+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1324 | Data di udienza:

RIFIUTI – Emergenza rifiuti nella Regione Campania – Automezzi destinati al trasporto di rifiuti – Obbligo di registrazione a mezzo di cronotachigrafo – Esonero – D.M. 20.6.2007.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Campania
Città: Eboli
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2011
Numero: 1324
Data di udienza:
Presidente: Vingiani
Estensore:


Premassima

RIFIUTI – Emergenza rifiuti nella Regione Campania – Automezzi destinati al trasporto di rifiuti – Obbligo di registrazione a mezzo di cronotachigrafo – Esonero – D.M. 20.6.2007.



Massima

GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 28 novembre 2011, n. 1324


RIFIUTI – Emergenza rifiuti nella Regione Campania – Automezzi destinati al trasporto di rifiuti – Obbligo di registrazione a mezzo di cronotachigrafo – Esonero – D.M. 20.6.2007.

Il decreto 20.6.2007 del Ministero dei Trasporti esonera espressamente dall’obbligo di cronotachigrafo previsto dal reg.CEE n.3821/85 e 561/2006, i veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazione di salvataggio (art.7 reg.CEE n.3821/85) ed i veicoli impiegati nell’ambito di nettezza urbana art.13 lett.h) reg. Cee n.561/2006: devono pertanto considerarsi esonerati gli automezzi destinati al trasporlo di rifiuti nell’ambito nella Regione Campania, per effetto della dichiarazione di emergenza (attività espressamente autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della protezione civile)

G.d.P. Vingiani – E. s.r.l. (avv. Rago) c. Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno e Prefettura di Salerno


Allegato


Titolo Completo

GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 28 novembre 2011, n. 1324

SENTENZA

GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 28 novembre 2011, n. 1324

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice di Pace dell’Ufficio di EBOLI avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1149/11 del R.G.A.C. e passata in decisione all’udienza del 20/09/2011

TRA

SOCIETÀ EUROSPRINT S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. ( P.IVA 03926020656) dom. to in via Garigliano n.2, Battipaglia do avv. Pasquale Rago

CONTRO

1. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO – SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DI SALERNO IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T..
2. Prefettura di Salerno U.T.G. in persona del Prefetto p.t. con sede in Salerno alla Piazza G. Amendola

Oggetto: Opposizione a . verbale unico di accertamento e notificazione n. 103/104 del 28/01/2011 di cui al verbale di primo accesso n. 129 del 31/01/2011 conclusosi il 08/02/2011 nonché notificazione atto di accertamento di illecito amministrativo prot. n. 12807 del 23/03/2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08/06/2011, Società Eurosprint s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. (P.iva 03926020656) proponeva opposizione avverso verbale di accertamento verbale unico di accertamento e notificazione n. 103/104 del 28/01/2011 di cui al ‘Verbale di primo accesso n. 129 del 31/01/2011 conclusosi il 08/02/2011 nonché notificazione atto di accertamento di illecito amministrativo prot. n. 12807 del 23/03/2011. per la mancata esibizione di n.170 fogli di registrazione a mezzo cronotachigrafo, eccependo l’incompetenza dell’ufficio provinciale del lavoro 444 in e nel merito l’inapplicabilità della normativa richiamata giacché gli automezzi erano destinati al trasporto speciale dei rifiuti della regione campania.

La Direzione provinciale del lavoro di Salerno si costituiva in giudizio, effettuava il deposito in cancelleria di copia conforme della documentazione richiesta ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva giacché in virtù di circolare del ministero del lavoro prot. 25/I/000279/MA007A002 emessa in data 17.2.2011, ed in applicazione della legge 120/2010 , trattandosi di violazione del Codice della strada la competenza appartiene al Prefetto di Salerno.

Integrato il contraddittorio, la Prefettura di’ Salerno non si costituiva in giudizio , per cui all’udienza del 20/09/2011, si procedeva pertanto alla trattazione della causa e ed all’esito, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-
ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l’onere di eccepire i
vizi del provvedimento non rilevabili d’ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l’onere di porre in essere in atto – al fine di fornire la prova del vizio fatto valere – un’attività processuale diretta all’acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all’accertamento della violazione e alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l’autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere – onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal Giudice con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, a norma dell’art. 23, comma 2 della legge n. 689 del 1981. D’altra parte, specie nelle ipotesi in cui l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell’autorità opposta non può’ non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato l’eccezione. (cfr. Cassazione civile sez. I, 8 agosto 1996, n. 7296 Mancini c. Pref. Roma Giust. civ. Mass. 1996,1134).
Sempre, in via preliminare, si osserva che la recente riforma del Cds introdotta con legge 120/2010 in vigore dal 13.8.2010 ha modificato l’art.204 bis del CDS per cui la legittimazione passiva …spetta al Prefetto quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari ,ufficiali ed agenti dello. Stato. Nella fattispecie l’accertamento è stato effettuato da funzionario della direzione provinciale del tesoro di Salerno, per cui la legittimazione passiva spetta al Pre-fetto di Salerno. Tale orientamento é stato espressamente ribadito dal Ministero del lavoro nella circolare prot. 25/I/000279/MA007A002 emessa in data 17.2.2011.
Ciò posto, si osserva che l’opposizione é fondata e va accolta con ogni conseguenza di legge.
E’ pacifico e comunque risulta provato dalla documentazione in atti che gli automezzi siano stati destinati al trasporlo di rifiuti della Regione Campania e che tale attività sia stata espressamente autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della protezione civile.
Orbene essendo nota l’emergenza rifiuti della regione Campania e considerato che il decreto 20.6.2007 del ministero dei trasporti esonera espressamente dall’obbligo di cronotachigrafo previsto dal reg.CEE n.3821/85 e 561/2006, i veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazione di salvataggio (art.7 reg.CEE n.3821/85) ed i veicoli impiegati nell’ambito di nettezza urbana art.13 lett.h) reg. Cee n.561/2006.
In ogni caso si rileva che, qualora non via siano sufficienti prove in ordine alla sussistenza della violazione contestata , ricorre l’ipotesi di cui all’art.23 1.689/81 per annullare il verbale impugna¬to.
Per le ragioni e la novità della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di EBOLI, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da Società Eurosprint s.r.l. in. persona del legale rapp.te p.t. (P.iva 03926020656) nei confronti di Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno – Servizio Ispezione del Lavoro di Salerno in persona del suo legale rapp.te p.t. e Prefettura di Salerno U.T.G. in persona del Prefetto p.t. con sede in Salerno alla Piazza G. Amendola con ricorso depositato il 08/06/2011 così provvede:

a) Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato (verbale unico di accertamento e notificazione n. 103/104 del 28/01/2011 di cui al verbale di primo accesso n. 129 del 31/01/2011 conclusosi il 08/02/2011 nonché notificazione atto di accertamento di illecito amministrativo prot. n. 12807 del 23/03/2011.
b) Compensa le spese del giudizio.

Cosi deciso in EBOLI addì 20/09/2011 .

Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani

Depositato in Cancelleria
Oggi 28 NOV 2011
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!