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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 29908 | Data di udienza:

 * BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Violazione paesaggistica – Condono edilizio – Limiti – Autorizzazioni postume – Effetto sanante – Esclusione – Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2011
Numero: 29908
Data di udienza:
Presidente: Petti
Estensore: Ramacci


Premassima

 * BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Violazione paesaggistica – Condono edilizio – Limiti – Autorizzazioni postume – Effetto sanante – Esclusione – Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 luglio 2011, Sentenza n. 29908
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Violazione paesaggistica – Condono edilizio – Limiti – Autorizzazioni postume – Effetto sanante – Esclusione – Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. 
 
In tema di tutela di beni vincolati, è da escludere la rilevanza di qualsivoglia effetto sanante ad eventuali autorizzazioni postume rilasciate dalla competente Sovrintendenza. Inoltre, la sospensione non puo’ essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (Cass. Sez. 3 n. 563, 11/01/2006).
 
(annulla senza rinvio per prescrizione sentenza del 28/06/2010, la Corte d’Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza in data 8/04/2003 del Tribunale di Messina). Pres. Petti, Rel. Ramacci


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 luglio 2011, Sentenza n. 29908

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. PETTI Ciro                               – Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia                – Consigliere
Dott. GENTILE Mario                        – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca                        – Consigliere est. 
Dott. ANDRONIO Alessandro           – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1. SM. Do. nato a xx/xx/xxxx;
2. GR. Gi. nata a xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza emessa il 28/6/2010 dalla Corte d’Appello di Messina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l’inammisisbilita’ del ricorso;
Uditi i difensori nelle persone degli Avv.ti GULLINO ALBERTO e Roberto Randazzo.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza del 28 giugno 2010, la Corte d’Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza in data 8 aprile 2003 del Tribunale di Messina, appellata da SM. Do. e GR. Gi. , dichiarando estinti i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), e quelli inerenti alla violazione della disciplina antisismica perche’ estinti per oblazione conseguente a “condono edilizio” e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163.
 
Avverso tale decisione i predetti proponevano ricorso per cassazione.
 
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata si risolveva in un insieme di formule di stile senza fornire adeguate risposte alle doglianze mosse con i motivi di appello.
 
Si osservava, inoltre, che la motivazione si palesava contraddittoria laddove aveva ritenuto non condonabile la violazione paesaggistica considerando pero’ i periodi di sospensione conseguenti alla richiesta di “condono edilizio”.
 
Tale palese contraddittorieta’ veniva rilevata anche con riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti, effettuata senza considerare una serie di dati fattuali sottoposti all’attenzione della Corte territoriale.
 
Con il terzo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle deduzioni in merito alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto realizzato ed alla efficacia immediata del disposto dissequestro.
 
Insistevano, pertanto per l’accoglimento del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ fondato per quanto attiene il mancato riconoscimento della estinzione del reato per il decorso del termine massimo di prescrizione. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
 
La Corte territoriale, con motivazione estremamente sintetica ma sufficiente e che rinvia per relationem anche alla decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente la violazione paesaggistica dichiarando estinti gli altri reati per intervenuto “condono edilizio”.
 
Correttamente ha anche escluso la rilevanza di qualsivoglia effetto sanante ad eventuali autorizzazioni postume rilasciate dalla competente Sovrintendenza.
 
L’affermazione, nella fattispecie, della sussistenza del reato paesaggistico, pienamente condivisibile, doveva tuttavia tenere conto del tempo trascorso dalla data di commissione del reato ai fini della prescrizione dello stesso.
 
Cio’ non e’ avvenuto e la Corte, a quanto sembra, ha considerato nel calcolo dei termini anche i periodi di sospensione correlati alla pendenza della istanza di condono.
 
Cio’ posto, occorre ricordare che tale sospensione non puo’ essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (Sez. 3 n. 563,11 gennaio 2006).
 
Nel caso di specie, l’accertamento dell’abuso risale al 15/10/2001.
 
Pur considerando la sospensione dei termini conseguente a rinvii per impedimento ed astensione dalle udienze del difensore (dal 30/3/2004 al 2/11/2004 e dal 10/2/2010 al 28/6/2010) i termini di prescrizione risultavano gia’ decorsi al momento della pronuncia in grado di appello dovendosi collocare il termine massimo alla data del 5 aprile 2007.
 
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche’ i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 
 

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