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LE NORME SUGLI ENTI LOCALI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 125

 

di Carlo Rapicavoli

 

La Legge 6 agosto 2015 n. 125 – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, in vigore dal 15 agosto 2015, di conversione del D. L. 78/2015 contiene numerose disposizioni di interesse per gli Enti Locali.  Di seguito le principali.

 

RIDETERMINAZIONE OBIETTIVI DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PER GLI ANNI 2015-2016 E ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Viene recepita l’intesa raggiunta, in Conferenza Stato Città il 19 febbraio, Governo-Anci concernente una nuova metodologia di calcolo degli obiettivi di patto 2015-2018 per i Comuni. L’obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall’obiettivo finanziario il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di previsione.

Nella tabella allegata alla legge sono indicati gli obiettivi per ciascun Comune.

Viene definito il percorso di attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro per:
• eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro);
• messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto (spazi per 40 milioni di euro);
• esercizio della funzione di ente capofila (spazi per 30 milioni di euro);
• sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali;
• e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di euro).

Viene definito un percorso specifico per la richiesta e l’assegnazione degli spazi relativi all’edilizia scolastica, a cura della relativa Struttura di missione costituita presso la Presidenza del Consiglio

La sanzione per violazione del Patto 2014 è ridotta al 20% dello sforamento registrato per i Comuni.

Per quanto riguarda Città metropolitane e Province in alternativa la sanzione è pari al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile. Viene inoltre prevista la possibilità per Province e Città metropolitane, anche se non in regola con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, di prorogare a tutto il 2015 i contratti a tempo determinato connessi a funzioni e servizi essenziali.

Viene prevista una dotazione aggiuntiva di massimo 700 mln. di euro per:
• esclusione dai vincoli finanziari regionali dei cofinanziamenti regionali di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari;
• esclusione dal Patto 2015 dei cofinanziamenti a carico dei Comuni sede di città metropolitane di interventi sostenuti da fondi strutturali comunitari inclusi nelle programmazioni 2007-13 e 2014-20;
• esclusione dal patto 2015 degli oneri per cofinanziamento a carico dei Comuni sede di città metropolitane delle opere prioritarie del programma MIT allegato al DEF 2015. È anticipato dal 30 settembre al 10 settembre il termine entro cui gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese suddette.

Si prevede che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.

Viene ripartito il contributo alla finanza pubblica a carico delle Province e Città metropolitane per l’anno 2015 ai sensi del comma 418, art. 1, legge n. 190/2014 (cfr. tabella allegata testo Legge)

E’ ridotto l’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2015, a favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per far fronte ai danni causati dalla tromba d’aria dell’8 luglio scorso. La riduzione può arrivare, rispettivamente per ciascuno dei predetti enti a 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro, a valere sul riparto delle sanzioni per sforamento del Patto di cui al comma 122 della legge n. 183 del 2011.

 

PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

L’art. 1ter consente alle Province e Città Metropolitane:
1. di approvare un bilancio solo annuale (e non triennale) per il 2015;

2. di applicare, in sede di approvazione del bilancio, l’avanzo destinato;

3. di adottare i provvedimenti di riequilibrio entro la data di approvazione del bilancio di previsione; il termine di approvazione del bilancio è stato fissato al 30 settembre 2015 dal D. M. 30 luglio 2015 (pubblicato nella G. U. n. 175 del 30 luglio 2015);

4. di applicare l’art. 163 TUEL riferito all’anno 2015, in caso di esercizio o gestione provvisoria 2016.

 

ANTICIPAZIONI RISORSE AI COMUNI E ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

A decorrere dall’anno 2016 il Ministero dell’interno – entro il 31 marzo di ciascun anno – dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all’8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16 settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.

Si prevede che il 20 per cento dell’importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale sia accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della “differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard”. Nella versione precedente della norma il riparto perequativo del 20% dell’FSC 2015 era effettuato “in base alle capacità fiscali nonché ai fabbisogni standard”, senza l’esplicito riferimento alla “differenza” tra le due grandezze.

