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Ric. n. 1734/99 Sent. n. 236/2001
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
seconda sezione, costituito da:
Luigi Trivellato Presidente
Angelo De Zotti Consigliere,
relatore
Claudio Rovis Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso n. 1734/99 proposto da xxxxx e dal CO.NA.CEM. (Coordinamento Nazionale
per la tutela dai campi elettromagnetici) rappresentati e difesi dagli avv.ti xxx
ed xxx, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. xxxli, in via xxx,
come da mandato in calce al ricorso;
contro
il
Comune di Mirano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. xxx con domicilio eletto presso il suo studio legale in Venezia, xxx;
e
contro
il
Provveditorato agli Studi di Venezia, in persona del Provveditore pro tempore
non costituito in giudizio;
la
Direzione didattica di Mirano II Circolo, in persona del Direttore didattico
pro tempore non costituito in giudizio;
l’ARPAV,
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto,
Dipartimento Provinciale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro
tempore non costituito in giudizio;
e con l’intervento ad opponendem
di
xxx, tutti rappresentati e
difesi dall’avv.to xxx, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Venezia, xxx giusta procure speciali;
per
l'annullamento
del
provvedimento con cui si trasferiscono le scuole elementari F. Petrarca di
Mirano in un nuovo edificio sito in via C. Battisti, a ridosso dell’elettrodotto
a 132 Kv Scorzè-Camposampiero a partire dall’1 settembre 1999;
dei
provvedimenti con i quali il Provveditorato agli Studi di Venezia e la
Direzione didattica di Mirano II Circolo hanno disposto il trasferimento della
scuola elementare F. Petrarca di Mirano in un nuovo edificio sito in via C.
Battisti e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visto il ricorso notificato il 15
luglio 1999 e depositato in segreteria il 20 luglio 1999 con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio
del Comune di Mirano, depositato il 23 luglio 1999 con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in
giudizio del Ministero della P.I., depositato il 29 luglio 1999 con i relativi
allegati;
visto l’intervento ad opponendum
depositato il 23 settembre 1999 con i relativi allegati;
viste
le memorie presentate dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi
all'udienza pubblica del 15 giugno 2000 (relatore il Consigliere De Zotti)
l'avv. xxx per i ricorrenti, l'avv. xxx per il Comune di Mirano e per gli
intevenienti e l’avv.to dello Stato xxx per le amministrazioni scolastiche
intimate;
ritenuto
e considerato quanto segue:
F A T T O
I
ricorrenti sono tutti genitori di alunni iscritti alle classi delle scuole
elementari F. Petrarca di Mirano, che agiscono come singoli e come componenti
di un apposito comitato.
Con
il ricorso in epigrafe essi impugnano gli atti, sia dell’amministrazione
comunale che dell’amministrazione scolastica statale, con i quali le classi del
suddetto plesso sono state trasferite dalla sede attuale in P.le Garibaldi in
quella di via C. Battisti, in un nuovo edificio costruito a ridosso di un
elettrodotto ad alta tensione.
Ritenendo
che tale atto esponga il complesso degli allievi agli effetti pericolosi e
sicuramente nocivi delle onde elettromagnetiche, essi chiedono l’annullamento
degli atti in epigrafe deducendo le seguenti censure:
1)
Violazione dell’art. 32 della Costituzione; eccesso di potere per
contraddittorietà ed illogicità, per sviamento, erroneità dei presupposti e
difetto di istruttoria.
Si
sostiene che i provvedimenti impugnati, nella misura in cui espongono la salute
degli alunni al rischio indotto dalla esposizione prolungata agli effetti
pericolosi e non del tutto conosciuti alle onde elettromagnetiche, violano il
principio costituzionale che tutela il diritto primario alla salute e che
assegna a quest’ultimo carattere di prevalenza su ogni altro interesse
individuale e collettivo; che il Sindaco, prima di decidere lo spostamento del
plesso scolastico nei nuovi locali avrebbe dovuto esperire ogni iniziativa
volta a valutare l’entità del pericolo derivante dalla prossimità della linea
elettrica ad alta tensione; che i rischi di possibili incidenti connessi alla
vetustà dell’edificio scolastico attuale, e le responsabilità implicite in tale
accettata permanenza nella vecchia struttura scolastica non a norma si
sarebbero potuti evitare mediante l'effettuazione, nel periodo estivo,
dell'adeguamento alle norme antinfortunistiche ed di ogni necessario intervento
di manutenzione; che la decisione di trasferire la popolazione scolastica nel
nuovo edificio poggia sull’erroneo presupposto che la situazione sia tale da
non determinare alcun rischio per la salute dei soggetti esposti; che tale
decisione a sua volta riposa erroneamente sulla convinzione che il valore
limite di 0,2 microtesla non fosse operante e che si potessero applicare norme
di minore portata protezionistica; che l’atto è inficiato da difetto di
istruttoria in quanto le misurazioni effettuate dall’ARPAV non erano idonee ed
attendibili, essendo state effettuate con rilevazioni puntuali e non con un
monitoraggio esteso a tutta la giornata; che esse erano inoltre sommarie e
superficiali poiché mancanti dei dati essenziali quali l’amperaggio massimo ed
il potenziale massimo della linea elettrica.
