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T.A.R. Lazio Sezione II Ter 02.05.2001 n.
3590.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 9918/97 proposto da xxx e da
xxx rappresentati e difesi dall’Avv. xxx con domicilio eletto presso lo studio
della stessa in Roma, via xxx
c o n t r o
il Comune di Gallicano nel Lazio in
persona del Sindaco p.t.
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Gallicano n.
3046/97 del 19.4.1997 con cui è stata rigettata la istanza dei ricorrenti
diretta ad ottenere la applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 l. n.
47/1985 per un abuso edilizio dagli stessi commesso, nonché del verbale di
inottemperanza ad anteriore ordine di demolizione di opere abusive redatto
dalla Polizia urbana dello stesso Comune.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Vista
la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
Visti
gli atti tutti della causa;
Udito
alla pubblica udienza del 19 aprile 2000 il relatore Consigliere Paolo Restaino
e udito, altresì, l’avv. xxx per i ricorrenti.
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Vengono impugnati il provvedimento del Comune di Gallicano nel
Lazio prot. n. 3056/97 del 19.4.1997 con il quale è stata rigettata l’istanza
presentata dai ricorrenti in data 16.4.1997 intesa ad ottenere l’applicazione
della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 della l. 47/85 ad un abuso
edilizio da loro commesso nonché il verbale di accertamento di inadempienza
spontanea all’ordine di demolizione di lavori abusivi notificato ai ricorrenti
dall’Ufficio di Polizia Urbana.
Riferiscono
che a seguito di provvedimento, loro notificato in data 12.2.1997, che
ingiungeva la demolizione di un fabbricato di loro proprietà, presentavano al
Comune richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista all’art. 12
della L. 47/1985.
Avverso
il provvedimento reiettivo di tale loro istanza, nonché avverso il verbale
della Polizia Urbana relativo all’accertamento di inadempienza spontanea
all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi deducono i ricorrenti i
seguenti motivi di gravame:
Violazione e falsa applicazione dell’art.
7 L. 47/1985 poiché tale articolo è applicabile nei soli casi di opere eseguite
in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
mentre nel caso di specie mancherebbero tali caratteristiche nell’abuso
edilizio commesso per il quale non risulta possibile effettuare la demolizione
senza pregiudizio alla parte preesistente.
Ritengono, in particolare, in relazione al
diniego dell’Amministrazione alla loro domanda di applicazione della sanzioni
di cui all’art. 12 l. 47/1985 (basato sul presupposto che il fabbricato
preesistente non risulterebbe ancora condonato) che il mancato condono non è
dipeso dalla volontà degli interessati ma solo ed esclusivamente da inerzia
dell’Amministrazione, che non si è ancora
pronunciata sulla stessa domanda.
Denunciano
comunque la mancata effettuazione di un accertamento tecnico in ordine al
pregiudizio alla parte del fabbricato già realizzato, dalla demolizione delle
opere successivamente eseguite ed, in particolare, denunciano la conseguente
illegittimità del provvedimento impugnato per falsa applicazione dell’art. 7 L.
47/1985, eccesso di potere errore e difetto dei presupposti, travisamento dei
fatti.
Viene
poi denunciata anche la illegittimità, in via derivata, del successivo
accertamento di inadempienza di cui al verbale dei VV.UU. notificato ai
ricorrenti, in ordine al quale rilevano inoltre:
la notifica di tale accertamento di inottemperanza
in pendenza di ricorso proposto avverso l’illegittima ordinanza di demolizione
del manufatto de quo, già sospesa da questo Tribunale sino al momento della
pronuncia sulla domanda di applicazione della pena pecuniaria.
La genericità dello stesso accertamento di
inottemperanza all’ordine di demolizione che non indica con precisione i dati
relativi al manufatto edilizio per l’immissione nel possesso e la trascrizione
nei registri immobiliari.
