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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 1980 | Data di udienza: 16 Giugno 2011

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di reperti archeologici – Art. 93 d.lgs. n. 42/2004 – Contestazione dell’entità del premio – Mancata attivazione del procedimento di nomina della commissione – Controversia – Giurisdizione – TAR.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 18 Novembre 2011
Numero: 1980
Data di udienza: 16 Giugno 2011
Presidente: Cavallari
Estensore: Lattanzi


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di reperti archeologici – Art. 93 d.lgs. n. 42/2004 – Contestazione dell’entità del premio – Mancata attivazione del procedimento di nomina della commissione – Controversia – Giurisdizione – TAR.



Massima

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –18  novembre 2011, n. 1980


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinvenimento di reperti archeologici – Art. 93 d.lgs. n. 42/2004 – Contestazione dell’entità del premio – Mancata attivazione del procedimento di nomina della commissione – Controversia – Giurisdizione – TAR.

In relazione alla procedura prevista dall’art. 44 l. 1° giugno 1939 n. 1089 – sostanzialmente trasfusa prima nell’art. 90 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, e poi nell’art. 93 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 – fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l’accettazione dell’offerta formulata dalla p.a. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al comma 2 del citato art. 44, il privato (proprietario e scopritore) è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all’esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza; pertanto, ove il medesimo contesti l’entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell’amministrazione, del procedimento di nomina della commissione di cui all’art. 44, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del g.a.. (Cass. civ. Sez. Un., 7 marzo 2011, n. 5353).

Pres. Cavallari, Est. Lattanzi – G.C. (avv. Dal Cin) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –18 novembre 2011, n. 1980

SENTENZA

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ –18  novembre 2011, n. 1980

N. 01980/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2008, proposto da:
Gargano Ciro, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Dal Cin, con domicilio eletto presso Elio Zecca in Lecce, via Taranto, 58;

contro

Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali – Roma; Soprintendenza Archeologica della Puglia -Taranto, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per la condanna

alla corresponsione del premio di rinvenimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologica della Puglia -Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il dott. Claudia Lattanzi e udito l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, proprietario di un terreno sito in località Sanarica, ha chiesto alla Soprintendenza archeologica della Puglia, con varie note (6 aprile 1997, 9 gennaio, 2 marzo e 25 maggio 2006), il premio a lui dovuto per il ritrovamento sul suo terreno di reperti archeologici.

L’Amministrazione, nell’agosto 1997, ha comunicato l’inizio dell’istruttoria della pratica.

Poiché, nonostante il tempo trascorso, non è stato ottenuto il premio così come previsto dall’art. 49 l. 1089/1939, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per la condanna del Ministero dei Beni culturali e ambientali al pagamento del premio di rinvenimento.

L’Amministrazione si è costituita il 28 aprile 2008 e il 9 aprile 2011 è stata depositata una nota della Soprintendenza con la quale è stato dichiarato che “la scrivente non ha mai inteso negare il legittimo diritto del ricorrente”.

Nella pubblica udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

È da rilevare anzitutto che sussiste la giurisdizione di questo Giudice perché le Sezioni Unite hanno precisato che “In relazione alla procedura prevista dall’art. 44 l. 1° giugno 1939 n. 1089 – sostanzialmente trasfusa prima nell’art. 90 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, e poi nell’art. 93 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 – fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l’accettazione dell’offerta formulata dalla p.a. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al comma 2 del citato art. 44, il privato (proprietario e scopritore) è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all’esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza; pertanto, ove il medesimo contesti l’entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell’amministrazione, del procedimento di nomina della commissione di cui all’art. 44, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del g.a..” (Cass. civ. Sez. Un., 7 marzo 2011, n. 5353).

Nel merito, risulta incontestato in giudizio, il rinvenimento sul terreno del ricorrente di reperti archeologici e la stessa Soprintendenza ha riconosciuto, con nota del 5 aprile 2011, “il legittimo diritto del ricorrente” a vedersi riconosciuto il premio di rinvenimento.

Inoltre, il procedimento in esame è stato avviato nell’agosto 1997 e il termine trascorso (oltre dieci anni) non può ritenersi, un tempo “congruo” per la conclusione del procedimento in questione.

Pertanto, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di concludere il procedimento di cui agli artt. 92 e ss. d.lgs. 42/2004.

A questo fine, ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a., il Ministero deve proporre ai ricorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il pagamento di una somma a titolo di premio di rinvenimento ai sensi dell’art. 93, l. 42/2004,adeguata ai valori attuali e perciò rivalutata a far data dal 1997.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero di proporre, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il pagamento di una somma a titolo di premio di rinvenimento ai sensi dell’art. 93, l. 42/2004, adeguata ai valori attuali e perciò rivalutata a far data dal 1997.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 e del 16 giugno 2011, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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