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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 33266 | Data di udienza:

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata assunzione di una prova decisiva – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Limiti – Art. 603 c.p.p. – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico – Allargamento di una strada interpoderale – Battuta in cemento – Assenza di permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica – Art. 44 lett.c), D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, D. L.vo n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sez. Fer.
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Settembre 2011
Numero: 33266
Data di udienza:
Presidente: Cassano
Estensore: Ramacci


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata assunzione di una prova decisiva – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Limiti – Art. 603 c.p.p. – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico – Allargamento di una strada interpoderale – Battuta in cemento – Assenza di permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica – Art. 44 lett.c), D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, D. L.vo n. 42/2004.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione feriale 7 settembre 2011, Sentenza n. 33266
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancata assunzione di una prova decisiva – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Limiti – Art. 603 c.p.p. – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico – Allargamento di una strada interpoderale – Battuta in cemento – Assenza di permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica – Art. 44 lett.c), D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, D. L.vo n. 42/2004.
 
La mancata assunzione di una prova decisiva ha rilievo solo nel caso in cui, dal confronto tra la prova richiesta e non ammessa e gli argomenti posti a sostegno della pronuncia impugnata, emerga chiaramente che l’assunzione della prova negata avrebbe certamente determinato il giudice a diverse conclusioni, o qualora la mancata acquisizione della prova medesima abbia inciso a tal punto sulla decisione da indurre il giudice alla redazione di una motivazione fondata su affermazioni apodittiche o congetturali (Cass. Sez. 6 n. 14916, 19/04/2010). Il disposto dell’articolo 603 c.p.p. consente, la possibilita’ della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, al giudice dell’appello solo nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Si tratta, pertanto, di un’evenienza del tutto eccezionale poiche’ deve superare la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado, alla quale il giudice puo’ ricorrere solo quando la ritenga necessaria ai fini della decisione (Cass. Sez. 3 n. 24294, 25/06/2010), mentre la prova testimoniale non ammessa dai giudici dell’appello non avrebbe in alcun modo intaccato l’esito dell’istruzione dibattimentale che aveva condotto il giudice di primo grado alla pronuncia di condanna. Fattispecie: violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 per avere effettuato, in concorso tra loro, in area soggetta a vincolo paesaggistico, l’allargamento di una preesistente strada interpoderale con sistemazione del piano calpestabile mediante battuta in cemento in assenza di permesso di costruire e della preventiva autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
 
(dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 1248/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 29/10/2009) Pres. Cassano, Rel. Ramacci
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione feriale 7 settembre 2011, Sentenza n. 33266

SENTENZA

  

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CASSANO Margherita                             – Presidente 
Dott. TADDEI Margherita B.                            – Consigliere 
Dott. LAPALORCIA Grazia                               – Consigliere 
Dott. VITELLI CASELLA Luca                           – Consigliere 
Dott. RAMACCI Luca                                       – rel. Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) CO. EU. N. il …;
2) ZO. GI. N. IL …;
avverso la sentenza n. 1248/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 29/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
udito il P.G. in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. A. F.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza del 29 ottobre 2009, depositata il 19 aprile 2011, la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza in data 6 maggio 2008 con la quale il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Tricase condannava CO. Eu. e ZO. Gi. per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 per avere effettuato, in concorso tra loro, in area soggetta a vincolo paesaggistico, l’allargamento di una preesistente strada interpoderale con sistemazione del piano calpestabile mediante battuta in cemento in assenza di permesso di costruire e della preventiva autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
 
Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.
 
Con un primo motivo di ricorso deducevano la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera d) in quanto la Corte territoriale, ritenendo il processo sufficientemente istruito, aveva disatteso la richiesta di escussione di testi a discarico formulata dalla difesa volta a dimostrare che l’intervento abusivo risaliva ad almeno dieci anni prima della data di accertamento del reato.
 
Con un secondo motivo di ricorso denunciavano la violazione dell’articolo 157 c.p. non avendo i giudici del gravame rilevato la intervenuta prescrizione dei reati contestati.
 
Osservavano, a tale proposito, che, avuto riguardo alla data di accertamento del reato (…), il termine massimo di prescrizione avrebbe dovuto essere individuato nella data del 14 settembre 2010.
 
Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ inammissibile perche’ basato su motivi manifestamente infondati.
 
Occorre infatti rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che le censure mosse all’impugnata sentenza sul punto appaiono connotate da estrema genericita’, limitandosi i ricorrenti a sostenere la necessita’ di ascoltare i testimoni indicati alla luce dei contenuti della consulenza di parte depositata e ad affermare che i richiami giurisprudenziali citati dalla Corte territoriale non sarebbero pertinenti al caso trattato.
 
I giudici del gravame hanno pero’ ampiamente illustrato le ragioni per le quali la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non era meritevole di accoglimento, indicando nel dettaglio i dati fattuali acquisiti nel corso del giudizio di primo grado che consentivano una corretta collocazione temporale dell’intervento edilizio abusivo.
 
La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito appare conforme a legge e perfettamente in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide.
 
Va in primo luogo rilevato, infatti, che la prova richiesta difettava dell’essenziale requisito della decisivita’.
 
Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 6 n. 14916, 19 aprile 2010), la mancata assunzione di una prova decisiva ha rilievo solo nel caso in cui, dal confronto tra la prova richiesta e non ammessa e gli argomenti posti a sostegno della pronuncia impugnata, emerga chiaramente che l’assunzione della prova negata avrebbe certamente determinato il giudice a diverse conclusioni, o qualora la mancata acquisizione della prova medesima abbia inciso a tal punto sulla decisione da indurre il giudice alla redazione di una motivazione fondata su affermazioni apodittiche o congetturali (Sez. 1 n. 3182, 23 marzo 1995; Sez. 2 n. 38883, 23 marzo 1995).
 
Tale condizione, come si e’ detto, risulta esclusa, nella fattispecie, sulla base delle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale, la quale ha, inoltre, correttamente applicato il disposto dell’articolo 603 c.p.p. in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
 
La richiamata disposizione, infatti, consente tale possibilita’ al giudice dell’appello solo nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
 
Si tratta, pertanto, di un’evenienza del tutto eccezionale poiche’ deve superare la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado, alla quale il giudice puo’ ricorrere solo quando la ritenga necessaria ai fini della decisione (cosi’ Sez. 3 n. 24294, 25 giugno 2010), mentre la prova testimoniale non ammessa dai giudici dell’appello non avrebbe in alcun modo intaccato l’esito dell’istruzione dibattimentale che aveva condotto il giudice di primo grado alla pronuncia di condanna.
 
L’infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta anch’essa di macroscopica evidenza.
 
Al termine di anni quattro stabilito dall’articolo 157 c.p. per le contravvenzioni deve infatti aggiungersi l’aumento di un quarto previsto dall’articolo 161 c.p. quale conseguenza delle interruzioni del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 160 c.p. pervenendo cosi’ ad un termine massimo di complessivi anni cinque.
 
Avuto riguardo alla data di accertamento del reato indicata nella sentenza impugnata nel …, il termine massimo di prescrizione deve essere collocato al 14 settembre 2011 e non e’, pertanto, ancora scaduto.
 
Alla declaratoria di inammissibilita’ – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

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