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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 273 | Data di udienza: 28 Giugno 2011

INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizio di attività produttive – Emissioni sonore – Art. 659 c. 2, c.p. – Rilevanza penale – Violazione dei limiti di cui alla L. n. 477/95 – Sanzione amministrativa. (Si ringrazia l’avv. Paolo Persello per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione:
Città: Palmanova
Data di pubblicazione: 17 Agosto 2011
Numero: 273
Data di udienza: 28 Giugno 2011
Presidente: Ferruglio
Estensore:


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizio di attività produttive – Emissioni sonore – Art. 659 c. 2, c.p. – Rilevanza penale – Violazione dei limiti di cui alla L. n. 477/95 – Sanzione amministrativa. (Si ringrazia l’avv. Paolo Persello per la segnalazione)



Massima

 

TRIBUNALE DI UDINE, Sez. distaccata di Palmanova – 17 agosto 2011, n. 273

INQUINAMENTO ACUSTICO – Esercizio di attività produttive – Emissioni sonore – Art. 659 c. 2, c.p. – Rilevanza penale – Violazione dei limiti di cui alla L. n. 477/95 – Sanzione amministrativa.
Nel caso di emissioni sonore prodotte nell’esercizio di attività produttive, come tali riconducibili alla previsione di cui al secondo comma dell’art. 659 c.p., la rilevanza penale di detta condotta rimane circoscritta alla violazione delle sole prescrizioni attinenti il problema della rumorosità che siano diverse da quelle che, con riguardo ai limiti (massimi o differenziali) delle emissioni sonore, sono dettati dalla legge n. 447 del 1995, la cui inosservanza trova una propria ed autonoma sanzione, quale illecito amministrativo, nell’art. 10, c. 2 della medesima legge quadro (vd. in tal senso, fra le molte, Cass. pen. sez. I, n. 44167 del 27.10-18.11.2009, Fiumara; sez. I, n. 23866 del 9.6-10.6.2009, P.M. in proc. Valvassore ed a.; sez. III, n. 2875 del 21.12.2006 – 25.1.2007, Roma).
Giud. Ferruglio – Imp. Comelli (avv. Persello)


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI UDINE, Sez. distaccata di Palmanova – 17 agosto 2011, n. 273

SENTENZA

N. 6429/2007 R.G.N.R.
N. 349/2008 R.G. DIB.

n. 273/11 Sentenze
Depositata il 17 AGO 2011
N.reg. Esec.
N. Part. Cred.
Scheda il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, nella persone del giudice, dott.ssa Francesca Ferruglio, all’udienza del 28 giugno 2011 ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

nel procedimento penale a carico ci
COMELLI Angelo, nato a Visco (UD) il 26.11.1955, ivi residente, via del Montello n. 120

libero – contumace

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’art. 659 c.p. perché, nella sua qualità di responsabile per il controllo dell’inquinamento acustico della ditta “Bipan s.p.a.” corrente in Bicinicco, ometteva di adottare le misure di prevenzione reputate opportune per ridurre la rumorosità ambientale prodotta dalle emissioni acustiche dell’attività produttiva generale della ditta citata.
Accertato in Bicinicco nel febbraio 2006 e nel maggio 2007.
Con l’intervento del pubblico ministero, dott.ssa Annunziata Puglia, e del difensore di fiducia dell’imputato, av. Emanuele Iuri del Foro di Udine in sostituzione ex art. 102 c.p.p. dell’avv. Paolo Persello del Foro di Udine.
Le parti hanno così concluso:
Il pubblico ministero: condanna alla pena pecuniaria di € 300 di ammenda;
Il difensore dell’imputato: assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

FATTO E DIRITTO

Tratto a giudizio per rispondere dell’imputazione riportata in rubrica, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Angelo Comelli, pur se ritualmente citato, non compariva personalmente in udienza, e veniva pertanto dichiarato contumace.

respinta in via preliminare con ordinanza motivata un’eccezione della difesa, relativa alla ritenuta nullità del decreto di citazione a giudizio, all’udienza del 24 marzo 2009 il giudice originariamente assegnato alla sezione, revocato il decreto penale opposto, aperto il dibattimento e data lettura dell’imputazione ammetteva le prove indicate e richieste dalle parti; essendo successivamente intervenuto il mutamento della persona fisica del giudicante, il giudice assegnato, dopo aver rigettato con ordinanza motivata una richiesta di pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p., avanzata dal difensore, invitava le parti a formulare nuovamente le rispettive istanze istruttorie, e pronunciava quindi una nuova ordinanza di ammissione delle prove; nel corso delle successive udienze si procedeva all’assunzione dei testi ammessi, ed una volta esaurita l’attività di istruzione dibattimentale pubblico ministero e difensore prendevano ed illustravano le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe, ascoltate le quali il giudice decideva, con dispositivo letto in pubblica udienza e qui di seguito integralmente riprodotto in calce.

