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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1852 | Data di udienza: 7 Luglio 2011

RIFIUTI – Abbandono in prossimità dell’area stradale – Ordine di rimozione ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ente gestore –  Assenza di responsabilità per dolo o colpa – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 19 Novembre 2011
Numero: 1852
Data di udienza: 7 Luglio 2011
Presidente: Onorato
Estensore: Grasso


Premassima

RIFIUTI – Abbandono in prossimità dell’area stradale – Ordine di rimozione ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ente gestore –  Assenza di responsabilità per dolo o colpa – Illegittimità.



Massima

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 19 novembre 2011, n. 1852


RIFIUTI – Abbandono in prossimità dell’area stradale – Ordine di rimozione ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ente gestore – Assenza di responsabilità per dolo o colpa – Illegittimità.

Nell’ ipotesi in cui l’abbandono abusivo dei rifiuti non pericolosi avvenga in prossimità dell’area stradale, deve ritenersi illegittimo l’ordine di rimozione intimato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, nei confronti dell’ente gestore, quando in capo ad esso non risulti riscontrabile un profilo soggettivo di dolo o, quanto meno, di colpa (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 5 dicembre 2008 , n. 21013; Id. 12 marzo 2002, n. 1291; 4 marzo 2009, n. 1284)


Pres. Onorato, Est. Grasso – A. s.p.a. (avv. Parisi) c. Comune di Pellezzano (avv. Pisapia) e Sindaco di Pellezzano (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ - 19 novembre 2011, n. 1852

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 19 novembre 2011, n. 1852

N. 01852/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 714 del 2009, proposto da:
A.N.A.S. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Parisi, con domicilio eletto in Salerno, alla p.za Portanova, n. 35;


contro

a) il Comune di Pellezzano, rappresentato e difeso dall’avv. Annunziata Pisapia, ex lege domiciliata presso la Segreteria T.A.R.;
b) il Sindaco di Pellezzano, in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n.58;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale n.13/09, recante ordine di rimozione dei rifiuti depositati sull’area della piazzola autostradale del raccordo Salerno-Avellino;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sindaco Comune di Baronissi e di Comune di Pellezzano e di Sindaco di Pellezzano in Qualità di Ufficiale di Governo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

LETTO il ricorso, notificato in data 6 aprile 2009 all’intimata Amministrazione comunale e in data 6 maggio 2009 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e depositato il successivo 23 aprile, con il quale l’A.N.A.S. ha impugnato il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Sindaco del Comune di Pellezzano le aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 192, comma 4 del d. lgs. n. 152/2006, l’immediata rimozione dei rifiuti depostati sull’area della piazzola autostradale del raccordo Salerno-Avellino geograficamente localizzata nel territorio comunale, fatta oggetto di precedente segnalazione ad opera dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che, a sostegno del proposto gravame, la società ricorrente lamentava, con plurimo motivo di gravame, che il provvedimento impugnato (oltretutto erroneamente notificato) fosse stata assunto in spregio della normativa di settore, la quale espressamente subordinava la possibilità di ingiungere la bonifica dei siti inquinati al proprietario e a responsabile del suolo solo previa accertamento della relativa responsabilità (segnatamente sotto il profilo soggettivo);

RITENUTO che il ricorso si appalesa senz’altro fondato (ciò che vale, tra l’altro, ad esimere il Collegio dalla pregiudiziale disamina della questione se il provvedimento contestato rientrasse nel novero di quelli imputabili al Sindaco quale Ufficiale di Governo o, fosse, alternativamente, imputabile alla competenza dell’Ente locale);

CONSIDERATO, infatti:

a) che il provvedimento di cui si controverte è stato emanato dal Comune di Pellezzano in forza dell’art. 192 del d. lgs. n. 152/06, il cui terzo comma prevede che chiunque violi il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti, sia “tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”

b) che in base alla norma in questione (riproduttiva di analoga disposizione già contenuta nell’art. 12 del d. lgs. n. 22/97), oltre alla diretta responsabilità dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione può essere esteso in solido anche al proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento dell’area, purché la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa;

c) che, sul punto, è da registrare l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa sulla necessarietà del preventivo accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo in capo al titolare dell’area, con la conseguenza che “l’ordinanza sindacale emanata dall’amministrazione locale è illegittima se adottata senza il dovuto e preventivo accertamento della responsabilità e/o della corresponsabilità del proprietario del terreno, nei confronti del quale non è ipotizzabile una responsabilità oggettiva per violazione di un obbligo generico di vigilanza” (ex plurimis T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 maggio 2009, n. 1826 e T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 584);

d) che, del resto, ancora di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che “ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta”, per giunta precisando che “tale principio si applica anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 192 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell’abrogato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il precedente precetto, precisando che l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente <in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo>” (Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612);

e) che, nella peculiare ipotesi in cui, come nel caso qui in esame, l’abbandono abusivo dei rifiuti non pericolosi avvenga in prossimità dell’area stradale, deve per l’effetto ritenersi illegittimo l’ordine di rimozione intimato nei confronti dell’ente gestore quando non risulti, per l’appunto, riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa) in capo all’ANAS (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 5 dicembre 2008 , n. 21013; e già Id. 12 marzo 2002, n. 1291), non essendo, a tal fine, neppure una generica culpa in vigilando (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4 marzo 2009, n. 1284);

f) che anche nel caso di specie manca una adeguata dimostrazione di una colposa imputabilità dei fatti all’ANAS S.p.A., non essendo stato il provvedimento impugnato neppure preceduto da un minimo di istruttoria;

CONSIDERATO che, avuto riguardo alla materia del contendere ed alla qualità delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre, in esito al consequenziale accoglimento del gravame, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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