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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TAR EMILIA-ROMAGNA, SEZ. II
costituito da :
Pres. Papiano, Est.
Trizzino …
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso n. … omissis
ritenuto e considerato quanto segue:
Espongono i ricorrenti di essere residenti
in Rimini e in parte esercenti l’attività alberghiera in immobili ubicati nelle
vicinanze dell’edificio di viale Perucci xx sul cui lastrico solare è stata
realizzata dall’xxx. una stazione radio base per telefonia cellulare.
Per la costruzione di tale opera edilizia
la xxx aveva presentato il 15.10.1998, al Comune di Rimini, denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 4 della legge 493/93.
Con il ricorso in oggetto i ricorrenti
impugnano tale denuncia e il silenzio serbato dall’Amministrazione deducendo i
seguenti motivi di illegittimità:
1) Violazione dell’articolo 1 della legge
28.1.1977 n. 10; falsa applicazione dell’articolo 4 della legge 493 del 1993 ed
eccesso di potere per falso presupposto di diritto, in quanto la stazione radio
base per la telefonia cellulare non costituisce impianto tecnologico al
servizio di edifici e quindi non può essere soggetta, per la sua costruzione,
alla sola denuncia di inizio attività.
2) Violazione dell’articolo 220 del T.U.
delle leggi sanitarie, in quanto il progetto relativo alla stazione radio base
di che trattasi, incidendo sulla salubrità delle case esistenti, sarebbe dovuto
essere sottoposto all’approvazione della Autorità sanitaria.
3) Violazione delle prescrizioni
urbanistiche di zona, in quanto la stazione radio base e le onde
elettromagnetiche da questa emesse non sarebbe compatibile con la destinazione
ricettiva e residenziale della zona che presuppone una presenza costante di
persone.
Si sono costituiti in giudizio il Comune
di Rimini e la controinteressata contestando le censure svolte dai ricorrenti e
chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 dicembre 1999 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono
la violazione dell’articolo 1 della legge 28.1.1977 n. 10 e l’erronea
applicazione dell’articolo 4 della legge 493 del 1993 e il vizio di eccesso di
potere per falso presupposto di diritto rilevando, sostanzialmente, che per la
realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sopra il
lastrico solare di un immobile sia necessaria la concessione edilizia.
I ricorrenti contestano quindi il
comportamento del Comune di Rimini che, nella fattispecie, ha consentito alla
xxx di procedere alla costruzione di tale manufatto avvalendosi della procedura
semplificata della denuncia di inizio attività, introdotta nel nostro
ordinamento con l’articolo 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e disciplinata
dall’articolo 4 della legge 493 del 1993.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Osserva in proposito il Collegio che in
effetti la stazione radio base di che trattasi, consistente in tre antenne e un
manufatto di ca. 7 mq., per le sue caratteristiche strutturali e funzionali non
può essere ricompresa fra gli impianti tecnologici al servizio dell’edificio
sul quale è installata.
In base alla recente e condivisa
giurisprudenza, sono infatti considerati impianti tecnologici al servizio di
edifici esistenti solo quelle opere che risultino destinate alle esigenze di
una più comoda e razionale fruizione dell’immobile.
Al contrario impianti che come nella
specie per le loro dimensioni e per la loro destinazione risultano finalizzati
a soddisfare scopi estrinseci alle esigenze del singolo fabbricato su cui
insistono, non possono essere affrancati da qualsiasi tipologia di controllo
urbanistico e, pertanto, sono esclusi dall’applicazione del regime urbanistico
semplificato e assoggettati all'ordinario regime della concessione.
Pertanto in considerazione del fatto che
la stazione radio mobile per telefonia cellulare di che trattasi è destinata a
soddisfare esigenze della collettività rendendo sempre più fruibile il servizio
in qualsiasi parte del territorio e che di tale servizio potranno beneficiare
non solo i clienti dell’albergo, ma anche tutti gli utenti di telefoni
cellulari che graviteranno nel raggio d’azione della stazione, deve escludersi
che l’impianto di che trattasi interessi esclusivamente il fabbricato su cui è
installato.
Tanto basta a ritenere che la costruzione
della stazione radio per telefonia cellulare di che trattasi dovesse essere
assoggettata a concessione edilizia e non al regime semplificato della denuncia
di inizio attività.
Va di conseguenza sanzionato il
comportamento del Comune che nella specie a fronte della denuncia di inizio
attività presentata dalla controinteressata nulla ha opposto alla realizzazione
dell’opera, nonostante la mancanza dei presupposti per procedere alla sua
realizzazione con la sola denuncia di inizio attività.
Inoltre trattandosi di opera
potenzialmente dannosa per l’emissione di onde magnetiche conseguente
all’attivazione della stazione radio l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto
accertare la sua compatibilità con le disposizioni vigenti in materia e
considerare la compatibilità della struttura con la destinazione residenziale
del luogo in cui è allocata.
Per tutte le considerazioni fin qui svolte
il ricorso va dunque accolto, restando assorbite le censure non espressamente
esaminate.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per
compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, II sezione, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, lo Accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso nei sensi
di cui in motivazione.
Spese compensate.
Depositata in Segreteria il 4 aprile 2000