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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 29516 | Data di udienza: 24 Maggio 2011

* RIFIUTI – Ciclo di gestione dei rifiuti – Responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti – Configurabilità della responsabilità penale in relazione al trasporto e smaltimento – Concetto di “coinvolgimento” – Principi di concretezza e di effettività – Fattispecie: autocarro di proprietà della società, trasporto di rifiuti, resp. autista – Art. 188, D. L.vo n. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti – Titolari di enti ed imprese e responsabili di enti – Omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti – Art. 256 c. 1, D. L.vo n. 152/2006 – Smaltimento rifiuti – Dipendente di un’impresa – Abbandono di rifiuti – Comportamento illecito – Illecito amministrativo – Principio di “responsabilizzazione e di cooperazione” di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti – Continuità normativa – Art. 178 c.3, D. L.vo n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato – Principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata – Violazione – Effetti, verifiche e fondamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Luglio 2011
Numero: 29516
Data di udienza: 24 Maggio 2011
Presidente: Petti
Estensore: Amoresano


Premassima

* RIFIUTI – Ciclo di gestione dei rifiuti – Responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti – Configurabilità della responsabilità penale in relazione al trasporto e smaltimento – Concetto di “coinvolgimento” – Principi di concretezza e di effettività – Fattispecie: autocarro di proprietà della società, trasporto di rifiuti, resp. autista – Art. 188, D. L.vo n. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti – Titolari di enti ed imprese e responsabili di enti – Omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti – Art. 256 c. 1, D. L.vo n. 152/2006 – Smaltimento rifiuti – Dipendente di un’impresa – Abbandono di rifiuti – Comportamento illecito – Illecito amministrativo – Principio di “responsabilizzazione e di cooperazione” di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti – Continuità normativa – Art. 178 c.3, D. L.vo n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato – Principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata – Violazione – Effetti, verifiche e fondamento.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 22/07/2011 (Ud 24/05/2011), Sentenza n. 29516
 
RIFIUTI – Ciclo di gestione dei rifiuti – Responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti – Configurabilità della responsabilità penale in relazione al trasporto e smaltimento – Concetto di “coinvolgimento” – Principi di concretezza e di effettività – Fattispecie: autocarro di proprietà della società, trasporto di rifiuti e autista – Art. 188, D. L.vo n. 152/2006.
 
In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti (Cass. Sez. 3, 24.2.2004, n. 7746, Turati ed altro). Il concetto di “coinvolgimento” trova specificazione attualmente nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma anche la mera osservanza delle condizioni di cui all’articolo 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano “resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (Cass., Sez. 3, 6.2.2000, n. 1767, Riva). Il sistema della responsabilità penale, inoltre, nella materia in oggetto, “risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta” (Cass. Sez. 3 20.10.1999, n. 11951, P.M., in proc. Bonomelli)”. I principi richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (articoli 2 e 16).
 
(conferma sentenza del 7.7.2010 della Corte di Appello di Palermo) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Vicchi ed altro
 
 

RIFIUTI – Attività di gestione rifiuti – Titolari di enti ed imprese e responsabili di enti – Omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti – Fattispecie: trasporto abusivo di rifiuti condotto da un dipendente del titolare dell’impresa – Art. 256 c. 1, D. L.vo n. 152/2006.
 
Il reato di cui all’articolo 256 comma 1, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, non dovendo necessariamente essere, integrato da soggetti esercenti professionalmente l’attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a “chiunque”. E’ altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un’impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si è così affermato che “In tema di rifiuti la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda” (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni” Cass. pen. sez. 3, 11.12.2003, n. 47432). Anche successivamente è stato ribadito che “In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (Fattispecie riguardante un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell’impresa)” (Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).
 
(conferma sentenza del 7.7.2010 della Corte di Appello di Palermo) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Vicchi ed altro
 
 
 
RIFIUTI – Smaltimento rifiuti – Dipendente di un’impresa – Abbandono di rifiuti – Comportamento illecito – Illecito amministrativo – Art. 256, D. L.vo n. 152/2006.
 
