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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Pubblica amministrazione Numero: 356 | Data di udienza: 20 Maggio 2011

 BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione impianto depurazione in area vincolata – Obbligo  del nulla osta paesaggistico – Presupposti – Art. 151, I e II c., D.Lgs. n. 490/1999, abrogato dall’art. 184 D.Lgs. n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2011
Numero: 356
Data di udienza: 20 Maggio 2011
Presidente: Minerva
Estensore: Loreto


Premassima

 BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione impianto depurazione in area vincolata – Obbligo  del nulla osta paesaggistico – Presupposti – Art. 151, I e II c., D.Lgs. n. 490/1999, abrogato dall’art. 184 D.Lgs. n. 42/2004.



Massima

 

 
 
CORTE DEI CONTI Giurisd. Centrale Sez. I,  31/08/2011 Sentenza n. 356
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione impianto depurazione in area vincolata – Obbligo  del nulla osta paesaggistico – Presupposti – Art. 151, I e II c., D.Lgs. n. 490/1999, abrogato dall’art. 184 D.Lgs. n. 42/2004.
 
In materia di responsabilità contabile del geometra di un Comune garante del procedimento per la realizzazione di lavori di costruzione di un impianto di depurazione ed ampliamento della rete fognante in assenza del preventivo nulla osta paesaggistico, la normativa vigente all’epoca dei fatti – art. 151, I e II comma, D.Lgs. n. 490/1999, abrogato con decorrenza dal 1° maggio 2004 ad opera dell’art. 184 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, prevede che, il nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per la realizzazione di opere di qualsiasi genere ma sempre che le stesse possano incidere – per le loro caratteristiche e modalità organizzative – sul bene tutelato, il paesaggio, in caso contrario non essendo necessario acquisire alcun preventivo nulla-osta paesaggistico.
 
(conferma sentenza 280/09, depositata in data 09.06.2009, Sez. giurisd. della Corte dei conti per la regione Calabria) Pres. Minerva, Est. Loreto


Allegato


Titolo Completo

CORTE DEI CONTI Giurisd. Centrale Sez. I, 31/08/2011 Sentenza n. 356

SENTENZA

 

 
 
CORTE DEI CONTI Giurisd. Centrale Sez. I,  31/08/2011 Sentenza n. 356
 
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

 

composta dai seguenti magistrati:

 

Dott. Vito MINERVA                                              Presidente

Dott. Alberto AVOLI                                              Consigliere

Dott.ssa Rita LORETO                                            Consigliere relatore

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA                         Consigliere

Dott. Massimo DI STEFANO                                   Consigliere

 

ha pronunziato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

– nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 35551 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria

 – avverso la sentenza 280/09, depositata in data 09.06.2009, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria;

 – e nei confronti di BISCARDI Michele Dario, nato ad Altomonte il 5.02.1952,  rappresentato e difeso dall’Avv. Carelli Basile Alberto del Foro di Castrovillari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Emanuele Ruggeri in Roma, Via Michele Mercati n. 51;

 – Visto l’appello e gli altri atti e documenti di causa;

 – Uditi, nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2011, il consigliere relatore dott.ssa. Rita Loreto, l’Avv. Antonio D’Alessio, in delega, per la parte appellata ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Alfredo Lener.

 

Ritenuto in F A T T O

 

Con atto di citazione in data 6 novembre 2007 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria citava in giudizio il signor BISCARDI Michele Dario, per sentirlo condannare alla somma di euro 3.450,50 oltre interessi e rivalutazione, quale importo della sanzione amministrativa comminata al comune di Altomonte per aver realizzato lavori di costruzione di un impianto di depurazione ed ampliamento della rete fognante in assenza del preventivo nulla osta paesaggistico.

 

Del danno erariale veniva ritenuto responsabile il sig. BISCARDI poiché, in qualità di geometra responsabile del procedimento, aveva posto in essere un’attività omissiva, mentre invece era tenuto  ad acquisire il suddetto nulla osta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 109 del 1994.

 

La sezione territoriale, con sentenza n. 280/2009 depositata il 9.06.2009, assolveva il BISCARDI per mancanza del requisito soggettivo della colpa grave, avendo ritenuto plausibile, sulla base dei documenti esaminati, che l’interessato non avesse richiesto l’autorizzazione per non averla ritenuta necessaria alla stregua delle circostanze fattuali.

 

Ha proposto appello il Procuratore regionale, impugnando la sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione.

 

Ciò in quanto il primo giudice, dopo aver correttamente argomentato in ordine alla necessità – in base al dettato letterale del testo normativo – dell’autorizzazione amministrativa per la realizzazione dell’impianto di depurazione, ha poi conclusivamente affermato che siffatta autorizzazione non fosse necessaria sia perché il BISCARDI non avrebbe avuto alcun interesse ad eludere la prescrizione normativa, sia perchè si trattava, a dire del Collegio, di un lavoro di ampliamento di un impianto già esistente mediante l’interramento di una preesistente vasca settica a cielo aperto.

