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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 7136 | Data di udienza: 22 Giugno 2011

* RIFIUTI – Ciclo integrato dei rifiuti – Regione Campania – Competenza – Provincia – Art. 201 d.lgs. n. 152/2006, art. 2, c. 186 bis L. n. 191/2009, art. 11 d.l. n. 195/2009 – Unione di comuni – Organizzazioen autonoma del servizio di raccolta dei rifiuti – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 7 Settembre 2011
Numero: 7136
Data di udienza: 22 Giugno 2011
Presidente: Giovannini
Estensore: Bottiglieri


Premassima

* RIFIUTI – Ciclo integrato dei rifiuti – Regione Campania – Competenza – Provincia – Art. 201 d.lgs. n. 152/2006, art. 2, c. 186 bis L. n. 191/2009, art. 11 d.l. n. 195/2009 – Unione di comuni – Organizzazioen autonoma del servizio di raccolta dei rifiuti – Illegittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. I – 7 settembre 2011, n. 7136

RIFIUTI – Ciclo integrato dei rifiuti – Regione Campania – Competenza – Provincia – Art. 201 d.lgs. n. 152/2006, art. 2, c. 186 bis L. n. 191/2009, art. 11 d.l. n. 195/2009 – Unione di comuni – Organizzazioen autonoma del servizio di raccolta dei rifiuti – Illegittimità.

Alla luce dell’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 e del comma 186-bis dell’art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè per effetto dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 26 del 2010, nella Regione Campania la competenza alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti è radicata in capo alla Provincia. Ne deriva l’illegittimità degli atti a mezzo dei quali un Unione di comuni ha ritenuto di provvedere autonomamente all’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di competenza.

Pres. Giovannini,  Est. Bottiglieri – I. s.p.a. (avv. Viglione) c. Unione dei Comuni Medio Calore (avv.ti Cesta e Petriello) , Provincia di Avellino (avv. Galietta) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 7 settembre 2011, n. 7136

SENTENZA

N. 07136/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08248/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8248 del 2010, proposto da:
Irpiniambiente s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.17;

contro

Unione dei Comuni Medio Calore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Brigida Cesta e Pasquale Petriello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Di Iorio in Roma, via Augusto Aubry, n.3;
Provincia di Avellino, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Galietta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluigi Cassandra in Roma, via Gallia, n. 86;
Comune di Pietradefusi;

per l’annullamento:

– della deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Medio Calore” datata 30.06.2010, n. 10, avente ad oggetto: “gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta”, notificata ad Irpiniambiente in data 3 agosto 2010;

– della nota del Sindaco del Comune di Pietradefusi n. 2833 datata 3.08.2010 ed indirizzata ad Irpiniambiente avente ad oggetto: “gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta”;

– della nota del Sindaco del Comune di Pietradefusi n. 0002964 datata 17.08.2010 ed indirizzata ad Irpiniambiente avente ad oggetto:”comunicazione trasferimento servizio gestione integrata dei rifiuti all’Unione dei Comuni “Medio Calore”;

– della nota del Sindaco del Comune di Pietradefusi n. 3150 datata 09.09.2010 ed indirizzata ad Irpiniambiente avente ad oggetto: “riscontro vs comunicazioni del 3.9.2010 prot.n. 3206 e n. 1369”;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni Medio Calore – Comuni di Pietradefusi – Venticano – Torre Le Nocelle;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 22 giugno 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 29 settembre 2010, depositato in pari data, ha esposto Irpiniambiente di essere s.p.a. costituita in data 23 dicembre 2009 dalla Provincia di Avellino, della quale è socio unico, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Avellino, con affidamento del servizio a far data dal 1° gennaio 2010.

Ha narrato ancora la società di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti anche nel Comune di Pietradefusi, per il tramite di ASA s.p.a., società operativa del Consorzio Avellino 1.

Ciò posto, la società ha impugnato il provvedimento del Consiglio dell’Unione dei Comuni Medio Calore datata 30 giugno 2010, n. 10, avente ad oggetto: “gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta”, con la quale la predetta Unione ha deliberato di provvedere alla gestione diretta del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio di competenza.

L’impugnazione è stata estesa a tre provvedimenti del Sindaco del Comune di Pietradefusi, n. 2833 del 3 agosto 2010, n. 0002964 del 17 agosto 2010, n. 3150 del 9 settembre 2010, con i quali il Comune in parola, appartenente all’Unione, ha comunicato alla società, per l’effetto della delibera di cui sopra, il trasferimento del servizio a far data dal 1° ottobre 2010.

Avverso gli atti impugnati, di cui ha domandato l’annullamento, parte ricorrente ha dedotto le censure di violazione e falsa applicazione del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della legge regionale Campania 28 marzo 2007, n. 4, dell’art. 11 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla l. 26 febbraio 2010, n. 26.

Con le dette doglianze parte ricorrente sostiene che gli atti impugnati sottraggono illegittimamente alla Provincia di Avellino, e, per essa, alla società, la competenza alla gestione del ciclo dei rifiuti, radicata in capo alla Provincia medesima.

