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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 2186 | Data di udienza: 9 Giugno 2011

  * VIA, VAS E AIA – VAS – Piani urbanistici non comportanti varianti al piano regolatore generale –Impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale – Sottoposizione a v.a.s. – Artt. 5, 6, 7  e 12 d.lgs. n. 152/2006 – Art. 4, c. 2 l.r. Lombardia n. 12/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 8 Settembre 2011
Numero: 2186
Data di udienza: 9 Giugno 2011
Presidente: De Zotti
Estensore: Cattaneo


Premassima

  * VIA, VAS E AIA – VAS – Piani urbanistici non comportanti varianti al piano regolatore generale –Impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale – Sottoposizione a v.a.s. – Artt. 5, 6, 7  e 12 d.lgs. n. 152/2006 – Art. 4, c. 2 l.r. Lombardia n. 12/2005.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 8 settembre 2011, n. 2186

VIA, VAS E AIA – VAS – Piani urbanistici non comportanti varianti al piano regolatore generale –Impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale – Sottoposizione a v.a.s. – Artt. 5, 6, 7  e 12 d.lgs. n. 152/2006 – Art. 4, c. 2 l.r. Lombardia n. 12/2005.
 I piani urbanistici di particolare complessità e impatto, pur se conformi alla strumentazione urbanistica comunale, devono essere sottoposti a procedura di v.a.s. e di verifica di esclusione, in conformità alla  normativa in materia di valutazione ambientale strategica (contra: TAR Lombardia, Milano, n. 5171/2009). Né la definizione di piani e programmi contenuta nell’art. 5, d.lgs. n. 152/2006, né le previsioni di cui ai successivi agli artt. 6 e 7, consentono  infatti di escludere dalla v.a.s. i piani urbanistici che non comportino variante al piano regolatore generale, laddove possano avere significativi impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Allo stesso modo, l’esclusione dalla v.a.s. dei piani conformi allo strumento urbanistico non può dedursi dalla previsione di cui all’art. 4, comma 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005,poiché tale norma non detta un’elencazione tassativa delle tipologie di piano sottoposte a v.a.s.. Conferma della correttezza di questa conclusione si rinviene nell’ultimo comma dell’art. 12, d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede, invero, espressamente, la v.a.s. (sia pure con un oggetto limitato) per i piani attuativi di un piano già sottoposto a v.a.s. anche ove non apportino ad esso delle modifiche.
Pres. De Zotti, Est. Cattaneo – Associazioen Italia Nostra (avv.ti Scola e Maurici) c. Comune di Pavia (avv. Ferrari)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 8 settembre 2011, n. 2186

SENTENZA

N. 02186/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01762/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2010, proposto da:
Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Scola e Francesco Maurici, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabrizia Maurici, in Milano, l.go Augusto 8, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Pavia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio, in Milano, via Larga, 23, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, rappresentate e difese dagli avv. Paolo Re e Francesco Adavastro, presso lo studio dei quali, in Milano, via Cerva, 20, è elettivamente domiciliato;

per l’annullamento

1 – dell’art. 36bis del P.R.G. di Pavia approvato con variante normativa dal Consiglio Comunale di Pavia con Deliberazione 13.6.2006 n. 29;

2 – delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Pavia 19.10.2009 n. 23 e 19.4.2010 n. 12. La prima di adozione, la seconda di approvazione del Progetto di Piano Attuativo denominato “sulla greenway”, proposta dalle sig.re Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, e tutti gli atti preliminari e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia e di Natalina Trabatti e Alessandra Danelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’associazione Italia Nostra Onlus impugna l’art. 36 bis delle n.t.a. del p.r.g., la deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 12 del 19.4.2010 di approvazione del piano attuativo denominato “sulla greenway”, presentato dalle sig.re Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, e la deliberazione n. 23 del 19.10.2009, di adozione del piano.