 

Lamenta poi il Procuratore appellante che i primi giudici avrebbero errato anche nella interpretazione del combinato disposto degli artt. 151 e 152 del d.lgs.vo n. 490/1999, dal momento che i medesimi, al fine di escludere la necessità dell’autorizzazione amministrativa, hanno sostenuto che i lavori de quibus sarebbero consistiti in opere di manutenzione straordinaria, per le quali sarebbe escluso il nulla osta paesaggistico, laddove invece era esplicitamente dimostrato che tratta vasi di opere di costruzione ed ampliamento e che la straordinarietà presuppone una situazione  di urgenza, emergenza e necessità che non emerge dagli atti di causa né il convenuto o il Collegio ha provato.

 

Né, a parere del Procuratore appellante, si verte in fattispecie di esercizio di poteri discrezionali, trattandosi piuttosto di attività vincolata costituente un preciso obbligo del convenuto, legislativamente prescritto da una disciplina specifica per la tutela paesaggistica, in ordine alla quale non era prevista alcuna facoltà di scelta.

 

Conclusivamente, nel chiedere la riforma della sentenza di primo grado, con condanna del convenuto secondo le richieste contenute nell’originario atto di citazione, l’appellante ha ribadito che la gravità della colpa del convenuto discende, oltre che dalla violazione di specifiche norme, dalla inerzia e dal comportamento omissivo tenuto dalla vicenda, che costituiscono proprio quel quid pluris che il giudice di prime cure ha ritenuto necessario per integrare l’elemento soggettivo della colpa grave, avvalorato, altresì, dalla specifica professionalità del BISCARDI che, in quanto geometra, non poteva non essere a conoscenza di tutte le procedure e di tutte le norme afferenti la costruzione di depuratori.

 

Con memoria depositata il 19 maggio 2005 si è costituito il signor BISCARDI, con il patrocinio dell’Avv. Carelli Basile Alberto del Foro di Castrovillari, il quale ha chiesto il rigetto dell’appello diparte pubblica.

 

Da ultimo, e in subordine, ha chiesto che venga applicato nei suoi confronti il potere riduttivo, con condanna solo nei limiti del quinto, in considerazione del concorso di altre condotte illecite

 

All’odierna udienza, udito il Consigliere relatore, dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Antonio D’Alessio per la parte appellata si è riportato all’atto scritto, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dott. Alfredo Lener, ha chiesto la conferma dell’appello del Procuratore Regionale, prospettando tuttavia dubbi in ordine alla gravità della colpa, trattandosi di sanzione di importo minimo che ha comunque compensato l’utilità dell’opera realizzata senza alterare i luoghi.

 

Considerato in  D I R I T T O

 

Il danno erariale del quale si discute ha ad oggetto la somma versata dal Comune di Altomonte quale sanzione per le opere di ristrutturazione e potenziamento di un impianto di depurazione già esistente – ubicato all’interno di una zona boschiva – senza la previa richiesta del nulla osta paesaggistico in violazione del D.Lgs. n. 490/1999, art. 151, norma vigente all’epoca dei fatti.

 

Da tale violazione sarebbe infatti dipesa la sanzione a carico del Comune di appartenenza del geom. BISCARDI da parte della regione Calabria per euro 3.450,50, al fine di ottenere la relativa sanatoria, con conseguente procedimento di danno erariale a carico del dipendente comunale geom. BISCARDI in qualità di responsabile del relativo procedimento.

 

Assume parte appellata che il suddetto nulla osta paesaggistico non è stato richiesto in quanto non necessario, e che, per tale ragione, se il Comune ha inteso pagare la sanzione irrogata dalla Regione anziché contestarne la fondatezza, imputet sibi.

 

Osserva il Collegio che la normativa vigente all’epoca dei fatti – art. 151, I e II comma, D.Lgs. n. 490/1999, abrogato con decorrenza dal 1° maggio 2004 ad opera dell’art. 184 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 – così testualmente dispone: “I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

 

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione”.

 

Con la ulteriore rilevante precisazione – art. 152, lettera a), D.Lgs. n. 490/1999 – che la predetta autorizzazione non è comunque necessaria relativamente alla realizzazione di opere e attività di manutenzione straordinaria.

 

Nel caso di specie, come acclarato anche in primo grado, si trattava di un lavoro di ampliamento di un impianto già esistente mediante l’interramento di una vasca settica a cielo aperto (cfr. pag. 10 sentenza n. 280/09).

