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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 10107 | Data di udienza: 21 Ottobre 2020

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro – Elementi oggettivi – Identificazione del committente – BENI CULTURALI ED AMBIENTALIFattispecie: frantoio da sistemare e restaurare in vincolo paesaggistico derivante da zona boschiva e fiume – Artt. 44 d.P.R. n.380/2001 e 181, c.1, d.lgs. n.42/2004.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Marzo 2021
Numero: 10107
Data di udienza: 21 Ottobre 2020
Presidente: ROSI
Estensore: CERRONI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro – Elementi oggettivi – Identificazione del committente – BENI CULTURALI ED AMBIENTALIFattispecie: frantoio da sistemare e restaurare in vincolo paesaggistico derivante da zona boschiva e fiume – Artt. 44 d.P.R. n.380/2001 e 181, c.1, d.lgs. n.42/2004.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 16 marzo 2021 (Ud. 21/10/2020), Sentenza n.10107

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro – Elementi oggettivi – Identificazione del committente – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Fattispecie: frantoio da sistemare e restaurare in vincolo paesaggistico derivante da zona boschiva e fiume – Artt. 44 d.P.R. n.380/2001 e 181, c.1, d.lgs. n.42/2004.

In materia di violazioni edilizie, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all’edificazione, l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l’acquiescenza prestata all’esecuzione dell’intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l’espletamento di attività di controllo sull’esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l’immobile o l’esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita. Tutto ciò in quanto, in linea generale, il committente si identifica in chiunque concretamente si adoperi a realizzare l’opera abusiva, indipendentemente dall’assunzione di vincoli formali consacrati in stipulazioni contrattuali e dall’essere proprietario del suolo e, quindi, legittimato a chiedere il titolo abilitativo.

(rigetta i ricorsi avverso sentenza del 14/05/2020 – CORTE DI APPELLO DI FIRENZE) Pres. ROSI, Rel. CERRONI, Ric. Bianchini ed altro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 16/03/2021 (Ud. 21/10/2020), Sentenza n.10107

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. Bianchini Veronica, nata a Grosseto;
2. Della Gatta Roberto, nato a Varese;

avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il capo B perché il fatto non costituisce reato, e per la subordinazione della sospensione condizionale alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi; nel resto inammissibile;

udita per i ricorrenti l’avv. Lucia Capaccioli in sostituzione dell’avv. Luciano Giorgi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza dell’11 maggio 2018 del Tribunale di Grosseto, in forza della quale i coniugi Veronica Bianchini e Roberto Della Gatta erano stati condannati alla pena, sospesa subordinatamente alla rimessione in pristino dei luoghi, di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 16.000 di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44, lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti, quanto all’elemento soggettivo del reato paesaggistico, hanno osservato che non sussisteva alcun vincolo derivante da zona boschiva, mai neppure contestato, e che in ogni caso il frantoio da sistemare e restaurare insisteva su zona agricola, e neppure nelle vicinanze di fiume. Né l’Amministrazione comunale aveva palesato la necessità di nulla osta paesaggistico, allorché fu presentata dichiarazione di inizio attività. Tant’è che era stata immediatamente richiesta ed ottenuta sanatoria delle opere eseguite in parziale difformità, fatta eccezione per il lavoro di scavo in quanto ritenuto in violazione del vincolo paesaggistico.

Al riguardo, anche la pubblica accusa aveva ripetutamente concluso per l’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., né l’affermato scavo era rappresentato da una buca, bensì da un’asportazione di terra interessante il lato della scarpata ascendente al fianco del frantoio.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente Della Gatta, era invocata violazione di legge quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’ufficiale di polizia giudiziaria Amerighi, il quale aveva solamente riferito di pretese dichiarazioni rilasciate da costui, ma senza che fossero state svolte indagini di sorta in relazione all’esecuzione dei lavori.

Al riguardo la sentenza impugnata aveva illogicamente affermato l’esistenza di una corresponsabilità nell’esecuzione dei lavori, né il ricorrente aveva mai palesato di essere il legale rappresentante della società invece amministrata dalla moglie. Né l’essere a conoscenza dei lavori comportava un concorso nella loro esecuzione ovvero nel loro ordine.

2.3. Col terzo motivo, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il reato edilizio risultava estinto per intervenuta sanatoria, e non poteva pertanto essere utilizzato in sede di aumento per continuazione col reato paesaggistico. Del pari doveva darsi atto dell’avvenuto ripristino dell’area, ai fini di incondizionata attribuzione del beneficio della sospensione condizionale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio per il capo B perché il fatto non costituisce reato, e per la subordinazione della sospensione condizionale alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi; nel resto per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono infondati.

4.1. In ordine al primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sono stati condannati tanto per il reato edilizio che per quello paesaggistico, sia pure in relazione solamente all’opera di cui al punto 4 del capo a) dell’originaria imputazione, atteso che per le residue opere era stato rilasciato il provvedimento di accertamento di conformità edilizia in sanatoria e di compatibilità paesaggistica. Sì che, appunto, vi erano state causa di estinzione del reato edilizio e di non punibilità del reato paesaggistico in relazione alle altre realizzazioni, e non in ordine alla restante opera.

