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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 2333 | Data di udienza: 8 Dicembre 2011

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Verbale di rilevamento fonometrico – Autonoma impugnazione – Inammissibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2011
Numero: 2333
Data di udienza: 8 Dicembre 2011
Presidente: Maisano
Estensore: Tomaiuoli


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Verbale di rilevamento fonometrico – Autonoma impugnazione – Inammissibilità.



Massima

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12 dicembre 2011, n. 2333


INQUINAMENTO ACUSTICO – Verbale di rilevamento fonometrico – Autonoma impugnazione – Inammissibilità.

E’ inammissibile per difetto di lesività il ricorso avverso il verbale di rilevamento fonometrico effettuato dall’ARPA , dal momento che tale atto non presenta alcuna autonoma efficacia lesiva, fungendo esclusivamente da presupposto per l’adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti.

Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli – T. s.r.l. (avv. Spallitta) c. Comune di Bagheria e altri (avv. Rizzo), Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12 dicembre 2011, n. 2333

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12 dicembre 2011, n. 2333

N. 02333/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2006, proposto dalla Tipografia Zangara Bagheria s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Nadia Spallitta, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, piazza Lolli n.15;

contro

Comune di Bagheria, Corpo Polizia Municipale – N.O.P.A. di Bagheria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimo Fricano sito in Palermo, via Caltanissetta n.1; Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia, Questura di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

nei confronti di

Visconti Pietro, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanna Perniciaro, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Nairobi n.12;

Quanto al ricorso principale, per l’annullamento

del rilevamento fonometrico effettuato dall’ARPA Dipartimento regionale per la protezione dell’ambiente del 4 maggio 2006;

dell’atto di diffida del 22 maggio 2005 della Questura di Palermo e laddove necessario del verbale di accertamento n. 17 del 17 maggio 2006 del Nucleo Operativo Polizia Ambientale di Bagheria nella parte in cui rinvia al rilevamento fonometrico dell’ARPA;

di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti,

del rilevamento fonometrico effettuato dall’ARPA Dipartimento regionale per la protezione dell’ambiente del 4 maggio 2006;

dell’atto di diffida del 22 maggio 2005 della Questura di Palermo e laddove necessario del verbale di accertamento n. 17 del 17 maggio 2006 del Nucleo Operativo Polizia Ambientale di Bagheria nella parte in cui rinvia al rilevamento fonometrico dell’ARPA;

di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;

nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di decadenza

della concessione edilizia n. 113/1983 rilasciata dal Sindaco di Bagheria il 20.12.1982 per la realizzazione di una sopraelevazione consistente in un primo piano per civile abitazione, in edificio sito in Bagheria via Cesare Abba di proprietà del Sig. Visconti Pietro;

di ogni altro atto e provvedimento concessorio e/o autorizzatorio, non noto alla ricorrente relativo all’edificio sito in Via Cesare Abba in Bagheria di proprietà del Sig. Visconti Pietro;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,

per l’annullamento previa sospensione

del rilevamento fonometrico effettuato dall’ARPA Dipartimento regionale per la protezione dell’ambiente del 4 maggio 2006;

dell’atto di diffida del 22 maggio 2005 della Questura di Palermo e laddove necessario del verbale di accertamento n. 17 del 17 maggio 2006 del Nucleo Operativo Polizia Ambientale di Bagheria nella parte in cui rinvia al rilevamento fonometrico dell’ARPA;

di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;

come integrato da motivi aggiunti;

per l’annullamento e/o la dichiarazione di decadenza

della concessione edilizia n. 113/1983 rilasciata dal Sindaco di Bagheria il 20.12.1982 per la realizzazione di una sopraelevazione consistente in un primo piano per civile abitazione, in edificio sito in Bagheria via Cesare Abba di proprietà del Sig. Visconti Pietro;

di ogni altro atto e provvedimento concessorio e/o autorizzatorio, non noto alla ricorrente relativo all’edificio sito in Via Cesare Abba in Bagheria di proprietà del Sig. Visconti Pietro;

nonché per l’annullamento dell’ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2007 del Sindaco di Bagheria e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia, della Questura di Palermo e di Visconti Pietro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni ed al controinteressato in epigrafe indicato la società ricorrente, premesso che la propria tipografia era nata nell’agosto del 1955 come impresa familiare ed in seguito cresciuta negli anni sino a trasformatasi in società con 14 dipendenti stabili; che in data 4 maggio 2006, in assenza dell’interessata e senza contraddittorio, il Dipartimento provinciale dell’ARPA aveva effettuato un rilievo fonometrico presso l’abitazione adiacente di proprietà del controinteressato Visconti Pietro; che da tale accertamento sarebbe emersa una presunta violazione della L. 447/1995, poiché la rumorosità delle macchine utilizzate nella tipografia avrebbe superato il limite differenziale diurno d’immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, oltre che il differenziale di 3db; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione della L. 447/1995 e del D.P.C.M. 14.11.1997 – violazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione della L. 10/91 – difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei fatti, 2) eccesso di potere per illogicità manifesta – violazione e falsa applicazione della Direttiva CE 98/327/EG, 3) violazione e falsa applicazione della L.R. 10/1991.