Il comportamento illecito del dipendente di un’impresa che, con un’iniziativa esclusivamente personale ed estemporanea, e perciò al di fuori di qualsiasi responsabilità del titolare, abbandoni rifiuti provenienti dalla medesima impresa, non integri il reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2, (ora Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256), ma semmai l’illecito amministrativo di cui all’articolo 50, comma 1 citato decreto …” (Cass. pen. sez. 3 n. 27275 del 5.6.2007). 
 
(conferma sentenza del 7.7.2010 della Corte di Appello di Palermo) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Vicchi ed altro
 
 
 
RIFIUTI – Reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata –  Principio di “responsabilizzazione e di cooperazione” di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti – Continuità normativa – Art. 178 c.3, D. L.vo n. 152/2006.
 
Il Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 2, comma 3, prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti “coinvolti”, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi “beni da cui originano i rifiuti” e il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti” (Cass. pen. sez. 3 n. 6420 del 7.11.2007, dep. 11.2.2008). 
 
(conferma sentenza del 7.7.2010 della Corte di Appello di Palermo) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Vicchi ed altro
 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato – Principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata – Violazione – Effetti, verifiche e fondamento.
 
Si configura la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso e’ ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione – venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (Cass. pen. sez. 6, 8.6.1998 n. 67539). Pertanto, non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d’effettiva difesa” (Cass. sez. 6 n. 35120 del 13.6.2003). Di recente è stato ribadito il principio che “si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa” (cfr. Cass. sez. 6 n. 12156 del 5.3.2009).
 
(conferma sentenza del 7.7.2010 della Corte di Appello di Palermo) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Vicchi ed altro
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 22/07/2011 (Ud 24/05/2011), Sentenza n. 29516

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. PETTI Ciro                               – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M.             – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                 – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                       – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi                       – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
1) Vi. Ni. nato il xx.xx.xxxx;
 
2) Te. Ro. nato l’x.xx.xxxx;
 
avverso la sentenza del 7.7.2010 della Corte di Appello di Palermo;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
 
sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
OSSERVA
 
1) La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 7 luglio 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, con la quale Vi. Ni. e Te. Ro. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati alla pena di mesi 4 di arresto ciascuno per la contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1 e 2 cosi’ qualificata l’originaria contestazione di cui al medesimo articolo 256, comma 3.
 
Riteneva la Corte, disattendendo le doglianze difensive, che non sussistesse l’eccepito difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, essendosi il primo giudice limitato a dare al fatto una diverse qualificazione giuridica e non a modificare il fatto medesimo in senso oggettivo e naturalistico. Fin dal decreto di citazione era stato contestato di aver costituito e gestito una discarica mediante accumulo di materiale di risulta da lavori edilizi e stradali, che venivano ivi trasportati con l’autocarro della Co. srl, di cui il Te. era rappresentante legale, condotto dal Vi. ; del resto, gli imputati, come emergeva anche dai motivi di appello, avevano avuto la possibilita’ di difendersi pienamente.
 
Non risultava, poi, che il Vi. avesse, svolto attivita’ estranee alle sue mansioni di dipendente della Co. ; al contrario emergeva che il predetto, che peraltro non aveva alcun interesse al trasporto e smaltimento dei rifiuti, agisse su direttive del Te. . Ne’ era possibile sostenere che, in una impresa di modeste dimensioni (con soli due dipendenti) quale la Co. , non fosse possibile avere contezza dei movimenti e dei comportamenti dei dipendenti medesimi.
 
Infine, essendo il reato di natura contravvenzionale, esso e’ punito indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. E la condotta del Vi. era stata posta in essere su direttive del Te. o, comunque, quest’ultimo non aveva vigilato sul suo operato.
 