Si prevede inoltre, per l’anno 2015, che l’ammontare complessivo della capacità fiscale dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, sia determinato in misura pari all’ammontare complessivo delle risorse nette spettanti a tali Comuni a titolo di Imu e di Tasi, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per il 2015 (la differenza tra FSC assegnato e trattenuta dall’IMU per l’alimentazione). Tale ammontare, come indicato dalla modifica, è pari al 45,8% dell’ammontare complessivo della capacità fiscale, determinata nel corso del 2014 con riferimento alla totalità delle entrate comunali proprie, cioè a circa 14 mld. di euro.

In ambedue i casi, si tratta di norme che forniscono una maggiore copertura legislativa al metodo di riparto già applicato e che non hanno alcun effetto sulla quota di alimentazione del FSC a valere sul gettito di base dell’IMU che resta fissata al 38,23% circa dell’IMU base.

Il metodo perequativo applicato amplifica l’impatto del riparto con effetti di riduzione di risorse particolarmente incisivi sui Comuni di minore dimensione demografica. A fronte di un ammontare oggetto di riparto pari a 740 mln. di euro (il 4,8% circa delle risorse complessive di riferimento dei Comuni delle regioni a statuto ordinario), l’effetto del riparto – in positivo e in negativo – arriva a superare il doppio di tale percentuale.

Al fine di contenere tale effetto, in sede di conversione del decreto, è stata accolta una proposta ANCI, contenuta nel successivo comma 4-bis, che prevede la messa a disposizione delle somme residue, pari a 29,3 milioni di euro, non utilizzate per la finalità di rettifica puntuale di alcune stime, cui era destinato un accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 (DPCM 1° dicembre 2014).

L’intervento coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti.

Gli enti più significativamente beneficiati saranno quelli che registrano una riduzione di risorse da perequazione maggiore del – 3% delle risorse di riferimento. Si tratta di sono oltre 1.200 Comuni, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti. Il beneficio approssimativamente stimabile per questa fascia di enti ammonta, sulla base delle risorse rese disponibili, intorno al 35% del maggior taglio subito per effetto del riparto perequativo dell’FSC 2015.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 

PERSONALE IN COMANDO

Il personale delle Province che, alla data del 15 agosto 2015, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione ove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

ASSUNZIONE DA PARTE DEI COMUNI

In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014.

E’ fatta salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con nota prot. 862 del 5 agosto 2015, ha precisato che “…ciascun comune interessato rivolge previamente istanza agli enti di area vasta della propria regione e proceda in senso diverso solo nell’ipotesi di esito negativo della ricognizione o in caso di mancata risposta entro un termine congruo, previamente stabilito, che sarebbe opportuno individuare in modo omogeneo per tutti gli enti. A tal fine, è peraltro necessario che gli enti di area vasta forniscano tutta la collaborazione del caso per tutelare, all’occorrenza, il loro personale idoneo a svolgere le funzioni in questione, nonché per assicurare la continuità dei servizi educativi”.

I risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito nei tre anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato.

CONVENZIONI DI SEGRETERIA

L’art. 4, comma 4bis, prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale e provinciale non solo tra Comuni, ma anche tra Comuni e Province e tra Province.

ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI ATTRIBUITE DALLA REGIONE

Le Regioni possono disciplinare ambiti territoriali comprensivi di due o più aree vaste per l’esercizio di funzioni conferite; in tal caso definiscono con gli enti interessati, tramite accordi, le modalità di tale esercizio congiunto.

MISURE IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE

Si prevede che il Corpo e i servizi di polizia provinciale, fermo restando il riordino regionale, transitino nei ruoli degli enti locali per svolgere funzioni di polizia municipale.

Viene ribadito il principio secondo il quale la ricollocazione deve avvenire secondo le modalità e procedure definite dal decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, che doveva essere pubblicato entro il 2 marzo scorso, ma non ancora emanato, che dovrà indicare i criteri per la mobilità del personale e al gestione della piattaforma informatica.

Le Province e Città metropolitane possono individuare il personale di polizia provinciale che risulti loro necessario per l’esercizio delle funzioni fondamentali, nell’ambito di quanto previsto dal comma 421 della legge di stabilità cioè nel rispetto dell’obbligo di ridefinire la dotazione organica in riduzione del 50% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell’8 aprile 2014.

Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi dì riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il personale non individuato o ricollocato entro il 31.10.2015, viene trasferito nei ruoli dei Comuni; in attesa del relativo decreto gli enti di area vasta e Città metropolitane concordano con i Comuni le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.

Il transito nei Comuni avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle limitazioni di spesa e alle assunzioni di personale, però garantendo il rispetto del patto di stabilità interno.

Fino a totale assorbimento non è consentita l’assunzione di qualsivoglia personale per funzioni di polizia locale, ad eccezione delle esigenze di carattere stagionale.

La nuova formulazione dell’art. 5, pur ribadendo che il personale delle polizia provinciale transita nei ruoli degli enti locali per svolgere funzioni di polizia municipale, subordina detto trasferimento a due presupposti:

1) l’adempimento in capo alle Province di determinare se sussistono ed eventualmente quali e quanti dipendenti dei corpi di polizia saranno da adibire alle funzioni fondamentali, ferma la rideterminazione della dotazione organica;

2) le leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali, da approvare entro il 31 ottobre 2015, dovranno definire il destino delle funzioni non fondamentali delle Province; le leggi regionali dovranno definire, in quest’ambito, come ricollocare i componenti dei corpi di polizia provinciale non assegnati alle funzioni fondamentali.

E’ evidente che ci si trova dinnanzi all’ennesimo ripensamento del legislatore:

– Nell’accordo in conferenza unificata dell’11 settembre 2014, si è convenuto di sospendere l’adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore delle riforme della pubblica amministrazione in materia di polizia provinciale;

– La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 del 30 gennaio 2015 ha imposto di distinguere, nella quantificazione in termini di valore finanziario dei soprannumerari, il personale che svolge compiti di polizia provinciale. “Per questo personale – afferma la circolare – saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria”;

– L’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che sarà in vigore dal 28 agosto, delega il Governo a disporre, con decreto legislativo, da emanare entro dodici mesi, il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell’assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia.

E’ evidente la “confusione normativa”, soprattutto per il mancato coordinamento dei tempi di adozione dei vari provvedimenti normativi, a livello statale e regionale, e degli adempimenti amministrativi sulla ricollocazione del personale imposti alle Province.

 

MISURE PER EMERGENZA LIQUIDITÀ DI ENTI LOCALI IMPEGNATI IN RIPRISTINO LEGALITÀ

Si attribuiscono fino a 40 milioni di anticipazioni di liquidità per gli enti commissariati ai sensi del 143 TUEL (infiltrazioni mafiose) per i pagamenti.

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI

E’ attribuito agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all’articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, (estese in conversione anche al riacquisto di titoli obbligazionari), possano essere utilizzate senza vincoli di destinazione.

E’ ampliato da tre a quattro anni il periodo nel quale va assicurato il riequilibrio da parte dei Comuni capoluogo di regione, delle Città metropolitane e delle Province, nei casi di dissesto in cui il riequilibrio stesso sia significativamente condizionato dall’esito della riduzione dei costi di servizio, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi o delle partecipate.

 

TERMINE PER APPROVARE LE LEGGI REGIONALI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI DELLE PROVINCE

L’art. 7, comma 9 quinquies, stabilisce un termine perentorio entro il quale le Regioni devono provvedere ad adottare in via definitiva le leggi regionali di riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/14.

Tale termine viene fissato al 31 ottobre 2015.

Scaduto tale termine, entro il 30 novembre 2015, le Regioni versano alle Province e Città metropolitane del loro territorio le somme corrispondenti alle spese sostenute per le funzioni non fondamentali non riordinate, sulla base di una quantificazione operata con decreto ministero affari regionali, di concerto con Ministero Interno e Ministero Economia, da emanarsi entro il 30 ottobre.

L’obbligo di versamento cessa alla data di effettivo esercizio della funzioni da parte dell’ente che sarà individuato dalla legge regionale.