L'Amministrazione comunale di Mirano
e le amministrazioni scolastiche statali si sono costituite in giudizio per
resistere; hanno controdedotto ampiamente ed hanno chiesto ambedue la reiezione
del ricorso con vittoria di spese.
Sono intervenuti in giudizio, ad
opponendum, anche un gruppo di genitori di alunni che condividono e sostengono
la decisione dell'amministrazione comunale per chiedere il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 15 giugno
2000, previa audizione dei difensori delle parti, la causa è passata in
decisione.
D I R I T T O
1)
Come esposto in fatto, il ricorso investe i provvedimenti con cui
l’amministrazione comunale di Mirano ha disposto il trasferimento del plesso
scolastico F. Petrarca dal vecchio edificio ubicato in P.le Garibaldi in quello
nuovo, appositamente costruito, ubicato in via C. Battisti in prossimità della
linea elettrica ad alta tensione (132 kV) Scorzè Camposampiero.
L’amministrazione
comunale difende tale scelta ed
eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo sostenendo che con il ricorso viene fatta valere la tutela del
diritto alla salute e che pertanto trattasi di materia devoluta all’A.G.O..
Tale
eccezione va disattesa.
Il
Collegio non ignora che la giurisprudenza tende a ricondurre alla competenza
esclusiva del giudice ordinario la conoscenza delle controversie nelle quali il
singolo lamenti la lesione del diritto alla salute anche per fatto della
pubblica amministrazione (cfr. Cass, civ. un. 20 novembre 1992 n. 12386).
Questa
giurisprudenza, tuttavia, non è condivisibile in quanto non distingue tra
l’ipotesi in cui tale diritto possa e venga fatto valere come bene tutelato in
assoluto, escludendo che sussista il potere dell’amministrazione di degradarlo
o comprimerlo nell’esercizio dei poteri autoritativi di cui essa dispone
(situazione che si verifica nella forma dell’affievolimento e che investe molti
diritti tutelati come tali, come la proprietà, l’iniziativa economica, la
libertà di circolazione etc.), e quella in cui la tutela venga azionata in
funzione dell’annullamento di atti autoritativi che possono, in qualche misura
ed a certe condizioni, comprimere il diritto stesso per assicurare, nella
misura ed alle condizioni fissate dal legislatore, il perseguimento di altri
interessi ritenuti, anch’essi, con il primo compatibili.
D’altra
parte, tale distinzione non solo è consona ai principi costituzionali sul
riparto delle giurisdizioni, amministrativa ed ordinaria, ma garantisce una
tutela piena alle situazioni giuridiche soggettive che talvolta convivono, in
funzione dei poteri diversi e diversamente incisivi che, dove non esista
giurisdizione esclusiva spettano all’uno o all’altro ordine di giudici.
Nel
caso di specie, anche se nel ricorso si fa riferimento improprio al rimedio
dell’art. 700 c.p.c., si tratta di un’azione che non mira ad affermare il
generico diritto alla salute quanto ad accertare l’illegittimità degli atti
adottati da una pubblica amministrazione per motivi che attengono alla
violazione delle norme sia procedimentali che sostanziali che ne disciplinano
l’azione con particolare riguardo al tipo di provvedimento adottato e senza
alcun disconoscimento, in astratto, del potere dell’amministrazione stessa.