2) Ricorre per cassazione il difensore di Vi. Ni. e Te. Ro. , denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla eccepita mancanza di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. Al Vi. era stato contestato di aver trasportato, nell’area adibita a discarica, il materiale proveniente dai lavori di scavo su direttive di V. G. ; al Te. era stato contestato il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata per avere quale rappresentante legale della Co. , proprietario del camion utilizzato dal Vi. , che agiva su incarico del V. , concorso ad adibire l’area a discarica.
 
Il Tribunale, avendo preso atto che dall’istruttoria dibattimentale era emerso un solo episodio di trasporto e abbandono di rifiuti, qualificava il fatto non piu’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3 ma dei commi 1 e 2. Inoltre il Tribunale evidenziava che non vi era alcuna prova che il materiale abbandonato nella discarica provenisse dai lavori in corso a  Trabia.
 
Con l’atto di appello era stato eccepito il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in quanto al Te. era stato contestato il concorso nell’adibizione dell’area a discarica con materiale di risulta proveniente dai lavori del sottopasso ferroviario di  Trabia, ma non di aver dato direttive al Vi. per il trasporto del 16 maggio (fatto addebitato ad altro soggetto) o una sua culpa in vigilando. Il Te. si era difeso dalla contestazione, dimostrando che il camion della societa’ era stato impiegato nei lavori ed aveva trasportato il materiale in discarica autorizzata.
 
La Corte di Appello, disattendendo i motivi di appello, ha rilevato che, essendo stato contestato il reato di realizzazione e gestione di discarica, implicitamente fosse stato contestato quello di trasporto, smaltimento e deposito incontrollato, il piu’ comprendendo il meno. Tale argomentazione pero’ frana nel caso in cui, come nella fattispecie, il trasporto non sia stato operato dal legale rappresentante dell’impresa, come da giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. n. 27275 del 5.6.2007).
 
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti.
 
La Corte di merito, pur non essendo stata acquisita alcuna prova, ha ritenuto superfluo accertare se Vi. abbia agito su direttive del datore di lavoro oppure, di sua iniziativa, all’insaputa del primo ed ha ritenuto di ovviare ricavando, addirittura, elementi di accusa dal silenzio degli imputati, peraltro contumaci.
 
Il coinvolgimento del Te. nella condotta posta in essere dal Vi. e’ frutto della manifesta illogicita’ della motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto che la Co. srl potesse avere interesse all’abbandono di rifiuti in discariche non autorizzate, senza considerare che, in forza del contratto con la Es. srl, la Co. veniva retribuita in ragione del numero e della misura dei trasporti del materiale a discarica effettuati e documentati. Il trasporto di quel carico in discarica non autorizzata ha, quindi, provocato un danno e non un risparmio, come sostenuto dai giudici di merito.
 
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all’addebito di colpa mosso al Te. .
 
Con l’atto di appello era stato evidenziato che nessuna culpa in vigilando era configurabile, a meno di non voler ipotizzare che l’amministratore di societa’ pedini i suoi dipendenti e che comunque tale profilo esulava dalla contestazione. La Corte di appello ha ritenuto infondate le deduzioni difensive, facendo riferimento ad una circostanza (solo 2 dipendenti della Co. ) non emersa dal dibattimento (al contrario la societa’ all’epoca aveva una decina di dipendenti). Peraltro se responsabilita’ puo’ essere addebitata va ricondotta alla direzione dei lavori e non all’organo amministrativo.
 
Infine, ricorre il reato di cui all’articolo 256, comma 2 se il datore di lavoro impartisce direttive, altrimenti l’ipotesi di illecito amministrativo di cui all’articolo 255, comma 1 non sarebbe mai configurabile.
 
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non avendo la corte territoriale argomentato in ordine all’applicazione della pena detentiva ed all’entita’ della stessa (superiore del doppio rispetto al minimo edittale).
 
3) Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
 
3.1) E’ assolutamente pacifico che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso e’ ispirato. Ne consegue che la sua violazione e’ ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che e’ esposta nel capo di imputazione – venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, 8.6.1998 n. 67539). Sicche’ “non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, cosi’, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilita’ d’effettiva difesa” (cfr. sez. 6 n. 35120 del 13.6.2003).
 
