+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 2371 | Data di udienza: 21 Luglio 2011

INQUINAMENTO ATMOSFERICO  – Immissioni da canna fumaria – Sindaco – Provvedimenti contingibili e urgenti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2011
Numero: 2371
Data di udienza: 21 Luglio 2011
Presidente: Campanella
Estensore: Barone


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO  – Immissioni da canna fumaria – Sindaco – Provvedimenti contingibili e urgenti.



Massima


Allegato


Titolo Completo


SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 29 settembre 2011, n. 2371

N. 02371/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2008 REG.RIC.
N. 01690/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2008, proposto da:
Nastasi Daniele Melchiade, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Petralia, con domicilio eletto presso Maria Stella La Mendola in Catania, via Firenze, 118;

contro

Comune di Patti (Me);

nei confronti di

Montalto Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Segreto, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania;

sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2009, proposto da:
Barbara Giarritta, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Petralia, con domicilio eletto presso Maria Stella La Mendola in Catania, via Firenze, 118;

contro

Comune di Patti;

nei confronti di

Giuseppe Montalto;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 363 del 2008:

– dell’ordinanza n. 218/2007

– dell’ordinanza n. 220/2007

quanto al ricorso n. 1690 del 2009:

– dell’ordinanza n. 99/2009;.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Montalto Giuseppe
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso recante n.r.g. 363/2008, il signor Daniele Nastasi ha impugnato le ordinanze indicate in epigrafe, con le quali è stato ordinato “di eliminare l’inconveniente di uscita dei fumi di una caldaia posta presso l’abitazione dello stesso ed i cui fumi producono sostanza con conseguente possibile nocumento alla famiglia Montalto”.

Il ricorrente, premesso di non essere proprietario dell’abitazione presso la quale è collocata la caldaia (di proprietà del coniuge Giarritta Barbara) ha dedotto le seguenti censure:

– nullità dell’ordinanza n. 218/2007 per mancata indicazione del termine entro il quale adempiere e per mancata sottoscrizione del Sindaco;

– nullità delle ordinanze per carenza di legittimazione passiva del destinatario;

– difetto di motivazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento (terzo e quarto motivo di ricorso);

– -eccesso di potere per travisamento dei fatti e per mancanza dei presupposti: il potere extra ordinem del Sindaco sarebbe stato utilizzato in mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Ha, quindi, chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione cautelare.

Si è costituito in giudizio il controinteressato signor Montalto che ha controdedotto alle singole censure articolare in ricorso.

Con ordinanza n. 421 del 20/03/2008 è stata accolta l’istanza cautelare.

Con successivo ricorso recante n.r.g. 1690/2009, la signora Barbara Giarritta, ha impugnato l’ordinanza n. 99/2009 di contenuto analogo alle precedenti ordinanze n. 218/2007 e n. 220/2008 deducendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti legittimanti l’adozione di un provvedimento di urgenza.

Con ordinanza n. 1128 del 16/07/2009, l’istanza cautelare è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Il Collegio preliminarmente riunisce i ricorsi sopra indicati, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., attesa l’evidente connessione esistente tra gli stessi.

I ricorsi sono fondati sotto il profilo dell’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem del Sindaco e in particolare per l’assenza di una concreta situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Ed invero, secondo giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1537 e 22 giugno 2004, n. 4402), i presupposti necessari per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell’urgenza), dall’altro, l’inattuabilità degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità). Con specifico riferimento, poi, ai provvedimenti in materia di sanità ed igiene, si è poi precisato che l’esercizio, da parte del Sindaco, del potere di emanare ordinanze è condizionato all’esistenza dell’attualità od imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; del preventivo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo e di danno e della mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, visto il carattere extra ordinem del potere sindacale (T.A.R. Toscana Firenze sez. II 18 giugno 2009 n. 1070; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477).

Orbene, nel caso di specie, difettano tutti i presupposti richiesti. In primo luogo, è insussistente qualsiasi profilo di tutela della “pubblica incolumità”, posto che il provvedimento è limitato alle possibili immissioni della canna fumaria diretta “verso la finestra della famiglia Montalto” ed incide, quindi, esclusivamente nei rapporti tra i privati. In secondo luogo non è configurabile il requisito della contingibilità, tenuto conto che l’ordinanza gravata non reca alcuna motivazione in ordine all’impossibilità, per il Comune – nei limiti della propria competenza – di utilizzare gli ordinari strumenti di accertamento e contestazione, nel rispetto delle regole procedimentali di partecipazione. Infine, le ordinanze impugnate non indicano nemmeno le concrete situazioni di pericolo e di danno limitandosi ad affermare che la canna fumaria “… produce sostanze”, senza specificarne la natura, l’effettiva sussistenza e il grado di pericolosità.

In base alle superiori considerazioni i ricorsi sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!