L’imputato deve essere mandato assolto dalla contravvenzione a lui ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dall’attività di istruzione dibattimentale esperita è risultato che il Comune di Bicinicco, a seguito di lamentele ricevute da alcuni cittadini residenti nella zona limitrofa a quella ove ha sede lo stabilimento della società “Bipan s.p.a.” – di cui l’odierno imputato Comelli era procuratore speciale, con specifici poteri anche in materia di normativa contro l’inquinamento acustico (vd. procura notarile di data 16.3.2005 e verbale del consiglio di amministrazione del 2.3.2005, dimessi quali documenti della pubblica accusa all’udienza del 19.5.2010) – nel 2005 chiese all’A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia di eseguire dei rilevamento, aventi ad oggetto le emissioni di rumori nel corso dell’attività produttiva di quell’insediamento industriale.

Come è stato poi riferito dal teste Strizzolo, sindaco del comune di Bicinicco, e dal teste Cozzarolo, appartenente al Corpo di Polizia Municipale del medesimo ente territoriale, e confermato altresì dal teste Merlino dell’A.R.P.A., vennero realizzate da quest’ultimo organismo due successive campagne di misurazione, la prima fra gennaio e febbraio del 2006, e la seconda ne maggio del 2007, che portarono entrambe ad accertare il superamento dei limiti delle emissioni sonore previsti in orario notturno.

Ancora, è emerso che solo i risultati della seconda campagna di rilevazione vennero (…) resi noti al Comune di Bicinicco, poiché, dopo la prima campagna risalente al 2006, l’A.R.P.A. aveva richiesto a quel comune di precisare quale fosse la classificazione urbanistica della zona in cui si trovavano le abitazioni presso le quali erano stati collocati gli strumenti di rilevazione, al fine di individuare correttamente i limiti applicabili; il comune aveva indirizzato un quesito in tal senso alla Regione Friuli Venezia Giulia, ottenendo la risposta che la zona in questione doveva considerarsi come residenziale (vd. sul punto la missiva di data 22.2.2007 della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto, acquisita quale documento del pubblico ministero all’udienza del 19.5.10); tale risposta dell’amministrazione regionale era stata tuttavia comunicata all’A.R.P.A. solo a distanza di tempo significativa dalle prime misurazioni, per modo che l’agenzia aveva deciso di procedere a nuove rilevazioni, nella primavera del 2007, provvedendo poi a comunicare per iscritto al comune l’accertato superamento dei limiti notturni.

A seguito di ciò, il Comune di Bicinicco, nella persona del sindaco, nell’ottobre 207 aveva emesso un’ordinanza con la quale si ordinava alla società “Bipan s.p.a.” di “adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose” (vd. provvedimento n. 20, Prot. 6720, acquisito anch’esso all’udienza del 19.5.10); come è stato peraltro documentato dalla difesa, la società interessata propose ricorso al T.A.R. avverso l’ordinanza in parola, che venne poi annullata con sentenza del 2009 acquisita quale documento dimesso dalla difesa all’udienza del 27.1.2010),

Un tanto premesso in via di fatto, si deve dunque osservare che effettivamente (come a un tempo posto in rilievo dalla difesa) il capo di imputazione contiene una descrizione non particolarmente felice della condotta contestata, descritta nei seguenti termini: “ometteva di adottare le misure di prevenzione reputate opportune per ridurre la rumorosità ambientale prodotta dalle emissioni acustiche dell’attività produttiva generale della ditta”; tuttavia, la circostanza che lo stesso capo di imputazione faccia riferimento, quale data di accertamento del fatto, al “febbraio 2006” e al “maggio 2007”, epoche in cui vennero poste in essere le campagne di misurazione dell’A.R.P.A., posta a ritenere che, nella sostanza, nel presente procedimento di sia voluto contestare all’imputato di aver consentito che la società della quale era procuratore speciale svolgesse un attività produttiva con emissione rumorose notturne superiori ai limiti consentiti.

Così intesa, tuttavia, la condotta contestata non può essere ricompresa nella fattispecie contravvenzionale prevista e sanzionata dal secondo comma dell’articolo 659 c.p., atteso che il mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia di inquinamento acustico, trova una propria ed autonoma sanzione, quale illecito amministrativo nell’art. 10, comma 2°, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (c.d. legge – quadro sull’inquinamento acustico); la giurisprudenza prevalente ritiene infatti che nel caso di emissioni sonore prodotte nell’esercizio di attività produttive, come tali riconducibili alla sola previsione di cui al secondo comma dell’art. 659 c.p., la rilevanza penale di detta condotta rimanga circoscritta alla “violazione delle sole prescrizioni attinenti il problema della rumorosità che siano diverse da quelle che, con riguardo ai limiti delle emissioni sonore, sono dettati dalla legge-quadro sull’inquinamento acustico, n. 447 del 1995, la cui inosservanza è sanzionata solo in via amministrativa” (vd. in tal senso, fra le molte, Cass. pen. sez. I, n. 44167 del 27.10-18.11.2009, Fiumara; sez. I, n. 23866 del 9.6-10.6.2009, P.M. in proc. Valvassore ed a.; sez. III, n. 2875 del 21.12.2006 – 25.1.2007, Roma).

Per le ragioni sin qui esposte l’imputato deve dunque essere mandato assolto con la formula indicata in premessa

p.q.m.

Visto l’articolo 530 c.p.p.

assolve

l’imputato dalla contravvenzione a lui ascritta perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Motivazione e riservata ex art. 54, comma 3°, c.c.p. al 31.8.2011
Così deciso in Udine il 28 giugno 2011

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Ferruglio

Depositata in cancelleria
oggi 17 AGO 2011
IL cancelliere

 

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