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ENERGIE RINNOVABILI E
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA:
le novità introdotte dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218

PATRIZIO GIANNONE*
 

Il quadro di riferimento
La legge 13 agosto 2010, n. 136, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Lo scopo evidente consisteva, nell’armonizzazione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché il loro coordinamento con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La medesima norma delegava il Governo anche alla redazione di un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia. Trattandosi poi di normativa attinente, per un verso, la criminalità organizzata di tipo mafioso e, per altro verso, il procedimento di prevenzione, si è proceduto, opportunamente, all’attuazione di entrambe le disposizioni di delega con un unico decreto semplificando notevolmente l’attività dell’interprete.

La delega ha avuto attuazione con l’emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (nel prosieguo: il “Codice”).

Il corpus normativo relativo alla materia in questione è costituito dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione personali) e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione patrimoniali) entrambe, all’evidenza, abbastanza risalenti nel tempo ed oggetto di numerosi interventi di modifica.

Medio tempore, sono poi intervenute, numerose leggi speciali, che hanno operato modifiche rilevanti in tema di ambito e procedimento di applicazione, gestione e destinazione di beni confiscati, nonché dei poteri conferiti alle diverse autorità coinvolte (si vedano, fra tutte, le LL. nn. 152/75, 629/82, 646/82, 327/88, 282/89, 55/90, 197/91, 203/91, 410/91, 172/91, 356/92).

Più di recente:
1) il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125;
2) la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
3) il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante “Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito in l. 31 marzo 2010, n. 50.

Per arrivare ai nostri giorni occorre infine ricordare che la stessa legge n. 136 del 2010 consente l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del Codice entro tre anni dalla data di entrata in vigore, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della delega.

Il D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218 (G.U.R.I. 13 dicembre 2012) entrato in vigore il 13 febbraio 2013 è stato emanato in attuazione delle disposizioni da ultimo evocate, al fine di apportare alcune integrazioni e correzioni alle norme del Codice riguardanti, per quanto ci occupa in questa sede, la disciplina della documentazione antimafia, cioè l’insieme dei documenti atti a certificare la situazione dei soggetti economici rispetto al fenomeno della delinquenza organizzata e le disposizioni che ne regolano la produzione e l’utilizzo.

In particolare il decreto appena richiamato ha anticipato l’operatività della normativa che riguarda l’insieme dei documenti antimafia la cui redazione spetta al Prefetto (La norma originaria prevedeva che le disposizioni divenissero operative trascorso un periodo di due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti destinati a dare disciplina alla “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” che per l’effetto resta oggi inattuata).

Sostanzialmente al fine di consentire la rapida applicazione della nuova disciplina in materia di documentazione antimafia, il Governo,  ha ritenuto di prescindere dall’attivazione della “nuova” Banca dati nazionale prevedendo che al suo posto possa essere utilizzato il “vecchio” collegamento informatico con il CED interforze del Ministero dell’Interno.

Per quel che ci riguarda in questa sede la principale norma di interesse è l’art. 85 con la modifica del quale viene completato il “catalogo” dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le prescritte verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. Ai fini di una chiara individuazione dei soggetti sottoposti alla verifica che devono rendere le “dovute” dichiarazioni, è allegato al presente un apposito schema riportante l’individuazione specifica dei predetti in relazione alle diverse tipologie societarie.

La Documentazione antimafia

Nella sua formulazione attuale il Codice mantiene la distinzione tra i due documenti destinati a certificare la situazione dei soggetti economici, oggetto di verifica, rispetto al fenomeno della delinquenza organizzata, cioè la “comunicazione antimafia” e l’”informazione antimafia” (rispettivamente comma 2 e comma 3 dell’art. 84).

La differenza tra i due documenti è sostanziale:
– il primo attesta l’esistenza o meno delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto che sono previste nell’art. 67 del Codice e derivanti dall’adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche se non definitive ma comunque confermate in grado di appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all’attività della criminalità organizzata (reati indicati nell’art. 51, comma 3 bis del C.P.P.);
– il secondo che comprende anche il primo e quindi oltre alle ipotesi ivi contemplate anche l’attestazione dell’esistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione ad opera della criminalità mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di società o imprese.

Il primo effetto visibile della nuova normativa è che non sarà più possibile per la Regione o la Provincia delegata richiedere alla CCIAA o all’impresa la certificazione camerale con dicitura ai fini antimafia (è stata eliminata la previsione di equipollenza alla comunicazione prefettizia antimafia). Per cui, dal 13 febbraio 2013, la comunicazione antimafia dovrà essere, secondo le modalità procedurali stabilite, richiesta al Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, comma 1 ( Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche)  hanno sede, mentre per i soggetti aventi residenza o sede all’estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell’articolo 67.

In maniera non del tutto analoga l’informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. Analogamente invece per quanto attiene i soggetti aventi residenza o sede all’estero.

