Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2011
Numero: 41423
Data di udienza: 29 Settembre 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Lombardi
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi minori – Sentenza di condanna – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Limiti – Artt. 31 c.9 e 44, 1° c. lett. a), DPR n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – Controllo in sede di legittimità – Limiti – Art. 129 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 14/11/2011 (Ud. 29/09/2011) Sentenza n. 41423
In tema di reati edilizi, il comma 9 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, nell’imporre al giudice l’obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la demolizione delle opere di cui al presente articolo si riferisce esclusivamente al tipo di abusi edilizi previsti dall’intitolazione dell’articolo medesimo, meglio descritti nel primo comma con riferimento all’ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire (interventi “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile”). Non rientrano, pertanto, nella previsione normativa dell’art. 31 gli abusi minori, puniti ai sensi dell’art. 44, primo comma lett. a), del DPR n. 380/2001.
(riforma sentenza del 12.1.2010 Tribunale di Aosta) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Tucci
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – Controllo in sede di legittimità – Limiti – Art. 129 c.p.p..
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può formare oggetto di controllo in sede di legittimità, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la sussistenza di una delle condizioni previste dalla disposizione citata (Cass. sez. 1, 17.6.1991 n. 2742, Scupola; cass. sez. III, 18.6.1999 n. 2309, Bonacchi), mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione, mediante il ricorso, i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass. sez. I, 143.1995 n. 1549, Sinfisi).
(riforma sentenza del 12.1.2010 Tribunale di Aosta) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Tucci
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 14/11/2011 (Ud. 29/09/2011) Sentenza n. 41423
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli ill.mi Signori:
Presidente Dott. Giuliana Ferrua
Consigliere “ Alfredo Teresi
” Alfredo Maria Lombardi
” Amedeo Franco
” Luigi Marini
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Tucci Pasquale, n. a Torre Annunziata il 17.10.1943, Gainotti Alba, n. a Parma il 14.2.1940, e Gainotti Margherita, n. a Parma il 14.2.1940, avverso la sentenza in data 12.1.2010 del tribunale di Aosta, con la quale è stata applicata nei confronti dei medesimi ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di € 2.445.00 di ammenda ciascuno in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. a) del DPR n. 380/2001.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all’ordine di demolizione; rigetto nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Aosta ha applicato la pena concordata dalle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di Tucci Pasquale, Gainotti Alba e Gainotti Margherita in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. a) del DPR n. 380/2001, cosi diversamente qualificata I’originaria contestazione di cui alla lett. b) del medesimo articolo, ascritta agli imputati per avere, in qualità di committenti, eseguito opere in violazione delle prescrizioni inerenti al permesso di costruire loro rilasciato per la esecuzione di lavori di restauro di un fabbricato.
La sentenza ha, inoltre, disposto la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che la denunciano per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’art. 129 c.p.p..
Previa esposizione delle vicende afferenti al permesso di costruire rilasciato dalla pubblica amministrazione ed ai lavori eseguiti, i ricorrenti, in estrema sintesi, deducono che nel caso in esame doveva essere rilevata l’inesistenza dell’elemento soggettivo del reato, stante l’affidamento degli imputati nella ritenuta legittimità degli atti della pubblica amministrazione, e la conformità del loro operato al titolo abilitativo.
Si deduce anche che i ricorrenti hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dalla pubblica amministrazione in sostituzione dell’ordine di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La verifica demandata al giudice di merito, a seguito di domanda di applicazione della pena sull’accordo delle parti, può condurre al proscioglimento dell’imputato solo se le risultanze processuali siano tali da rendere evidente l’esistenza di una delle cause di non punibilità previste dalla norma, senza la necessità di alcun approfondimento probatorio (sez. un. 22.2.1999 n. 3, Messina, RV 212437).
Inoltre, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può formare oggetto di controllo in sede di legittimità, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la sussistenza di una delle condizioni previste dalla disposizione citata (sez. 1, 17.6.1991 n. 2742, Scupola, RV 188377; sez. III, 18.6.1999 n. 2309, Bonacchi, RV 215071), mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione, mediante il ricorso, i fatti su cui si fonda l’accordo (sez. I, 143.1995 n. 1549, Sinfisi, RV 201160).
Nella specie il giudice di merito ha dato atto nella sentenza di avere effettuato la richiesta verifica della inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre la doglianza dei ricorrenti appare comunque sprovvista della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non punibilità, richiedendo un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità.
E’, invece, fondato il secondo motivo di gravame.
E’, pertanto, evidente che il
comma 9 dell’art. 31, nell’imporre al giudice l’obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la demolizione delle opere di cui al presente articolo si riferisce esclusivamente al tipo di abusi edilizi previsti dall’intitolazione dell’articolo medesimo, meglio descritti nel primo comma con riferimento all’ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire (interventi “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile”).
Per tali violazioni le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dalla irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico, restano di esclusiva competenza della pubblica ammininistrazione, mentre l’autorità giudiziaria può solo irrogare la pena dell’ammenda comminata dalla norma.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di demolizione, che va eliminato.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.9.2011.