be.Gi. e Tr. Ro.
rappresentati e difesi da Avv. Ma.Ch., con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via (...)

contro

Le. Ma. quale titolare della ditta individuale Ms. rappresentato e difeso da Avv. Sa. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via (...)

Oggetto: appalto.


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


La domanda attorea va qualificata come azione di garanzia per i vizi nell'appalto ex art. 1669 c.c.

Trattasi di responsabilità extracontrattuale tutelando la norma l'esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 14.12.1993 n. 12304).

Ciò detto, va subito rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.: il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 c.c. in materia di appalto ha inizio dal momento in cui si abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto, della sua gravità, delle sue cause (cfr. Cass. civ. Sez. II, 12.5.2000 n. 6092), tenuto conto della tipologia dei vizi riscontrati e della loro estensione, compiuta conoscenza che nel caso di specie può ritenersi raggiunta solo in esito agli accertamenti del tecnico di parte Ing. So. del novembre 2000 (cfr. doc. 3 attoreo) sicché l'azione (promossa con atto di citazione notificato in data 17.10.2001) è certamente tempestiva siccome intervenuta prima del decorso del termine annuale ex art. 1669/ult. co. c.c.

La norma richiamata si riferisce al vizio del suolo o al difetto di costruzione che sia causa di rovina o di pericolo di rovina dell'edificio ovvero di grave difetto.

Tra i difetti di costruzione vanno dunque ricompresi, oltre ai casi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche quei vizi che pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'edificio, pregiudicano in modo grave la funzione cui esso è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II 2.2.1995 n. 1256).

In altri termini è grave difetto anche una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera che pur non riguardando parti essenziali della stessa (sì da determinare rovina o pericolo di rovina) interessi quegli elementi dell'opera accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, 1.8.2003 n. 11740).

Tali sono stati ritenuti ad esempio i difetti afferenti condutture idriche, impianto di riscaldamento, canna fumaria, impermeabilizzazione della copertura, tali da compromettere in modo grave la funzionalità ed il godimento dell'immobile.

Venendo al caso di specie, va subito detto che talune anomalie riscontrate a suo tempo (2000) dal ctp Ing. So. non sono riconducibili tout court a vizi e difetti perché non più riscontrate in esito al sopralluogo del ctu (ad es. l'afflusso di acqua dalle buffe del giardino Ga., i fenomeni di condensa sulle pareti perimetrali, pozzetti esterni invasi dall'acqua, l'umidità all'interno delle abitazioni) o perché manchevolezze ab origine e dunque semmai vizi palesi non coperti da garanzia nell'appalto (mancanza di fermaneve sul tetto); altre situazioni, ancora, non sono riconducibili, per tipologia e gravità di anomalia, a gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. (ad es. i difetti di minore entità di tipo estetico rilevati dal ctu, quali le lesioni agli intonaci e le sbavature dei parapetti; le ossidazioni alle travi del porticato ed alla trave di colmo del sottotetto Ca. - Be.; le sconnessioni del corsello e la sconnessione dei pilastrini del cancelletto pedonale di accesso alla proprietà Ga.).

Restano le problematiche relative alle lesioni nei muri di contenimento e al degrado della copertura emerse in esito ai chiarimenti del ctu, che ha accertato che:

- le lesioni verticali presenti nei muri controterra in elementi di vibrocemento sono da attribuirsi a difetto di costruzione stante la rilevata assenza dei pilastrini in cemento armato, cosicché le murature stesse non hanno caratteristiche statiche di resistenza alle spinte del terreno (ancorché come pure rilevato dal ctu, le fessure non hanno manifestato ulteriori aperture nel corso del tempo) le tegole del tetto continuano a sfaldarsi e sbriciolarsi in quanto realizzate con materiali non adatti a sopportare i cicli di gelo e disgelo.

