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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Numero: 1067 | Data di udienza: 8 Giugno 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzione di un manufatto abusivo – Concorso del coniuge comproprietario – Configurabilità del concorso morale –  Intervento edilizio abusivo – Configurabilità della responsabilità penale – Presupposti – Fattispecie – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Momento consumativo del reato – Cessazione della permanenza del reato – Nozione – Speciale nozione dell’ultimazione dei lavori – Applicazione solo in materia di condono edilizio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 15 Giugno 2011
Numero: 1067
Data di udienza: 8 Giugno 2011
Presidente: Pilato
Estensore:


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzione di un manufatto abusivo – Concorso del coniuge comproprietario – Configurabilità del concorso morale –  Intervento edilizio abusivo – Configurabilità della responsabilità penale – Presupposti – Fattispecie – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Momento consumativo del reato – Cessazione della permanenza del reato – Nozione – Speciale nozione dell’ultimazione dei lavori – Applicazione solo in materia di condono edilizio.



Massima

 

 

CORTE D’APPELLO PENALE CAGLIARI, Sez. 2^, 15/06/2011(ud. 8/06/2011), Sentenza n. 1067

 

DIRITTO URBANISTICO – Costruzione di un manufatto abusivo – Concorso del coniuge comproprietario – Configurabilità del concorso morale – Fattispecie.

Sussiste la responsabilità del comproprietario, qualora non fosse committente o esecutore dei lavori, ma venga ricavata da indizi precisi e concordanti (quali l’accertamento della concreta situazione in cui fosse stata svolta l’edificazione abusiva e i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, il committente o il proprietario (Cass. sez. 3, 4.5.2004 n. 24319). Nella specie, in ragione del rapporto di coniugio fra gli imputati – comproprietari del terreno, conviventi e in regime di comunione di beni, e dunque della loro evidente comunanza di interessi – il giudice ritenne le dichiarazioni, che si erano limitate a segnalare il disaccordo della moglie, insufficienti ad escludere il concorso penalmente punibile della stessa nel reato, richiamando il principio generale in materia per cui destinatari della sanzione penale dovevano considerarsi non soltanto gli esecutori materiali delle opere edilizie ma anche i proprietari dell’area i quali, avendo la disponibilità giuridica e materiale del suolo, avevano il dovere di impedire qualsiasi intervento edilizio altrui.

(conferma sentenza in data 12.1.2010 del Tribunale di Cagliari) Pres. Pilato

 

 


DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Intervento edilizio abusivo – Proprietario o comproprietario di un terreno – Configurabilità della responsabilità penale – Presupposti – Fattispecie.

Il proprietario o comproprietario di un terreno su cui viene eseguito un intervento edilizio abusivo, non avendo un obbligo giuridico di impedire l’evento, non può esserne ritenuto senz’altro responsabile se non quando abbia tenuto in concreto una condotta integrante concorso morale o materiale col committente o esecutore dei lavori. Nella fattispecie, la prova della colpevolezza non si fonda soltanto sulla sua qualità di comproprietaria del terreno interessato dalla costruzione del fabbricato, che di per sé non sarebbe sufficiente a dimostrare la sua partecipazione concorsuale all’esecuzione dei lavori. Ma, si fonda invece sul suo rapporto di coniugio, caratterizzato dal regime di comunione dei beni, che ne dimostra il concorso almeno morale nella commissione del reato.

(conferma sentenza in data 12.1.2010 del Tribunale di Cagliari) Pres. Pilato

 


DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Momento consumativo del reato – Cessazione della permanenza del reato – Nozione – Speciale nozione dell’ultimazione dei lavori – Applicazione solo in materia di condono edilizio.

Il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia ha natura permanente e la sua consumazione perdura fino alla cessazione dell’attività abusiva, da individuare o nella sospensione dei lavori – sia essa volontaria o imposta ex auctoritate – o nell’ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado qualora i lavori siano proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio (Cass. sez. unite, 17178/2002). La cessazione della permanenza del reato ai fini della prescrizione coincide col momento in cui siano ultimate le rifiniture esterne e interne (intonacatura, montaggio degli infissi, allacci a rete elettrica, idrica e fognaria); mentre la speciale nozione d’ultimazione dei lavori contenuta nell’art. 31 L. n.47/1985 (richiamato con le altre norme del titolo IV sia dalla L. n.724/1994 sia dalla L. n.326/2003), che ne anticipa il momento a quello dell’ultimazione della struttura al rustico, è norma derogatoria, funzionale e applicabile soltanto in materia di condono edilizio (innumerevoli, al riguardo, le pronunce della Suprema Corte; fra le tante: Cass. sez. 3, 7140/1998, 11808/1999, 33013/2003). Dunque, non basta accertare il momento d’ultimazione del rustico per stabilire il momento consumativo del reato di costruzione abusiva, trascurando i lavori successivi di rifinitura.

