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Sentenza 4 aprile 2000 n. 432

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TAR EMILIA-ROMAGNA, SEZ. II

costituito da :

Pres. Papiano, Est. Trizzino …

ha pronunciato la seguente:

 

sul ricorso n. … omissis

ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

Espongono i ricorrenti di essere residenti in Rimini e in parte esercenti l’attività alberghiera in immobili ubicati nelle vicinanze dell’edificio di viale Perucci xx sul cui lastrico solare è stata realizzata dall’xxx. una stazione radio base per telefonia cellulare.

Per la costruzione di tale opera edilizia la xxx aveva presentato il 15.10.1998, al Comune di Rimini, denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 4 della legge 493/93.

Con il ricorso in oggetto i ricorrenti impugnano tale denuncia e il silenzio serbato dall’Amministrazione deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

1) Violazione dell’articolo 1 della legge 28.1.1977 n. 10; falsa applicazione dell’articolo 4 della legge 493 del 1993 ed eccesso di potere per falso presupposto di diritto, in quanto la stazione radio base per la telefonia cellulare non costituisce impianto tecnologico al servizio di edifici e quindi non può essere soggetta, per la sua costruzione, alla sola denuncia di inizio attività.

2) Violazione dell’articolo 220 del T.U. delle leggi sanitarie, in quanto il progetto relativo alla stazione radio base di che trattasi, incidendo sulla salubrità delle case esistenti, sarebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione della Autorità sanitaria.

3) Violazione delle prescrizioni urbanistiche di zona, in quanto la stazione radio base e le onde elettromagnetiche da questa emesse non sarebbe compatibile con la destinazione ricettiva e residenziale della zona che presuppone una presenza costante di persone.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rimini e la controinteressata contestando le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 16 dicembre 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 1 della legge 28.1.1977 n. 10 e l’erronea applicazione dell’articolo 4 della legge 493 del 1993 e il vizio di eccesso di potere per falso presupposto di diritto rilevando, sostanzialmente, che per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sopra il lastrico solare di un immobile sia necessaria la concessione edilizia.

I ricorrenti contestano quindi il comportamento del Comune di Rimini che, nella fattispecie, ha consentito alla xxx di procedere alla costruzione di tale manufatto avvalendosi della procedura semplificata della denuncia di inizio attività, introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e disciplinata dall’articolo 4 della legge 493 del 1993.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Osserva in proposito il Collegio che in effetti la stazione radio base di che trattasi, consistente in tre antenne e un manufatto di ca. 7 mq., per le sue caratteristiche strutturali e funzionali non può essere ricompresa fra gli impianti tecnologici al servizio dell’edificio sul quale è installata.

In base alla recente e condivisa giurisprudenza, sono infatti considerati impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti solo quelle opere che risultino destinate alle esigenze di una più comoda e razionale fruizione dell’immobile.

Al contrario impianti che come nella specie per le loro dimensioni e per la loro destinazione risultano finalizzati a soddisfare scopi estrinseci alle esigenze del singolo fabbricato su cui insistono, non possono essere affrancati da qualsiasi tipologia di controllo urbanistico e, pertanto, sono esclusi dall’applicazione del regime urbanistico semplificato e assoggettati all'ordinario regime della concessione.

Pertanto in considerazione del fatto che la stazione radio mobile per telefonia cellulare di che trattasi è destinata a soddisfare esigenze della collettività rendendo sempre più fruibile il servizio in qualsiasi parte del territorio e che di tale servizio potranno beneficiare non solo i clienti dell’albergo, ma anche tutti gli utenti di telefoni cellulari che graviteranno nel raggio d’azione della stazione, deve escludersi che l’impianto di che trattasi interessi esclusivamente il fabbricato su cui è installato.

Tanto basta a ritenere che la costruzione della stazione radio per telefonia cellulare di che trattasi dovesse essere assoggettata a concessione edilizia e non al regime semplificato della denuncia di inizio attività.

Va di conseguenza sanzionato il comportamento del Comune che nella specie a fronte della denuncia di inizio attività presentata dalla controinteressata nulla ha opposto alla realizzazione dell’opera, nonostante la mancanza dei presupposti per procedere alla sua realizzazione con la sola denuncia di inizio attività.

Inoltre trattandosi di opera potenzialmente dannosa per l’emissione di onde magnetiche conseguente all’attivazione della stazione radio l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare la sua compatibilità con le disposizioni vigenti in materia e considerare la compatibilità della struttura con la destinazione residenziale del luogo in cui è allocata.

Per tutte le considerazioni fin qui svolte il ricorso va dunque accolto, restando assorbite le censure non espressamente esaminate.

Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, II sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo Accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

 

Spese compensate.

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2000