Né
è chiaro quale azione di accertamento di diritto i ricorrenti avrebbero potuto
esperire utilmente avanti al giudice ordinario a fronte di un atto rientrante
nella sfera organizzativa della P.A., a meno di non ritenere, tenuto conto dei
limiti posti alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 4 l. 20 marzo
1865 n. 2248, all. E, che chiedendo la
disapplicazione del provvedimento di trasferimento del plesso scolastico nei
loro confronti (e loro tramite dei rispettivi figli) essi mirino ad ottenere una
pronuncia che, fermo restando il trasferimento di chi non si ritenga leso,
obblighi l’amministrazione ad assicurare la permanenza, di essi ed essi soli,
nella vecchia scuola.
Per
tali ragioni, assorbita la questione sul se la materia possa o meno rientrare
anche nella previsione, invero assai poco decifrabile, di cui alla lettera f
dell’art. 33 del D.Lgvo n. 80/1998 (attività e prestazioni di ogni genere rese
nell’espletamento di pubblici servizi tra cui la pubblica istruzione), la
giurisdizione va ritenuta.
2)
Nel merito, appare opportuno ripercorrere brevemente la vicenda di fatto per
sottolineare e dare atto che la decisione di trasferire le classi scolastiche
della scuola elementare Petrarca dal vecchio edificio in quello nuovo
appositamente realizzato per collocarvi la scuola non costituisce una
determinazione assunta inconsapevolmente ma anzi dopo aver valutato –bene o
male si dirà- al termine di un non breve iter istruttorio, il problema
rappresentato dagli effetti inquinanti della vicina linea ad alto voltaggio.
Va
detto, infatti, che tale spostamento, in un primo tempo rinviato per le
preoccupazioni generate dalla vicinanza dell’edificio alla linea elettrica ad
alta tensione (132 kV) Scorzè Camposampiero e dai valori di campo elettrico
riscontrati, è stato attuato dopo che erano stati concordati con l’Enel lavori
che sono stati poi eseguiti a spese dell’amministrazione comunale (innalzamento
ed avvicinamento dei conduttori) e dopo che l’Arpav, effettuati ulteriori
rilevazioni e misurazioni dei valori di campo elettromagnetico, aveva concluso
che a seguito degli anzidetti interventi i valori di esposizione erano
sensibilmente regrediti pur restando superiori ai valori limite previsti dalla
legge regionale n. 27/93, peraltro, non ancora entrata in vigore.
Senza
disconoscere quanto sopra, i ricorrenti contestano tuttavia la decisione
dell’amministrazione sostenendo che essa viola comunque i limiti di sicurezza
imposti dal principio di cautela; che la giustificazione rappresentata dalla
inagibilità della vecchia sede scolastica non è persuasiva ed è indice di
sviamento di potere; che l’amministrazione ha ritenuto erroneamente inoperante
la normativa regionale che fissa il limite di 0,2 microtesla per le esposizioni
prolungate ed infine che le misurazioni compiute dagli organismi sanitari
competenti sono state effettuate con criteri scorretti che non evidenziano
appieno i rischi connessi alla esposizione prolungata degli alunni ai campi
prodotti dalla vicina linea elettrica.
La
questione verte dunque essenzialmente, in termini generali, sui limiti da
applicarsi in materia di emissione di campi elettromagnetici in presenza di
edifici destinati alla permanenza prolungata di soggetti c.d. sensibili e, con
riguardo al caso specifico, sulla complessiva valutazione dei presupposti di
fatto e di diritto che hanno indotto l’amministrazione comunale intimata a
ritenere legittimo ed opportuno il contestato trasferimento di sede.
In
merito al profilo della violazione delle norme che tutelano le persone
dall’esposizione ai campi elettromagnetici (nella specie di bassa frequenza),
la Sezione osserva che sul punto, lo stato di incompiuta attuazione delle norme
di protezione dai campi a bassa frequenza sembra giustificare la premessa da
cui muove la difesa dell'amministrazione comunale di Mirano.
E’
vero, infatti, come sostiene l’amministrazione stessa che, in attesa della
prevista e ormai imminente approvazione della legge quadro sull’inquinamento
elettromagnetico, l’unica disciplina tuttora vigente ed applicabile nel caso di
basse frequenze risale al D.P.C.M. 23 aprile 1992, che ha ad oggetto “Limiti
massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni”
e che alla stregua di tale disciplina i limiti di induzione magnetica (100
microtesla) non verrebbero superati.