Viene infine eccepita la illegittimità
costituzionale dell’art. 7 L. 47/1985 nella parte in cui non prevede
l’interruzione del termine di 90 gg. per la demolizione (e conseguente
acquisizione di diritto al patrimonio del Comune dell’opera) durante il periodo
di definizione del processo in sede giurisdizionale per violazione dell’art. 42
Cost. comma II e III.
Il
contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Gallicano nel
Lazio, non costituitosi in giudizio.
Alla
udienza del 19 aprile 2000 la causa è passata in decisione.
La
proposta impugnativa investe due atti, segnatamente: la determinazione del
Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio con la quale è stata rigettata la
domanda che i ricorrenti avevano espressamente proposto per ottenere, per
l’abuso edilizio da loro commesso, la applicazione di una sanzione pecuniaria,
ed il verbale dei Vigili Urbani dello stesso Comune concernente l’accertamento
della inottemperanza dei trasgressori alla ingiunzione sindacale di demolizione
delle opere abusive nel termine di 90 giorni dalla notifica della stessa
ingiunzione.
Iniziando
la trattazione del gravame dalla impugnativa proposta avverso il suindicato
verbale dei VV.UU., va preliminarmente osservato che per costituire titolo per
la immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari come
prevede l’art. 7 della legge n. 47/1985, occorre che l’accertamento della
inottemperanza alla ingiunzione a demolire sia trasfuso in un atto dalla
competente Autorità preposta al relativo settore amministrativo, tale ultimo da
ritenersi impugnabile presso la giurisdizione amministrativa.
Non
può invece ritenersi atto impugnabile quello riferito ad un verbale dei VV.UU.
relativo alla effettuazione delle mere operazioni di rilevazione della mancata
demolizione o rimozione delle opere di cui dovevasi attuare la demolizione
giacchè le stesse operazioni tecniche non possono acquistare valore di atto
amministrativo, suscettibile di impugnazione, sino a quando non sia emesso, da
parte delle competenti autorità amministrative, nell’esercizio delle
attribuzioni loro devolute dalla legge, un ulteriore atto che faccia proprie le
rilevazioni dei Vigili Urbani.
Nel
caso di specie il Verbale impugnato dai ricorrenti risulta sottoscritto, come del
resto appare ovvio, dai soli Vigili che hanno effettuato in data 6.6.1997 le
apposite rilevazioni i quali hanno costatato che le opere eseguite erano
rimaste allo stato in cui erano state rilevate abusive.
Non
risulta invero la esistenza di alcun atto delle competenti Autorità
amministrative emesso sulla base dello stesso accertamento dei Vigili.
Per
tale ragione la impugnativa del verbale degli stessi vigili, nella presente
sede giurisdizionale, deve ritenersi inammissibile.
Per
quanto concerne il diniego di applicazione di una sanzione pecuniaria si
dolgono gli istanti dei motivi addotti dal Comune che ha ritenuto non
applicabile la sanzione pecuniaria in quanto:
la sanzione pecuniaria, prevista dall’art.
12 della legge n. 47/1985 si applica soltanto alle opere eseguite in difformità
di una concessione edilizia e che non siano demolibili senza pregiudizio per la
parte del manufatto regolarmente eseguito.
Il manufatto preesistente non è stato
ancora condonato pur essendo stata presentata domanda di condono “ex” l. n.
724/1994.
Non ha rilevanza la considerazione con la
quale i ricorrenti assumono che la mancata definizione della domanda di condono
è dipesa soltanto dalla inerzia dell’amministrazione che non avrebbe ancora
provveduto.
Tale
censura non viene infatti ad assumere specifica conferenza nei confronti del
provvedimento ora impugnato che si concreta nella rilevata inapplicabilità
della disposizione che prevede la irrogazione della sanzione pecuniaria.
Il
Comune infatti aveva già emesso nei confronti degli attuali istanti sin dal
febbraio del 1997 con ordinanza n. 16/97, l’ordine di demolizione di opere
eseguite senza la esistenza di concessione edilizia.
Infatti
la domanda di condono che gli interessati avevano presentato il 17.2.1995 si
riferiva al fabbricato principale mentre le opere di cui trattasi consistono in
successivi lavori di ampliamento del fabbricato esistente.
