Dopo il D. Lgs 20 novembre 2008, n. 188.
I sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori dopo il D. Lgs 20 novembre 2008, n. 188
CARLO LUCA COPPINI*
L’interpretazione da fornire alle disposizioni entrate in vigore dal 18 dicembre 2008 lascia senza dubbio spazio ad alcuni significativi interrogativi circa le modalità organizzative che gli operatori (rectius: produttori) sono stati autorizzati ad attuare per prestare ottemperanza agli adempimenti introdotti con il D.Lgs. 188/2008.
Potendone comparare il contenuto con i basilari principi del D.Lgs. 152/2006, può essere rilevato che, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti costituiti dalle pile ed accumulatori esausti, le modalità cui il produttore può fare ricorso sono costituite da due sistemi: a) individuale e b) collettivo nel rispetto dei criteri direttivi prescritti dall’articolo 237 del T.U.A., secondo cui: “I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile”.
Pertanto la modalità operativa di gestione potrà svilupparsi attraverso l’esercizio di attività imprenditoriale in forma individuale o in forma collettiva, quest’ultima modalità presuppone la costituzione di un apposito consorzio. Oltre a tali possibilità, il produttore potrà affidare l’attività della gestione a terzi soggetti cui, infatti, mediante la stipula di apposito accordo contrattuale, può essere affidata la gestione di ogni servizio che consegue dalla produzione/immissione dei rifiuti.
E così, tornando alla lettura del D.Lgs. 188/2008, si parla di gestione in forma individuale o collettiva (in forma associata consortile) e tale richiamo viene effettuato dal legislatore proprio ogni qual volta si parla di esercizio di attività di gestione (art. 6, 1° e 3° comma; art. 10, comma 1; art. 14 in riferimento al Registro Nazionale in cui è riservata una sezione speciale; art. 15, 2° comma; art. 16, 1° comma .
Tipico richiamo alla gestione collettiva dell’attività derivante dall’immissione di pile ed accumulatori, peraltro, è fornito espressamente anche dall’art. 20 del D.Lgs. 188/2008 in cui, infatti, viene operato anche il collegamento al precedente Consorzio (o Consorzi) creato (i) a seguito dell’entrata in vigore della L. 475/1988 e delle successive modifiche.
Indipendentemente dall’ininfluente esame dell’organizzazione del sistema di gestione collettiva che il produttore (i produttori) intende (intendono) poter riservare alla struttura interna della propria compagine, deve essere evidenziato che tale forma di gestione risulta e resta comunque assoggettata a particolari ed autonome prescrizioni visto che, laddove costituita, tale la struttura dovrà procedere al regolare finanziamento del centro di coordinamento e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 13, 2° comma e 14, 1° comma del D.Lgs. 188/2008. Come noto, il suddetto Centro di Coordinamento dei sistemi collettivi nazionali è stato costituito nello scorso mese di giugno in analogia a quello prescritto dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE). Ricordiamo i principali compiti assegnati dal decreto al Centro di Coordinamento: a) ottimizzare le attività dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative; b) effettuare sull’intero territorio nazionale le campagne di informazione; c) organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori (portatili, industriali, veicoli); d) assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché la loro trasmissione all’ISPRA; e) garantire il necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica , i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici.
Il sito web del nuovo Centro di Coordinamento è raggiungibile all’indirizzo www.cdcnpa.it dallo stesso è possibile scaricarne anche lo Statuto.
Fatto questo breve excursus circa il richiamo che il legislatore ambientale del 2008 ha operato ai diversi sistemi collettivi ed individuali cui il “produttore” potrà ricorrere per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti e per il relativo finanziamento, deve essere osservato che tale alternatività riveste il carattere tassativo con la conseguente esclusione di modalità diverse da quelle espressamente previste all’interno del testo legislativo.
* Avvocato in Milano