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T.A.R. Lazio Sezione II Ter 02.05.2001 n. 3590.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 9918/97 proposto da xxx e da xxx rappresentati e difesi dall’Avv. xxx con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via xxx

 

c o n t r o

il Comune di Gallicano nel Lazio in persona del Sindaco p.t.

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Gallicano n. 3046/97 del 19.4.1997 con cui è stata rigettata la istanza dei ricorrenti diretta ad ottenere la applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1985 per un abuso edilizio dagli stessi commesso, nonché del verbale di inottemperanza ad anteriore ordine di demolizione di opere abusive redatto dalla Polizia urbana dello stesso Comune.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

  Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;

  Visti gli atti tutti della causa;

  Udito alla pubblica udienza del 19 aprile 2000 il relatore Consigliere Paolo Restaino e udito, altresì, l’avv. xxx per i ricorrenti.

  Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

  Vengono impugnati il provvedimento del Comune di Gallicano nel Lazio prot. n. 3056/97 del 19.4.1997 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dai ricorrenti in data 16.4.1997 intesa ad ottenere l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 della l. 47/85 ad un abuso edilizio da loro commesso nonché il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori abusivi notificato ai ricorrenti dall’Ufficio di Polizia Urbana.

  Riferiscono che a seguito di provvedimento, loro notificato in data 12.2.1997, che ingiungeva la demolizione di un fabbricato di loro proprietà, presentavano al Comune richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista all’art. 12 della L. 47/1985.

  Avverso il provvedimento reiettivo di tale loro istanza, nonché avverso il verbale della Polizia Urbana relativo all’accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi deducono i ricorrenti i seguenti motivi di gravame:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 47/1985 poiché tale articolo è applicabile nei soli casi di opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali mentre nel caso di specie mancherebbero tali caratteristiche nell’abuso edilizio commesso per il quale non risulta possibile effettuare la demolizione senza pregiudizio alla parte preesistente.

Ritengono, in particolare, in relazione al diniego dell’Amministrazione alla loro domanda di applicazione della sanzioni di cui all’art. 12 l. 47/1985 (basato sul presupposto che il fabbricato preesistente non risulterebbe ancora condonato) che il mancato condono non è dipeso dalla volontà degli interessati ma solo ed esclusivamente da inerzia dell’Amministrazione, che non si è ancora  pronunciata sulla stessa domanda.

  Denunciano comunque la mancata effettuazione di un accertamento tecnico in ordine al pregiudizio alla parte del fabbricato già realizzato, dalla demolizione delle opere successivamente eseguite ed, in particolare, denunciano la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato per falsa applicazione dell’art. 7 L. 47/1985, eccesso di potere errore e difetto dei presupposti, travisamento dei fatti.

  Viene poi denunciata anche la illegittimità, in via derivata, del successivo accertamento di inadempienza di cui al verbale dei VV.UU. notificato ai ricorrenti, in ordine al quale rilevano inoltre:

la notifica di tale accertamento di inottemperanza in pendenza di ricorso proposto avverso l’illegittima ordinanza di demolizione del manufatto de quo, già sospesa da questo Tribunale sino al momento della pronuncia sulla domanda di applicazione della pena pecuniaria.

La genericità dello stesso accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione che non indica con precisione i dati relativi al manufatto edilizio per l’immissione nel possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.

Viene infine eccepita la illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 47/1985 nella parte in cui non prevede l’interruzione del termine di 90 gg. per la demolizione (e conseguente acquisizione di diritto al patrimonio del Comune dell’opera) durante il periodo di definizione del processo in sede giurisdizionale per violazione dell’art. 42 Cost. comma II e III.

  Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio, non costituitosi in giudizio.

  Alla udienza del 19 aprile 2000 la causa è passata in decisione.

 

D I R I T T O

 

  La proposta impugnativa investe due atti, segnatamente: la determinazione del Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio con la quale è stata rigettata la domanda che i ricorrenti avevano espressamente proposto per ottenere, per l’abuso edilizio da loro commesso, la applicazione di una sanzione pecuniaria, ed il verbale dei Vigili Urbani dello stesso Comune concernente l’accertamento della inottemperanza dei trasgressori alla ingiunzione sindacale di demolizione delle opere abusive nel termine di 90 giorni dalla notifica della stessa ingiunzione.

  Iniziando la trattazione del gravame dalla impugnativa proposta avverso il suindicato verbale dei VV.UU., va preliminarmente osservato che per costituire titolo per la immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari come prevede l’art. 7 della legge n. 47/1985, occorre che l’accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire sia trasfuso in un atto dalla competente Autorità preposta al relativo settore amministrativo, tale ultimo da ritenersi impugnabile presso la giurisdizione amministrativa.

  Non può invece ritenersi atto impugnabile quello riferito ad un verbale dei VV.UU. relativo alla effettuazione delle mere operazioni di rilevazione della mancata demolizione o rimozione delle opere di cui dovevasi attuare la demolizione giacchè le stesse operazioni tecniche non possono acquistare valore di atto amministrativo, suscettibile di impugnazione, sino a quando non sia emesso, da parte delle competenti autorità amministrative, nell’esercizio delle attribuzioni loro devolute dalla legge, un ulteriore atto che faccia proprie le rilevazioni dei Vigili Urbani.

  Nel caso di specie il Verbale impugnato dai ricorrenti risulta sottoscritto, come del resto appare ovvio, dai soli Vigili che hanno effettuato in data 6.6.1997 le apposite rilevazioni i quali hanno costatato che le opere eseguite erano rimaste allo stato in cui erano state rilevate abusive.

