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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV

Sentenza 22 maggio 2000 n. 2938

Pres. de Lise, Est. Poli - Regione Veneto (Avv.ra Stato) c. Consiglio Nazionale degli Architetti (Avv. M. Sanino). Ordine degli Architetti di Belluno ed altri - (annulla TAR Veneto, Sez. I, sent. 29 settembre 1998 n. 1567).

 

 

Omissis

 

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 12 novembre 1999 al Consiglio Nazionale degli Architetti, la Regione Veneto proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Veneto, prima sezione, n. 1567 del 29 settembre 1998, con cui veniva annullato l'atto negativo di controllo - delibera del Comitato regionale di controllo, sezione di Belluno, n. 7560 del 29 novembre 1994 - concernente l'approvazione del progetto di ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, del cimitero del Comune di Lozzo di Cadore - delibera consiliare n. 46 del 5 settembre 1994.

A seguito della cancellazione dall'albo dell'avvocato Francesco Artale, difensore e domiciliatario in primo grado del ricorrente Ordine degli Architetti di Belluno (cfr. relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario del 12 novembre 1999), l'appellante procedeva ad una nuova notificazione (il 17 novembre 1999) del gravame all'avvocato Francesco Rasera Berna - codifensore in primo grado del medesimo Ordine degli Architetti di Belluno - presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Tutto ciò a mente dell'art. 35, 2° comma, del T.U. n. 1054 del 1924; tale disposizione stabilisce che il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, si intenda averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso presso la segreteria del Consiglio di Stato; per analogia si ritiene comunemente che la norma vada applicata al processo dinanzi ai Tar, nel senso che il ricorrente debba eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in quella staccata ove si svolgerà il processo, altrimenti il domicilio si intende eletto presso la segreteria del Tribunale (cfr. C.d.S., sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164); essendo venuta meno l'elezione del domicilio per l'avvenuta cessazione della professione di avvocato da parte del difensore domiciliatario, correttamente la Regione appellante ha notificato il gravame presso la segreteria del Tribunale. Nel caso di specie trova applicazione l'art. 28 della legge n. 1034 del 1971 che disciplina, con il riferimento all'art. 330 c.p.c., il luogo della notificazione del ricorso in appello. Se la parte vittoriosa non ha notificato la sentenza (come verificatosi nella presente fattispecie), la notificazione dell'atto di appello deve essere effettuata presso il procuratore costituito, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado (cfr. sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164; Cass. S.U. n. 12593 del 1993). Essendo venuto meno il domiciliatario indicato per il giudizio di primo grado, ex lege è scattata la presunzione di elezione del domicilio presso la segreteria dell'ufficio giudiziario a quo (in termini sez. IV, n. 1164 del 1999 cit.).

Si costituiva nel presente grado di giudizio il Consiglio Nazionale degli Architetti deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 18 aprile 2000.

 

DIRITTO

 

1. L'appello è fondato e deve essere accolto.

2. L'unica questione di diritto sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se la progettazione delle opere cimiteriali sia appannaggio indistintamente degli architetti e degli ingegneri, ovvero solo di questi ultimi.

Il giudice di prime cure ha annullato, su ricorso del locale Ordine degli Architetti, la determinazione negativa del Comitato regionale di controllo - sezione di Belluno - assunta sulla deliberazione del Consiglio comunale di Lozzo di Cadore concernente l'approvazione del progetto di ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, del cimitero, affidato all'architetto Lucio Boni.

3. È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).

Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit.) che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus).

4. Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.

Al quesito va data senz'altro risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore.

In ordine cronologico sovviene la disposizione sancita dall'art. 17, r.d. 6 ottobre 1912, n. 1306 - regolamento provvisorio per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolezze ai comuni per la provvista di acqua potabile, per i mutui per le opere di igiene e per la costruzione e la sistemazione di ospedali comunali e consorziali - nella parte in cui, espressamente, annovera i cimiteri fra le opere riguardanti la pubblica igiene.

Nello stesso senso, il testo unico delle leggi in materia sanitaria - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337 - prevede che ciascun comune debba avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, conformemente alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cfr. l'art. 49, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - regolamento di polizia mortuaria - che ribadisce tale obbligo), e ne affida la sorveglianza all'autorità sanitaria per evidenti ragioni di tutela degli interessi igienico sanitari della popolazione.

Per le medesime esigenze, l'art. 338 del testo unico su menzionato, introduce un regime particolare disciplinante le zone di rispetto dei cimiteri (cfr. C.d.S. 28 febbraio 1996, n. 3031/95, in ordine agli scopi di tutela igienico-sanitaria della disciplina dettata dall'art. 338 cit.; per Cons. giust. amm. 29 ottobre 1990, n. 365, la prescrizione delle distanze delle aree cimiteriali per la realizzazione di edifici di qualsiasi natura risponde alla doppia finalità di salvaguardare esigenze igieniche e di assicurare adeguato decoro ai luoghi destinati alla sepoltura).

Coerentemente l'art. 344 del testo unico in commento stabilisce che siano i regolamenti locali di igiene e sanità a contenere, fra le altre, le disposizioni di polizia mortuaria.

Simmetricamente, l'art. 51 del nuovo regolamento di polizia mortuaria - d.P.R. n. 285 del 1990 cit. - affida al sindaco la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, ed al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale il controllo sul funzionamento del cimitero; ond'è che l'attività all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della L. n. 10 del 1977 (in termini Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 1990, Giordano).

5. In conclusione l'appello deve essere accolto, ma, ravvisando giusti motivi, il collegio compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):

- accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

Omissis