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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 285 | Data di udienza: 24 Marzo 2021

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Individuazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2021
Numero: 285
Data di udienza: 24 Marzo 2021
Presidente: Caruso
Estensore: Felleti


Premassima

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Individuazione.



Massima

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 31 marzo 2021, n. 285

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Individuazione.

Rientrano nella giurisdizione del Tsap tutte le controversie aventi ad oggetto provvedimenti che, pur se emanati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela dei corpi idrici, sono caratterizzati da un’incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche. Pertanto, spetta al giudice acquifero superiore il giudizio sulla legittimità degli atti che – pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla cura degli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico – concorrono comunque a disciplinare le modalità di utilizzazione delle acque, quali i provvedimenti che incidono sulla localizzazione ed esecuzione delle opere idrauliche, o intesi a regolamentarne la gestione, oppure ancora che determinano i modi di acquisto dei beni necessari alla realizzazione delle opere stesse, ivi compresi i provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza delle aree all’uopo occorrenti. Siffatta interpretazione estensiva si appalesa legata all’esigenza di affidare la materia delle acque ad un unico organo giurisdizionale altamente specializzato, per l’elevato grado di complessità di tali controversie e per la preziosità della risorsa idrica.

Pres. Caruso, Est. Felleti – A.P. e altri (avv. Rivara) c. Città Metropolitana di Genova (avv.ti Manzone, Scaglia e Olmi) e Agenzia del Demanio (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 31 marzo 2021, n. 285

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2021, proposto da
Alessandra Pareti, Paola Pareti, Angela Giovanna Daneri, Giovanni Daneri, Giacomo Podestà, Stefano Podestà, Laura Descalzo, Paola Descalzo, Ezio Podestà, Maria Stefania Podestà, Marco Devoto, Giannina Vario, Nicola Sturla e Milena Rocca, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfredo Rivara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Genova, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del decreto di asservimento della Città Metropolitana di Genova n. 1696 del 17.9.2020 e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso l’atto di proroga di termini n. 1295 del 26.6.2018, nonché per la condanna della Città Metropolitana di Genova al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Genova e dell’Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 gennaio 2021 e depositato il 17 febbraio 2021 i ricorrenti, proprietari di fondi ubicati nella piana del fiume Entella, hanno impugnato il decreto di asservimento emesso dalla Città Metropolitana di Genova in data 17 settembre 2020, con il quale è stato costituito sui loro terreni il diritto di servitù di uso pubblico a favore dell’Agenzia del Demanio, per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume predetto (relativamente al tratto terminale dalla foce al ponte della Maddalena). I ricorrenti hanno altresì domandato la condanna dell’ente territoriale al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’atto gravato.

Hanno articolato i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Travisamento. Il provvedimento oppugnato sarebbe stato adottato e notificato agli esponenti con gravissimo ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.

II) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento. Il decreto non spiegherebbe in quale modo l’intervento possa determinare una mitigazione idraulica; inoltre, ometterebbe di considerare la pericolosità della progettata diga, in ragione della pressione delle acque che potrebbero riversarsi da monte.

III) Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 180/1998, conv. in l. n. 267/1998, in relazione alla violazione del Piano di Bacino. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e del presupposto e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento. Le aree di proprietà dei ricorrenti non avrebbero mai presentato significative criticità, con la conseguenza che l’opera sarebbe inutile e, anzi, produrrebbe l’effetto contrario di aumentare il rischio idraulico per gli edifici situati tra il realizzando muro di argine esterno ed il letto del fiume, perlomeno sino a quando non saranno effettuati anche gli interventi nel tratto superiore del corso d’acqua.

La Città Metropolitana di Genova si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’irricevibilità del ricorso per deposito fuori termine e, con riferimento alla signora Alessandra Pareti, anche per tardività dell’impugnativa. La resistente ha, in ogni caso, sostenuto l’infondatezza del gravame nel merito.

Si è altresì costituita l’Agenzia del Demanio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.

Alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Città Metropolitana.

Il rilievo processuale è fondato.

Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775/1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) sono devoluti alla cognizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti emessi dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche.

In virtù di tale previsione normativa, come pacificamente interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rientrano nella giurisdizione del Tsap tutte le controversie aventi ad oggetto provvedimenti che, pur se emanati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela dei corpi idrici, sono caratterizzati da un’incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche. Pertanto, spetta al giudice acquifero superiore il giudizio sulla legittimità degli atti che – pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla cura degli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico – concorrono comunque a disciplinare le modalità di utilizzazione delle acque, quali i provvedimenti che incidono sulla localizzazione ed esecuzione delle opere idrauliche, o intesi a regolamentarne la gestione, oppure ancora che determinano i modi di acquisto dei beni necessari alla realizzazione delle opere stesse, ivi compresi i provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza delle aree all’uopo occorrenti (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2021, n. 1943; Cons. St., sez. V, 11 luglio 2016, n. 3055; Cons. St., sez. V, 7 luglio 2014, n. 3436; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 febbraio 2021, n. 45; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 5 agosto 2020, n. 612; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 maggio 2018, n. 584; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10362; nonché Cass. civ., sez. un., 1° febbraio 2021, n. 2155; Cass. civ., sez. un., ord. 31 luglio 2017, n. 18977; Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846).

Siffatta interpretazione estensiva si appalesa legata all’esigenza di affidare la materia delle acque ad un unico organo giurisdizionale altamente specializzato (anche in virtù della presenza di un tecnico nel collegio giudicante), per l’elevato grado di complessità di tali controversie e per la preziosità della risorsa idrica (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 1° luglio 2015, nn. 613, 615 e 616, che ha sancito la giurisdizione del Tribunale superiore in relazione all’impugnazione degli atti di approvazione del progetto di regimazione del corso d’acqua di cui è causa).

In applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, risulta evidente che il provvedimento impugnato spiega influenza diretta sul regime delle acque, in quanto impone sui fondi dei deducenti una servitù di uso pubblico per la realizzazione di opere mirate ad evitare le esondazioni del fiume Entella (per una fattispecie analoga, relativa ad un decreto di asservimento e occupazione temporanea, cfr. T.R.G.A. Bolzano, 26 agosto 2015, n. 264).

Pertanto, appartengono alla cognizione del giudice specializzato sia la domanda di annullamento spiegata dagli odierni ricorrenti, sia l’azione risarcitoria svolta a completamento della tutela demolitoria, anch’essa rientrante nella giurisdizione di legittimità del Tsap, come chiarito dall’elaborazione pretoria (Cass. civ., sez. un., ord. 18 novembre 2013, n. 25802; Cass. civ., sez. un., ord. 19 aprile 2013, n. 9534; Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10148).

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia al Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale il processo può essere riassunto secondo la disciplina della translatio judicii di cui all’art. 11 c.p.a.

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto che, in calce al provvedimento gravato, è riportata l’errata indicazione che gli interessati avrebbero potuto presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica nel Tribunale superiore delle acque pubbliche il giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Liliana Felleti, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Liliana Felleti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

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