E’
vero però, come sostengono i ricorrenti, che quelle norme erano e sono tuttora
concepite esclusivamente per la protezione dagli effetti acuti, che derivano
dall’interazione con il campo elettromagnetico a bassa frequenza.I limiti
massimi fissati dal D.P.C.M. del 1992 (campo elettrico 5 Kv/m ed induzione
magnetica 100 microtesla) sono, infatti, assai elevati, perché riferiti alle
esposizioni istantanee; dunque si tratta di limiti che non garantiscono alcuna
sicurezza nel caso di esposizioni prolungate e dagli effetti a lungo termine.
Nello
stesso DPCM venivano, infatti, delineati anche obiettivi di protezione dalle
esposizioni nel lungo periodo mediante la previsione del rispetto di distanze
tra elettrodotti ed edifici destinati alla residenza tali da ridurre i limiti
di esposizione da 50 a 200 volte rispetto a quelli fissati dall’art. 4.
Di
questa esigenza di maggiore cautela si sono fatte interpreti negli ultimi anni,
principalmente, alcune amministrazioni regionali.
In
particolare il legislatore veneto, sin dal 1993 ha introdotto una disciplina
(si tratta della l.r. 27/93), caratterizzata da esplicite finalità cautelari,
che, proprio con riguardo agli effetti a lungo termine dell’esposizione al
campo elettrico, prevede limiti di emissione e distanze di rispetto tra linee
elettriche ad alto voltaggio ed abitazioni assai superiori a quelle fissate dal
DPCM del 1992, uno di questi è il limite di campo magnetico che non può essere
superiore a 0,2 microtesla.
Questi
limiti, dapprima oggetto di moratoria per decisione dello stesso legislatore
regionale, sono stati resi infine operativi dopo che la legge ha superato il
vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 382 del 30 settembre 1999) e
sono entrati in vigore l’1 gennaio 2000: essi non erano dunque ancora
applicabili vincolativamente all’atto della decisione di trasferire la scuola.
Tuttavia
tali limiti erano noti ed era noto anche, che per quanto non sussistano ancora
certezze scientifiche in ordine alla soglia di rischio, gli organismi
competenti in materia sanitaria suggeriscono (e ciò ha fatto l’ISPEL di Venezia
su richiesta del Comune di Mirano) di collocare prudenzialmente: in 0,5
microtesla il massimo livello di esposizione da consentire nelle aree destinate
all’infanzia, alle strutture sanitarie e nelle aree residenziali a seguito
della costruzione di nuovi elettrodotti e in 0,2 microtesla l’obiettivo di
sicurezza da raggiungere con riferimento alle nuove linee elettriche ed alla
costruzione di nuovi edifici rispetto a linee elettriche già presenti sul
territorio.
Questo
indirizzo, ispirato al principio di precauzione, coincide e precorre quello
recepito dal Governo negli schemi di decreto che sono stati approntati in
attesa dell’approvazione della legge quadro in materia di riduzione e
prevenzione dall’inquinamento elettromagnetico che, come noto, è data per
imminente, da almeno due anni.
Nella
relazione che accompagna la bozza di decreto relativo alla disciplina dei campi
a bassa frequenza si legge che il rapporto congiunto ISS-ISPEL del 29 gennaio
1998, in merito alla esposizione prolungata ai campi elettromagnetici a bassa
frequenza ha rilevato: che “i livelli per i quali è stato rinvenuto un rischio
relativo (per leucemia infantile) maggiore dell’unità sono identificati nella
maggior parte degli studi epidemiologici semplicemente nei termini di >0,2
microtesla”; che i risultati delle ultime ricerche epidemiologiche comunicate
dalla International Epidemic Association (Firenze 30 agosto –4 settembre 1999)
mettono in evidenza che l’insieme delle esposizioni categorizzate in passato
per motivi pratici “superiori a 0,2 microtesla comprende una fascia fra 0,2-0,5
microtesla nella quale il rischio di leucemia infantile è invariato rispetto
alla fascia inferiore a 0,2 microtesla, ed un fascia superiore a 0,5 microtesla
nella quale il rischio è all’incirca raddoppiato.
La
conoscenza, ancorché preliminare di questi risultati, ha contribuito
all’individuazione di 0,5 microtesla come livello di attenzione.