Si tratta certamente di un importante elemento di novità; questa disposizione ha lo scopo di indurre le Regioni a decidere come riordinare le funzioni non fondamentali.

Tale previsione normativa si rivela particolarmente importante dal momento che la Regione Veneto non ha ancora provveduto.

In materia di finanziamento regionale delle funzioni delegate va ricordato che, la Corte costituzionale, con sentenza n. 180/2015, a ciò sollecitata dal Tar Piemonte, ha dichiarato l’incostituzionalità di norme regionali di bilancio della Regione Piemonte, che avevano ridotto del 67% i trasferimenti alle province connessi alle funzioni ad esse delegate dalla regione stessa.

Tale sentenza della Corte costituzionale costituisce un ulteriore monito nei confronti delle Regioni, che ora risultano obbligate dal decreto enti locali a farsi carico per il 2015, e fino al riordino avvenuto, delle spese sopportate dalle province per la gestione delle funzioni non fondamentali, ma rischiano altresì di dover rifondere alle Province anche i tagli apportati in passato.

La norma non è di agevole applicazione:

1) Non vi è coincidenza temporale con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;

2) Non sono fissati criteri per la determinazione delle somme spettanti alle Province da parte del Ministero (consuntivo 2014? – previsione 2015? – dati mappatura?).

 

ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

E’ sostituito il comma 5 dell’art. 86 del TUEL, definendo i parametri più certi circa la possibilità per gli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55) dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense , nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti:
• assenza di conflitto di interessi con l’Ente amministrato;
• presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
• assenza di dolo o colpa grave.

Resta fermo che l’assicurazione degli amministratori e il rimborso delle spese legali devono avvenire “senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica”; pertanto va fatto esclusivo riferimento alle polizze in essere eventualmente integrabili a parità di oneri.

 

INCREMENTO DEL FONDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI E CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Viene rinnovato l’intervento relativo all’erogazione di liquidità già attivato con il dl 35 del 2013, con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014.

In particolare, sono destinati 850 milioni di euro per l’erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL (c.d. pre-dissesto).
Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano erogato pagamenti per almeno il 75% delle anticipazioni di liquidità già ricevute.
Va segnalato che la norma non comprende l’ampliamento degli spazi finanziari ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.

Il fondo perequativo IMU-Tasi (pari a 625 mln. del 2014) viene riconosciuto per complessivi 530 mln. di euro, che comprendono una quota da destinare al sostegno della verifica del gettito dei terreni già considerati montani e quindi già esenti dall’IMU. In particolare, si prevede che una quota pari a 472,5 milioni di euro venga distribuita ai Comuni, già beneficiari nel 2014 del Fondo IMU Tasi, in proporzione alle somme già attribuite ai sensi del decreto del 6 novembre 2014 e la restante quota pari a 57,5 milioni di euro, venga distribuita tenendo conto della verifica del gettito IMU terreni agricoli ex montani per l’anno 2014, effettuata ai sensi del comma 9-quinquies dell’art. 1 del dl n.4 del 2015. La dotazione inserita è ovviamente positiva, ma non sufficiente a permettere di compensare integralmente il taglio sull’FSC subito dai Comuni interessati dalla modifica della disciplina dei terreni agricoli non più montani.

L’attuale formulazione del co.10 tuttavia, esclude le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto.

 

FINANZIAMENTI STRAORDINARI

L’art. 8, commi 13ter e 13 quater, assegna 80 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse inutilizzate del fondo pagamenti debiti PA, alle Province e alla Città metropolitana di Milano.

A quest’ultima vengono assegnati 50 milioni di euro, mentre i restanti 30 milioni vengono ripartiti tra le Province per conseguire gli equilibri di bilancio, nel caso non vi riuscissero attraverso aliquote fiscali al massimo e applicazione dell’intero avanzo libero.

La richiesta di tali risorse (non utili ai fini del patto di stabilità interno) va avanzata al Ministero dell’interno entro il 10 settembre, il quale distribuirà entro il 30 settembre il plafond di 30 milioni in maniera proporzionale rispetto alle richieste pervenute.

