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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 901 | Data di udienza: 22 Giugno 2011

 * INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore trascurabile – “Scriminanti” – Condizioni ex art. 4, c. 2, lett. a) e b) D.P.C.M. 14.11. 1997


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 1 Agosto 2011
Numero: 901
Data di udienza: 22 Giugno 2011
Presidente: Salamone
Estensore: Fratamico


Premassima

 * INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore trascurabile – “Scriminanti” – Condizioni ex art. 4, c. 2, lett. a) e b) D.P.C.M. 14.11. 1997



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. II – 1 agosto 2011, n. 901

INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore trascurabile – “Scriminanti” – Condizioni ex art. 4, c. 2, lett. a) e b) D.P.C.M. 14.11. 1997
Per l’operatività delle cd. “scriminanti” (rumore trascurabile), l’art. 4 del DPCM 14.11.1997 richiede che vengano contemporaneamente soddisfatte entrambe le condizioni enunciate alle lettere a) e b) del comma 2 ; ciò non si verifica nel caso in cui il rumore ambientale complessivo (LAeq) misurato a finestre aperte non è inferiore bensì pari  a 50dB.
Pres. Salamone, Est. Fratamico – L. s.r.l. (avv. Rozio) c. ARPA del Piemonte (avv. Vivani) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. II – 1 agosto 2011, n. 901

SENTENZA

N. 00901/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01570/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2007, proposto da:
Societa’ Le Sac S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;

contro

ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Vivani, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 15;
Comune di Ivrea;

per l’annullamento

– dell’ordinanza n. 4972 del 9 agosto 2007 notificata qualche giorno più tardi con la quale è stato ordinato alla ricorrente di realizzare presso l’esercizio commerciale CARPISA Le Sac sito in Ivrea, via Palestro n. 50, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, gli interventi e le azioni di contenimento del rumore necessari per consentire la normale attività nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, 26.10.1995 n. 447 e dal DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, sia nel periodo diurno che notturno;

– della comunicazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, prot. n. 95549/SS06.01 del 16 luglio 2007 richiamata nell’ordinanza sindacale;

– della relazione tecnica n. 17/07/TR del 26.06.2007 dell’ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino richiamata nell’ordinanza sindacale;

– della comunicazione prot. 29015 del 04.10.2007 del responsabile del Procedimento della Città di Ivrea;

– di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARPA Piemonte,
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 16.11.2007 la Le Sac s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) l’ordinanza n. 4972 con la quale, il 9.08.2007, il Sindaco del Comune di Ivrea le aveva ordinato di realizzare presso il suo esercizio commerciale CARPISA sito in Ivrea, via Palestro n. 50 “gli interventi e le azioni di contenimento del rumore necessari per consentire la normale attività nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 26.10.1995 n. 447 e dal DPCM 14.11.1997…sia nel periodo diurno che notturno”, b) la comunicazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte prot. n. 95549/SS06.01, c) la relazione tecnica n. 17/07/TR dell’ARPA Piemonte; d) la comunicazione prot. 29015 del Responsabile del Procedimento della Città di Ivrea.

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge in riferimento all’art. 4 comma 2 del DPCM 14.11.1997 e ai principi generali di cui alla l.n. 447/1995 e di eccesso di potere per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti.

In data 8.01.2008 si è costituita in giudizio l’ARPA Piemonte, deducendo l’infondatezza sia della domanda cautelare che del ricorso.

Con ordinanza n. 308/2008 del 12.04.2008 il Collegio, ritenendo il ricorso non assistito né dal requisito del fumus boni iuris, né da idonee allegazioni in punto di periculum in mora, ha rigettato l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 22.06.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso proposto dalla Le Sac s.r.l. non è fondato e non può essere accolto.

Quanto al primo motivo, come già evidenziato dal Collegio nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, “le doglianze riferite alle valutazioni effettuate dall’ARPA … non muovono da una contestazione delle tecniche di misurazione del rumore applicate nella fattispecie, ma sono semplicemente tese a sollecitare attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, una valutazione del Giudice Amministrativo che si sostituisca a quella dell’Amministrazione”.

Per tale ragione, in un giudizio come quello in esame, in cui la competenza del Giudice Amministrativo è di legittimità e non di merito, non possono che essere dichiarate inammissibili.

La società ricorrente ha, poi, lamentato anche la pretesa violazione dell’art. 4, comma 2 lett. a) del DPCM 14.11.1997 secondo il quale le disposizioni relative ai limiti differenziali di immissione di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicano, “in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno”.

Anche tale censura è infondata e deve essere rigettata: per l’operatività delle cd. “scriminanti” l’art. 4 del DPCM 14.11.1997 richiede, infatti, che vengano contemporaneamente soddisfatte entrambe le condizioni enunciate alle lettere a) e b); ciò non si verifica nel caso di specie, nel quale, per ammissione della stessa ricorrente, il rumore ambientale complessivo (LAeq) misurato a finestre aperte non è inferiore a 50dB, bensì pari a 50 dB.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve, come detto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente, alla rifusione in favore dell’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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