Nella
relazione si aggiunge che “vi è un certo consenso nella comunità scientifica
sul fatto che il rischio di leucemia infantile, ancorché da intendersi in
termini di probabilità e non di certezza, riguardi coloro che vivono per
periodi prolungati in abitazioni nelle quali i livelli di campo
elettromagnetico sono costantemente o prevalentemente superiori ad una soglia
dell’ordine di 0,5 microtesla.
Ed
è movendo da queste considerazioni, ispirate al principio di precauzione, che
la bozza di decreto prevede al punto 2 dell’art. 3 (intitolato: limiti di
esposizione, valori di attenzione) che, al fine di tenere conto anche dei
possibili effetti a lungo termine connessi con l’esposizione continua ai campi
generati da sorgenti operanti alla frequenza industriale di rete, in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
giornaliere non deve essere superato, come misura di cautela, il valore di 0,5
microtesla per l’induzione magnetica, da intendersi come valore medio annuale
di esposizione. Non deve essere superato in ogni caso il valore di 2 microtesla
per ogni intervallo di 0,1 secondi.
Si
prevede poi all’art 4 (intitolato: obiettivi di qualità) che “nella
progettazione di nuove linee ed installazioni elettriche e nella costruzione di
nuovi edifici in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti
nel territorio, nonché in corrispondenza di spazi dedicati all’infanzia quali
scuole, asili nido e parchi giochi, l’obiettivo di qualità per il valore
dell’induzione magnetica alla frequenza nominale di 50 Hz è fissato in 0,2
microtesla, da intendersi come valore medio annuale di esposizione".
Le
conclusioni che si possono trarre sono dunque le seguenti: che il valore di 0,5
microtesla, come media, rappresenta il valore di attenzione che non può essere
superato in alcun caso di esposizione continua in edifici adibiti a permanenza
non inferiore a quattro ore giornaliere; che il valore di 0,2 microtesla, da
intendersi come valore medio annuale di esposizione, non potrà essere superato
in tutti i nuovi insediamenti che presentano caratteristiche corrispondenti a
quelle sopradelineate, tra cui le scuole.
Nel
caso del trasferimento della scuola elementare di Mirano i rilevamenti
effettuati dall’ARPAV evidenziavano che i valori di campo elettrico erano
inferiori alle norme del D.P.C.M. del 1992, ma che i valori di induzione
magnetica erano uguali o superiori al limite di 0,2 microtesla in tutte le
posizioni di misura, eccettuando un solo punto.
In
sostanza nei locali della nuova scuola la situazione avrebbe implicato una
sottoposizione dei soggetti esposti, per tutto il periodo di permanenza
giornaliero, a campi elettromagnetici il cui valore, riferito a misurazione
istantanea, oscillava tra 0,2 e 0,5 microtesla.
Si
trattava dunque di valori ricompresi in quella fascia grigia che separa il
valore di attenzione dall’obiettivo di qualità e che segna il passaggio tra la
condizione di ritenuta assenza di effetti apprezzabili anche in caso di
esposizione a lungo termine ai campi elettromagnetici da quella che, in base
agli studi sin qui condotti, rappresenta già una condizione di rischio
quantificabile, che in prospettiva deve essere eliminata partendo dalle aree e
dai soggetti più sensibili.
Ebbene
in una situazione come quella sopradescritta, la Sezione ritiene che
trattandosi di trasferire una scuola elementare (ossia una popolazione di
soggetti particolarmente esposti al tipo di patologia maggiormente temuta e
scientificamente correlata al rischio di emissioni elettromagnetiche) creando
di fatto un nuovo insediamento, il principio di precauzione correttamente
inteso avrebbe imposto di considerare l’opzione del trasferimento da sede a
sede solo avendo presente il limite di sicurezza più rigoroso, vale a dire quello
di 0,2 microtesla, previsto per i nuovi insediamenti ed in particolare per gli
edifici e gli spazi dedicati all’infanzia, quali scuole, asili nido e parchi
gioco.
Né
ritiene la Sezione che l’amministrazione fosse costretta ad accettare un limite
diverso e meno rigoroso perché il trasloco era assolutamente necessitato.
Dagli
atti emerge che, per quanto le condizioni della vecchia scuola fossero
fatiscenti e ne fosse previsto da tempo l’abbandono, erano stati effettuati
lavori di parziale restauro e, perciò, sarebbe stato possibile prolungare la
permanenza sino al previsto completamento di ulteriori opere di riduzione del
campo magnetico relativamente alla nuova sede.