In particolare poi l’esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rientra nella previsione dell’art. 83 del codice (Ambito di applicazione della documentazione antimafia) che al comma 1, prevede espressamente che “ Le  pubbliche  amministrazioni  … omissis …… devono acquisire la  documentazione antimafia di cui all’articolo 84  …. Omissis …. prima  di  rilasciare  o  consentire  i provvedimenti indicati nell’articolo 67.”  I provvedimenti indicati nell’art. 67 sono quelli di cui al comma 1 lettera f) “altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati” tra le quali rientra a pieno titolo, ed è evidente che non possa essere diversamente, l’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs 387/2003.
Non sembrerebbero sussistere dubbi in ordine all’assoggettabilità, in termini di verifiche di cui trattasi, all’informativa antimafia stante l’espresso riferimento alla documentazione operato dall’art. 83 e dalla disposizione di cui all’art. 84 comma 1 per cui “La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia” e dalla constatazione che la seconda comprende anche la prima. Né tantomeno parrebbe potersi pervenire a diverso risultato dalla disposizione di cui all’art. 91. Infatti il riferimento ivi contenuto è ai “contratti e subcontratti, ovvero ai “provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.”

È di tutta evidenza che la norma (Art. 91) individua le tipologie di atti e provvedimenti, in relazione al cui valore è richiesta l’acquisizione preliminare dell’informazione antimafia. Di converso ne risulta l’assoggettamento al regime della previa acquisizione della comunicazione antimafia nelle residue ipotesi di assoggettamento non ricomprese nella “griglia” dell’articolo in ultimo citato.
 
Il provvedimento di Autorizzazione Unica rientra, seppur indirettamente, nella previsione di cui  alla lettera b) del comma 1, considerando la tariffa incentivante alla produzione come ricompresa nella definizione di “altre erogazioni” costituendo ad ogni evidenza una sovvenzione pubblica, finanziata tramite la componente tariffaria A3 ed a carico della collettività.
Peraltro la norma in questione è accompagnata da un pesante regime sanzionatorio. Infatti è previsto che il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che rilasci autorizzazioni in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 è punito con la reclusione da due a quattro anni.  Inoltre se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Riassumendo:
1. L’autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs 387/2003 rientra nella definizione di cui all’art. 67 comma 1, lettera f) in quanto “provvedimento a contenuto autorizzatorio per lo svolgimento di attività imprenditoriale”;
2. Le pubbliche amministrazioni “devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84”… “prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”. La documentazione antimafia “è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia” (Art. 84, comma 1).
3. L’acquisizione della documentazione antimafia è propedeutica al rilascio del titolo autorizzatorio.

Soggetti sottoposti a verifica

Il codice indica con precisione le categorie dei soggetti sottoposti a verifica al fine del rilascio della documentazione antimafia. La situazione attuale dei soggetti sottoposti a verifica, come già detto è riportata nello schema allegato al presente.

Con riferimento alla casistica di maggior frequenza in termini di tipologia societaria, cioè la Società a responsabilità limitata, l’individuazione dei soggetti sottoposti a verifica risulta la seguente: il legale rappresentante, i componenti l’organo di amministrazione, il socio di maggioranza, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio, in caso di società con socio unico, i soggetti membri del collegio sindacale o il sindaco unico.

Occorre segnalare inoltre che il codice conferma il principio, già desumibile dalla preesistente normativa, secondo cui l’informazione antimafia debba rifarsi anche ai familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifica. Questa disposizione è conseguente al fatto che l’art. 67, comma 4 del codice (che peraltro riproduce in maniera pedissequa l’art. 10, comma 4 della legge n. 575/1965, come modificata dalla legge n. 646/1982) stabilisce che i divieti ivi previsti, operano anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione. Ne consegue che la verifica sui familiari conviventi va effettuata ai fini del rilascio tanto della comunicazione, quanto dell’informazione, essendo l’assenza di provvedimenti di irrogazione di misure di prevenzione contenuto comune ai due tipi di documentazione.

Validità della documentazione antimafia

La durata di validità dell’informazione antimafia, è di dodici mesi, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa. A tali fini le imprese hanno l’obbligo di comunicare al Prefetto che ha rilasciato l’informazione copia degli atti da cui risulta la modificazione in ordine ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. I titolari di Autorizzazione Unica dovranno prestare grande attenzione a questa disposizione in quanto il regime sanzionatorio previsto è particolarmente pesante. La violazione è punita con una sanzione pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro (Art. 86 comma 4).

I termini di validità decorrono non più dal rilascio da parte del Prefetto, ma  dall’acquisizione da parte dell’amministrazione che, come si vedrà, è l’unica modalità di rilascio possibile.

