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BREVI OSSERVAZIONI SULLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA A RILASCIARE IL PARERE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE.*
 
*Articolo dell’Avv. Luca Vergine del foro di Lecce.
 
 
 
Sono frequenti i casi nei quali in un determinato territorio venga autorizzato un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e con esso anche le opere di connessione, quali le infrastrutture di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale – RTN, la cui manutenzione, esercizio e sviluppo è affidata a Terna Rete Italia spa.
 
In concreto, per opere accessorie di connessione si intende gli elettrodotti e la stazione elettrica per la trasformazione dell’energia elettrica, attraverso le quali l’energia elettrica prodotta da diversi impianti si immette nella Rete Trasmissione Nazionale. In particolare, la stazione elettrica, verso la quale “scaricano” l’energia prodotta da più impianti presenti in una determinata area, presenta  caratteristiche costruttive, dimensionate al numero di impianti collegati, ed un impatto ambientale significativo per l’area di ingombro e per le problematiche connesse ai campi elettromagnetici sviluppati dalle elevate potenze elettriche trasformate ed immesse nella RTN. A mero scopo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche costruttive e di impatto ambientale della stazione elettrica potrebbero essere così evidenziate:
– trasformazione dell’energia elettrica da 380/150 KV (Chilovolt);
–  in base all’intensità dei campi elettromagnetici sviluppati dalla trasformazione e dal passaggio dell’energia elettrica negli elettrodotti è determinata l’area nella quale è inibita l’edificabilità e lo stazionamento per non più di quattro ore giornaliere agli essere viventi (Distanza di Prima Approssimazione, D.P.A.);
– installazione di n° 2 trasformatori da 250 MW  per tensioni 380/150 KV;
– occupazione di una superficie complessiva di circa 5 ettari.
 
L’impianto principale e le opere accessorie sono autorizzate dalla Regione con un unico procedimento, ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 29.12.2003 n.387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”), all’esito della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 ter della L.n.241/90, nella quale confluiscono tutti i pareri e gli atti assenso necessari al rilascio dell’A.U..
 
L’atto di Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza della Regione, è uno dei pareri obbligatori per la formazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi (così, ad esempio, nel caso di impianti eolici, l’allegato IV, n.2, lett. e) del D. Lgs n.152/06 prevede la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per potenze nominali elettriche superiori a 1Mw).
 
In contrasto con la citata disposizione, le Regioni rilasciano il parere di compatibilità ambientale per l’impianto principale e per le opere accessorie sul presupposto che si tratti di un unico progetto, nonostante le opere di connessione abbiano le caratteristiche definite dall’allegato II della parte II del D. Lgs n.152/06 e s.m. e dei punti 4 bis e 4 ter, così come modificati dal D.L. 18.10.12 n.179, art. 36 comma VII bis, lett. a) convertito con integrazioni in L.17.12.12 n.131) ovvero:
–           “4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
–           4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20”.
 
La citata disposizione prevede espressamente, in questi casi, che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ed il relativo parere siano di competenza statale (Ministero dell’Ambiente) e non della Regione.
 
Nonostante la citata disposizione, si è consolidata la prassi che il rilascio del parere di compatibilità ambientale delle opere di connessione accessorie possa essere rilasciato dal solo organo regionale, competente per l’opera principale.
 
A corroborare tale convincimento, il Ministero dell’Ambiente, con la nota circolare del 21.10.13 ha espressamente dichiarato che il parere di compatibilità ambientale delle opere elettriche accessorie di collegamento alla RTN possa essere rilasciato dal medesimo ente competente ad esprimersi per l’impianto principale (Regione). L’ente ministeriale – Direzione per le Valutazioni Ambientali – ha escluso che le opere accessorie, di cui all’allegato II della parte II del D. Lgs. n.152/06, punti 4 bis e 4ter modificato dall’art. 36 comma 7 bis  lett. a) del D.L. 18.10.12 n. 179, convertito in L. n. 131/2012, possano essere valutate separatamente dall’opera principale “…né potrebbe ipotizzarsi una valutazione compiuta da autorità diversa (Ministero dell’Ambiente) da quella cui è in capo il procedimento di VIA (Regione)…”. La motivazione è fondata sul presupposto che “…la separazione di competenze amministrative non può generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con la finalità della direttiva VIA 2011/92/UE che prevedono, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera principale”.
 
L’interpretazione ministeriale non è condivisibile per due ordini di motivi:
A)     nella disciplina ambientale, non è presente una disposizione analoga all’art.12 del D. Lgs. n.387/03, che consente l’adozione del parere ambientale complessivo per l’impianto principale e per le “opere di connessione”, come gli elettrodotti e le stazioni di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale;
B)      la competenza statale è espressamente prevista dall’allegato II della parte II del D. Lgs. n.152/06, punti 4 bis e 4ter modificato dall’art. 36 comma 7 bis  lett. a) del D.L. 18.10.12 n. 179, convertito in L. n. 131/2012, senza che siano consentite deroghe.
 
La deroga alle competenze amministrative per il principio dell’unicità della valutazione degli effetti ambientali è smentito dalla disciplina del procedimento di autorizzazione unica che espressamente prevede il richiamo alla duplice competenza per il rilascio del parere ambientale, così come disciplinato dal D.M. 10.09.10 (“Linee Guida per il procedimento di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”). Infatti, il par. 3.2 del D.M. 10.09.10 contempla nell’ambito del procedimento unico il rilascio di un ulteriore parere di VIA, nel caso di opere accessorie sottoposte alla competenza ambientale di un ente diverso. Non pare esservi dubbi in questo senso dalla lettura della citata disposizione: “Resta fermo che, nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico regionale”.
 
Diversamente opinando, si eluderebbe l’applicazione della citata disposizione, consentendo alla Regione, nei casi di impianti FER, di esercitare la competenza ambientale, spettante legittimamente ad altro ente, sulla presunta accessorietà delle opere elettriche.
 
Dunque, nel modulo procedimentale della conferenza di servizi,  lo Stato (Ministero dell’Ambiente) dovrà esprimere il parere di VIA delle “opere connesse”, ai sensi dell’allegato II della parte II del D. Lgs. n.152/06, punti 4 bis e 4ter modificato dall’art. 36 comma 7 bis  lett. a) del D.L. 18.10.12 n. 179, convertito in L. n. 131/2012 ed del par. 3.2 del D.M. 10.09.10 senza alcuna deroga, tratta interpretativamente, sul presupposto che non ci possono essere competenze amministrative ambientali separate per singole parti del progetto.
 
 
E’ di tutta evidenza che innanzi a competenze amministrative erroneamente esercitate da enti non legittimati, gli atti emanati, in difetto di attribuzione, potrebbero essere affetti da nullità, ai sensi dell’art.21 septies della L.n.241/90.
 
 
Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 31 Luglio 2014

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