2. Queste le censure dedotte:

I. illegittimità dell’art. 36 bis delle n.t.a. e di conseguenza delle deliberazioni di adozione e di approvazione del piano attuativo per violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 11, l. reg. Lombardia n. 12/2005;

II. violazione dell’art. 2, c. 1, l. n. 1187/1968 e degli artt. 13, 14 e 25, l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere;

III. violazione dell’art. 9, l. n. 1150/1942, dell’art. 27, l. reg. Lombardia n. 51/1971 in relazione all’art. 25, l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere;

IV. violazione dell’art. 11, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione all’art. 142, lett. c, d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 2, l. n. 1187/1968, dell’art. 9, c. 1, lett. b, dell’art. 30, c. 1 e dell’art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale; eccesso di potere;

V. violazione dell’art. 7, c. 2, d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere.

3. Si sono costituite in giudizio le controinteressate, le sig.re Natalina Trabatti e Alessandra Danelli, le quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse, e, quanto alla impugnazione dell’art. 36 bis delle n.t.a. p.r.g., l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per omessa notifica alla Regione Lombardia.

4. Con ricorso incidentale le controinteressate impugnano la delibera della Giunta Comunale di Pavia n. 171/2008 del 4 luglio 2008 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione ambientale strategica e di verifica di esclusione vadano estesi ai piani urbanistici di particolare complessità e impatto anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale.

5. Queste le censure dedotte con il ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 12/2005 nonché della correlata disciplina regolamentare attuativa; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; violazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità; incompetenza; violazione degli artt. 3 e 42, d.lgs. n. 267/2000.

6. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione.

7. Quanto al ricorso incidentale, l’amministrazione ha eccepito la carenza di interesse delle controinteressate all’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Pavia n. 171/2008 del 4 luglio 2008 ed ha contestato la fondatezza delle censure dedotte.

8. All’udienza del 9 giugno 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

9. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, per carenza di legittimazione ed interesse, sono infondate.

I provvedimenti impugnati non hanno, invero, una esclusiva valenza urbanistica ma sono idonei a ledere gli interessi di cui la ricorrente è portatrice, andando ad incidere su un’area, il Parco della Vernavola, che il p.r.g. del Comune di Pavia qualifica come ad “alto valore ambientale” (art. 22 n.t.a.) e su cui è, in parte, apposto un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, d.lgs. n. 42/2004 (cfr. altresì doc. 26 e ss. del ricorrente).

Né le censure proposte sono volte a far valere un interesse meramente urbanistico, essendo, al contrario, finalizzate a contestare la legittimità di scelte urbanistiche proprio per la loro incidenza negativa su un’area di particolare interesse ambientale.

10. Ritiene il Collegio di dovere esaminare preliminarmente il ricorso incidentale, con cui le controinteressate deducono l’illegittimità della delibera della Giunta Comunale n. 171/2008 del 4 luglio 2008, nella parte in cui prevede che le procedure di valutazione ambientale strategica e di verifica di esclusione vadano estese ai piani urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale.

11. Non è, al riguardo, fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, secondo cui le disposizioni della deliberazione impugnata non verrebbero in rilievo nell’ambito del procedimento di adozione ed approvazione del piano attuativo, essendo la pubblicazione della delibera sull’albo pretorio successiva alla conclusione della conferenza di servizi del 9 luglio 2008, nel corso della quale l’amministrazione avrebbe valutato i profili relativi al possibile impatto sull’ambiente del piano attuativo.

Il 9 luglio 2008 è stata effettuata una mera conferenza di servizi interni, finalizzata unicamente alla illustrazione della proposta di piano.

Tale atto non ha affatto concluso il procedimento di approvazione del piano attuativo, né una sua autonoma fase.

Ciò che rileva è l’adozione del piano attuativo (19 ottobre 2009) e la sua approvazione (19 aprile 2010) in date successive all’adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 171/2008 (4 luglio 2008).

La deliberazione è quindi applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

Sussiste perciò l’interesse alla decisione del ricorso incidentale.

13. Le controinteressate lamentano l’illegittimità della deliberazione della giunta comunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 12/2005 nonché della correlata disciplina regolamentare attuativa; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; violazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità; incompetenza; violazione degli artt. 3 e 42, d.lgs. n. 267/2000.

Le controinteressate invocano a supporto delle loro doglianze la sentenza del 26 novembre 2009, n. 5171, con cui questa Sezione ha affermato la non necessità della valutazione ambientale strategica quando lo strumento attuativo non sia in variante allo strumento urbanistico generale.

Il Collegio intende discostarsi da tale orientamento ritenendo che la previsione di sottoporre anche i piani urbanistici di particolare complessità e impatto, pur se conformi alla strumentazione urbanistica comunale, a procedura di v.a.s. e di verifica di esclusione, sia conforme alla normativa in materia di valutazione ambientale strategica.