Con memoria depositata il 28.8.2006 si è costituito il controinteressato Visconti Pietro, eccependo che il proprio immobile era stato costruito in epoca antecedente a quello della ricorrente, sì che le pretese violazioni edilizie asseritamente agevolanti la propagazione del rumore dovevano ritenersi riconducibili esclusivamente alla ricorrente; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.

Con memoria depositata il 6.9.2006 si è costituito il Comune di Bagheria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza assoluta di giurisdizione e nel merito la sua infondatezza; ha quindi concluso per il suo rigetto.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato alle Amministrazioni ed al controinteressato in epigrafe indicati e depositato il 4.12.2006, la ricorrente, premesso ulteriormente che al solo scopo di non dovere interrompere l’attività di tipografia aveva abbattuto il livello di immissione dei rumori, installando per tutta la superficie di confine una costosissima barriera acustica realizzata in materiale fonoassorbente; che in ogni caso aveva impugnato il provvedimento innanzi al TAR, sostenendo che le propagazioni erano da ascriversi alle irregolarità edilizie poste in essere dal controinteressato; che nel costituirsi in giudizio quest’ultimo aveva depositato la propria concessione edilizia, dalla cui lettura era emerso che il medesimo aveva realizzato opere non sanate ed in difformità dalla concessione, oltre che ben tre piani in completa assenza di qualsivoglia titolo concessorio; che la società ricorrente aveva poi accertato, tramite un perito di parte, che le opere realizzate dal controinteressato erano state realizzate anche in violazione della normativa tecnica di settore; che l’assenza del giunto tecnico tra i due edifici agevolava la propagazione dei rumori provenienti dalla propria tipografia; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione della L. 64/1974, della L. 1086/1971, della L. 10/77 e ss.mm.ii., della L.R. 37/1985 e ss.mm.ii. – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti – motivazione erronea, carente ed insufficiente – illogicità manifesta – violazione dell’art. 97 Cost, 2) violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 10/91 e ss.mm.ii..

Con memoria depositata il 14.12.2006 il Comune di Bagheria ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare una concessione edilizia rilasciata più di vent’anni addietro e prima dell’acquisto della propria tipografia; in secondo luogo la non attinenza delle censure al provvedimento impugnato ma a fatti ed atti ad esso successivi.

Con memoria depositata il 27.12.2006 il controinteressato Visconti Pietro ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti relativamente all’impugnazione della propria concessione edilizia, nonché la sua tardività; nel merito, l’infondatezza della tesi avversaria per le ragioni già esposte in senso alla memoria di costituzione.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti ed al controinteressato in epigrafe indicato e depositato il 28.2.2007, la ricorrente, ulteriormente premesso che aveva richiesto al Sindaco di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla situazione di illegalità relativa all’immobile del controinteressato; che l’Amministrazione comunale per contro aveva adottato un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 9 L.447/1995, con cui le aveva ordinato di non emettere rumori al di fuori delle fasce orarie 8.30-13.30 e 16.00-20.00; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione della L. 447/1995 – violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997 – illegittimità derivata, 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione della L. 447/1995 – violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997 – violazione e falsa applicazione del D.M.16.3.1998 – eccesso di potere per straripamento – illogicità manifesta, travisamento dei fatti e difetto di motivazione – carenza dei presupposti ed assenza di istruttoria – violazione dell’art. 97 Cost..

Con memoria depositata il 10.3.2007 il controinteressato ha eccepito le medesime circostanze già illustrate nelle precedenti memorie e la legittimità dei propri titoli edilizi, già formatisi ovvero in via di formazione in sede di sanatoria.

Con memoria depositata il 16.3.2007 il Comune di Bagheria ha eccepito l’inammissibilità dell’ulteriore ricorso per motivi aggiunti, stante l’assenza di specifico mandato in capo al difensore; nel merito la legittimità dell’ordinanza contingibile impugnata stante l’avvenuto superamento dei limiti di legge da parte della ricorrente e la necessità di provvedere a tutela della salute pubblica; ha quindi concluso per il rigetto anche dell’ulteriore ricorso per motivi aggiunti.

All’adunanza camerale del 20.3.2007, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente spiegata nel secondo ricorso per motivi aggiunti, si sono costituite l’Amministrazione regionale e quella statale resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario; all’esito della medesima adunanza il Tribunale adito, con ordinanza n. 74/2007, ha disposto consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare: 1) la conformità del giunto tecnico tra gli edifici alla normativa di settore; 2) quale parete muraria sia stata costruita per ultima; 3) l’esistenza di un nesso eziologico tra la propagazione dei rumori di cui agli impugnati verbali dell’ARPA e l’assenza o la consistenza del giunto tecnico; 3) l’esistenza di misure di insonorizzazione nel fabbricato della ditta Zangara e data di eventuale installazione delle stesse; 4) l’eventuale conseguenza delle dette misure sulla propagazione dei rumori.