(conferma sentenza in data 12.1.2010 del Tribunale di Cagliari) Pres. Pilato


Allegato


Titolo Completo

CORTE D'APPELLO PENALE CAGLIARI, Sez. 2^, 15/06/2011(ud. 8/06/2011), Sentenza n. 1067

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE PENALE
 
Composta dai magistrati
 
1) dott. Fiorella Pilato                                – Presidente
2) dott. Luisanna Melis                              – Consigliere
3) dott. M. Gabriella Muscas                      – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa contro
1) So.Ro., nato ……
2) De.Ro., nata ……
 
Appellanti
 
contro la sentenza in data 12.1.2010 del Tribunale di Cagliari, che li dichiarò colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44 lett. b) D.P.R. 380/2001, accertato in località S’Ecca S’Arrideli di Quartu S. Elena il ….. .
 
Udita in udienza pubblica la relazione della causa svolta dal Presidente, il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e il Difensore per l’accoglimento delle ragioni del gravame.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, dichiarati gli imputati colpevoli del reato loro ascritto limitatamente alla costruzione abusiva di un fabbricato composto di un piano seminterrato e un piano rialzato, riconosciute a entrambi le attenuanti generiche li condannò alla pena di venti giorni di arresto e 6.000 Euro di ammenda, con la sospensione condizionale; ordinò inoltre la demolizione dell’opera abusiva, se non altrimenti eseguita. Dichiarò invece non doversi procedere nei loro confronti per la costruzione di un altro piccolo fabbricato accessorio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
 
I fatti emersi dal processo – attraverso l’esame di Ornella Pittore della Polizia Municipale di Quartu S. Elena, la documentazione (anche fotografica) acquisita e l’esame dell’imputato – e il percorso motivazionale della sentenza possono essere sintetizzati nei termini seguenti.
 
Il (..…) fu accertata in località S’Ecca S’Arrideli la presenza di tre fabbricati su un terreno di proprietà degli imputati: il primo, per il quale il (………) era stata presentata da Bo. una domanda di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003, ultimato e abitato dalla coppia; gli altri due, ugualmente sprovvisti del permesso di costruire (in Sardegna ancora concessione edilizia), ancora al grezzo. Quello più piccolo era destinato a deposito; il più ampio, da destinare a civile abitazione, era ancora in fase di realizzazione.
 
Bo. dichiarò che i lavori di edificazione dei due fabbricati erano iniziati alla fine del 2003 e terminati nei primi mesi del 2004, chiarendo di averli eseguiti di persona grazie alla sua esperienza giovanile di muratore, senza il contributo di sua moglie Ro.De. che si era sempre mostrata contraria all’edificazione; ammise però che fino al sopralluogo dei vigili urbani erano proseguiti i lavori di rifinitura (per la posa di intonaci, tubazioni, tracce dell’impianto elettrico), come attestato anche dalla presenza di materiali da costruzione accanto al fabbricato, visibile nella documentazione fotografica del sopralluogo; produsse inoltre delle fotografie e spiegò che quella che ritraeva un’autovettura e una donna nel locale adibito a magazzino risaliva al 2004, mentre la fotografia proveniente dall’Ae. S.r.l. scattata il (……..) mostrava l’area già interessata dai due fabbricati aggiuntivi (circostanza confermata dalla teste Pi.).
 
Sulla base di tali risultanze processuali, fu affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati per l’esecuzione del fabbricato i cui lavori abusivi erano ancora in corso nel (…………).
 
In ragione del rapporto di coniugio fra gli imputati – comproprietari del terreno, conviventi e in regime di comunione di beni, e dunque della loro evidente comunanza di interessi – il giudice ritenne le dichiarazioni di Bo., che si era limitato a segnalare il disaccordo di sua moglie, insufficienti ad escludere il concorso penalmente punibile della De. nel reato, richiamando il principio generale in materia per cui destinatari della sanzione penale dovevano considerarsi non soltanto gli esecutori materiali delle opere edilizie ma anche i proprietari dell’area i quali, avendo la disponibilità giuridica e materiale del suolo, avevano il dovere di impedire qualsiasi intervento edilizio altrui. Al riguardo, citò l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale la responsabilità del comproprietario, qualora non fosse committente o esecutore dei lavori, andasse ricavata da indizi precisi e concordanti (quali l’accertamento della concreta situazione in cui fosse stata svolta l’edificazione abusiva e i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, il committente o il proprietario: Cass. sez. 3, 4.5.2004 n. 24319).
 
Escluse che il reato fosse prescritto perché il fabbricato all’atto dell’accertamento del (…) era ancora in fase di realizzazione, attestando la riproduzione fotografica aerea del terreno risalente al (…..) esclusivamente l’esistenza della struttura del fabbricato.
 
