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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione distaccata di Eboli , 11/04/2011, sentenza n. 205


DIRITTO URBANISTICO - Concetto giuridico di costruzione - Accezione materiale - Accezione funzionale. Il concetto giuridico di costruzione può essere inteso in una duplice accezione: in senso materiale, allorquando la nuova edificazione sia dotata di elementi portanti che ne sorreggano il peso, siano essi di qualunque materiale, ovvero in senso funzionale, allorquando una nuova edificazione abbia una funzione statica, ed essa rimanga in quiete e saldamente ancorata al suolo in modo tale che non sia facilmente amovibile. Giud. Berni Canani - Imp. To. Al.  - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11 aprile 2011, n. 205

DIRITTO URBANISTICO - Normativa antisismica - Opere a struttura metallica - Assenza della funzione statica - Applicabilità delle norme di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 - Esclusione - Fattispecie
. Allorquando manchi la funzione statica della costruzione, l'apposizione dell'opera non deve essere preceduta, ai sensi della normativa antisismica, dagli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, la cui disciplina trova pertanto applicazione esclusivamente allorquando le opere a struttura metallica costituiscano elementi strutturali dell'edificio (fattispecie relativa all’installazione su parete di un cartellone pubblicitario sorretto da aste riflesse impiantate in una struttura metallica). Giud. Berni Canani - Imp. To. Al. - TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. distaccata di Eboli - 11 aprile 2011, n. 205
 


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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano


Numero 205/2011
Reg. Sentenze
Data Deposito:
11 apr 2011



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI


Giudice dell’intestata Sezione Distaccata di Tribunale dr.Stefano Berni Canani
all’udienza del 24/03/2011 ha pronunziato e resa pubblica, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente


SENTENZA


nei confronti di
Tortorelli Alfonso nt. (omissis)
Libero contumace


assistito dal Difensore di fiducia Avv. Nicola De Vita da Battipaglia e Avv. Pasquale Rago da Battipaglia
 

con l’intervento del P.M. dr. L. Nigro
 

Imputato
per il reato di cui agli srtt. 93 e 95 D.P.R. n°380/2001 per avere, quale titolare dell’attività commerciale dei sviluppo e stampa fotografica “A.T. studio Gallery Arte” con sede in Battipaglia (SA) via Roma nn 1-5 e in qualità di committente, fatto installare, su parete del fabbricato sito in via Roma prospiciente il fiume Tusciano, in corrispondenza del primo piano, un cartellone pubblicitario luminoso delle dimensioni di m. 6 x m. 3 riproducente la seguente scritta “CONTATTACI 0828.344944 STUDIOT Immagini & emozione. tutti vedono la tua Pubblicità – Studio Stampa analogica – Stampa inkjet grande formato – Oleografia su tela – Gadget personalizzati – Carimonia – Restauro foto antiche – via Roma 1/5 Battipaglia (SA) tel e fax 0828344944” con relativa struttura di sostegno in carpenteria metallica, in zona sismica, senza darne preavviso scritto allo Sportello Unico per l’Ediilizia del comune di Battipaglia (SA) (e attraverso questo ufficio al competente settore provinciale del Genio Civile di Salerno), omettendo il contestuale deposito dei progetti delle strutture portanti ed omettendo altresì di attenersi ai criteri tecnico – descrittivi per le zone sismiche.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE


Con decreto di citazione diretta datato 14/12/2007 Tortorelli Alfonso veniva tratto a giudizio innanzi questo Tribunale per rispondere dell'imputazione indicata in rubrica. All'udienza del 26/1/2009 il Giudice, nel contraddittorio delle parti, dichiarava la contumacia dell'imputato.


All'udienza del 6/10/2009 in assenza di questioni preliminari veniva dichiarato aperto il dibattimento, l'assistente del Giudice dava lettura dell'imputazione e le parti articolavano le rispettive richieste di prova, sia documentale che dichiarativa, che il Giudice ammetteva poiché considerate ammissibili, rilevanti e pertinenti rispetto all'imputazione. Veniva indi acquisita della documentazione, anche fotografica, ed escusso il Teste Rossi.


Dopo un rinvio in liminae litis, all'udienza del 13/4/2010 veniva escusso il teste del PM Serretiello.


All'udienza del 24/3/2011, rinnovata mediante lettura, su consenso delle parti, l'istruttoria dibattimentale, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, con la conseguente utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ed invitava le parti alle rispettive conclusioni, riportate a verbale.


Seguiva la fase deliberativa in camera di consiglio, al termine della quale il Giudice leggeva pubblicamente la presente sentenza, in uno con le motivazioni contestuali. Questa, in sintesi, la vicenda per come emersa dal dibattimento.


