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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 3867 del 1995 proposto
dalla signora xxx, rappresentata e difesa dall’avv. xxx e dall’avv. xxx, e domiciliata
presso il secondo in Roma, via xxx; e, successivamente, anche dall’avv. xxx,
con domicilio in Roma, xxx;
contro
il Comune
di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti xxx, xxx, xxx e xxx, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in
Roma, xxx;
e
nei confronti
dei signori xxx e xxx, non costituitisi;
per
l’esecuzione del giudicato
formatosi sulle decisioni di questa
Sezione n. 667 del 1984, 193 del 1986 e 374 del 1992.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
del Comune di Milano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Vista la decisione n. 69/96 di sospensione
del processo;
Vista la decisione interlocutoria n.
1595/2000;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 9 gennaio
2001, relatore il consigliere Marco Pinto, uditi l’avv. xxx e l’avv. xxx;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue.
Con il ricorso in esame la signora xxx
chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulle decisioni di questa Sezione
in epigrafe indicate.
Con tali decisioni era stata annullata la
concessione edilizia 17 maggio 1982, n. 1294, rilasciata dal Comune di Milano
ai signori xxx e xxx, nonché il silenzio assenso formatosi sulla istanza di
concessione edilizia in sanatoria da essi presentata il 7 febbraio 1986.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune di
Milano faceva presente che, in esecuzione della decisione di questa Sezione n.
374 del 1992, con provvedimento del 21 dicembre 1992 aveva annullato la
concessione edilizia n. 406 del 15 giugno 1992 rilasciata in accoglimento della
suddetta istanza di condono. Faceva altresì presente che il 31 marzo 1986 i
signori Poli e Pezzoli avevano presentato una nuova di condono.
La Sezione, con la decisione n. 69 del
1996, sospendeva il giudizio sino alla definizione della domanda di condono
edilizio da ultimo citata.
Con memoria del 7 febbraio 2000 il Comune
di Milano faceva presente che la predetta domanda di condono era stata respinta
con provvedimento del 14 gennaio 2000.
Con decisione n. 1595 del 2000 la Sezione
ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori xxx e
xxx.
La ricorrente provvedeva al predetto
adempimento.
Alla odierna camera di consiglio il
ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In primo luogo osserva la Sezione che, in
caso di annullamento in sede giurisdizionale di una concessione edilizia, non
costituisce esecuzione del giudicato la notifica, da parte dell’Amministrazione
comunale, di una mera diffida a demolire, alla quale non abbia fatto seguito un
ulteriore provvedimento per il ripristino della legalità (Cons. Stato, sez. V,
9 giugno 1978, n. 691).
Nel caso in esame, l’Amministrazione
comunale, dopo aver rigettato in data 14 gennaio 2000 l’ultima domanda di
sanatoria presentata dal signor xxx, si è limitata ad adottare - in data 19
dicembre 2000, e cioè ben 11 mesi dopo il rigetto della domanda di condono - un
ordine di demolizione.
Non risulta, quindi, che nonostante la
accertata abusività dell’intervento edilizio e la impossibilità di sanatoria,
siano stati adottate le conseguenti iniziative repressive.
Occorre, perciò, che si proceda alla
restituzione in pristino ovvero, qualora questa non sia possibile, alla
irrogazione di una sanzione pecuniaria.
In conclusione, il ricorso va accolto. Per
l’effetto, va ordinato al Comune resistente di dare completa esecuzione alle
decisioni di questa Sezione in epigrafe indicate entro 120 giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente decisione.
Per l’eventualità che alla scadenza del predetto termine perduri
l’inadempimento va nominato sin d’ora un commissario ad acta, il cui
compenso - liquidato nel dispositivo - va posto a carico del Comune.
Le spese di lite, liquidate nel
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina
al Comune di Milano di dare esecuzione alle decisioni di questa Sezione
indicate in epigrafe entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione, se precedente, della presente decisione. Nomina commissario ad
acta, per il caso di inadempimento, il Prefetto di Milano o un funzionario
dal medesimo delegato.
Condanna il Comune di Milano al pagamento,
in favore della signora xxx, del pagamento delle spese processuali, spese che
liquida in complessive lire 3.000.000 (tremilioni).
Liquida l’eventuale compenso a favore del
predetto commissario ad acta in lire 3.000.000 (tremilioni), che pone a
carico del Comune di Milano.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2001, con l’intervento dei signori
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marco Pinto Consigliere
estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to Marco Pinto F.to
Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................................................
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Pier Maria
Costarelli