Con ordinanza 28 ottobre 2010, n. 4713 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, incidentalmente formulata dalla parte ricorrente, ed ha ordinato incombenti istruttori a carico dell’Unione dei Comuni Medio Calore.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Avellino, sostenendo la fondatezza del ricorso, di cui domanda l’accoglimento.

Si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni Medio Calore – Comuni di Pietradefusi – Venticano – Torre Le Nocelle, domandando il rigetto del gravame. Nell’ambito delle spiegate difese, l’Unione resistente solleva questione di legittimità dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009.

Parte ricorrente ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2010, nel corso della quale parte ricorrente ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 119, comma 5, del codice del processo amministrativo, di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, la controversia è stata trattenuta in decisione.

In data 28 giugno 2011 è stato indi depositato il dispositivo n. 5713/2011.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità degli atti a mezzo dei quali l’Unione dei Comuni Medio Calore e il Comune di Pietradefusi, appartenente a tale Unione, hanno ritenuto di provvedere autonomamente alla organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di competenza.

La questione è proposta da Irpiniambiente, s.p.a. costituita dalla Provincia di Avellino, della quale è socio unico, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Avellino, cui il servizio in parola è stato affidato dal 1° gennaio 2010.

Resiste l’Unione dei Comuni Medio Calore.

La Provincia di Avellino sostiene la fondatezza del gravame.

2. Con un unico, articolato motivo di gravame parte ricorrente afferma che gli atti impugnati sottraggono illegittimamente alla Provincia di Avellino, e, per essa, alla società, la competenza alla gestione del ciclo dei rifiuti, radicata in capo alla Provincia medesima in forza del quadro normativo di riferimento.

La doglianza trova pieno riscontro nell’esame delle vigenti disposizioni.

3. L’art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, codice dell’ambiente, recita al comma 1 che al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Prosegue il comma 2 dell’articolo in parola precisando che l’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Il comma 186-bis dell’art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dal comma 1-quinquies dell’art. 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, 26 marzo 2010, n. 42, ha poi soppresso l’Autorità d’ambito territoriale.

Nella Regione Campania, l’art. 13 della l. r. 28 marzo 2007, n. 4, modificata dalla l.r. 14 aprile 2008, n. 4, dispone che, in sede di prima applicazione della legge, ogni singolo ambito territoriale ottimale coincide con il territorio di ciascuna provincia.

In questo contesto si è poi inserito il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 26.

Detta decretazione d’urgenza, nell’ambito delle disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, prevede all’art. 11, commi 1 e 2:

“1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d’urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.”.

Il comma 2-ter del ridetto art. 11 dispone, inoltre, che in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.

4. Alla luce del chiaro panorama normativo sopra esposto, e, segnatamente, per effetto dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 26 del 2010, non può versarsi in dubbio che nella Regione Campania la competenza alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti è radicata in capo alla Provincia.

4.1. Né vale sostenere, come fa la resistente Unione, che la legittimità degli atti riposerebbe nell’appena citato comma 2-ter dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, che menziona i comuni, nonché nelle disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 13 e 32) e nelle recenti norme del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 14, comma 28), che, rispettivamente, prevedono che i comuni nell’esercizio delle proprie funzioni attuino forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e regolano le Unioni di comuni, e che obbligano i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti (come quello di Pietradefusi) di associarsi attraverso convenzioni od unioni onde procedere all’esercizio di funzioni fondamentali, tra cui rientrano quelle inerenti alla gestione del territorio e dell’ambiente.

Dimentica, infatti, la parte resistente che il ridetto comma 2-ter dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009 autorizza i comuni esclusivamente a continuare a gestire “secondo le attuali modalità e forme procedimentali” le attività in parola fino al 31 dicembre 2011.

E, nel Comune di Pietradefusi, le attività relative al servizio di cui trattasi vengono svolte dalla società ricorrente dal 1° gennaio 2010, e gli atti impugnati palesemente non sono ascrivibili ad una linea di continuità della gestione.

Per l’effetto, risulta estranea alla materia ogni richiamo alle norme regolatrici delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali.

5. L’Unione resistente spiega infine questione di costituzionalità dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, in relazione agli artt. 3, 117 e 118 Cost., sia perché impinge nell’organizzazione delle Province interessate, stabilendo la costituzione di società provinciali, sia perché attribuisce alle sole Province della Regione Campania, con la detta modalità, la gestione integrata dei rifiuti.

L’eccezione è manifestamente infondata, tenuto conto della circostanza che la norma derogatoria in parola è necessitata, come chiarito espressamente dal legislatore, dall’esigenza di regolare dopo lunghi anni la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella regione Campania, senza soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale. La disposizione è inoltre improntata al rispetto della richiamata legge regionale Campania n. 4 del 2007, regolatrice della materia, così come, naturalmente, risultante per effetto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale 4 dicembre 2009, n. 314 in relazione alla legge regionale Campania n. 4 del 2008, che, come già sopra riferito, ha apportato modifiche alla prima.

6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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