Interessante appare la possibilità concessa dall’art. 86 per cui le pubbliche amministrazioni che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

Modalità per il rilascio della documentazione antimafia

La nuova normativa prevede procedure snelle per il rilascio della documentazione antimafia, che diverranno, però, pienamente operative solo quando entrerà in funzione la “Banca dati”.

Il decreto legislativo correttivo, dando attuazione al principio della “decertificazione” sancito dall’art. 15 della legge 11 dicembre 2011, n. 183, ha soppresso le previsioni del codice che consentivano ai soggetti privati interessati di chiedere al Prefetto la certificazione antimafia.

Ne consegue che tanto la comunicazione, quanto l’informazione antimafia sono acquisite direttamente dalle amministrazioni e quindi dall’Ufficio che rilascia il provvedimento di Autorizzazione Unica.

La circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2013 ha chiarito che le previsioni dell’art. 88, comma 1 e 92, comma 1, secondo cui il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia deve avvenire immediatamente (se non risultano cause ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa ed il soggetto sia già stato censito) si riferiscono all’ipotesi in cui la banca dati sarà divenuta operativa. Nella fase transitoria le prefetture ricevono le istanze delle amministrazioni secondo le modalità tradizionali e devono espletare i consueti adempimenti ai fini del rilascio della documentazione.

Ciò comporterà un inevitabile allungamento dei tempi per il rilascio della documentazione antimafia nella fase transitoria, con particolare riferimento alla informazione antimafia necessaria, come visto, e propedeutica al rilascio dell’Autorizzazione Unica.

Peraltro, mentre è ammessa la possibilità di ricorrere all’autocertificazione sostitutiva della comunicazione antimafia in caso di urgenza ovvero di provvedimenti di rinnovo o conseguenti a provvedimenti già disposti, per quanto riguarda l’informazione antimafia, tale possibilità non è ammessa.

Tuttavia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, ovvero di quindici, in caso di urgenza, il provvedimento autorizzatorio può essere rilasciato sotto condizione risolutiva e in caso di informazione interdittiva l’Ufficio che ha rilasciato il provvedimento ha l’obbligo di revocare l’autorizzazione (Art. 92 comma 3).

Conclusioni

E’ facile immaginare che nella fase transitoria, intendendo per questa quella che si concluderà con l’operatività della “Banca dati”, si registreranno inevitabili ritardi nel rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia da parte delle competenti prefetture per cui, ed al fine di agevolare e semplificare l’attività delle stesse nell’istruttoria del procedimento di rilascio, è quanto mai necessario, da parte delle società interessate al rilascio della documentazione e degli Uffici tenuti al rilascio della Autorizzazione Unica, fornire alle medesime gli opportuni dati in merito ai soggetti sottoposti a verifica in relazione alla tipologia di soggetto economico estesi anche alla individuazione dei familiari conviventi ai medesimi. A tali fini sono stati predisposti degli appositi modelli in forma di dichiarazione sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ad utilizzo degli Uffici e delle Società richiedenti Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all’esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile. Detta modulistica e reperibile nel sito istituzionale della Regione Puglia alla pagina “Ufficio energia e Reti energetiche” sezione modulistica.

* Dirigente Ufficio Energia e Reti energetiche della Regione Puglia

 

 
 
 
 
Schema dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia (Art. 85 del D.Lgs. 159/2011)
 
 
 
Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Impresa individuale
  1. Titolare dell’impresa
  2. Direttore tecnico (se previsto)
  3. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni
 
  1. Legali rappresentanti
  2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
  3. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
 
Società di capitali o cooperative
  1. Legale rappresentante
  2. Amministratori
  3. Direttore tecnico (se previsto)
  4. Membri del collegio sindacale
  5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
  6. Socio ( in caso di società unipersonale)
  7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
  8. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo
  1. Tutti i soci
  2. Direttore tecnico (se previsto)
  3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  4. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice
  1. Soci accomandatari
  2. Direttore tecnico (se previsto)
  3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  4. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia
  1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
  2. Direttore tecnico (se previsto)
  3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  4. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia
  1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa
  2. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)
  1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
  2. Direttore tecnico (se previsto)
  3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  4. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna
  1. Legale rappresentante
  2. Componenti organo di amministrazione
  3. Direttore tecnico (se previsto)
  4. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  6. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico
  1. Legale rappresentante
  2. Componenti dell’ organo di amministrazione
  3. Direttore tecnico (se previsto)
  4. Imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
  5. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  6. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese
  1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
  2. Direttore tecnico (se previsto)
  3. Membri del collegio sindacale (se previsti)
  4. Familiari maggiorenni conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società’, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
 
 
In grassetto sono riportate tutte le novità introdotte dal D.Lgs 15 novembre 2012 n. 218 (G.U.R.I. 13 dicembre 2012) entrato in vigore il 13 febbraio 2013.
 

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