L’elemento
della necessità assoluta di trasferire la scuola, anche a prescindere dal
rilievo che l’amministrazione intenda annettervi, non è stato peraltro mai
evidenziato negli atti impugnati ed è stato rappresentato solo nelle difese e
negli atti degli intervenienti, vale a dire dei genitori favorevoli al
trasferimento.
In
ogni caso, anche se si fosse ritenuto che le norme sui limiti di esposizione
consentissero una tolleranza sino a 0,5 microtesla, nell’accettare
consapevolmente, per gli alunni della scuola, un livello di rischio superiore a
quello suggerito dal principio di minima esposizione e dalle norme di imminente
applicazione, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se alla luce dei
valori rilevati, il trasferimento fosse una soluzione pienamente supportata
dalla valutazione tecnica dell’ARPAV che, invece, sul punto, come emerge dagli
atti, si è limitata a certificare la situazione riscontrata in seguito alle
misurazioni effettuate ma non ha fornito alcuna indicazione, né di segno
positivo né di segno negativo.
Il
fatto è, ritiene la Sezione, che come sostengono i ricorrenti, la stessa ARPAV
non ha mostrato di esprimere un parere convinto sulla attendibilità delle
misurazioni effettuate, posto che con la nota del 9 luglio 1999 indirizzata
anche al Comune di Mirano afferma quanto segue: “Per valutare davvero la
variabilità del campo presso gli edifici scolastici è necessario condurre
un'analisi statistica della corrente transitante nell’elettrodotto in un arco
di tempo significativo (almeno un semestre) che è del resto già pianificata
secondo quanto concordato con il Comune di Mirano e che si prevede venga
realizzata non prima dell’ottobre c.a..
La
valutazione del campo magnetico che sarà effettuata verrà considerata
rappresentativa della effettiva esposizione di scolari e personale nell’arco
orario di permanenza all’interno degli
edifici scolastici".
La
stessa discussione intervenuta in Consiglio comunale, e in esito alla quale è
stato votato l'ordine del giorno che approva il trasferimento, è
rappresentativa della confusa percezione, sia di fatto che di diritto che sono
emersi in seno ad una assemblea dubbiosa e disorientata: elementi che avrebbero
giustificato una istruttoria più approfondita ed un parere, come già rilevato,
più esplicitamente assertivo e non solo ricognitivo, dell’ARPAV.
A
quest’ultima, che rappresentava come opportuna una misurazione prolungata dei
valori di campo si sarebbe dovuto chiedere infatti di valutare espressamente
anche due dati, su cui in realtà nessuno ha posto visibilmente l’accento, vale
a dire quello relativo al tempo medio di permanenza giornaliera degli alunni (e
degli altri soggetti esposti al campo elettromagnetico) e quello del tempo
stimato necessario dall'amministrazione per riportare a norma, con gli
ulteriori interventi previsti, i valori di campo esistenti.
Trattandosi
di valutare gli effetti di lungo periodo, questi dati rappresentavano
sicuramente un elemento essenziale per applicare correttamente il principio di
precauzione.
Ed
eventualmente, vale a dire solo dopo che fosse stata stimata l’incidenza di
quegli elementi, per stabilire se fosse o meno prudente, in assenza dei dati
sul valore medio annuale di esposizione, accettare transitoriamente una modesta
ma pur sempre apprezzabile percentuale di scostamento, quale quella
rappresentata dei valori istantanei rilevati dall’ARPAV nei diversi punti del
nuovo fabbricato, dal limite altrimenti inderogabile di 0,2 microtesla.
Per
le anzidette ragioni il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli
atti, sospesi in sede cautelare, che dispongono, in forza della situazione come
sopra accertata, il trasferimento della sede scolastica nell’edificio di via C.
Battisti.
Va
dato atto invece che non sussistono provvedimenti imputabili
all’amministrazione scolastica statale, che nondimeno si è costituita ed ha
svolto difese finalizzate alla reiezione del ricorso.
Le
spese e le competenze di causa meritano, tenuto conto della oggettiva
problematicità delle questioni dedotte, di essere compensate tra tutte le parti
in causa.
P. Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, accoglie il
ricorso e per l'effetto annulla gli atti in epigrafe.
Spese
e competenze di causa compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Venezia, addì 15 giugno 2000 e 8 novembre 2000.
Il Presidente l'Estensore
Il
Segretario