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TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione distaccata di Eboli , 11/04/2011, sentenza n. 205
DIRITTO URBANISTICO - Concetto giuridico di costruzione - Accezione materiale
- Accezione funzionale. Il concetto giuridico di costruzione può essere
inteso in una duplice accezione: in senso materiale, allorquando la nuova
edificazione sia dotata di elementi portanti che ne sorreggano il peso, siano
essi di qualunque materiale, ovvero in senso funzionale, allorquando una nuova
edificazione abbia una funzione statica, ed essa rimanga in quiete e saldamente
ancorata al suolo in modo tale che non sia facilmente amovibile. Giud. Berni
Canani - Imp. To. Al. - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli
- 11 aprile 2011, n. 205
DIRITTO URBANISTICO - Normativa antisismica - Opere a struttura metallica -
Assenza della funzione statica - Applicabilità delle norme di cui agli artt. 93
e 94 del D.P.R. n. 380/2001 - Esclusione - Fattispecie. Allorquando manchi
la funzione statica della costruzione, l'apposizione dell'opera non deve essere
preceduta, ai sensi della normativa antisismica, dagli adempimenti di cui agli
artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, la cui disciplina trova pertanto
applicazione esclusivamente allorquando le opere a struttura metallica
costituiscano elementi strutturali dell'edificio (fattispecie relativa
all’installazione su parete di un cartellone pubblicitario sorretto da aste
riflesse impiantate in una struttura metallica). Giud. Berni Canani - Imp. To.
Al. - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11 aprile 2011, n. 205
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Numero 205/2011
Reg. Sentenze
Data Deposito:
11 apr 2011
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI
Giudice dell’intestata Sezione Distaccata di Tribunale dr.Stefano Berni Canani
all’udienza del 24/03/2011 ha pronunziato e resa pubblica, mediante lettura del
dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA
nei confronti di
Tortorelli Alfonso nt. (omissis)
Libero contumace
assistito dal Difensore di fiducia Avv. Nicola De Vita da Battipaglia e Avv.
Pasquale Rago da Battipaglia
con l’intervento del P.M. dr. L.
Nigro
Imputato
per il reato di cui agli srtt. 93 e 95 D.P.R. n°380/2001 per avere, quale
titolare dell’attività commerciale dei sviluppo e stampa fotografica “A.T.
studio Gallery Arte” con sede in Battipaglia (SA) via Roma nn 1-5 e in qualità
di committente, fatto installare, su parete del fabbricato sito in via Roma
prospiciente il fiume Tusciano, in corrispondenza del primo piano, un cartellone
pubblicitario luminoso delle dimensioni di m. 6 x m. 3 riproducente la seguente
scritta “CONTATTACI 0828.344944 STUDIOT Immagini & emozione. tutti vedono la tua
Pubblicità – Studio Stampa analogica – Stampa inkjet grande formato – Oleografia
su tela – Gadget personalizzati – Carimonia – Restauro foto antiche – via Roma
1/5 Battipaglia (SA) tel e fax 0828344944” con relativa struttura di sostegno in
carpenteria metallica, in zona sismica, senza darne preavviso scritto allo
Sportello Unico per l’Ediilizia del comune di Battipaglia (SA) (e attraverso
questo ufficio al competente settore provinciale del Genio Civile di Salerno),
omettendo il contestuale deposito dei progetti delle strutture portanti ed
omettendo altresì di attenersi ai criteri tecnico – descrittivi per le zone
sismiche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta datato 14/12/2007 Tortorelli Alfonso veniva
tratto a giudizio innanzi questo Tribunale per rispondere dell'imputazione
indicata in rubrica. All'udienza del 26/1/2009 il Giudice, nel contraddittorio
delle parti, dichiarava la contumacia dell'imputato.
All'udienza del 6/10/2009 in assenza di questioni preliminari veniva dichiarato
aperto il dibattimento, l'assistente del Giudice dava lettura dell'imputazione e
le parti articolavano le rispettive richieste di prova, sia documentale che
dichiarativa, che il Giudice ammetteva poiché considerate ammissibili, rilevanti
e pertinenti rispetto all'imputazione. Veniva indi acquisita della
documentazione, anche fotografica, ed escusso il Teste Rossi.
Dopo un rinvio in liminae litis, all'udienza del 13/4/2010 veniva escusso
il teste del PM Serretiello.
All'udienza del 24/3/2011, rinnovata mediante lettura, su consenso delle parti,
l'istruttoria dibattimentale, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria
dibattimentale, con la conseguente utilizzabilità di tutti gli atti contenuti
nel fascicolo del dibattimento ed invitava le parti alle rispettive conclusioni,
riportate a verbale.
Seguiva la fase deliberativa in camera di consiglio, al termine della quale il
Giudice leggeva pubblicamente la presente sentenza, in uno con le motivazioni
contestuali. Questa, in sintesi, la vicenda per come emersa dal dibattimento.