Anche piu’ di recente questa Corte ha ribadito il principio che “si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa” (cfr. Cass. sez. 6 n. 12156 del 5.3.2009).
 
3.1.1) Ha, correttamente, rilevato la Corte territoriale che non vi e’ stata alcuna immutazione dei termini essenziali della originaria contestazione, essendosi il Tribunale limitato a qualificare diversamente il fatto. In effetti, come emerge palesemente da una mera lettura, l’imputazione contestata al Te. conteneva ed indicava espressamente: a) la qualita’ di rappresentante legale ed amministratore della Co. Co. Me. Sc. con sede in  Palermo alla via Magliocco; b) il trasporto con il camion della predetta societa’, guidato da un dipendente della medesima, Vi. Ni. , del materiale inerte di varia natura (catrame, cemento e materiale terroso, in un’area contraddistinta dalle particelle n. 319 fol.3 (di proprieta’ di Sa. Si. ), n. 2 fol. 4 (proprieta’ di Di. Vi. Sa. ) e n. 151 fol. 4 (di proprieta’ di Ca. Ma. ), sita in (OMESSO); c) la data dell’accertamento (16.5.2006). Al Te. , quindi, risultava indubitabilmente contestata, in fatto, una responsabilita’ riconducibile al suo ruolo di responsabile della societa’ Co. , dei trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati in quell’area (trasformata in una discarica abusiva) ed in particolare il trasporto del xxx effettuato dal Vi.. L’aver “limitato”, quindi, la responsabilita’ al solo episodio del trasporto avvenuto in tale ultima data, non essendo stata raggiunta la prova che anche gli apporti precedenti fossero stati conferiti dalla Co. (e quindi non essendovi la prova della realizzazione e gestione abusiva della discarica), lungi dal costituire una immutazione della originaria contestazione, si risolve in una diversa e piu’ favorevole (perche’ limitata) qualificazione giuridica del fatto non piu’ Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256, comma 3 ma ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo.
 
3.2) Altrettanto correttamente hanno ritenuto i Giudici di merito che fosse configurabile la responsabilita’ penale del Te. in relazione al trasporto, con l’autocarro di proprieta’ della societa’, dei rifiuti non pericolosi di cui all’imputazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6420 del 7.11.2007, dep. 11.2.2008) “Il Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 2, comma 3, gia’ prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti “coinvolti”, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi “beni da cui originano i rifiuti” e il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”. Sul punto, pertanto, questa Corte (Sez. 3, 24.2.2004, n. 7746, Turati ed altro) ha rilevato che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilita’ per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di “coinvolgimento” trovava specificazione nelle disposizioni poste dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 10 ed attualmente Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all’articolo 10 non vale ad escludere la responsabilita’ dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano “resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (vedi Cass., Sez. 3, 6.2.2000, n. 1767, Riva). Il sistema della responsabilita’ penale, inoltre, nella materia in oggetto, “risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettivita’, con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta” (vedi Cass. Sez. 3 20.10.1999, n. 11951, P.M., in proc. Bonomelli)”. I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del Decreto Legislativo 3dicembre 2010, n. 205 (articoli 2 e 16).
 
Non c’e’ dubbio che il reato di cui all’articolo 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere, integrato da soggetti esercenti professionalmente l’attivita’ di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a “chiunque”. E’ altrettanto indubitabile, pero’, che in presenza di una attivita’ di gestione svolta da un’impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si e’ cosi’ affermato che “In tema di rifiuti la responsabilita’ per l’attivita’ di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarieta’ della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda” (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilita’ dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprieta’ della societa’, in assenza delle prescritte autorizzazioni” cfr. Cass. pen. sez. 3, 11.12.2003, n. 47432). Anche successivamente e’ stato ribadito che “In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti e’ ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (Fattispecie riguardante un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell’impresa)” cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).
 