Né la definizione di piani e programmi contenuta nell’art. 5, d.lgs. n. 152/2006, né le previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 152/2006, consentono, invero, di escludere dalla valutazione ambientale strategica i piani urbanistici che non comportino variante al piano regolatore generale, laddove possano avere significativi impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Allo stesso modo, l’esclusione dalla v.a.s. dei piani conformi allo strumento urbanistico non può dedursi dalla previsione di cui all’art. 4, comma 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005: tale norma si limita, difatti, a specificare l’obbligo di sottoposizione alla v.a.s. del piano territoriale regionale, dei piani territoriali regionali d’area e dei piani territoriali di coordinamento provinciali, del documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi, senza però con ciò dettare un’elencazione tassativa delle tipologie di piano sottoposte a valutazione ambientale strategica, che, come previsto al comma 1, sono tutti “i piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001”.

Conferma della correttezza di questa conclusione si rinviene nell’ultimo comma dell’art. 12, d.P.R. n. 152/2006, ai sensi del quale “la verifica di assoggettabilità a v.a.s. ovvero la v.a.s. relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla v.a.s. di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.

La norma prevede, invero, espressamente, la v.a.s. (sia pure con un oggetto limitato) per i piani attuativi di un piano già sottoposto a v.a.s. anche ove non apportino ad esso delle modifiche.

Il Comune di Pavia prevedendo la sottoposizione a v.a.s. dei piani urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale, si è, dunque, limitato a definire un principio già affermato dalla normativa in materia di valutazione ambientale strategica, senza quindi ampliarne l’ambito di applicazione.

Per tale ragione, la deliberazione n. 171/2008 non può neppure ritenersi viziata da difetto di istruttoria, né necessita di una particolare motivazione o di fasi partecipative.

È infondata, infine, anche la censura volta a lamentare l’incompetenza della giunta comunale: con l’atto in questione, invero, l’amministrazione non ha né approvato un piano territoriale e urbanistico o programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, né previsto una deroga a tali piani o programmi e neppure ha reso un parere.

La deliberazione, volta a disciplinare alcuni adempimenti connessi al procedimento di valutazione ambientale strategica, non rientra, pertanto, tra gli atti che l’art. 42, c.2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 riserva alla competenza del Consiglio Comunale.

14. Per le ragioni esposte il ricorso incidentale è, dunque, infondato.

15. Si può quindi procedere con la disamina del ricorso principale e, in particolare, del quinto motivo, con cui viene dedotta la violazione dell’art. 7, c. 2, d.lgs. n. 152/2006 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 171/2008 in quanto il Comune non avrebbe sottoposto il piano attuativo a valutazione ambientale strategica.

16. La censura è fondata.

17. Il piano attuativo non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica, in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 171/2008, la quale, come si è visto, dispone che la v.a.s. e la verifica di esclusione, debba essere effettuata anche per i piani urbanistici di particolare complessità e impatto, anche se conformi alla strumentazione urbanistica comunale.

Il piano attuativo, in quanto atto di pianificazione territoriale, rientra tra i piani per i quali l’art. 6, d.lgs. n. 152/2006 prevede la valutazione ambientale strategica o, comunque, la verifica di assoggettabilità.

Invero, anche laddove – come sostiene la difesa dell’amministrazione – debba trovare applicazione la previsione di cui all’art. 6, c. 3 (relativa a “piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” e alle “modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2”), è comunque previsto che l’autorità competente debba valutare la necessità della v.a.s., secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

Nel caso di specie la verifica di assoggettabilità prevista all’art. 12, d.lgs. n. 152/2006 non è stata effettuata.

Ne consegue che il piano è illegittimo.

18. Per le ragioni esposte il ricorso principale è fondato e va accolto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte, ivi comprese quelle proposte avverso l’art. 36 bis delle n.t.a. del p.r.g., non essendo, l’impugnazione di tale disposizione, sostenuta da un qualsivoglia autonomo interesse. Si tratta, invero, di una prescrizione di dettaglio, avente natura regolamentare, che esplica effetto lesivo solo in quanto recepita nell’atto applicativo.

19. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi, ravvisabili nella complessità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le deliberazioni del Consiglio Comunale di Pavia n. 12 del 19.4.2010 e n. 23 del 19.10.2009.

Respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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