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 di Carlo Rapicavoli*

La Legge 23 giugno 2014 n. 89, ha convertito in legge il D. L. 66/2014, con alcune modificazioni.

 

Si rinvia a quanto già illustrato per tutte le indicazioni relative ai contenuti del decreto, con le precisazioni di seguito riportate, alla luce delle modifiche intervenute.

REVISIONE DEI CONTRATTI

Per realizzare l’obiettivo di riduzione imposto (pari a 340 milioni di euro nel 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata alla legge), l’Amministrazione è autorizzata a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi, con le seguenti indicazioni:

Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione;

E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione;

Il recesso è comunicato all’Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima;

In caso di recesso, l’Amministrazione, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, può, al fine di assicurare la disponibilità di beni e servizi necessari, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

La riduzione degli importi può comunque avvenire soltanto nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

La formulazione del comma 3-bis dell’articolo 33 del D. Lgs. 163/2006, dopo la legge di conversione del D. L. 66/2014 è la seguente:

“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.

Non è stata prevista l’esclusione da tale obbligo per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, che era stato introdotto dal comma 343 della legge di stabilità 2014.

Dal combinato disposto degli articoli 9 e 47 della legge di conversione, risulta altresì abrogata la deroga per gli acquisti in economia, prevista dal comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006: anche per lavori o acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, occorrerà costituire o rivolgersi ai suddetti soggetti aggregatori.
L’obbligo decorre dal 1° luglio 2014.

Sulle procedure in economia, in attesa di auspicabili chiarimenti, può farsi riferimento a quanto affermato in più occasioni dalla Corte dei Conti, con i seguenti pareri:

1) Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 165/2013/PAR del 23 aprile 2013;

2) Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 271/2012/SRCPIE/PAR del 6 luglio 2012;

3) Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata n. 90/2013/PAR del 1° luglio 2013.

Da tali pareri, espressi in vigenza dell’obbligo per i Comuni fino a 5.000 abitanti e prima della espressa previsione legislativa contenuta nella legge di stabilità 2014, ed oggi abrogata, si ricava che:

“Si ritiene che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati dall’amministrazione, e con personale proprio della stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie non pienamente compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e comunque, in assenza di vere e proprie procedure concorrenziali non rispondenti alla ratio della norma che, come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi di spesa riducendo i costi di gestione delle procedure negoziali attraverso la concentrazione delle stesse.

Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall’obbligo di legge in esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.

L’esclusione dall’obbligo in caso di amministrazione diretta risulta facilitato e confermato dal corrispondente esonero dal CIG, secondo quanto precisato dall’AVCP.

Per gli altri casi, comunque, sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti

L’ANCI, nella nota interpretativa del 25 giugno 2014, ha ricordato che continua a residuare unicamente la possibilità di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che prevede: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”.

Va detto tuttavia che tale deroga – dato il tenore letterale della disposizione – è applicabile solo allorché non si rilevino in concreto altre possibilità alternative tra quelle indicate all’articolo 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006.

TRASPARENZA

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza unificata

SOPPRESSIONE AVCP E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Fino a diverse disposizioni, le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP.
Le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza, così come integrate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 devono continuare ad essere inviate seguendo le indicazioni dei comunicati pubblicati sul sito dell’A.N.AC.

 

Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 2 Luglio 2014
 
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