 

In altre parole, il Comune ha provveduto a sostituire un canale di scolo di acque nere che confluivano in un’unica vasca di raccolta a cielo aperto, priva dei più basilari requisiti igienico-sanitari, con un depuratore – suddiviso in più vasche – completamente interrato.

 

Il tutto con un intervento che il Comune medesimo ha definito come “opera pubblica di necessità ed urgenza” (cfr. lettera Comune del 28.02.2005).

 

Siffatta qualificazione delle opere eseguite quali attività di manutenzione straordinaria che non necessitavano di alcuna autorizzazione paesaggistica (art. 152, lett. a) D.Lgs. n. 490/1999) è resa evidente dalla circostanza che nella fattispecie all’esame non si discute affatto della realizzazione ex novo di una rete fognaria, bensì dell’ammodernamento (rectius: messa a norma) di un inadeguato impianto preesistente mediante realizzazione di vasche di depurazione.

 

Per tale ragione – attesa, altresì, la pacifica necessità ed urgenza dell’opera – il geom. BISCARDI, in qualità di responsabile del procedimento, non ha reputato necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa summenzionata (art. 152 cit.) in quanto gli interventi realizzati sono stati considerati come di straordinaria manutenzione e non come realizzazione di nuova opera.

 

Ed inoltre, sotto il profilo oggettivo, la correttezza della condotta tenuta da parte appellata si evincerebbe anche nel caso in cui le opere realizzate non fossero qualificabili quale intervento di manutenzione straordinaria bensì quale realizzazione di nuova opera.

 

In tal caso essa deriverebbe direttamente dall’art. 151 D.Lgs. n. 490/1999, anziché dal successivo art. 152 (relativo, per l’appunto, alle sole opere di manutenzione straordinaria).

 

In merito, osserva il Collegio che è quanto mai significativo che le opere realizzate non hanno determinato alcun pregiudizio di tipo esteriore/estetico, in quanto del tutto interrate.

 

La stessa relazione tecnica allegata al progetto, a firma dell’ing. Francesco Caldani e dell’ing. Raffaele Arena, precisa che “La tipologia costruttiva di tipo interrato e coperto non reca danno al paesaggio di primo piano. In conclusione l’intervento non apporta una modifica irreversibile del paesaggio e delle caratteristiche naturali ed ambientali dell’area e del territorio circostante”

 

E’ pur vero che il capoverso del citato art. 151 richiede l’autorizzazione preventiva per il compimento di “opere di qualunque genere”, ma il primo comma della medesima norma si occupa di prevenire e reprimere eventuali pregiudizi all’aspetto esteriore/estetico dei beni tutelati: pregiudizio che nella fattispecie non è neppure ipotizzabile, attesa la peculiare tipologia di intervento (interrato) attuato.

 

Si deve pertanto convenire che una lettura sistematica dei due commi in parola impone di ritenere che il nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per la realizzazione di opere di qualsiasi genere ma sempre che le stesse possano incidere – per le loro caratteristiche e modalità organizzative – sul bene tutelato, il paesaggio, in caso contrario non essendo necessario acquisire alcun preventivo nulla-osta paesaggistico.

 

Nella fattispecie, pertanto, difetta il presupposto necessario di applicazione del citato art. 151 capoverso: non ha alcun senso parlare di tutela paesaggistica esteriore a fronte di un’opera interrata.

 

Stante tale situazione oggettiva, corrette appaiono le motivazioni della sentenza appellata, che ha ritenuto di escludere, in capo al geom. BISCARDI, il requisito soggettivo della colpa grave.

 

La Corte regionale ha rilevato come la corretta esegesi della normativa di settore non fosse di immediata individuazione in considerazione. A) della oggettiva complessità della normativa in materia paesaggistica anche alla luce della necessità di operare un coordinamento tra le norme medesime (artt. 151 e 152 del D.Lgs. n. 490/1999); b) delle concrete modalità di realizzazione delle opere (interrate e comunque di intervento su manufatti preesistenti), c) della specifica formazione culturale del convenuto (geometra) che, seppure dotato di padronanza delle regole tecniche, non sempre è in grado di valutare con dimestichezza l’esegesi giuridica.

 

La scusabilità dell’eventuale errore, pertanto, appare idoneo a ritenere corretto escludere ogni addebito di colpa grave in capo alla parte appellante per la buona fede con cui agito.

 

Per le considerazioni che precedono, l’appello della parte pubblica si appalesa infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza di prime cure.

 

Sussistono motivi, ratione materiae, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

 

P.   Q.   M.

 

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reiette,

 

RIGETTA

 

l’appello proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Calabria avverso la sentenza n. 280/09 depositata in data 9.06.2009 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

 

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011.

 

L’ Estensore                                                 Il Presidente

(f.to Rita LORETO)                                      (f.to Vito MINERVA)

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