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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 22952 | Data di udienza:

 APPALTI – DIRITTO URBANISTICO – Appalto privato – Realizzazione di villette a schiera – Difformità e vizi dell’opera – Prevedibilità dei fenomeni attinenti al dinamismo della faglia acquifera sottostante gli edifici – C.d. sorpresa geologica.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Novembre 2011
Numero: 22952
Data di udienza:
Presidente: SCHETTINO
Estensore: BIANCHINI


Premassima

 APPALTI – DIRITTO URBANISTICO – Appalto privato – Realizzazione di villette a schiera – Difformità e vizi dell’opera – Prevedibilità dei fenomeni attinenti al dinamismo della faglia acquifera sottostante gli edifici – C.d. sorpresa geologica.



Massima


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 4/11/2011 Sentenza n. 22952

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SCHETTINO Olindo                  – Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio       – Consigliere
Dott. MATERA Lina                           – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno                     – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale                 – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso r.g.n. 4480/2006) proposto da:
 
BO. An. (c.f. …), Titolare dell’omonima impresa artigiana; rappresentato e difeso dall’avv. CASSINI Alberto ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesca Infascelli in Roma, Viale delle Milizie n. 76, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
 
LA. Pa. ; (E ALTRI …)
– controricorenti –
avverso la sentenza 602/05 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata il 7/10/05 notificata il 28/11/05;
 
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6/10/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE U., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La.Pa. ed altri 16 proprietari di villette a schiera in (OMESSO) citarono innanzi al Tribunale di Pordenone Bo.An. , titolare di omonima impresa edile, che aveva costruito detti immobili, perche’ fosse accertata e dichiarata l’esistenza di gravi vizi costruttivi – costituiti dall’allagamento dei piani scantinati – e perche’ fosse condannato all’esecuzione di interventi emendativi oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto resistette alla domanda ritenendo che l’inconveniente lamentato sarebbe dipeso da un imprevisto innalzamento della faglia acquifera sottostante e di aver osservato tutte le norme dell’allora vigente regolamento edilizio nonche’ le regole dell’arte, effettuando prospezioni geologiche preventive che avevano dato esito negativo.
 
Il Tribunale adito accolse in parte le domande degli attori e condanno’ il Bo. ad effettuare a sua cura e spese gli interventi individuati dal CTU o, in diretto, a versare agli attori l’importo corrispondente, del pari calcolato dall’ausiliare.
 
La Corte di Appello di Trieste respinse l’appello del Bo. e quello incidentale delle controparti, regolando le spese di lite.
 
La Corte triestina pervenne a tale decisione osservando: che il fenomeno dal quale era risultato colpito il comprensorio doveva rientrare in un’escursione della falda – vale a dire nel suo aumentare di volume – e non gia’ nell’ipotesi di lievitazione della stessa – nel senso di traslazione in alto del suo corso – fenomeno il primo prevedibile, anche tenuto conto della profondita’ alla quale erano stati scavati i piani interrati; che non sarebbero state utili ulteriori indagini peritali – sollecitate al fine di pervenire ad una soluzione emendativa meno onerosa- perche’ l’intervento suggerito dal Bo. avrebbe presupposto inaccettabili modalita’ esecutive (posizionamento di pompe sommerse sempre in funzione); quanto poi all’appello incidentale rilevo’ la Corte di merito che, una volta eseguiti gli interventi descritti nell’elaborato di consulenza di ufficio, non vi sarebbe stato deprezzamento degli edifici; per gli ulteriori danni questi sarebbero stati solo genericamente lamentati.
 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Bo. , affidandolo a due articolati motivi, illustrati altresi’ da memoria; le altre parti hanno resistito con controricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1 – Con il primo motivo viene denunciata l’omessa o insufficiente motivazione in merito alla prevedibilita’ dei fenomeni attinenti al dinamismo della faglia acquifera sottostante gli edifici costruiti dal ricorrente: in particolare si deduce l’erronea lettura dei dati della consulenza tecnica da parte della Corte di Appello, in merito all’altezza della faglia rispetto alla quota minima del piano di campagna ed all’identificazione stessa di tale quota rispetto all’edificato.
 
1/a – La suesposta critica e’ del tutto inammissibile non solo perche’ indurrebbe la Corte a valutazioni di merito riservate al pregresso grado di giudizio ma anche perche’ cita – ma non riproduce nel ricorso – il testo delle varie relazioni tecniche dalle quali avrebbe tratto il proprio convincimento.
 
2 – Con il secondo motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione anche in merito alla mancata considerazione – in termini di comparazione di situazioni simili – della “sorpresa geologica” verificatasi nella costruzione del Teatro (…) costruito a breve distanza del complesso edilizio, in cui si sarebbe assistito ad un non prevedibile innalzamento del livello superiore della faglia, deducendosi che, se in quell’occasione i progettisti chiesero ed ottennero dal Comune una revisione dell’appalto in presenza appunto di una situazione non prevedibile (la c.d. sorpresa geologica), lo stesso avrebbe dovuto essere applicato alla fattispecie in esame.
 
2/a – La censura e’ inammissibile perche’ fa riferimento, come visto, ad atti e documenti che non sono stati riprodotti nel loro contenuto; e’ poi infondata in quanto e’ del rutto ragionevole la motivazione adottata sul punto dalla Corte di Appello, facente leva sulla non utilizzabilita’, perche’ non univoca, della circostanza – come pure del mutamento delle norme urbanistiche in senso di vietare la costruzione di scantinati in zona, avvenuto solo dopo l’edificazione delle villette -, atteso che, se sono condivisibili le osservazioni dei tecnici per l’area direttamente interessata dall’edificazione del Bo. , non v’e’ motivo per presumere che le stesse avrebbero potuto esser messe in dubbio se confrontate con quanto verificatosi in una diversa area.
 
2/b – Nello stesso motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della Legge Regionale n. 27 del 1988 – che all’articolo 9 bis, disciplina i contenuti necessari per la formazione dei piani urbanistici e tra questi pone anche lo studio della situazione geologica – assumendo che, essendosi certificato, a corredo del previgente piano regolatore, una profondita’ di faglia maggiore di quella poi emersa dopo la costruzione, non vi sarebbe stato l’obbligo di procedere a opere a contenuto ancor piu’ cautelativo rispetto a quelle gia’ poste in essere.
 
2/c – Il motivo e’ strutturalmente inammissibile e logicamente insostenibile: quanto al primo aspetto, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto consiste nell’erronea valutazione, da parte del giudice del merito, della portata delle norme stesse e invece nel caso di specie viene imputata al giudice del merito di non aver tratto argomenti presuntivi dal mutamento della legislazione urbanistica per giudicare sul grado di colpa – in termini di prevedibilita’ dell’evento – del costruttore; urta poi contro le regole della logica ritenere esonerato il costruttore dall’onere di diligenza suo proprio – in una zona comunque ad alto pericolo di dinamismo di faglia – sol perche’ si sarebbe attenuto a prescrizioni generali, indicative – al piu’ – di una situazione geologica vigente al momento della relazione tecnica alla quale si riferivano (del 1982) ma non necessariamente riproducibile al momento della costruzione (…).
 
3 – Il ricorso va dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE DI CASSAZIONE
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
 

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