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Consiglio di Stato, Sez. V,  Sentenza n. 2601 del 09.maggio.2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione         ANNO 2001

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 3867 del 1995 proposto

dalla signora xxx, rappresentata e difesa dall’avv. xxx e dall’avv. xxx, e domiciliata presso il secondo in Roma, via xxx; e, successivamente, anche dall’avv. xxx, con domicilio in Roma, xxx;

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti xxx, xxx, xxx e xxx, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, xxx;

e nei confronti

dei signori xxx e xxx, non costituitisi;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulle decisioni di questa Sezione n. 667 del 1984, 193 del 1986 e 374 del 1992.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la decisione n. 69/96 di sospensione del processo;

Vista la decisione interlocutoria n. 1595/2000;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2001, relatore il consigliere Marco Pinto, uditi l’avv. xxx e l’avv. xxx;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame la signora xxx chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulle decisioni di questa Sezione in epigrafe indicate.

Con tali decisioni era stata annullata la concessione edilizia 17 maggio 1982, n. 1294, rilasciata dal Comune di Milano ai signori xxx e xxx, nonché il silenzio assenso formatosi sulla istanza di concessione edilizia in sanatoria da essi presentata il 7 febbraio 1986.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Milano faceva presente che, in esecuzione della decisione di questa Sezione n. 374 del 1992, con provvedimento del 21 dicembre 1992 aveva annullato la concessione edilizia n. 406 del 15 giugno 1992 rilasciata in accoglimento della suddetta istanza di condono. Faceva altresì presente che il 31 marzo 1986 i signori Poli e Pezzoli avevano presentato una nuova di condono.

La Sezione, con la decisione n. 69 del 1996, sospendeva il giudizio sino alla definizione della domanda di condono edilizio da ultimo citata.

Con memoria del 7 febbraio 2000 il Comune di Milano faceva presente che la predetta domanda di condono era stata respinta con provvedimento del 14 gennaio 2000.

Con decisione n. 1595 del 2000 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori xxx e xxx.

La ricorrente provvedeva al predetto adempimento.

Alla odierna camera di consiglio il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In primo luogo osserva la Sezione che, in caso di annullamento in sede giurisdizionale di una concessione edilizia, non costituisce esecuzione del giudicato la notifica, da parte dell’Amministrazione comunale, di una mera diffida a demolire, alla quale non abbia fatto seguito un ulteriore provvedimento per il ripristino della legalità (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 1978, n. 691).

Nel caso in esame, l’Amministrazione comunale, dopo aver rigettato in data 14 gennaio 2000 l’ultima domanda di sanatoria presentata dal signor xxx, si è limitata ad adottare - in data 19 dicembre 2000, e cioè ben 11 mesi dopo il rigetto della domanda di condono - un ordine di demolizione.

Non risulta, quindi, che nonostante la accertata abusività dell’intervento edilizio e la impossibilità di sanatoria, siano stati adottate le conseguenti iniziative repressive.

Occorre, perciò, che si proceda alla restituzione in pristino ovvero, qualora questa non sia possibile, alla irrogazione di una sanzione pecuniaria.

In conclusione, il ricorso va accolto. Per l’effetto, va ordinato al Comune resistente di dare completa esecuzione alle decisioni di questa Sezione in epigrafe indicate entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente decisione. Per l’eventualità che alla scadenza del predetto termine perduri l’inadempimento va nominato sin d’ora un commissario ad acta, il cui compenso - liquidato nel dispositivo - va posto a carico del Comune.

Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Milano di dare esecuzione alle decisioni di questa Sezione indicate in epigrafe entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente decisione. Nomina commissario ad acta, per il caso di inadempimento, il Prefetto di Milano o un funzionario dal medesimo delegato.

Condanna il Comune di Milano al pagamento, in favore della signora xxx, del pagamento delle spese processuali, spese che liquida in complessive lire 3.000.000 (tremilioni).

Liquida l’eventuale compenso a favore del predetto commissario ad acta in lire 3.000.000 (tremilioni), che pone a carico del Comune di Milano.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2001, con l’intervento dei signori

Alfonso Quaranta                                      Presidente

Andrea Camera                                        Consigliere

Pier Giorgio Trovato                                  Consigliere

Paolo Buonvino                                        Consigliere

Marco Pinto                                                         Consigliere estensore

 

L'ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE

F.to Marco Pinto                                      F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.................................................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

F.to Pier Maria Costarelli