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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 42392 | Data di udienza: 20 Settembre 2011

* DIRITTTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Domanda di concessione edilizia in sanatoria – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Valenza probatoria privilegiata – Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico – Fattispecie – Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – Artt. 349 c.p., e 483 c.p. – Artt.47 e 76 D.P.R. n. 445/2000.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2011
Numero: 42392
Data di udienza: 20 Settembre 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Rosi


Premassima

* DIRITTTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Domanda di concessione edilizia in sanatoria – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Valenza probatoria privilegiata – Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico – Fattispecie – Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – Artt. 349 c.p., e 483 c.p. – Artt.47 e 76 D.P.R. n. 445/2000.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,  17/11/2011 (Ud. 20/09/2011) Senetnza n. 42392 
 
 
DIRITTTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Domanda di concessione edilizia in sanatoria – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Valenza probatoria privilegiata – Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico – Fattispecie – Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – Artt. 349 c.p., e 483 c.p. – Artt.47 e 76 D.P.R. n. 445/2000.
 
Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di chi, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell’opera da sanare, in quanto tale dichiarazione ha valenza probatoria privilegiata ed è destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Cass. Sez. 5, n.2978 del 26/11/2009, PG in proc. Urso). Fattispecie: reato di cui agli artt. 44 lett. b) ed altre contravvenzioni edilizie del D.P.R. n. 380 del 2001, art 349 c.p., e del reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione agli artt.47 e 76 D.P.R. n. 445/2000.
 
(dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 6206/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/11/2009) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Verde

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/11/2011 (Ud. 20/09/2011) Senetnza n. 42392

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. GIULIANA FERRUA              – Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI         – Consigliere
Dott. GIOVANNI AMOROSO         – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                    – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI                – Rel. Consigliere
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 – sul ricorso proposto da VERDE ANNA MARIA N. IL 09/05/1970
– avverso la sentenza n. 6206/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/11/2009
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI           
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. … che ha concluso per l’inammissibilità
– Uditi il difensore  avv. Raffaele Salano che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Rilevato che con sentenza del 23 novembre 2009, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14 luglio 2008, che aveva condannato Verdi Anna Maria per il reato di cui agli artt. 44 lett. b) ed altre contravvenzioni edilizie del D.P.R. n. 380 del 2001, art 349 c.p., accertati in Poggiomarino il 19 dicembre 2005 e del reato di cui all’art. 483 c.p. in relazione agli artt.47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, commesso in Poggiomarino il 15 novembre 2004;

che l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge ex art.606, lett.b) e c), inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alI’art.31 L.47/1985 sul concetto di ultimazione delle opere e dei presupposti per l’ammissione al condono edilizio, in quanto le opere dovevano considerarsi ultimate già alla data del verbale di sequestro del 17/1/2004, per cui non sussiste il falso nella domanda di condono contestato al capo e);

in subordine:

2) Violazione di legge in relazione al falso, in quanto la domanda di condono presentata, recando la data di ultimazione dei lavori nell’anno 2003, risultava ictu oculi inammissibile ai fini del condono (essendo il termine utile il 31 marzo 2003), per cui l’azione era inidonea a commettere il reato, che si configura quale reato impossibile; 3) Intervenuta prescrizione dei reati in quanto la maggior parte delle opere era stata realizzata il 14 gennaio 2004 e da tale data doveva essere calcolata la prescrizione;

 

IN DIRITTO

 

Considerato che il ricorso proposto è manifestamente infondato, posto che, quanto alla prima censura, la sentenza impugnata, che ha confermato le valutazioni espressi, dal primo giudice, ha ben evidenziato come dalle acquisizioni probatorie risultasse che l’attività edificatoria riconducibile all’imputata era in corso sia al 17 gennaio 2004, che al 19 dicembre 2005;

 

che anche la seconda censura è infondata quanto alla prospettazione dell’inidoneità della condotta di falso: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di chi, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell’opera da sanare, in quanto tale dichiarazione ha valenza probatoria privilegiata ed è destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (cfr. Sez. 5, n.2978 del 26/11/2009, PG in proc. Urso, Rv. 245839), dovendosi prescindere dall’esito della procedura attivata con tale istanza e dall’ottenimento del provvedimento della pubblica amministrazione al quale la dichiarazione sostitutiva era destinata, avendo i giudici del merito evidenziato che l’imputata ebbe a dichiarare l’opera era stata ultimata nel 2003, mentre era ancora in costruzione comeda verbale di accertamento del 17 gennaio 2004;

 

che infine è manifestamente infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione, non solo per i due delitti contestati, che si prescrivono nel termine complessivo di sette anni e mezzo, ancora ben lontano, ma anche in riferimento alla contravvenzione edilizia, per la quale – atteso il tempus commissi delicti corrispondente al secondo accertamento del 19 dicembre 2005, e considerato il periodo di sospensione del procedimento per adesione del difensore all’astensione dalle udienze, con conseguente sospensione della prescrizione dal 7 maggio 2007 al 18 febbraio 2008 – il decorso del termine prescrizionale con conseguente estinzione sarebbe intervenuto solo il 30 settembre 2011;

 

che, attesa l’inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p. l’imputata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

 

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

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