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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 15412 | Data di udienza: 25 Gennaio 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Zone dichiarate sismiche – Costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni – Elementi strutturali e natura dei materiali usati – Ininfluenza – Disciplina antisismica – Applicazione – Denuncia all’organo competente e preventiva autorizzazione – Necessità – Ambito di applicazione – Costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità – Natura dei materiali usati e delle strutture realizzate – Irrilevanza – Carattere precario della costruzione – Fattispecie – Progetto esecutivo e direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato – Necessità – Artt. 64, 65, 71, 93 e 94 D.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena – Censure riferite alla pretesa “eccessività” – Criteri direttivi – Giudizio di legittimità – Limiti – Art. 133 cod. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Aprile 2011
Numero: 15412
Data di udienza: 25 Gennaio 2011
Presidente: Petti
Estensore: Fiale


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Zone dichiarate sismiche – Costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni – Elementi strutturali e natura dei materiali usati – Ininfluenza – Disciplina antisismica – Applicazione – Denuncia all’organo competente e preventiva autorizzazione – Necessità – Ambito di applicazione – Costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità – Natura dei materiali usati e delle strutture realizzate – Irrilevanza – Carattere precario della costruzione – Fattispecie – Progetto esecutivo e direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato – Necessità – Artt. 64, 65, 71, 93 e 94 D.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena – Censure riferite alla pretesa “eccessività” – Criteri direttivi – Giudizio di legittimità – Limiti – Art. 133 cod. pen..



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^  15/04/2011 (Cc. 25/01/2011) Sentenza n. 15412

 
DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in Zona sismica –  Denuncia all’organo competente e preventiva autorizzazione – Necessità – Ambito di applicazione – Costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità – Natura dei materiali usati e delle strutture realizzate – Irrilevanza – Carattere precario della costruzione – Fattispecie – Artt. 93 e 94, T.U.E. n. 380/2001.
 
A norma dell’art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380 “chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni”, in zona sismica, deve farne denuncia all’organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione. Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. III, 24.10.2001, n. 38142). Ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, poi, il carattere precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Cass., Sez. III, 10.10.2007, n. 37322; Cass. 19.12.2003, n. 48684; Cass. 4.10.2002, n. 33158). Fattispecie: realizzazione di un “gazebo” in legno e due “acquascivoli” in struttura metallica con base di calcestruzzo
 
(dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 229/2008 TRIBUNALE di NICOSIA, del 07/10/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Paratore
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Zone dichiarate sismiche – Costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni – Elementi strutturali e natura dei materiali usati – Ininfluenza – Disciplina antisismica – Applicazione – Progetto esecutivo e direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato – Necessità – Artt. 64, 65, 71 e 93 D.P.R. n. 380/2001.
 
Le prescrizioni poste dagli artt. 64, 65 e 71, del D.P.R. n. 380/2001 riguardano non soltanto le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ma anche quelle “a struttura metallica”, “nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli” (vedi la definizione fornita dal precedente art. 53). Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 93 del TU. 6.6.2001, n. 380  si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato.
 
(dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 229/2008 TRIBUNALE di NICOSIA, del 07/10/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Paratore
 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Determinazione della pena – Censure riferite alla pretesa “eccessività” – Criteri direttivi – Giudizio di legittimità – Limiti – Art. 133 cod. pen..
 
Quando la pena risulta determinata con valido riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. le censure riferite alla pretesa “eccessività” della stessa integrano censure in fatto, non proponibili nel giudizio di legittimità.
 
(dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 229/2008 TRIBUNALE di NICOSIA, del 07/10/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Paratore

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/04/2011 (Cc. 25/01/2011) Sentenza n. 15412

SENTENZA

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CIRO PETTI                                – Presidente 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI        – Consigliere 
Dott. MARIO GENTILE                        – Consigliere 
Dott. ALDO FIALE                                – Rel. Consigliere 
Dott. ELISABETTA ROSI                        – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) PARATORE ROSA MARIA N. IL 07/10/1971
– avverso la sentenza n. 229/2008 TRIBUNALE di NICOSIA, del 07/10/2009
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
– udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
I1 Tribunale monocratico di Nicosia, con sentenza del 7.10.2009, affermava la responsabilità penale di Paratore Rosa Maria in ordine ai reati di cui:
– agli artt. 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001(per avere realizzato, in zona sismica, nelle aree pertinenziali di un ristorante con annessa piscina da lei gestito, un “gazebo” in legno di mt. 18,5 x 9,5 avente altezza di mt. 3,5 e due “acquascivoli” in struttura metallica con base di calcestruzzo senza darne preavviso scritto all’autorità competente e senza depositare previamente i relativi progetti – acc. in Regalbuto, l’8. l 1.2007);
– agli artt. 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato i manufatti anzidetti in assenza di preventiva autorizzazione);
– agli artt. 64, 65 e 71 D.P.R. n. 380/2001 (per avere eseguito le opere in struttura metallica senza averne fatto previa denunzia all’autorità competente, nonché in assenza di progetto esecutivo e della direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la condannava alla pena complessiva – condizionalmente sospesa – di euro 6.000,00 di ammenda.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore della Paratore, il quale ha eccepito che:
– i reati non sarebbero configurabili, in quanto si sarebbe trattato di strutture precarie, agevolmente rimovibili e prontamente rimosse al termine della stagione estiva, per la realizzazione delle quali – ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della legge 16.4.2003, n. 4 della Regione Siciliana – non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione;
– ai manufatti realizzati non si applicherebbero le norme per le costruzioni di cui al capo II ed al capo IV del D.P.R. n. 380/2001;
– la pena inflitta sarebbe “oggettivamente alta e spropositata”;
– immotivatamente non sarebbe stato concesso l’ulteriore beneficio della non-menzione della condanna.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
 
1. A norma dell’art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380 “chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni”, in zona sismica, deve farne denuncia all’organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.
Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.
Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. III, 24.10.2001, n. 38142).
Ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, poi, il carattere precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (vedi Cass., Sez. III: 10.10.2007, n. 37322; 19.12.2003, n_ 48684; 4.10.2002, n. 33158).
 
2. Le prescrizioni poste dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 380/2001 riguardano non soltanto le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ma anche quelle “a struttura metallica”, “nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli” (vedi la definizione fornita dal precedente art. 53).
Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dal giudice del merito, l’intervento di installazione dei cc.dd. “acquascivoli” ai bordi della piscina non si è esaurito nella mera messa in opera di massetti di fondazione in calcestruzzo, essendo esso consistito, al contrario, nella realizzazione di sovrastanti strutture portanti in ferro, che assicurano appunto la statica, secondo le previsioni delle norme incriminatrici.
 
3. La pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. e le censure riferite alla pretesa “eccessività” della stessa integrano censure in fatto, non proponibili nel giudizio di legittimità.
 
4. Il beneficio della non-menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito – non era stato richiesto, sicché il Tribunale non aveva alcun onere di motivazione correlato alla mancata concessione dello stesso.
 
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente “abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
 
P. Q. M.
 
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
 
ROMA, 25.1.2011
 

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