In data 7 dicembre 2006 la Polizia Municipale del Comune di Battipaglia
verificava che Tortorelli Alfonso, titolare di un esercizio commerciale, aveva
installato un cartellone pubblicitario.
L'autorizzazione all'installazione a tempo determinato, rilasciata dal Comune di
Battipaglia, era datata maggio 2006 ed aveva validità tre mesi. Successivamente
il Tortorelli aveva chiesto una proroga all'inizio dell'installazione, che
avrebbe comunque dovuto avere durata temporanea, dovendosi rimuovere entro il
mese di novembre dei 2006.
La struttura che la Polizia Municipale ebbe modo di visionare (e fotografare)
avrebbe dovuto consistere in un megaposter pubblicitario sorretto da aste
riflesse impiantate in una struttura metallica affissa alla parete. Invece gli
ufficiali di P.G. operanti ebbero modo di constatare che la struttura consisteva
in una tabella scatolata di metallo e plastica al di sopra della quale era
installato un display luminoso, ancorata alla parete prospiciente il fiume
Tusciano, in zona sismica.
Da qui l'imputazione della violazione, nella prospettazione accusatoria, del
comb. disp. artt. 93 e 95 del D.P.R. 380/2001 per aver fatto installare, in
qualità di committente, il cartellone pubblicitario di cui sopra si è detto
senza darne preventivo avviso scritto allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di Battipaglia ed omettendo il deposito dei progetti nonché di attenersi
ai criteri tecnici previsti per le zone sismiche.
Ritiene questo Giudice che, nonostante il dibattimento abbia effettivamente
accertato la reale apposizione del cartello come sopra descritto, l'imputato
debba essere dichiarato assolto dalla contravvenzione della quale è stato
accusato, perché il fatto non sussiste, per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. nr. 380 del 2001, nelle zone sismiche chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne
preavviso scritto allo Sportello Unico, che provvede a trasmetterne copia al
competente Ufficio Tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il
nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione
sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella
scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi
del complesso terreno-opera di fondazione.
Tale disposizione costituisce un precetto penale, sanzionato quale
contravvenzione dall'art. 95 del medesimo D.P.R., il quale punisce con l'ammenda
da Euro 200,00 ad Euro 10.000,00 chiunque violi le prescrizioni di cui al
precedente articolo 93.
Si tratta, allora, di stabilire se l'opera installata dall'imputato —
costituita, come si è detto, da un cartellone pubblicitario tipo "display" delle
dimensioni di 6 mt. x 3 mt. sostenuto da una struttura amovibile in carpenteria
metallica - possa o meno essere ricompresa nel concetto giuridico di
costruzione, previsto dalla legge penale quale elemento strutturale oggettivo,
sub specie dell'oggetto materiale del reato, tralasciando la sussunzione del
fatto specifico nei concetti di riparazione e sopraelevazione, per palmare
infondatezza.
Il concetto giuridico di costruzione può essere inteso in una duplice accezione:
in senso materiale, allorquando la nuova edificazione sia dotata di elementi
portanti che ne sorreggano il peso, siano essi di qualunque materiale, ovvero in
senso funzionale, allorquando una nuova edificazione abbia una funzione statica,
ed essa rimanga in quiete e saldamente ancorata al suolo in modo tale che non
sia facilmente amovibile. Nel caso di specie, se è vero che ai sensi degli artt.
83 e 94 del D.P.R. 380/2001 la disciplina in essi contenuta deve riguardare
tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque concernere l'incolumità
pubblica (ivi compresa quella della presente fattispecie), sicché in queste zone
non si possono iniziare lavori edilizi di qualsiasi genere senza la preventiva
autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione, la
disciplina per le opere a struttura metallica va applicata esclusivamente
allorquando tali opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio.
Infatti, secondo l'art. 53 del D.P.R. 380/2001 sono considerate opere in
conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, e opere a struttura
metallica, espressamente soggette alla disciplina stabilita negli arti. 64 e ss.
del medesimo Decreto, solo quelle che assolvono ad una funzione statica.
Ne deriva, quale precipitato logico giuridico, che allorquando tale funzione
statica manchi — come nella fattispecie de quo ove sembra evidente che una
semplice scatola in ferro con sopra un display delle dimensioni di 6 mt. x 3 mt.
in carpenteria metallica non poteva decisamente influire né in senso positivo né
in senso negativo sulla tenuta statico dell'edificio cui era ancorata -
l'apposizione dell'opera non deve essere preceduta, ai sensi della normativa
antisismica, dagli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001.
Di conseguenza, il Tortorelli deve essere dichiarato assolto dalla
contravvenzione attribuitagli, per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p assolve TORTORELLI Alfonso dal reato a lui attribuito in
rubrica perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 544, 3° comma c.p.p. indica in giorni 30 il termine per il deposito
delle motivazioni.
Eboli, 24 marzo 2011
Il Giudice
Dott. Stefano Berni Canani
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione distaccata di Eboli
11 APR 2011
Depositato in cancelleria
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