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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

LA CORTE RITORNA SUL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE (a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 2020).

 

 

Laura Restuccia

 

 

Abstract [It]: Lo scritto intende analizzare due questioni, conosciute a dottrina e giurisprudenza costituzionale ed affrontate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 2020 nel prounciarsi su diversi articoli della l. reg. F.V.G. n. 9 del 2019. La prima questione concerne il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di diritto dell’immigrazione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e, in particolare, l’interpretazione datane dalla Corte costituzionale in relazione al diritto all’abitazione. La seconda questione ha quale oggetto l’applicazione del principio di ragionevolezza in relazione alla facoltà, riconosciuta alle Regioni, di introdurre dei criteri per allargare o restringere determinate provvidenze sociali: nello specifico si seguirà il percorso argomentativo che ha condotto la Corte a dichiarare incostituzionale l’art. 88 della l.reg. n. 9 del 2019.

 

Abstract [En]: The paper aims to analise two issues in the area of constitutional law, concerning the judgment n. 281 of 2020 given by the Constitutional Court on several articles about the regional law n. 9 of 2019 of F.V.G . The first issue concerns the allocation of skills between State and Regions in the field of immigration law brought about by the reform of the 5th Title of the Constitution, with a focus on the interpretation given by the Constitutional Court in relation to the right to housing. The second issue focuses on the principle of reasonableness in relation to the faculty, granted to the Regions, to introduce criteria to widen or restrict certain social benefits: in specific, the argumentation that led the Court to declare unconstitutional the article n. 88 of regional law n. 9 of 2019 will then be explained.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni e il diritto all’abitazione. – 3. Il requisito della residenza almeno quinquennale e la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 88 della l.reg. F.V.G. n. 9 del 2019. – 4. Brevi considerazioni conclusive.


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