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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 7905 | Data di udienza: 6 Ottobre 2011

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Procedimento autorizzatorio ex art. 87 cod. com. elettroniche – Valutazione urbanistico-edilizia – Assorbimento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2011
Numero: 7905
Data di udienza: 6 Ottobre 2011
Presidente: Orciuolo
Estensore: Francavilla


Premassima

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Procedimento autorizzatorio ex art. 87 cod. com. elettroniche – Valutazione urbanistico-edilizia – Assorbimento.



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez.1^ quater  – 12 ottobre 2011, n. 7905


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Procedimento autorizzatorio ex art. 87 cod. com. elettroniche – Valutazione urbanistico-edilizia – Assorbimento.

Il procedimento indicato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/03 ha finalità semplificatorie ai fini della realizzazione di opere aventi una particolare rilevanza pubblicistica (stazioni radio base), di talchè il titolo autorizzatorio previsto dall’art. 87 d. lgs. n. 259/03 assorbe in sé la valutazione urbanistico – edilizia che presiede al rilascio del titolo disciplinato dal d.p.r. n. 380/01 (Cons. Stato sez. VI n. 98/11; Cons. Stato sez. VI n. 4557/10). Infatti, ove si ritenesse che il procedimento previsto dal d. lgs. n. 259/03 fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2008, n. 5044).

Pres. Orciuolo, Est. Francavilla – V. n.v. (avv. Brizzolari) c. Comune di Villa Santa Lucia (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez.1^ quater – 12 ottobre 2011, n. 7905

SENTENZA

TAR LAZIO, Roma, Sez.1^ quater  – 12 ottobre 2011, n. 7905

 

N. 07905/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05281/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5281 del 2005, proposto da
VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione n. 44 presso lo studio dell’avv. Maurizio Brizzolari che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 4 prot. n. 1679 del 6 aprile 2005 con cui il Comune di Villa Santa Lucia ha ordinato alla Vodafone Omnitel N.V. di demolire la stazione radio base per telefonia realizzata in località Case Caporicci

e per la declaratoria di efficacia e validità dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base per telefonia cellulare in esame;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 27 maggio 2005 e depositato il 7 giugno 2005 la Vodafone Omnitel N.V. ha impugnato l’ordinanza n. 4 prot. n. 1679 del 6 aprile 2005 con cui il Comune di Villa Santa Lucia le ha ordinato di demolire la stazione radio base per telefonia realizzata in località Case Caporicci e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la validità ed efficacia dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base in esame.

Il Comune di Villa Santa Lucia, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 3585/2005 del 1 luglio 2005 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato.

La società Vodafone Omnitel N.V. impugna l’ordinanza n. 4 prot. n. 1679 del 6 aprile 2005 con cui il Comune di Villa Santa Lucia le ha ordinato di demolire la stazione radio base per telefonia realizzata in località Case Caporicci.

Dall’esame dell’atto impugnato emerge che il Comune di Villa Santa Lucia ha ritenuto di ordinare la demolizione dell’opera ivi indicata in ragione dell’asserita carenza del titolo edilizio previsto dal D.P.R. n. 380/01 essendo, a tal fine, inidonea l’istanza ex artt. 86 e ss. d. lgs. n. 259/03 presentata dalla società Vodafone Omnitel in data 8 giugno 2004.

Come fondatamente dedotto dalla ricorrente con le prime due censure, l’opzione interpretativa seguita dall’amministrazione intimata ai fini dell’adozione dell’atto impugnato non può essere condivisa.

L’art. 87 d. lgs. n. 259/03 prevede che l’installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare è subordinata all’autorizzazione degli enti locali e la relativa istanza, secondo il comma 9 della disposizione in esame, si intende accolta “qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda…non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.

Il procedimento indicato dalla norma in esame ha finalità semplificatorie ai fini della realizzazione di opere aventi una particolare rilevanza pubblicistica di talchè il titolo autorizzatorio previsto dall’art. 87 d. lgs. n. 259/03 assorbe in sé la valutazione urbanistico – edilizia che presiede al rilascio del titolo disciplinato dal d.p.r. n. 380/01 (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 98/11; Cons. Stato sez. VI n. 4557/10).

Infatti, ove si ritenesse che il procedimento previsto dal d. lgs. n. 259/03 fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (in tal senso Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2008, n. 5044).

Con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, dagli atti prodotti dalla ricorrente e dallo stesso provvedimento impugnato emerge che la Vodafone Omnitel con istanza depositata il 10/06/04 ha inoltrato, ai sensi dell’art. 87 d. lgs. n. 259/03, richiesta di autorizzazione all’installazione della stazione radio base.

Poiché l’istanza in esame non è stata respinta entro il termine di 90 giorni, deve ritenersi maturato il silenzio – assenso all’installazione dell’impianto da valere, come già precisato, anche quale titolo abilitativo edilizio.

Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta emesso su un presupposto (mancanza del titolo edilizio abilitativo) in realtà insussistente.

La fondatezza delle censure in esame, aventi carattere assorbente, comporta l’accoglimento della domanda caducatoria e l’annullamento dell’atto impugnato.

Non può, invece, essere accolta la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la declaratoria di efficacia e validità dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base in quanto la pronuncia richiesta non è consentita in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità quale è quella cui è ascrivibile la fattispecie.

La peculiarità e novità della questione giuridica oggetto di causa (da valutarsi anche con riferimento alla data di adozione dell’atto impugnato), giustificano la declaratoria d’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) dichiara inammissibile la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la declaratoria di efficacia e validità dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base per telefonia cellulare;

3) dichiara l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

  
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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