Ciò posto, l’esistenza – nelle fasi di merito – del vincolo ex lege non è stata revocata in dubbio se non sotto l’aspetto della carenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto il prodotto certificato di destinazione urbanistica non recava menzione del vincolo paesaggistico gravante sull’area. Col ricorso invece è affermato da un canto che il vincolo, contestato con riferimento all’art. 142, comma 1, lett. c) d.lgs. 42 del 2004 (“1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:…c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”), non esisterebbe in quanto non vi sarebbero corsi d’acqua nelle adiacenze, e d’altro lato che lo scavo, per il quale non era venuta meno la rilevanza penale, avrebbe conformazione differente da quella fatta propria dal Tribunale e dalla Corte territoriale.

Va da sé che, quanto al primo profilo (ed a prescindere dalla circostanza che nella sentenza impugnata è stato in effetti operato riferimento anche al vincolo di cui alla lett. dell’art. 142, mai contestato in precedenza), si tratta di questione di fatto evidenziata per la prima volta in sede di legittimità mentre, in ordine alla seconda questione, i ricorrenti intendono in tal modo procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio ponendo questa Corte, contrariamente ai principi del giudizio di legittimità, a diretto contatto con gli elementi istruttori sollecitandone una diversa interpretazione rispetto a quanto valutato dai Giudici del merito.

4.2. In relazione al secondo motivo di censura, parte ricorrente ha censurato la sentenza assumendo l’illogicità della motivazione, nonché il suo conflitto con le prove siccome raccolte.

Va però osservato che la sentenza impugnata ha altresì evidenziato, ed al riguardo nulla il ricorso ha inteso aggiungere, che il testimone presentato dalla difesa ebbe a chiarire tanto che l’odierno ricorrente Della Gatta svolgeva l’attività di imprenditore oleario nella sede della s.a.s. Fattoria Fonte dei Gaggioli, ossia della società di cui la coniuge Bianchini era legale rappresentante; quanto che l’impresa comprendeva anche il frantoio, sul quale si stavano eseguendo le opere abusive oggetto di contestazione.

In tal senso le ulteriori annotazioni fattuali riportate in sentenza (in relazione alle interlocuzioni del Della Gatta con gli accertatori, ed ancor prima all’intervento sul luogo su probabile indicazione degli operai che vi lavoravano, nonché alla documentazione di inizio lavori e quindi alla comunicazione inviata all’Amministrazione comunale competente, e quindi alla contiguità non episodica ed occasionale rispetto alla realizzazione della sola opera ancora in contestazione) consentono di attribuire una complessiva valutazione di non manifesta illogicità alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale, circa la diretta partecipazione anche dell’odierno ricorrente alla vicenda in esame.

Al riguardo, infatti, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all’edificazione, l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l’acquiescenza prestata all’esecuzione dell’intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l’espletamento di attività di controllo sull’esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l’immobile o l’esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita (Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, Campagna, Rv. 277469; v. altresì ad es. Sez. 3, n. 25546 del 14/03/2019, Pinto, Rv. 275564). Tutto ciò in quanto, in linea generale, il committente si identifica in chiunque concretamente si adoperi a realizzare l’opera abusiva, indipendentemente dall’assunzione di vincoli formali consacrati in stipulazioni contrattuali e dall’essere proprietario del suolo e, quindi, legittimato a chiedere il titolo abilitativo (cfr. Sez. 3, n. 21975 del 17/03/2016, Taddei, Rv. 267107).

4.2.1. Di siffatti principi, pertanto, la sentenza impugnata non ha fatto incongrua applicazione.

4.3. In ordine infine al terzo motivo di impugnazione, da un lato la continuazione sussiste atteso che gli imputati sono stati condannati, ancorché in via residuale, tanto per il reato edilizio che per quello paesaggistico.

Dall’altro, quanto all’avvenuto adempimento dell’attività ripristinatoria cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale – tra l’altro contrariamente ai rilievi dei ricorrenti, che avevano lamentato una mancata presa in considerazione dell’istanza da parte della sentenza impugnata – aveva dato atto che la difesa aveva prodotto una relazione del consulente di parte attestante che, tre giorni prima dell’udienza di discussione in grado di appello, i lavori di ripristino risultavano completati.

Ciò posto, la sentenza impugnata ha così osservato che alcun provvedimento doveva essere adottato, dal momento che risultavano solo elementi per ritenere che due anni dopo la sentenza di primo grado si fosse dato esecuzione all’ordine di ripristino disposto dal Tribunale (che al riguardo aveva fissato il termine di sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza, n.d.e.), e che si fosse verificata la condizione alla cui sussistenza era stata subordinata la sospensione condizionale della pena.

Trattandosi quindi in ogni caso di questione di mero fatto, ogni valutazione rimane quindi preclusa a questa Corte.

5. L’impugnazione è quindi infondata, col conseguente rigetto dei proposti ricorsi.

5.1. I ricorrenti vanno infine altresì condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21/10/2020

 

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