Sito giuridico ambientale Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Pres. de Lise, Est. Poli - Regione Veneto
(Avv.ra Stato) c. Consiglio Nazionale degli Architetti (Avv. M. Sanino). Ordine
degli Architetti di Belluno ed altri - (annulla TAR Veneto, Sez. I, sent. 29
settembre 1998 n. 1567).
Omissis
FATTO
Con ricorso notificato il 12 novembre 1999 al
Consiglio Nazionale degli Architetti, la Regione Veneto proponeva appello
avverso la sentenza del T.A.R. per il Veneto, prima sezione, n. 1567 del 29
settembre 1998, con cui veniva annullato l'atto negativo di controllo -
delibera del Comitato regionale di controllo, sezione di Belluno, n. 7560 del
29 novembre 1994 - concernente l'approvazione del progetto di ampliamento, in
variante allo strumento urbanistico, del cimitero del Comune di Lozzo di Cadore
- delibera consiliare n. 46 del 5 settembre 1994.
A seguito della cancellazione dall'albo
dell'avvocato Francesco Artale, difensore e domiciliatario in primo grado del
ricorrente Ordine degli Architetti di Belluno (cfr. relata di notificazione
dell'ufficiale giudiziario del 12 novembre 1999), l'appellante procedeva ad una
nuova notificazione (il 17 novembre 1999) del gravame all'avvocato Francesco
Rasera Berna - codifensore in primo grado del medesimo Ordine degli Architetti
di Belluno - presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale del
Veneto. Tutto ciò a mente dell'art. 35, 2° comma, del T.U. n. 1054 del 1924;
tale disposizione stabilisce che il ricorrente, che non abbia eletto nel
ricorso domicilio in Roma, si intenda averlo eletto, per gli atti e gli effetti
del ricorso presso la segreteria del Consiglio di Stato; per analogia si
ritiene comunemente che la norma vada applicata al processo dinanzi ai Tar, nel
senso che il ricorrente debba eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in
quella staccata ove si svolgerà il processo, altrimenti il domicilio si intende
eletto presso la segreteria del Tribunale (cfr. C.d.S., sez. IV, 5 luglio 1999,
n. 1164); essendo venuta meno l'elezione del domicilio per l'avvenuta
cessazione della professione di avvocato da parte del difensore domiciliatario,
correttamente la Regione appellante ha notificato il gravame presso la
segreteria del Tribunale. Nel caso di specie trova applicazione l'art. 28 della
legge n. 1034 del 1971 che disciplina, con il riferimento all'art. 330 c.p.c.,
il luogo della notificazione del ricorso in appello. Se la parte vittoriosa non
ha notificato la sentenza (come verificatosi nella presente fattispecie), la
notificazione dell'atto di appello deve essere effettuata presso il procuratore
costituito, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
giudizio di primo grado (cfr. sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164; Cass. S.U. n.
12593 del 1993). Essendo venuto meno il domiciliatario indicato per il giudizio
di primo grado, ex lege è scattata la presunzione di elezione del domicilio
presso la segreteria dell'ufficio giudiziario a quo (in termini sez. IV, n.
1164 del 1999 cit.).
Si costituiva nel presente grado di giudizio il
Consiglio Nazionale degli Architetti deducendo l'infondatezza del gravame in
fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all'udienza
pubblica del 18 aprile 2000.
DIRITTO
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2. L'unica questione di diritto sottesa al
gravame in trattazione consiste nello stabilire se la progettazione delle opere
cimiteriali sia appannaggio indistintamente degli architetti e degli ingegneri,
ovvero solo di questi ultimi.
Il giudice di prime cure ha annullato, su ricorso
del locale Ordine degli Architetti, la determinazione negativa del Comitato
regionale di controllo - sezione di Belluno - assunta sulla deliberazione del
Consiglio comunale di Lozzo di Cadore concernente l'approvazione del progetto
di ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, del cimitero, affidato
all'architetto Lucio Boni.
3. È pacifico nella giurisprudenza di questo
Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che
non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza
degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990,
n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).
Tale regola discende dall'interpretazione
letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23
ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni
d'ingegnere e di architetto - che riservano alla competenza comune di
architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono
alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni
stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e
simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo,
estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli
architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che
presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma,
cit.) che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la
regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus).
4. Resta da stabilire se la progettazione di
opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.
Al quesito va data senz'altro risposta positiva,
giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di
settore.
In ordine cronologico sovviene la disposizione
sancita dall'art. 17, r.d. 6 ottobre 1912, n. 1306 - regolamento provvisorio
per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolezze ai comuni
per la provvista di acqua potabile, per i mutui per le opere di igiene e per la
costruzione e la sistemazione di ospedali comunali e consorziali - nella parte
in cui, espressamente, annovera i cimiteri fra le opere riguardanti la pubblica
igiene.
Nello stesso senso, il testo unico delle leggi in
materia sanitaria - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337 - prevede che
ciascun comune debba avere almeno un cimitero a sistema di inumazione,
conformemente alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cfr. l'art. 49,
d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - regolamento di polizia mortuaria - che
ribadisce tale obbligo), e ne affida la sorveglianza all'autorità sanitaria per
evidenti ragioni di tutela degli interessi igienico sanitari della popolazione.
Per le medesime esigenze, l'art. 338 del testo
unico su menzionato, introduce un regime particolare disciplinante le zone di
rispetto dei cimiteri (cfr. C.d.S. 28 febbraio 1996, n. 3031/95, in ordine agli
scopi di tutela igienico-sanitaria della disciplina dettata dall'art. 338 cit.;
per Cons. giust. amm. 29 ottobre 1990, n. 365, la prescrizione delle distanze
delle aree cimiteriali per la realizzazione di edifici di qualsiasi natura
risponde alla doppia finalità di salvaguardare esigenze igieniche e di
assicurare adeguato decoro ai luoghi destinati alla sepoltura).
Coerentemente l'art. 344 del testo unico in
commento stabilisce che siano i regolamenti locali di igiene e sanità a
contenere, fra le altre, le disposizioni di polizia mortuaria.
Simmetricamente, l'art. 51 del nuovo regolamento di
polizia mortuaria - d.P.R. n. 285 del 1990 cit. - affida al sindaco la
manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, ed al coordinatore
sanitario della unità sanitaria locale il controllo sul funzionamento del
cimitero; ond'è che l'attività all'interno dei cimiteri, essendo regolata in
via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal
piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della
L. n. 10 del 1977 (in termini Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 1990, Giordano).
5. In conclusione l'appello deve essere accolto,
ma, ravvisando giusti motivi, il collegio compensa integralmente fra le parti
le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione quarta):
- accoglie l'appello proposto e, in riforma della
sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti
le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Omissis