Il comma 13 quater stanzia, per il 2015, 30 milioni per Province e Città metropolitane per le spese sostenute per funzioni inerenti il sostegno e assistenza agli studenti con handicap fisici sensoriali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le Province.

 

SERVIZI PER L’IMPIEGO

L’art. 15 della Legge 125/2015 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba stipulare, con ogni Regione, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione.

Nell’ambito di tali convenzioni, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego.

Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 del D. L. 148/1993.

Nulla dispone l’art. 15 sulla ricollocazione del personale provinciale addetto ai servizi per l’impiego presso la Regione, a seguito della stipula della convenzione né sull’effettivo coinvolgimento delle Province nelle intese; risulta pertanto urgente avviare un immediato confronto con la Regione nella definizione dei contenuti della convenzione anche per consentire l’immediato utilizzo dell’anticipazione di risorse prevista dal comma 5.

Va infine ricordato che lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 183/2014, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno e trasmesso al Parlamento per i previsti pareri delle Commissioni contiene riferimenti alla convenzione adesso prevista dall’art. 15 della Legge 125/2015.

Il 30 luglio 2015 è stato approvato l’accordo quadro tra le Regioni e il Governo in materia di politiche attive del lavoro.

L’accordo quadro per la gestione della fase transitoria, in vista di un riassetto istituzionale complessivo, ha rappresentato la condizione per l’espressione, nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 30 luglio, dell’intesa sullo schema di decreto legislativo in materia di politiche attive (legge 183/2014).
Tra i punti siglati nell’accordo, che ha valenza biennale 2015 e 2016, c’è l’impegno al sostegno alla continuità di funzionamento dei Centri per l’impiego e del relativo personale; l’onere finanziario spetterà per i 2/3 al Governo e per 1/3 alle Regioni.

Al Governo, d’intesa con le Regioni, spetta il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro, validi per tutto il territorio nazionale; alla nascente Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) sono affidate funzioni di coordinamento su scala nazionale della rete degli enti attuatori delle misure per incentivare l’occupazione e il monitoraggio sulla loro efficacia.

La gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei centri per l’impiego è affidata alle Regioni.

I servizi per il lavoro, a differenza della polizia provinciale, sembrano così uscire definitivamente dal processo di riordino previsto per tutte le altre funzioni non fondamentali e destinati ad una autonoma e diversa modalità di riorganizzazione.

L’intesa Stato-regioni lascia in questo momento libertà alle regioni di organizzare i servizi per il lavoro come ritengano più opportuno: non a caso si parla di “rapporto funzionale” dei dipendenti dei centri per l’impiego con le Regioni. Queste, oltre a scegliere la strada dell’immediato assorbimento dei centri per l’impiego, infatti potrebbero decidere forme organizzative più “leggere”: come ad esempio, convenzioni con le province mediante le quali determinare le direttive operative, oppure modalità di avvalimento del personale, sulla falsariga di quanto previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 190/2014, così che detto personale, pur rimanendo formalmente in capo alle province, svolga la propria attività lavorativa a beneficio della regione.

Non è fissato un termine; il riordino dei servizi per il lavoro non rientra nella previsione dell’art. 7, comma 9 quinquies e si sottrae quindi alla scadenza del 31 ottobre, valida invece per tutte le altre funzioni non fondamentali.

Il 4 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo.

 

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI PROPRIETÀ PUBBLICA

L’art. 16 prevede che entro il 31 ottobre il MIBACT adotti un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle Province, con possibile versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle Province, con esclusione di quelle trasformate in Città metropolitane, anche con eventuale trasferimento degli immobili di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi.

Con lo stesso piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle Province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri al MIBACT, mediante stipula di appositi accordi tra gli enti territoriali interessanti.

La norma prevede anche il trasferimento di personale a tempo indeterminato dei profili professionali presenti all’interno delle Province (archivisti, bibliotecari, storici dell’arte, archeologi, ecc.) alle dipendenze del Ministero dei Beni Culturali entro il 31 ottobre 2015, mediante procedure di mobilità, superando le procedure previste dal comma 425 della legge di stabilità 2015. Sono altresì previste modifiche al Codice dei BBCC inerenti le competenze regionali in materia.

 

 


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