All’adunanza camerale del 24.6.2008, fissata per la ulteriore trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente all’esito dell’espletamento della disposta consulenza tecnica d’ufficio, il ricorso, su richiesta dei procuratori delle parti, è stato rinviato al merito.

Con memoria depositata il 28.9.2011 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha fatto rilevare la propria estraneità alla fattispecie ed il proprio difetto di legittimazione passiva; la Questura di Palermo, invece, ha eccepito la mancanza di lesività della propria nota impugnata dalla ricorrente; tutto quanto sopra eccepito, hanno concluso per l’estromissione dell’Assessorato e la declaratoria d’inammissibilità del ricorso originario per la parte inerente la Questura.

All’udienza pubblica dell’8.11.2011 i ricorsi, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso originario la Tipografia Zangara Bagheria s.r.l. ha impugnato il verbale del 4 maggio 2006 di rilevamento fonometrico effettuato dall’ARPA, Dipartimento regionale per la protezione dell’ambiente, la successiva diffida del Questore del 22 maggio 2005 al rispetto dei limiti nelle immissioni sonore provenienti dal proprio stabilimento ed il verbale n. 17 del 17 maggio 2006 di accertamento di illecito amministrativo.

Il ricorso è inammissibile sotto due differenti profili.

E’ innanzitutto inammissibile per difetto di lesività con riferimento al verbale di rilevamento fonometrico effettuato dall’ARPA ed alla successiva diffida della Questura al rispetto della normativa di settore regolante le immissioni, dal momento che entrambi tali atti non presentano alcuna autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della ricorrente, fungendo esclusivamente da presupposti per l’adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti.

E’ poi inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento al verbale di accertamento della sanzione amministrativa, poiché la contestazione della medesima involge notoriamente una posizione di diritto soggettivo da fare valere, salva diversa ed espressa norma di legge, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato i medesimi atti impugnati con il ricorso principale e la concessione edilizia rilasciata al controinteressato nel lontano 1983.

Anche siffatto ricorso è inammissibile.

Con riferimento ai primi valgono le stesse considerazioni appena svolte circa l’assenza di autonoma lesività ed il difetto di giurisdizione.

Con riferimento alla concessione edilizia, invece, deve in primo luogo accogliersi l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dal controinteressato, poiché il ricorso è stato presentato ben 16 anni dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, rilascio che deve ritenersi conosciuto dal controinteressato in tutti i suoi aspetti stante la realizzazione dei lavori assentiti (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, Sez. I, 23.3.2011 n. 85; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 21.3.2011 n. 1582; C.d.S., Sez. V, 4.3.2009 n. 885).

In ogni caso il ricorso è anche infondato nel merito, dal momento che la società ricorrente svolge una serie di censure che non si appuntano sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma evidenziano asserite violazioni edilizie poste in essere dal controinteressato in difformità ed in assenza del titolo concessorio al più legittimanti l’adozione di ulteriori provvedimenti urbanistici repressivi.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna i medesimi atti già impugnati con il ricorso principale e con il primo per motivi aggiunti, nonché l’ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2007 a firma del Sindaco di Bagheria.

Con riferimento ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il primo per motivi aggiunti valgono le medesime considerazioni sopra svolte in punto di inammissibilità.

Il ricorso avverso l’ordinanza sindacale testé detta è invece fondato sotto il dedotto ed assorbente profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Con la predetta ordinanza contingibile ed urgente adottata ex art. 9 della L. 447/1995 il Sindaco di Bagheria, a tutela della salute pubblica, ha imposto una limitazione temporale della attività imprenditoriale della ricorrente, prevedendo della fasce orarie in cui svolgere l’attività di tipografia, e ciò sul presupposto del superamento dei limiti di immissione riscontrato circa un anno prima dall’ARPA.

All’epoca dell’emissione dell’ordinanza, tuttavia, la ricorrente aveva già adottato gli accorgimenti esposti in ricorso e concretatisi nell’insonorizzazione delle pareti della tipografia, con la conseguenza che, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare l’attualità del superamento dei limiti ascritti alla ricorrente.

Tale mancata attività istruttoria inficia il provvedimento adottato che pertanto deve essere annullato con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza.

Deve essere rigettata la domanda risarcitoria spiegata nell’ultimo ricorso per motivi aggiunti, poiché non vi è alcuna prova che la contrazione dei guadagni prima e la chiusura dell’attività economica dopo siano causalmente riconducibili all’adozione del provvedimento sindacale illegittimo.

Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della soccombenza reciproca.

Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte richiedente e soccombente sulla domanda rispetto alla quale la predetta c.t.u. è stata considerata strumentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibili quello principale e quello per motivi aggiunti depositato il 4.12.2006;

dichiara in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 28.2.2007; per la restante parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2007 a firma del Sindaco di Bagheria.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
      
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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