In data 7 dicembre 2006 la Polizia Municipale del Comune di Battipaglia verificava che Tortorelli Alfonso, titolare di un esercizio commerciale, aveva installato un cartellone pubblicitario.


L'autorizzazione all'installazione a tempo determinato, rilasciata dal Comune di Battipaglia, era datata maggio 2006 ed aveva validità tre mesi. Successivamente il Tortorelli aveva chiesto una proroga all'inizio dell'installazione, che avrebbe comunque dovuto avere durata temporanea, dovendosi rimuovere entro il mese di novembre dei 2006.


La struttura che la Polizia Municipale ebbe modo di visionare (e fotografare) avrebbe dovuto consistere in un megaposter pubblicitario sorretto da aste riflesse impiantate in una struttura metallica affissa alla parete. Invece gli ufficiali di P.G. operanti ebbero modo di constatare che la struttura consisteva in una tabella scatolata di metallo e plastica al di sopra della quale era installato un display luminoso, ancorata alla parete prospiciente il fiume Tusciano, in zona sismica.


Da qui l'imputazione della violazione, nella prospettazione accusatoria, del comb. disp. artt. 93 e 95 del D.P.R. 380/2001 per aver fatto installare, in qualità di committente, il cartellone pubblicitario di cui sopra si è detto senza darne preventivo avviso scritto allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Battipaglia ed omettendo il deposito dei progetti nonché di attenersi ai criteri tecnici previsti per le zone sismiche.


Ritiene questo Giudice che, nonostante il dibattimento abbia effettivamente accertato la reale apposizione del cartello come sopra descritto, l'imputato debba essere dichiarato assolto dalla contravvenzione della quale è stato accusato, perché il fatto non sussiste, per i motivi che seguono.


Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. nr. 380 del 2001, nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello Unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.


Tale disposizione costituisce un precetto penale, sanzionato quale contravvenzione dall'art. 95 del medesimo D.P.R., il quale punisce con l'ammenda da Euro 200,00 ad Euro 10.000,00 chiunque violi le prescrizioni di cui al precedente articolo 93.


Si tratta, allora, di stabilire se l'opera installata dall'imputato — costituita, come si è detto, da un cartellone pubblicitario tipo "display" delle dimensioni di 6 mt. x 3 mt. sostenuto da una struttura amovibile in carpenteria metallica - possa o meno essere ricompresa nel concetto giuridico di costruzione, previsto dalla legge penale quale elemento strutturale oggettivo, sub specie dell'oggetto materiale del reato, tralasciando la sussunzione del fatto specifico nei concetti di riparazione e sopraelevazione, per palmare infondatezza.


Il concetto giuridico di costruzione può essere inteso in una duplice accezione: in senso materiale, allorquando la nuova edificazione sia dotata di elementi portanti che ne sorreggano il peso, siano essi di qualunque materiale, ovvero in senso funzionale, allorquando una nuova edificazione abbia una funzione statica, ed essa rimanga in quiete e saldamente ancorata al suolo in modo tale che non sia facilmente amovibile. Nel caso di specie, se è vero che ai sensi degli artt. 83 e 94 del D.P.R. 380/2001 la disciplina in essi contenuta deve riguardare tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque concernere l'incolumità pubblica (ivi compresa quella della presente fattispecie), sicché in queste zone non si possono iniziare lavori edilizi di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione, la disciplina per le opere a struttura metallica va applicata esclusivamente allorquando tali opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio. Infatti, secondo l'art. 53 del D.P.R. 380/2001 sono considerate opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, e opere a struttura metallica, espressamente soggette alla disciplina stabilita negli arti. 64 e ss. del medesimo Decreto, solo quelle che assolvono ad una funzione statica.


Ne deriva, quale precipitato logico giuridico, che allorquando tale funzione statica manchi — come nella fattispecie de quo ove sembra evidente che una semplice scatola in ferro con sopra un display delle dimensioni di 6 mt. x 3 mt. in carpenteria metallica non poteva decisamente influire né in senso positivo né in senso negativo sulla tenuta statico dell'edificio cui era ancorata - l'apposizione dell'opera non deve essere preceduta, ai sensi della normativa antisismica, dagli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001.


Di conseguenza, il Tortorelli deve essere dichiarato assolto dalla contravvenzione attribuitagli, per insussistenza del fatto.


P.Q.M.


Letto l'art. 530 c.p.p assolve TORTORELLI Alfonso dal reato a lui attribuito in rubrica perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 544, 3° comma c.p.p. indica in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.


Eboli, 24 marzo 2011


Il Giudice
Dott. Stefano Berni Canani

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione distaccata di Eboli
11 APR 2011
Depositato in cancelleria
 



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