3.2.1) Ineccepibilmente, quindi, i Giudici di merito hanno ritenuto che del reato dovesse rispondere il Te. , nella qualita’ di responsabile della ditta per conto della quale veniva svolta l’illecita attivita’, non risultando (non era stato neppure allegato) che egli avesse delegato ad altri ogni responsabilita’ in relazione allo svolgimento di quell’attivita’, ne’ che avesse adottato tutte le misure necessarie per evitare l’illecito di cui alla contestazione. La Corte territoriale ha, per di piu’, rilevato che, per le dimensioni ridotte dell’impresa, non era ipotizzabile che la condotta del conducente dell’autocarro si svolgesse al di fuori del controllo e delle direttive del responsabile della impresa medesima. Di tali ridotte dimensioni aveva dato conto lo stesso appellante a pag. 3 dei motivi di appello, non contestando il numero dei dipendenti cui aveva fatto riferimento il Tribunale. Non c’e’ dubbio che, come ricordato nel ricorso (cfr. pag. 17-18) “Il comportamento illecito del dipendente di un’impresa che, con un’iniziativa esclusivamente personale ed estemporanea, e percio’ al di fuori di qualsiasi responsabilita’ del titolare, abbandoni rifiuti provenienti dalla medesima impresa, non integri il reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2, (ora Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256), ma semmai l’illecito amministrativo di cui all’articolo 50, comma 1 citato decreto …” (cass. pen. sez. 3 n. 27275 del 5.6.2007). Ma di tale iniziativa autonoma da parte dell’autista Vi. non c’e’, come ha dato atto la Corte di merito, il benche’ minimo aggancio nelle risultanze processuale, risultando piuttosto che il Vi. non aveva alcun interesse al trasporto e smaltimento dei rifiuti. Quanto alla presunta mancanza di interesse da parte della Co. a smaltire in discariche abusive i rifiuti, a parte il fatto, che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non e’ stato allegato, ne’ indicato, in modo preciso, se e quando sia stato acquisito il contratto cui si fa riferimento nel ricorso, la “derubricazione” del reato originariamente contestato era stata effettuata dal Tribunale, come da atto lo stesso ricorrente, proprio sul presupposto che non vi era alcuna prova che il materiale abbandonato nella discarica, provenisse dai lavori in corso a Trabia.
 
3.3) Per quanto riguarda, infine, il trattamento sanzionatorio, il Tribunale aveva ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione del loro stato di incensuratezza, con riferimento alla piu’ favorevole disposizione dell’articolo 62 bis c.p. vigente all’epoca dei fatti. Riteneva, quindi, che non fossero rinvenibili altri elementi positivi a favore degli imputati e che, tenuto conto di tutti i criteri di cui all’articolo 133 c.p. ed in particolare dell'”elevato grado del dolo e della colpa” e della Aggettiva gravita’ della condotta, professionale ed imprenditoriale”, risultasse pienamente giustificata l’irrogazione della pena detentiva nella misura di mesi quattro di arresto. La Corte territoriale, dopo aver preso in esame le censure mosse sul punto alla sentenza di primo grado, ha,a sua volta rilevato che la sanzione detentiva irrogata risultava adeguata, pur tenendosi conto dell’unicita’ dell’episodio accertato. Ed ha, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, sottolineato che: a) gli imputati avevano optato per una forma di smaltimento piu’ economica e vantaggiosa a discapito dell’ambiente, b) la condotta era stata posta in essere nell’esercizio di attivita’ professionalmente gestita e quindi nella piena consapevolezza delle modalita’ legali di trattamento dei rifiuti; c) delle condizioni degli imputati si era gia’ tenuto conto nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; d) la sanzione irrogata, di poco superiore al minimo edittale, ed era adeguata alla notevole quantita’ dei rifiuti trasportati e smaltiti. I Giudici di merito hanno, quindi, adeguatamente argomentato in ordine all’esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto nella determinazione della pena.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

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