Con riferimento alla costruzione del fabbricato adibito a magazzino, dichiarò invece il reato estinto per prescrizione, nulla di certo essendo emerso dall’istruzione dibattimentale quanto alla data di esecuzione dei lavori per definirli in corso o anche soltanto recenti.
 
Ha presentato appello il difensore degli imputati, che ha chiesto l’assoluzione della De. per non aver commesso il fatto, da attribuire al solo Bo. che si era assunto l’esclusiva responsabilità dei lavori edilizi eseguiti.
 
In ogni modo, ha sollecitato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sul rilievo che il rustico del fabbricato abusivo era già ultimato fin dal 2004.
 
All’esito del giudizio, la sentenza di primo grado deve essere confermata perché i motivi dell’impugnazione sono infondati.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Correttamente il primo giudice ritenne la De. concorrente nel reato.
 
E’ vero – si conviene col difensore – che il proprietario o comproprietario di un terreno su cui viene eseguito un intervento edilizio abusivo, non avendo un obbligo giuridico di impedire l’evento, non può esserne ritenuto senz’altro responsabile se non quando abbia tenuto in concreto una condotta integrante concorso morale o materiale col committente o esecutore dei lavori.
 
Tuttavia, la prova della colpevolezza di Ro.De. non si fonda soltanto sulla sua qualità di comproprietaria del terreno interessato dalla costruzione del fabbricato, che di per sé non sarebbe sufficiente a dimostrare la sua partecipazione concorsuale all’esecuzione dei lavori.
 
Si fonda invece sul suo rapporto di coniugio con Ro.Bo., caratterizzato dal regime di comunione dei beni, che ne dimostra il concorso almeno morale nella commissione del reato.
 
Infatti, è dato di comune esperienza che in una famiglia la decisione di metter mano al portafoglio per costruire una casa d’abitazione viene sempre presa di comune accordo fra i coniugi (soprattutto in Sardegna, in cui per tradizione non è l’uomo a tenere i cordoni della borsa), ugualmente interessati ai lavori e coinvolti nella spesa necessaria: per cui è inverosimile che Bo. avesse preso da solo la decisione di destinare alla costruzione una parte delle finanze familiari. Anche a credere che avesse realizzato i lavori personalmente, senza ricorrere nemmeno all’aiuto di un geometra né di manodopera specializzata, anche il solo costo dei materiali era stato di sicuro considerevole, in rapporto alle condizioni economiche modeste della famiglia. Una decisione del genere, dunque, era stata sicuramente condivisa da sua moglie; del resto, anche se si fosse limitata ad approvare l’iniziativa autonoma del marito, avrebbe almeno rinforzato e incoraggiato la sua decisione con una condotta da ricondurre senz’altro allo schema del concorso penalmente rilevante.
 
2. Da respingere è anche la richiesta difensiva di affermare la prescrizione del reato, condivisa dal Procuratore Generale ma erronea sul piano giuridico.
 
Il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia ha natura permanente e la sua consumazione perdura fino alla cessazione dell’attività abusiva, da individuare o nella sospensione dei lavori – sia essa volontaria o imposta ex auctoritate – o nell’ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado qualora i lavori siano proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio (per tutte: Cass. sez. unite, 17178/2002).
 
La cessazione della permanenza del reato ai fini della prescrizione coincide col momento in cui siano ultimate le rifiniture esterne e interne (intonacatura, montaggio degli infissi, allacci a rete elettrica, idrica e fognaria); mentre la speciale nozione d’ultimazione dei lavori contenuta nell’art. 31 L. 47/1985 (richiamato con le altre norme del titolo IV sia dalla L. 724/1994 sia dalla L. 326/2003 e ricordato in questa sede dal difensore durante la discussione orale), che ne anticipa il momento a quello dell’ultimazione della struttura al rustico, è norma derogatoria, funzionale e applicabile soltanto in materia di condono edilizio (innumerevoli, al riguardo, le pronunce della Suprema Corte; fra le tante: Cass. sez. 3, 7140/1998, 11808/1999, 33013/2003). Dunque, non basta accertare il momento d’ultimazione del rustico per stabilire il momento consumativo del reato di costruzione abusiva, trascurando i lavori successivi di rifinitura.
 
E’ questo il caso dei lavori realizzati dagli imputati, in corso almeno fino all’atto dell’accertamento del (…), come ammesso dallo stesso Bo. che non poteva certo negarlo, di fronte alla documentazione fotografica dimostrativa della situazione di cantiere ancora in esercizio per la presenza del fabbricato al rustico (privo di intonaci, infissi, pavimentazione, ecc.), ma anche di attrezzature e materiali da costruzione.
 
Alla conferma della sentenza di primo grado, segue per legge la condanna dell’imputato appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.
 
conferma la sentenza impugnata e condanna Ro.Bo. e Ro.De. al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
 
Così deciso in Cagliari l’8 giugno 2011.
 
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2011.
 

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