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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 7360 | Data di udienza: 3 Dicembre 2020

DIRITTO DEL LAVORORepêchage – licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Onere della prova ai fini del repêchage – Onere dell’indicazioni delle posizioni lavorative – Ricollocamento in un contesto di grave crisi economica dell’impresa. (Massima a cura di Daniele Perseu)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Lavoro
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Marzo 2021
Numero: 7360
Data di udienza: 3 Dicembre 2020
Presidente: Raimondi
Estensore: Lorito


Premassima

DIRITTO DEL LAVORORepêchage – licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Onere della prova ai fini del repêchage – Onere dell’indicazioni delle posizioni lavorative – Ricollocamento in un contesto di grave crisi economica dell’impresa. (Massima a cura di Daniele Perseu)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 16 marzo 2021, sent. n. 7360

DIRITTO DEL LAVORO – Repêchage – licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Onere della prova ai fini del repêchage – Onere dell’indicazioni delle posizioni lavorative – Ricollocamento in un contesto di grave crisi economica dell’impresa.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del “repêchage”, qualora lo stesso lavoratore, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell’impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica può sicuramente essere utilizzata da giudice al fine di escludere la possibilità del predetto repêchage.

Pres. Raimondi, Est. Lorito


Allegato

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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 16 marzo 2021, sent. n. 7360

SENTENZA

Cass.-sent.-n.-7360-2021

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