Sito giuridico ambientale
Consiglio di Stato, sez. VI , n. 2131 del
9 aprile 2001.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
sul ricorso in appello proposto dal
Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
contro
xxx, non costituito;
e nei confronti
del Comune di Ischia, in persona del
Sindaco pro-tempore, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania - Sez.I - n.253 del 28 settembre 1991;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la decisione interlocutoria di
questa Sezione n.772 del 14 febbraio 2000 e gli atti di seguito
depositati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2001
relatore il Consigliere Pietro Falcone. Udito l'Avv. dello Stato Aiello;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Campania, il
sig. xxx ha impugnato il decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, con cui è stata annullata l'autorizzazione, rilasciata al medesimo
ai sensi dell'art.7 L. n.1497/1939 dal Sindaco del Comune di Ischia, per
l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione di un torrino scala e di una
piccola tettoia.
L'annullamento ministeriale era motivato
con il rilievo che «l'intervento proposto altera lo stato dei luoghi in un'area
sulla quale – ai sensi dell'art.1 quinquies L. 8 agosto 1985 n.431 – è vietata
ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, fino
all'adozione, da parte della Regione, del piano territoriale paesistico,
previsto dal D.M. 28.3.1985» (concernente la dichiarazione di notevole
interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Ischia).
Con sentenza n.253 del 28 settembre 1991,
il T.A.R. accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il motivo di gravame, ove si
deduceva la violazione degli artt.1 bis e 1 quinquies della legge n.431/1985.
Osserva al riguardo il giudice di prime
cure che il Ministro non poteva limitarsi alla mera ricognizione della
sussistenza del vincolo interdittivo imposto con il D.M. 28.3.1985 (che aveva
cessato di operare nella sua assolutezza alla data del 31.12.1986, ai sensi
dell'art.1 bis, I comma della legge n.431 del 1985) ma, avvalendosi della
pienezza dei poteri sostitutivi riconosciuti dal 2° comma dello stesso articolo,
avrebbe dovuto esaminare nel merito la compatibilità ambientale dell'intervento
autorizzato.
Avverso l'anzidetta sentenza il Ministero
ha interposto appello sostenendo la piena legittimità del provvedimento di
annullamento, e ciò nella considerazione che sulla base dell'interpretazione
degli artt.1 bis, 1 ter e 1 quinquies della legge n.431/1985 il divieto di
trasformazione delle aree protette sino a quando non siano stati adottati i
piani paesistici perdura oltre il termine fissato dalla legge 31 dicembre 1986.
La sentenza appellata ha accolto il
ricorso in primo grado avverso il decreto ministeriale di annullamento
dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi dell'art.7 l. n.1497 del
1939, dal Sindaco del Comune di Ischia.
Secondo il T.A.R. per la Campania, il
vincolo d'inedificabilità, imposto con D.M. 28 marzo 1985, ha cessato di
operare nella sua assolutezza alla data del 31 dicembre 1986, ai sensi
dell'art.1 bis l. 8 agosto 1985 n.431 di conversione del D.L. 27 giugno 1985
n.312.
La tesi non merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza di questa
Sezione, l'art.1 quinques introdotto dalla l. n.431 del 1985, pone al divieto
di ogni modificazione imposto in certe aree, un termine finale incertus quando,
coincidente con l'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art.1
bis della stessa legge.
Tale disposizione, da un lato, prevede
l'obbligo delle regioni di approvare piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali) entro il 31 dicembre
1986, dall'altro, contempla, nel caso di inutile decorso di tale termine,
l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Ministero dei beni culturali e
ambientali ai sensi degli art.4 e 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
Ne consegue che il termine per
l'approvazione dei predetti piani da parte delle regioni non è perentorio, ma
ha solo la funzione di stabilire il momento dopo il quale è legittimo il
ricorso a misure statali sostitutive; pertanto, il termine del 31 dicembre 1986
non può riferirsi anche alla durata del divieto contenuto nell'art.1 quinquies
citato.
Peraltro, merita segnalare che il D.Lgs.
29 ottobre 1999, n.490, recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, all'art.166 ha abrogato
decreto-legge n.312/85, convertito con modificazioni nella legge n.431/85, ad
eccezione dell'art.1-ter e dell'art.1-quinquies; nel contempo, con il
precedente art.162 ha disposto che fino all'approvazione dei piani previsti
all'art.149 (piani territoriali paesistici o piani urbanistico-territoriali)
non è concessa l'autorizzazione prevista dall'art.151 per i beni individuati a
norma dell'art.1-ter del decreto-legge n.312/85, convertito con modificazioni
nella legge n.431/85, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a
norma dell'art.1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore
al 6 settembre 1985.
Per le considerazioni svolte, il ricorso
va accolto, con conseguente annullamento della sentenza
impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio
possono compensarsi integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per
l'effetto, riforma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2001,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI – nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Paolo NUMERICO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere Est.