Correttamente
il Comune aveva ordinato la demolizione di tali ulteriori opere ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 47/1985 poiché alla data della adozione dello stesso
provvedimento le stesse risultavano eseguite senza la esistenza della
concessione edilizia.
Va
al riguardo osservato che la fattispecie di cui all’art. 12 della legge n.
47/1985 si riferisce alle ipotesi delle opere eseguite con difformità solo
parziali rispetto ad una concessione edilizia delle quali non risulti
possibile la demolizione senza pregiudizio della parte regolarmente eseguita.
Senonchè
tale disposizione non si rendeva applicabile nei confronti dei trasgressori,
attuali ricorrenti, che la applicazione della sanzione pecuniaria avevano
chiesto dopo che era stato dagli stessi eseguito un ampliamento abusivo di
costruzione eseguita senza concessione edilizia, in zona tra l’altro,
assoggettata a vari vincoli di tutela (come espressamente riferito nell’atto
impugnato).
Non
si rende inutile evidenziare al riguardo che, proprio ai fini della
applicazione dell’art. 7 (e dell’art. 20) della legge n. 47/1985, le opere
consistenti in aumenti della cubatura ove ricadenti in aree protette, sono
comunque da considerarsi come eseguiti in totale difformità della concessione,
come dispone l’art. 8 della stessa legge n. 47/1985, mentre tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili, come prosegue lo stesso art. 8 sono
considerati variazioni essenziali, i quali ove abusivi vanno repressi mediante
le sanzioni previste dal citato art. 7 l. n. 47/1985.
Anche
i rilievi ora esaminati così come formulati nel ricorso, sono dunque infondati.
Va
parimenti rilevata, a prescindere dalla sua rilevanza nella presente sede, la
manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale dell’art.
7 della legge n. 47/1985 dai ricorrenti sospettata di contrasto con l’art. 42
della Costituzione nella parte in cui non prevede la interruzione del periodo
di 90 giorni agli effetti della acquisizione (o demolizione) del bene in caso
di inottemperanza all’ordine di demolizione, in pendenza della definizione del
ricorso instaurato dagli interessati in sede giurisdizionale.
La
tutela del diritto di proprietà è garantita dall’art. 42 della Costituzione nel
senso della verificabilità di effetti ablativi della stessa proprietà solo nei
casi previsti dalla legge e, dunque, con la osservanza dei procedimenti
all’uopo dalla stessa legge stabiliti, ma non impone la sospensione degli
effetti espropriativi in pendenza di azioni giudiziarie rivolte ad accertare la
regolarità delle relative procedure, ricevendo infatti il proprietario che
risulti illegittimamente privato dei suoi beni in conseguenza della
irregolarità delle stesse procedure, piena tutela della lesione del suo diritto
dominicale, dalla sentenza che definisce favorevolmente il giudizio da cui può
conseguire la restituzione del bene illegittimamente acquisito (ovvero la
successiva condanna dell’amministrazione al pagamento dell’equivalente del suo
valore, oltre al risarcimento del danno, in caso di distruzione dello stesso).
In
conclusione, la impugnativa proposta avverso il provvedimento del Comune che ha
negato la applicazione di una sanzione pecuniaria per le opere abusive eseguite
dai ricorrenti deve ritenersi, sotto ogni profilo, infondata ed il ricorso in
tale parte va rigettato.
Nessuna
statuizione in ordine alle spese non essendovi stata costituzione in giudizio
del Comune intimato.
P. Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe:
Dichiara inammissibile il gravame nella
parte relativa alla impugnativa, del verbale dei VV.UU. del Comune di Gallicano
nel Lazio, in epigrafe parimenti indicato;
Rigetta il ricorso per la restante
impugnativa.
Nessuna
statuizione per le spese.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 19 aprile 2000, con l'intervento dei Magistrati:
Gianni Leva Presidente
Paolo Restaino Consigliere est.
Giulio Amadio Consigliere