Tali anomalie devono valutarsi consistere, a parere di questo giudice, in gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. siccome riconduciteli ad utilizzo di materiali inidonei o, comunque, a errata esecuzione tali da compromettere la funzionalità ed il godimento dell'immobile (basti pensare alla finalità di copertura del tetto ed al rischio rappresentato dal ctu circa il possibile cedimento dei muri di contenimento).

In ordine al quantum risarcitorio, tenuto conto dunque che i vizi rilevanti sono come sopra circoscritti, il dovuto è da quantificarsi in Euro 48.130,00 (Euro 10.000,00 - 10.000,00 per il consolidamento dei muri di contenimento, oltre ad Euro 23.680,00 come quantificati dal ctu in sede di chiarimenti per il ripasso completo del manto di copertura con sostituzione di tutti i coppi, oltre ad Euro 4.450,00 già riconosciuti con il primo elaborato per la parziale sostituzione dei coppi) importo che, siccome debito di valore, è soggetto a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito della relazione peritale (20.11.2007) ad oggi; sull'importo rivalutato anno per anno spettano inoltre gli interessi nella misura legale dalla domanda (notifica dell'atto di citazione in data 17.10.2001) fino all'effettivo soddisfo.

Il convenuto quale titolare della ditta venditrice e costruttrice degli immobili va dunque condannato in favore degli attori come da dispositivo.

Va nondimeno accolta la domanda di manleva svolta da parte convenuta nei confronti della appaltatrice dell'intera costruzione "dell'immobile Ce. S.n.c. (cfr. contratto di appalto doc. 8 conv.) siccome è risultato in causa che i vizi riscontrati sono riconducibili all'attività dell'appaltatrice che, neppure costituendosi, ha fornito in causa alcun contrario elemento di giudizio (es. di avere agito quale nudus minister).

Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, il pagamento dell'ICI per l'anno 1999 da parte della ditta convenuta (doc. 9) e gli esborsi per gli allacciamenti di utenze (docc. da 10 a 14) anche ipotizzandone la sicura riferibilità agli immobili acquistati dagli attori (la stessa ditta convenuta ha sede in via (...)) non dimostrano, di per sé, il diritto di quest'ultima di rivalersi sugli attori per la restituzione, alla luce del rilievo che il periodo di imposta ICI (1999) coincide con l'anno di stipulazione dei rogiti quanto a Ca./Tr., Ga./Tr. e Ma./Br. (Be./Tr. hanno invece addirittura acquistato nel 2001) e le fatture per gli allacciamenti sono tutte antecedenti (1997 - 1998) agli atti di trasferimento, sicché si valuta non adeguatamente dimostrata la pretesa.

Le spese di giudizio seguono interamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (comprensive delle spese di ctu poste provvisoriamente a carico degli attori e di quelle di ctp, come documentate dagli attori (docc. da 16 a 19).


P.Q.M.


Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ca. Fr. e Tr. Si., Ga. Pa. e Tr. Mo., Ma. Da. e Br. Ro., Be. Gi. e Tr. Ro. nei confronti di Le. Ma. quale titolare della ditta individuale Ms., con atto di citazione notificato in data 20.11.2007, nonché sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta come svolta con comparsa dep. 28.12.2001, con la chiamata in causa di Costruzioni Edilizie Ar. S.n.c., nella contumacia di quest'ultima, così provvede:

Condanna Le. Ma. quale titolare della ditta individuale Ms. a pagare agli attori la somma di Euro 48.130,00 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT dal 20.11.2007 ad oggi ed oltre interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno dal 17.10.2001 all'effettivo soddisfo;

Dichiara Te. e condanna Co. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne e manlevare Le. Ma. nella predetta: qualità dalle conseguenze pregiudizievoli della precedente condanna;

Condanna Le. Ma. nella predetta qualità al rimborso in favore degli attori delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 15.050,72 di cui Euro 5.939,38 per spese (comprensive di Euro 3.529,52 per spese di ctu e di Euro 1.976,75 per spese di ctp) Euro 3.811,34 per competenze ed Euro 5.300,00 per onorario, oltre accessori di legge;

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bologna il 10 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2011.



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