  Non risulta invero la esistenza di alcun atto delle competenti Autorità amministrative emesso sulla base dello stesso accertamento dei Vigili.

  Per tale ragione la impugnativa del verbale degli stessi vigili, nella presente sede giurisdizionale, deve ritenersi inammissibile.

  Per quanto concerne il diniego di applicazione di una sanzione pecuniaria si dolgono gli istanti dei motivi addotti dal Comune che ha ritenuto non applicabile la sanzione pecuniaria in quanto:

la sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 12 della legge n. 47/1985 si applica soltanto alle opere eseguite in difformità di una concessione edilizia e che non siano demolibili senza pregiudizio per la parte del manufatto regolarmente eseguito.

Il manufatto preesistente non è stato ancora condonato pur essendo stata presentata domanda di condono “ex” l. n. 724/1994.

Non ha rilevanza la considerazione con la quale i ricorrenti assumono che la mancata definizione della domanda di condono è dipesa soltanto dalla inerzia dell’amministrazione che non avrebbe ancora provveduto.

  Tale censura non viene infatti ad assumere specifica conferenza nei confronti del provvedimento ora impugnato che si concreta nella rilevata inapplicabilità della disposizione che prevede la irrogazione della sanzione pecuniaria.

  Il Comune infatti aveva già emesso nei confronti degli attuali istanti sin dal febbraio del 1997 con ordinanza n. 16/97, l’ordine di demolizione di opere eseguite senza la esistenza di concessione edilizia.

  Infatti la domanda di condono che gli interessati avevano presentato il 17.2.1995 si riferiva al fabbricato principale mentre le opere di cui trattasi consistono in successivi lavori di ampliamento del fabbricato esistente.

  Correttamente il Comune aveva ordinato la demolizione di tali ulteriori opere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985 poiché alla data della adozione dello stesso provvedimento le stesse risultavano eseguite senza la esistenza della concessione edilizia.

  Va al riguardo osservato che la fattispecie di cui all’art. 12 della legge n. 47/1985 si riferisce alle ipotesi delle opere eseguite con difformità solo parziali rispetto ad una concessione edilizia delle quali non risulti possibile la demolizione senza pregiudizio della parte regolarmente eseguita.

  Senonchè tale disposizione non si rendeva applicabile nei confronti dei trasgressori, attuali ricorrenti, che la applicazione della sanzione pecuniaria avevano chiesto dopo che era stato dagli stessi eseguito un ampliamento abusivo di costruzione eseguita senza concessione edilizia, in zona tra l’altro, assoggettata a vari vincoli di tutela (come espressamente riferito nell’atto impugnato).

  Non si rende inutile evidenziare al riguardo che, proprio ai fini della applicazione dell’art. 7 (e dell’art. 20) della legge n. 47/1985, le opere consistenti in aumenti della cubatura ove ricadenti in aree protette, sono comunque da considerarsi come eseguiti in totale difformità della concessione, come dispone l’art. 8 della stessa legge n. 47/1985, mentre tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, come prosegue lo stesso art. 8 sono considerati variazioni essenziali, i quali ove abusivi vanno repressi mediante le sanzioni previste dal citato art. 7 l. n. 47/1985.

  Anche i rilievi ora esaminati così come formulati nel ricorso, sono dunque infondati.

  Va parimenti rilevata, a prescindere dalla sua rilevanza nella presente sede, la manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 47/1985 dai ricorrenti sospettata di contrasto con l’art. 42 della Costituzione nella parte in cui non prevede la interruzione del periodo di 90 giorni agli effetti della acquisizione (o demolizione) del bene in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, in pendenza della definizione del ricorso instaurato dagli interessati in sede giurisdizionale.

  La tutela del diritto di proprietà è garantita dall’art. 42 della Costituzione nel senso della verificabilità di effetti ablativi della stessa proprietà solo nei casi previsti dalla legge e, dunque, con la osservanza dei procedimenti all’uopo dalla stessa legge stabiliti, ma non impone la sospensione degli effetti espropriativi in pendenza di azioni giudiziarie rivolte ad accertare la regolarità delle relative procedure, ricevendo infatti il proprietario che risulti illegittimamente privato dei suoi beni in conseguenza della irregolarità delle stesse procedure, piena tutela della lesione del suo diritto dominicale, dalla sentenza che definisce favorevolmente il giudizio da cui può conseguire la restituzione del bene illegittimamente acquisito (ovvero la successiva condanna dell’amministrazione al pagamento dell’equivalente del suo valore, oltre al risarcimento del danno, in caso di distruzione dello stesso).

  In conclusione, la impugnativa proposta avverso il provvedimento del Comune che ha negato la applicazione di una sanzione pecuniaria per le opere abusive eseguite dai ricorrenti deve ritenersi, sotto ogni profilo, infondata ed il ricorso in tale parte va rigettato.

  Nessuna statuizione in ordine alle spese non essendovi stata costituzione in giudizio del Comune intimato.

 

P. Q. M.

 

  Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

Dichiara inammissibile il gravame nella parte relativa alla impugnativa, del verbale dei VV.UU. del Comune di Gallicano nel Lazio, in epigrafe parimenti indicato;

Rigetta il ricorso per la restante impugnativa.

  Nessuna statuizione per le spese.

  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2000, con l'intervento dei Magistrati:

Gianni Leva                     Presidente

Paolo Restaino    Consigliere est.

Giulio Amadio      Consigliere