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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 34896 | Data di udienza: 14 Luglio 2011

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Emissioni e disturbo olfattivo – Disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori – Assenza – Reato di cui all’art. 674 c. p. – Configurabilità – Criterio della “stretta tollerabilità” – Individuazione del parametro di legalità dell’emissione – Fattispecie: bruciatura del rivestimento in plastica di fili di rame – Art. 844 c.c..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Settembre 2011
Numero: 34896
Data di udienza: 14 Luglio 2011
Presidente: Squassoni
Estensore: Ferrara


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Emissioni e disturbo olfattivo – Disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori – Assenza – Reato di cui all’art. 674 c. p. – Configurabilità – Criterio della “stretta tollerabilità” – Individuazione del parametro di legalità dell’emissione – Fattispecie: bruciatura del rivestimento in plastica di fili di rame – Art. 844 c.c..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/09/2011 (Ud. 14/07/2011) Sentenza n. 34896

 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO –  Aria – Emissioni e disturbo olfattivo – Disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori – Assenza – Reato di cui all’art. 674 c. p. – Configurabilità – Criterio della “stretta tollerabilità” – Individuazione del parametro di legalità dell’emissione – Fattispecie: bruciatura del rivestimento in plastica di fili di rame – Art. 844 c.c..
 
Si configura il reato di cui all’art. 674 c. p., anche nel caso di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L’evento del reato consiste nella molestia, che, nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (Cass. Sez. 1, n. 16693 del 27/3/2008, Polizzi). Inoltre nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Cass., Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi). Fattispecie: alimentazione di un falò, che bruciando il rivestimento in plastica di 15 Kg di rame produceva un fumo acre che si incanalava nella valle e raggiungeva le abitazioni fino a circa seicento metri di distanza, provocando emissioni di fumo atte ad offendere e molestare persone.
 
(conferma sentenza n. 285/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MONREALE, del 02/12/2010) Pres. Squassoni, Est. Rosi, Ric. Ferrara
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/09/2011 (Ud. 14/07/2011) Sentenza n. 34896

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/09/2011 (Ud. 14/07/2011) Sentenza n. 34896

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI         – Presidente
Dott. AMEDEO FRANCO               – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI                      – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI                   – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI             – Consigliere – Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da FERRARA BALDASSARE N. IL 29/12/1982
– avverso la sentenza n. 285/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MONREALE, del 02/12/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso
– Udito, per la parte civile, l’Avv.//
– Uditi i  difensori Avv. //
 
IN FATTO
 
Rilevato:
– che con sentenza del 2 dicembre 2010 il Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Monreale, ha condannato Ferrara Baldassare all’ammenda di 200 euro, per il reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p., perché in concorso con altri minorenni, aveva bruciato svariate quantità di fili di rame e rivestimenti di plastica provocando emissioni di fumo atte ad offendere e molestare persone, in Altofonte il 29 luglio 2006;
– che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto non essendo stato accertato il superamento dei limiti imposti dalla legge non poteva essere ritenuto sussistente il reato e comunque non era sufficiente la prova della astratta idoneità delle immissioni ad arrecare disturbo; il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l’ipotesi ascritta sia un reato di pericolo, mentre ciò vale per la prima ipotesi della fattispecie (getto di cose) e non in riferimento alla seconda (emissione di fumi) per la quale è necessario che l’attività di emissioni avvenga al di fuori dei limiti prevista dalla regolamentazione in materia; il superamento dei limiti non sarebbe emerso dagli atti processuali, in quanto il giudice avrebbe dato credito alla capacità olfattiva degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti;
 
IN DIRITTO 
 
Considerato:
– che non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, il reato di cui all’art. 674 c. p. è configurabile addirittura anche nel caso di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera” (Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi e altro, Rv. 238447). L’evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che ,nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (in tal senso Sez. 1, n. 16693 del 27/3/2008, Polizzi, Rv. 240117);
– che inoltre nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, “il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti” (in tal senso, Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi, Rv. 239874);
– che i giudici di merito hanno posto in evidenza gli elementi in base ai quali hanno ritenuto provato il reato ascritto al ricorrente con motivazione congrua e logica, dando atto che a seguito di segnalazione per il disturbo olfattivo arrecato, i Carabinieri avevano accertato che l’imputato, ed altri, stavano alimentando un falò, bruciando il rivestimento in plastica di 15 Kg di rame e così provocando un fumo acre che si incanalava nella valle e raggiungeva le abitazioni fino a circa seicento metri di distanza;
– che pertanto i motivi di ricorso risultano infondati e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
 

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